Versione
30 gennaio 1977
30 gennaio 1977
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 03/12/2010, n. 7470Provvedimento: […] Ulteriori censure riguardano la violazione della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 22 della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 220 della legge n. 1265 del 1934. […]Leggi di più...
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