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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) US UP Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) ES IO Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 402 dell'anno 2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Leonarda Liotta (pec: C.F._1
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia (pec:
Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della Sentenza
n. 341/2021 pubblicata il 28.07.2021 e pronunciata dal Tribunale di Sciacca, nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina DEL RIO, nella causa civile di 1° 2
grado iscritta al n. 520/2017 R.G.A.C., non notificata, accogliere il presente appello e, per esso, dei motivi tutti nello stesso come gradatamente dedotti ed articolati: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, reietta e disattesa;
- 1) ritenere e dichiarare la signora del tutto Parte_1 estranea alla esecuzione del provvedimento di rilascio coattivo dell'immobile di
Corso Vittorio Emanuele nn. 90-92 emesso nei confronti di , Controparte_2 per i motivi tutti meglio esposti nell'Atto di citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c.; - 2) ritenere e dichiarare la signora
[...]
era titolare di un diritto autonomo sull'immobile di Parte_1
Corso V. Emanuele nn. 90-92 perché possessore qualificato per i motivi tutti meglio esposti nell'Atto di citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c. per avere avuto la materiale disponibilità dell'immobile di
Corso V. Emanuele nn. 90-92 in proprietà al Comune di Sciacca, in virtù del suo lungo e ininterrotto, pacifico e palese possesso di buona fede del suddetto immobile dal 2006 per le attività sociali svolte dalla Cooperativa “Occupazione e
Lavoro Sicilia s.c.s.”; - 3) che, in forza del possesso qualificato ai sensi dell'art.
1170, secondo comma, codice civile, vengano dichiarati nulli e dunque improduttivi di effetti gli atti di esecuzione forzata compiuti nei confronti di
, per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di Parte_1 citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c. in riforma della sentenza impugnata Condannare parte opposta alle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
“In via preliminare, respingere la domanda di sospensione dell'efficacia della Sentenza di prime cure;
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate da parte appellante poiché del tutto inammissibili, pretestuose, illegittime ed infondate, sia in fatto che in diritto, ed in 3
genere per quant'altro eccepito in narrativa, ovvero con qualsivoglia altra motivazione, e conseguentemente confermare la Sentenza di prime cure n.
341/2021, conseguentemente, rigettare l'atto di appello proposto dalla Sig.ra
” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione di terzo Parte_1 all'esecuzione intrapresa dal in forza del provvedimento di Controparte_3 rilascio dal medesimo Ente ottenuto a seguito di sfratto per morosità nei confronti
. Deduceva di avere detenuto e posseduto a titolo gratuito Parte_2
l'immobile oggetto di esecuzione, sito Sciacca corso Vittorio Emanuele n. 90/92, dal 2006 per oltre dieci anni in proprio e nella qualità di coordinatrice della
Cooperativa Occupazione e lavoro Sicilia soc. coop. Social, come documentato dai fax e missive trasmesse dal Comune alla predetta Cooperativa, avente peraltro sede nei locali oggetto di esecuzione. Domandava, pertanto, previa declaratoria di estraneità della medesima all'esecuzione del provvedimento di rilascio, Pt_1 riconoscersi la stessa quale “possessore qualificato” dell'immobile in virtù del lungo, pacifico e ininterrotto possesso dei locali, in attesa del perfezionamento del rapporto locativo, dichiarandosi altresì nulli e improduttivi di effetti, in forza del detto possesso qualificato, gli atti di esecuzione forzata compiuti nei propri confronti, per carenza di notifica degli atti.
Si costituiva il Comune di Sciacca eccependo la carenza di legittimazione attiva della controparte a promuovere l'azione e contestando comunque la sussistenza, in capo alla medesima , di un valido titolo di occupazione Pt_1 dell'immobile, per non avere l'Ente intrattenuto alcun rapporto di locazione o concessione né con la ricorrente né con la Cooperativa Occupazione e Lavoro
Sicilia. Ribadiva la legittimità e correttezza dell'intrapresa esecuzione e domandava, in conclusione, dichiararsi la inammissibilità/irricevibilità/nullità dell'atto di citazione, con reiezione, nel merito, di ogni avversaria pretesa. 4
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove orali, veniva decisa con la sentenza n. 341/2021 con cui l'adito Tribunale di Sciacca, riconosciuta la legittimazione dell'attrice alla proposizione della domanda e qualificata l'azione intrapresa come opposizione ex art. 615 c.p.c., respingeva, nel merito, le istanze avanzate dalla ricorrente, ritenendo non raggiunta la prova della sussistenza, in capo all'opponente, di un titolo autonomo idoneo a legittimarla alla permanenza nell'immobile; condannava l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1
[...]
Sostiene l'impugnante che nel corso del giudizio di primo grado è stata raggiunta la prova che dal lontano anno 2006 essa , con il consenso del Pt_1
Comune di Sciacca, ha avuto la materiale disponibilità ed è stata “possessore qualificato” dell'immobile sito nel corso V. Emanuele nn. 90-92 di proprietà all'Ente pubblico;
assume di avere pertanto detenuto i locali in via del tutto autonoma rispetto al fratello unico ed esclusivo Parte_2 destinatario dello sfratto esecutivo attivato dal Comune;
ribadisce di avere incoato il giudizio onde tutelare i “rapporti giuridici autonomi” dalla medesima intrattenuti col predetto Ente pubblico, essendo stato lo stesso a CP_1 conferirle gli incarichi nel settore dei servizi sociali, anche per conto della cooperativa “Occupazione e Lavoro Sicilia s.c.s, la quale inoltre aveva mantenuto nel predetto immobile la sede per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei progetti che si era aggiudicata dal reputa poi irrilevante il Controparte_3 trasferimento della sede della predetta Cooperativa nell'anno 2015 ed aggiunge che i rapporti tra il Comune di Sciacca ed essa odierna appellante, che pure agiva anche quale collaboratrice della Cooperativa, si attuavano per il tramite degli
Assessorati comunali che avevano sempre riconosciuto la legittimazione della stessa a detenere ed operare all'interno dei locali;
reitera la propria Pt_1 5
posizione di detentore dell'immobile, del tutto distinta dalla posizione del fratello,
e nega che lo sfratto esecutivo azionato nei confronti di Parte_2 possa costituire titolo esecutivo anche nei confronti di essa appellante.
Si è costituito il ribadendo la carenza di legittimazione Controparte_3 attiva della controparte e chiedendo, comunque, la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Il gravame deve essere respinto.
3.1. Va preliminarmente confermata la legittimazione di
[...]
all'esperimento della tutela, già qualificata dal primo Giudice Parte_1 come opposizione ex art 615 c.p.c.
Ed invero, l'ordine contenuto in un provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile spiega la propria efficacia tanto nei confronti del destinatario della statuizione, tanto contro chiunque detenga il bene nel momento in cui il provvedimento venga coattivamente eseguito (v. Cass. 29850/2018), sì che il terzo detentore, ove intenda, come nel caso in esame, reagire all'esecuzione per rilascio allegando l'esistenza di un titolo autonomo e prevalente – non incompatibile – rispetto a quello che fa capo a chi chiede l'attuazione del rilascio e che è stato accertato in una pronuncia costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, può azionare il rimedio ex art. 615 c.p.c. (cfr. recentemente Cass.
30111/2024; v. anche tra le altre Cass. 2985/2018 e Cass. 3087/2007).
L'esperibilità di siffatta tutela da parte del terzo, nei cui confronti l'esecuzione di fatto si rivolge, rende, peraltro, irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell'intrapresa esecuzione solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale 6
giudiziario, spettando comunque al terzo, una volta azionato lo strumento ex art. 615 c.p.c., provare di detenere l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stato pronunciato il provvedimento di rilascio posto in esecuzione, con la conseguenza che l'opposizione è accolta se risulta provato che l'opponente detiene l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciato l'ordine di rilascio posto in esecuzione (cfr. Cass. 9024/2005, Cass. 603/1998 e Cass.
1173/1990 cui rinvia, recentemente, Cass. 1259/2018).
3.2. Ciò posto, e venendo dunque al merito dell'iniziativa reiterata dall'impugnante, premesso che la posizione fatta da quest'ultima valere si pone, in base alle prospettazioni della medesima richiedente, come del tutto avulsa e indipendente rispetto alla posizione di la cui sfera Parte_2 giuridica non sarebbe, pertanto, incisa dagli esiti del presente processo, osta nel caso in esame all'accoglimento dell'opposizione la mancata dimostrazione, per come correttamente rilevato dal Tribunale, dell'esistenza del presunto titolo autonomo tale da giustificare la permanenza di Parte_1 nei locali oggetto di esecuzione.
[...]
La relazione che l'opponente pretende di mantenere con i locali de quibus non trova, invero, fondamento in alcun autonomo rapporto giuridico, eventualmente intrattenuto con il proprietario dell'immobile. Controparte_3
Tale supposto titolo non può infatti rinvenirsi né negli incarichi conferiti dall'Ente locale nel settore dei servizi sociali e/o nei contratti di appalto aventi ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare in favore dei minori svantaggiati e disabili stipulati tra il medesimo Comune e la Cooperativa Occupazione e Lavoro
Sicilia di cui l'odierna attrice era all'epoca “coordinatrice”, trattandosi di rapporti che nulla hanno a che vedere, anche per oggetto e finalità, con il titolo legittimante il godimento dei locali di cui oggi si discute e che dall'esistenza di tale eventuale titolo, comunque, prescindono. 7
Irrilevante è anche la circostanza che per un dato periodo di tempo l'immobile di corso Vittorio Emanuele abbia costituito la sede della predetta
Cooperativa e che il ne fosse a conoscenza, così come ininfluente è che CP_1 in detta sede si svolgessero le procedure di organizzazione e coordinamento dell'attività riconducibile alla cooperativa sociale. Sono tutti elementi invero che, lungi dall'attribuire all'odierna appellante – mera dipendente o collaboratrice della cooperativa, per come dalla stessa riferito (v. anche a pag. 9 dell'atto di appello), e peraltro, priva di un qualche potere di legale rappresentanza della società (v. anche all. 13 nel fascicolo del – la legittimazione a godere dei locali, CP_1 potrebbero al più rilevare onde accertare se la Cooperativa, soggetto giuridico distinto dall'opponente, avesse o meno titolo per permanere nell'immobile; ma si tratta di un profilo che, come pure osservato dal primo Giudice, non assume rilievo nel presente giudizio, atteso che non è la Cooperativa a proporre l'azione, essendo, per altro verso, pacifico il trasferimento della sede della società già a partire dall'anno 2015.
Sono altresì ininfluenti i rapporti eventualmente intrattenuti dall'odierna impugnante con l'Assessorato alle politiche sociali, in assenza del resto di formali iniziative atte a vincolare la volontà dell'Ente pubblico in ordine alla diponibilità e concessione in godimento dei relativi beni.
Nessun consenso del alla permanenza nei locali risulta nella specie CP_1 documentato, confermando piuttosto il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti l'assenza di ogni volontà dell'Ente locale di legittimare l'occupazione dell'immobile da parte della terza, mentre la circostanza che la stessa odierna appellante abbia più volte e vanamente richiesto al la formalizzazione di CP_1 un contratto di locazione, così implicitamente riconoscendo l'altrui diritto di proprietà, è, per altro verso, e di per sé ostativa al riconoscimento anche di una qualche situazione di possesso in capo all'impugnante suscettibile di tutela nella presente sede. 8
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata.
4. In ossequio al canone della soccombenza, Parte_1 deve essere condannata a rifondere al appellato le spese del
[...] CP_1 presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 341/2021 del Tribunale di Sciacca pubblicata il 28 luglio 2021; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 6.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
ES IO US UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) US UP Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) ES IO Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 402 dell'anno 2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Leonarda Liotta (pec: C.F._1
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia (pec:
Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della Sentenza
n. 341/2021 pubblicata il 28.07.2021 e pronunciata dal Tribunale di Sciacca, nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina DEL RIO, nella causa civile di 1° 2
grado iscritta al n. 520/2017 R.G.A.C., non notificata, accogliere il presente appello e, per esso, dei motivi tutti nello stesso come gradatamente dedotti ed articolati: rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, reietta e disattesa;
- 1) ritenere e dichiarare la signora del tutto Parte_1 estranea alla esecuzione del provvedimento di rilascio coattivo dell'immobile di
Corso Vittorio Emanuele nn. 90-92 emesso nei confronti di , Controparte_2 per i motivi tutti meglio esposti nell'Atto di citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c.; - 2) ritenere e dichiarare la signora
[...]
era titolare di un diritto autonomo sull'immobile di Parte_1
Corso V. Emanuele nn. 90-92 perché possessore qualificato per i motivi tutti meglio esposti nell'Atto di citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c. per avere avuto la materiale disponibilità dell'immobile di
Corso V. Emanuele nn. 90-92 in proprietà al Comune di Sciacca, in virtù del suo lungo e ininterrotto, pacifico e palese possesso di buona fede del suddetto immobile dal 2006 per le attività sociali svolte dalla Cooperativa “Occupazione e
Lavoro Sicilia s.c.s.”; - 3) che, in forza del possesso qualificato ai sensi dell'art.
1170, secondo comma, codice civile, vengano dichiarati nulli e dunque improduttivi di effetti gli atti di esecuzione forzata compiuti nei confronti di
, per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di Parte_1 citazione, nel Ricorso e nella Memoria ex art. 183, 6° comma n. 1) c.p.c. in riforma della sentenza impugnata Condannare parte opposta alle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
“In via preliminare, respingere la domanda di sospensione dell'efficacia della Sentenza di prime cure;
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate da parte appellante poiché del tutto inammissibili, pretestuose, illegittime ed infondate, sia in fatto che in diritto, ed in 3
genere per quant'altro eccepito in narrativa, ovvero con qualsivoglia altra motivazione, e conseguentemente confermare la Sentenza di prime cure n.
341/2021, conseguentemente, rigettare l'atto di appello proposto dalla Sig.ra
” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione di terzo Parte_1 all'esecuzione intrapresa dal in forza del provvedimento di Controparte_3 rilascio dal medesimo Ente ottenuto a seguito di sfratto per morosità nei confronti
. Deduceva di avere detenuto e posseduto a titolo gratuito Parte_2
l'immobile oggetto di esecuzione, sito Sciacca corso Vittorio Emanuele n. 90/92, dal 2006 per oltre dieci anni in proprio e nella qualità di coordinatrice della
Cooperativa Occupazione e lavoro Sicilia soc. coop. Social, come documentato dai fax e missive trasmesse dal Comune alla predetta Cooperativa, avente peraltro sede nei locali oggetto di esecuzione. Domandava, pertanto, previa declaratoria di estraneità della medesima all'esecuzione del provvedimento di rilascio, Pt_1 riconoscersi la stessa quale “possessore qualificato” dell'immobile in virtù del lungo, pacifico e ininterrotto possesso dei locali, in attesa del perfezionamento del rapporto locativo, dichiarandosi altresì nulli e improduttivi di effetti, in forza del detto possesso qualificato, gli atti di esecuzione forzata compiuti nei propri confronti, per carenza di notifica degli atti.
Si costituiva il Comune di Sciacca eccependo la carenza di legittimazione attiva della controparte a promuovere l'azione e contestando comunque la sussistenza, in capo alla medesima , di un valido titolo di occupazione Pt_1 dell'immobile, per non avere l'Ente intrattenuto alcun rapporto di locazione o concessione né con la ricorrente né con la Cooperativa Occupazione e Lavoro
Sicilia. Ribadiva la legittimità e correttezza dell'intrapresa esecuzione e domandava, in conclusione, dichiararsi la inammissibilità/irricevibilità/nullità dell'atto di citazione, con reiezione, nel merito, di ogni avversaria pretesa. 4
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove orali, veniva decisa con la sentenza n. 341/2021 con cui l'adito Tribunale di Sciacca, riconosciuta la legittimazione dell'attrice alla proposizione della domanda e qualificata l'azione intrapresa come opposizione ex art. 615 c.p.c., respingeva, nel merito, le istanze avanzate dalla ricorrente, ritenendo non raggiunta la prova della sussistenza, in capo all'opponente, di un titolo autonomo idoneo a legittimarla alla permanenza nell'immobile; condannava l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1
[...]
Sostiene l'impugnante che nel corso del giudizio di primo grado è stata raggiunta la prova che dal lontano anno 2006 essa , con il consenso del Pt_1
Comune di Sciacca, ha avuto la materiale disponibilità ed è stata “possessore qualificato” dell'immobile sito nel corso V. Emanuele nn. 90-92 di proprietà all'Ente pubblico;
assume di avere pertanto detenuto i locali in via del tutto autonoma rispetto al fratello unico ed esclusivo Parte_2 destinatario dello sfratto esecutivo attivato dal Comune;
ribadisce di avere incoato il giudizio onde tutelare i “rapporti giuridici autonomi” dalla medesima intrattenuti col predetto Ente pubblico, essendo stato lo stesso a CP_1 conferirle gli incarichi nel settore dei servizi sociali, anche per conto della cooperativa “Occupazione e Lavoro Sicilia s.c.s, la quale inoltre aveva mantenuto nel predetto immobile la sede per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei progetti che si era aggiudicata dal reputa poi irrilevante il Controparte_3 trasferimento della sede della predetta Cooperativa nell'anno 2015 ed aggiunge che i rapporti tra il Comune di Sciacca ed essa odierna appellante, che pure agiva anche quale collaboratrice della Cooperativa, si attuavano per il tramite degli
Assessorati comunali che avevano sempre riconosciuto la legittimazione della stessa a detenere ed operare all'interno dei locali;
reitera la propria Pt_1 5
posizione di detentore dell'immobile, del tutto distinta dalla posizione del fratello,
e nega che lo sfratto esecutivo azionato nei confronti di Parte_2 possa costituire titolo esecutivo anche nei confronti di essa appellante.
Si è costituito il ribadendo la carenza di legittimazione Controparte_3 attiva della controparte e chiedendo, comunque, la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Il gravame deve essere respinto.
3.1. Va preliminarmente confermata la legittimazione di
[...]
all'esperimento della tutela, già qualificata dal primo Giudice Parte_1 come opposizione ex art 615 c.p.c.
Ed invero, l'ordine contenuto in un provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile spiega la propria efficacia tanto nei confronti del destinatario della statuizione, tanto contro chiunque detenga il bene nel momento in cui il provvedimento venga coattivamente eseguito (v. Cass. 29850/2018), sì che il terzo detentore, ove intenda, come nel caso in esame, reagire all'esecuzione per rilascio allegando l'esistenza di un titolo autonomo e prevalente – non incompatibile – rispetto a quello che fa capo a chi chiede l'attuazione del rilascio e che è stato accertato in una pronuncia costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, può azionare il rimedio ex art. 615 c.p.c. (cfr. recentemente Cass.
30111/2024; v. anche tra le altre Cass. 2985/2018 e Cass. 3087/2007).
L'esperibilità di siffatta tutela da parte del terzo, nei cui confronti l'esecuzione di fatto si rivolge, rende, peraltro, irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell'intrapresa esecuzione solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale 6
giudiziario, spettando comunque al terzo, una volta azionato lo strumento ex art. 615 c.p.c., provare di detenere l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stato pronunciato il provvedimento di rilascio posto in esecuzione, con la conseguenza che l'opposizione è accolta se risulta provato che l'opponente detiene l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciato l'ordine di rilascio posto in esecuzione (cfr. Cass. 9024/2005, Cass. 603/1998 e Cass.
1173/1990 cui rinvia, recentemente, Cass. 1259/2018).
3.2. Ciò posto, e venendo dunque al merito dell'iniziativa reiterata dall'impugnante, premesso che la posizione fatta da quest'ultima valere si pone, in base alle prospettazioni della medesima richiedente, come del tutto avulsa e indipendente rispetto alla posizione di la cui sfera Parte_2 giuridica non sarebbe, pertanto, incisa dagli esiti del presente processo, osta nel caso in esame all'accoglimento dell'opposizione la mancata dimostrazione, per come correttamente rilevato dal Tribunale, dell'esistenza del presunto titolo autonomo tale da giustificare la permanenza di Parte_1 nei locali oggetto di esecuzione.
[...]
La relazione che l'opponente pretende di mantenere con i locali de quibus non trova, invero, fondamento in alcun autonomo rapporto giuridico, eventualmente intrattenuto con il proprietario dell'immobile. Controparte_3
Tale supposto titolo non può infatti rinvenirsi né negli incarichi conferiti dall'Ente locale nel settore dei servizi sociali e/o nei contratti di appalto aventi ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare in favore dei minori svantaggiati e disabili stipulati tra il medesimo Comune e la Cooperativa Occupazione e Lavoro
Sicilia di cui l'odierna attrice era all'epoca “coordinatrice”, trattandosi di rapporti che nulla hanno a che vedere, anche per oggetto e finalità, con il titolo legittimante il godimento dei locali di cui oggi si discute e che dall'esistenza di tale eventuale titolo, comunque, prescindono. 7
Irrilevante è anche la circostanza che per un dato periodo di tempo l'immobile di corso Vittorio Emanuele abbia costituito la sede della predetta
Cooperativa e che il ne fosse a conoscenza, così come ininfluente è che CP_1 in detta sede si svolgessero le procedure di organizzazione e coordinamento dell'attività riconducibile alla cooperativa sociale. Sono tutti elementi invero che, lungi dall'attribuire all'odierna appellante – mera dipendente o collaboratrice della cooperativa, per come dalla stessa riferito (v. anche a pag. 9 dell'atto di appello), e peraltro, priva di un qualche potere di legale rappresentanza della società (v. anche all. 13 nel fascicolo del – la legittimazione a godere dei locali, CP_1 potrebbero al più rilevare onde accertare se la Cooperativa, soggetto giuridico distinto dall'opponente, avesse o meno titolo per permanere nell'immobile; ma si tratta di un profilo che, come pure osservato dal primo Giudice, non assume rilievo nel presente giudizio, atteso che non è la Cooperativa a proporre l'azione, essendo, per altro verso, pacifico il trasferimento della sede della società già a partire dall'anno 2015.
Sono altresì ininfluenti i rapporti eventualmente intrattenuti dall'odierna impugnante con l'Assessorato alle politiche sociali, in assenza del resto di formali iniziative atte a vincolare la volontà dell'Ente pubblico in ordine alla diponibilità e concessione in godimento dei relativi beni.
Nessun consenso del alla permanenza nei locali risulta nella specie CP_1 documentato, confermando piuttosto il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti l'assenza di ogni volontà dell'Ente locale di legittimare l'occupazione dell'immobile da parte della terza, mentre la circostanza che la stessa odierna appellante abbia più volte e vanamente richiesto al la formalizzazione di CP_1 un contratto di locazione, così implicitamente riconoscendo l'altrui diritto di proprietà, è, per altro verso, e di per sé ostativa al riconoscimento anche di una qualche situazione di possesso in capo all'impugnante suscettibile di tutela nella presente sede. 8
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata.
4. In ossequio al canone della soccombenza, Parte_1 deve essere condannata a rifondere al appellato le spese del
[...] CP_1 presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 341/2021 del Tribunale di Sciacca pubblicata il 28 luglio 2021; condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 6.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
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