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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 203/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Ceci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Valdinievole 8;
APPELLANTI
E
, contumace; Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
11793/2023, pubblicata in data 23 dicembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTI: Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma PARZIALE
CP_ dell'impugnata sentenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, . Con espressa riserva, a seguito dell'esame della memoria di CP_2
CP_ costituzione e risposta dell' di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate, depositare documentazione attinente, e porre in essere ogni attività istruttoria consentita. CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Fatto e diritto
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, adito in funzione giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dagli odierni appellanti, eredi di Persona_1 avverso la richiesta dell' di restituzione della somma di € 4.545,97 a titolo di indebito CP_1 maturato nell'anno 2012 sulla pensione di invalidità civile della de cuius.
Nello specifico, il giudice di prime cure richiamava la costante giurisprudenza in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale e riteneva che la non trovandosi in una situazione di PE
dolo omissivo così come si evinceva dalle allegazioni, vantasse un legittimo affidamento al trattenimento di somme indebitamente erogatele sulla pensione di invalidità civile per l'anno 2012.
Per il resto, disattendeva la richiesta di parte attorea di condannare l' alla restituzione degli CP_1
CP_ importi “trattenuti e trattenendi”, non essendo intervenuto alcun recupero da parte dell' sulle prestazioni erogate agli eredi, e dichiarava irripetibili le spese di lite.
2. Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano tempestivo appello chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CP_ fosse condannato l' al pagamento delle spese di lite del precedente grado di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma
2, c.p.c., per avere il giudice di prime cure provveduto a compensare le spese di lite pur in assenza delle condizioni previste ex lege, cioè la reciproca soccombenza, l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero, successivamente all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018,“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui dare adeguatamente conto in motivazione. Lamentava, inoltre,
l'assenza di adeguata motivazione sul punto. CP_ 2.1. L' nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, restava contumace.
3. Con decreto ex art. 435 c.p.c. del 7 febbraio 2024, ritualmente comunicato agli appellanti il medesimo giorno, viene fissata la prima udienza di discussione per il giorno 19 febbraio 2025.
3.1. All'udienza da ultimo fissata la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 4. L'appello è fondato.
4.1. L'odierno gravame concerne esclusivamente la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che sul merito della domanda, per come accolta dal Tribunale, deve ritenersi formato il giudicato interno per omessa impugnazione.
4.2. Il giudice di primo grado, dopo aver argomentato la propria statuizione richiamando la giurisprudenza sull'indebito assistenziale, e la fondatezza della domanda al riguardo proposta dai ricorrenti, conclude la motivazione affermando:
CP_ richiesta di parte attorea di condannare l' alla restituzione degli importi “trattenuti e CP_ trattenendi”, non essendo intervenuto alcun recupero da parte dell' sulle prestazioni erogate agli eredi.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento parziale del presente ricorso relativo all'accertamento dell'irripetibilità della somma richiesta agli eredi della sig.ra PE
, a titolo di indebito assistenziale accertato sulla sua pensione e si rigetta per il resto.
[...]
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale e stante la contumacia
CP_ dell' vengono dichiarate irripetibili.>>.
Deve rilevarsi, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, che la vicenda processuale in questione è da considerarsi priva di particolarità. Difatti, lo stesso giudice a quo ha motivato richiamando ampiamente l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, in tema di indebito assistenziale. In particolare, è indiscutibilmente pacifico che in materia previdenziale ed assistenziale operi la regola, derogatoria della norma generale della incondizionata ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in forza della quale le somme richieste a titolo di indebito sono ripetibili solo a partire dal momento successivo all'accertamento del venir meno dei requisiti e delle condizioni richieste ai fini del diritto alla erogazione della prestazione, tranne che ricorrano ipotesi che escludano il legittimo affidamento dell'accipiens come il dolo comprovato (v. ex plurimis Cass. n. 28771/2018 e Cass. n. 26036/2019).
Il giudice di prime cure, dunque, applicando al caso in esame l'enunciato principio di diritto, ha dato seguito ad un orientamento giurisprudenziale da anni consolidato. Di conseguenza, non vi è alcuna particolarità nella vicenda processuale esaminata, non ricorrendo né il caso di assoluta novità della questione trattata né tantomeno il caso di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, per i quali l'art. 92, comma 2, c.p.c. accorda al giudice la possibilità di compensare le spese di lite.
Nemmeno può dirsi che ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui il giudice a quo non dà nessun conto in motivazione. Sul punto, giova ricordare che la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, dopo aver dichiarato incostituzionale l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella
3 parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, precisa che “l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma,
Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati”. Nel caso di specie, dunque, la compensazione delle spese di primo grado non può giustificarsi neanche sul presupposto della sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, delle quali il giudice di prime cure non fornisce alcuna indicazione specifica ed esauriente in motivazione.
CP_ Deve escludersi, inoltre, che la contumacia dell' abbia rilievo ai fini del rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente per far accertare l'infondatezza della pretesa di recupero dell'indebito.
Sul punto si richiama, tra le altre, la recente ordinanza n. 8273/2024 della Suprema Corte, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di "assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n.
132/2014) "di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.>>. Questo Collegio non rileva motivi per discostarsi dal riferito principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità che costituisce, ormai, diritto vivente. In alcun modo, pertanto, può essere dichiarata la compensazione delle spese sul solo presupposto della contumacia del convenuto soccombente.
A nulla rileva, infine, l'affermato parziale accoglimento del ricorso conseguente al respingimento
CP_ della ulteriore domanda di parte attrice di condannare l' alla restituzione delle somme
“trattenute e trattenende”. Sul punto si deve rilevare che gli odierni appellanti non hanno allegato alcunché, nel ricorso introduttivo del giudizio, riguardo all'esistenza di un'attività recuperatoria in corso da parte dell' . Tale domanda di restituzione, dunque, non può che ritenersi di mero CP_1
stile, con la conseguenza che il rigetto della stessa non può essere assunto a supporto di una compensazione integrale delle spese di lite.
5. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata,
CP_ confermata nel resto, l' deve essere condannato a rimborsare a e Parte_1 Parte_2
le spese di lite del primo grado di giudizio, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, Parte_3
tenuto conto della natura previdenziale della causa, del valore della controversia di € 4.545,97
(scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00) e tenuto conto della semplicità del giudizio, scevro
4 da questioni giuridiche complesse, e della ulteriore facilitazione costituita dalla contumacia
CP_ dell' che non si è difeso in giudizio.
Le spese del primo grado possono, quindi, essere liquidate prendendo in considerazione i valori tabellari minimi previsti in relazione alla natura previdenziale del processo ed allo scaglione di valore, nonché tenuto conto dell'attività processuale effettivamente espletata: non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta.
Le stesse sono pertanto liquidate in € 886,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre, come richiesto, al difensore che si è dichiarato antistatario.
CP_ 6. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 c.p.c. e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia determinato secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 886,00, quindi si applica lo scaglione fino a € 1.100,00) e tenuto conto delle sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare a e le spese di lite del primo grado di Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio che liquida unitariamente nella somma di € 886,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
CP_ Condanna l' a rimborsare agli appellanti le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che liquida unitariamente nella somma di € 250,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 19 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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