Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
L'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato non costituisce causa di nullità ne' d'inammissibilità dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell'art. 584 cod. proc. pen. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.
Commentario • 1
- 1. Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3.3.1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU " N. 278
Dott. UGO CANDELA " REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO " N. 31962/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI MILANOnei confronti di
AC EN, nato a [...] il [...], e
BE AQ, nato a [...] [...],
nonché dal predetto
AC EN
avverso la sentenza 21.5.1997 del Tribunale di Busto Arsizio. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dottor Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 21.5.1997 il Tribunale di Busto Arsizio applicava a NN RI e ad HA OU, imputati in concorso con altri e in continuazione di numerosi delitti di spaccio di stupefacenti riconducibili alla cocaina, all'hascic e ad altri allucinogeni "rientranti nelle tabelle I e II dell'art. 14" dPR 309/1990, la pena concordata di anni due di reclusione e L. 6.000.000
di multa ciascuno.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano e chiede l'annullamento delle predetta sentenza denunziando omessa motivazione in ordine alla concessa attenuante di cui all'art. 73/5 citato dPR 309/1990 e violazione della legge penale essendo stata altresì applicata in concreto una pena illegalmente determinata e non rispondente alla pena base stabilita dalle parti, anche a voler calcolare nel massimo consentito dalla legge alla riduzione conseguente alla concessione delle attenuanti generiche.
Ricorre altresì il difensore dell'RI denunziando violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di merito non ha prosciolto l'imputato - che, ammessa la "quasi totalità dei fatti contestatigli", li ha negato in punto - dell'accusa di aver spacciato cocaina e non ha motivato in proposito, sebbene "in caso di non ritenuta sussistenza degli elementi richiesti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p." egli fosse "tenuto a specificamente indicare le ragioni del suo convincimento".
Con memoria datata 23.1.1998 il difensore dell'imputato segnalava indi che il ricorso del pubblico ministero non era stato notificato nè all'imputato ne' a sè, suo difensore.
IN DIRITTO
Va in primo luogo rilevato che l'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato - e non anche al suo difensore, cui tale notifica non è dovuta a tenore dell'art. 584 c.p.p., che la riserva soltanto alle parti (Cass. I,
3.2.1997 n. 745,
rv 206669) - non costituisce causa di nullità ne' d'inammissibilità dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione predetta tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista (cfr. Cass. I, ibidem, rv. 206668). Conseguentemente non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero l'omessa notifica dell'impugnazione all'imputato (Cass. VI, 29.10.1992, n. 10373, rv. 192106).
Solo per debito di completezza si osserva quindi che nel caso di specie peraltro, relativo all'omessa notifica di un ricorso, contro il quale non è ammessa la proposizione di ricorso incidentale, la stessa data della memoria a firma del suo difensore dimostra che l'imputato, avuta aliunde tempestiva conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero, ha altresì avuto a disposizione lungo termine per approntare al meglio le proprie difese e contrastare con memorie e con note le pretese di controparte pubblica.
Va quindi esaminato il ricorso del pubblico ministero. Al riguardo osserva la Corte che il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata, al pari di quello avrebbe ad oggetto gli altri elementi di natura positiva menzionati nell'art,. 444 c.p.p. - quali l'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, la corretta applicazione e la comparazione di eventuali circostanze - è un giudizio di natura delibativa ed implica pertanto una valutazione sommaria e prevalentemente estrinseca, nel senso della semplice verifica della contabilità di tutti i detti elementi coi parametri, ai quali il giudice deve attenersi, con esclusione quindi di una rivisitazione dall'interno delle considerazioni di merito, all'esito delle quali l'accordo nella sua concretezza è venuto in essere. Ne consegue, per quanto qui ne concerne, che il giudizio di congruità della pena può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza per difetto o per eccesso, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, richiamandosi, anche se non in modo espresso, a tutti gli elementi che nella singola fattispecie possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione (v. Cass. S.U. 15.5.1992 n. 5777, rv. 191135 e Cass.I, 20.1.1993, n. 5029, rv. 192716). È pur vero però che quando la pena sia stata concordata con riferimento all'ipotesi criminosa oggetto della contestazione, ma con riferimento ad altra più lieve, il giudice, nell'accertare la pattuizione così intervenuta, ha l'obbligo di motivare, sia pure succintamente, sul punto (v. Cass. VI, 7.5.1991, n. 5072, rv. 187652 e Cass. IV, 28.7.1995 n. 8706, rv. 202111)).
Nel caso di specie, mentre la ricorrenza dell'ipotesi lieve non risulta dalla contestazione dei reati ascritti agl'imputati, sebbene nulla si dica in proposito nella motivazione della sentenza impugnata;
la determinazione della pena base nella misura evidenziata in narrativa denunzia l'immotivata derubricazione dei reati contestati.
La determinazione delle pena detentiva, applicata in concreto nella misura sopra evidenziata di anni due e mesi quattro di reclusione, disvela d'altra parte l'errore di calcolo sotteso all'applicazione delle attenuanti generiche, che nella loro massima estensione non potevano portare la pena detentiva di base alla misura predetta. Le censure levate in punto dal pubblico ministero sono dunque fondate e comportano, da un lato, l'annullamento sotto tali profili della sentenza impugnata e, dall'altro, l'assorbimento del ricorso dell'RI.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso di giustizia.
Dichiara assorbito il ricorso di RI NN. - Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998. -
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998