Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4088
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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Massime1

L'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato non costituisce causa di nullità ne' d'inammissibilità dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell'art. 584 cod. proc. pen. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

Commentario1

  • 1Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4088
Data del deposito : 3 marzo 1998

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