Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Integra il concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di un appartenente alle forze di polizia giudiziaria che fornisce ripetutamente agli esponenti apicali di una cosca notizie in ordine ad indagini in corso, ad operazioni preventive in preparazione e ad iniziative di polizia in danno degli affiliati, in tal modo rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale sistematica attività non poteva essere ricondotta nell'alveo del delitto di favoreggiamento, che ricorre invece nell'ipotesi di episodico aiuto ad eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche in favore del singolo associato, che abbia commesso un reato eventualmente compreso nel programma associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 11898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11898 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
1 1 8 9 8/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. NICOLA MILO 1695 - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA REGISTRO GENERALE N. 25150/2013- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI -- Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NI N. IL 19/05/1970 avverso la sentenza n. 982/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2; ANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per il regetto del ricors Udito, per la parte civile, l'Avv Udit,ildifenson Avv, FRANCESCO CAPP ELLO, Im sustituzione dill. Avv. ANTONio Rocco BRIGANTI, elu ha chiesto l'accoglimento dei motin' di ricorso _ ме RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 dicembre 2012 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.u.p. presso Tribunale di Napoli del 4 novembre 2011, che ha dichiarato RG DA colpevole dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione continuata di segreti d'ufficio, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione sub A) e sub B), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per la durata della pena, con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
2. La responsabilità penale dell'RG in ordine alle su indicate ipotesi delittuose è stata dichiarata dai Giudici di merito sulla base delle risultanze probatorie offerte dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che hanno posto in rilievo come egli, nella sua qualità di Appuntato scelto, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco, abbia violato i doveri inerenti alla propria funzione di appartenente alle forze dell'ordine, ed in particolare: a) comunicato agli affiliati del "clan Ascione-AL" l'esistenza di intercettazioni ambientali presso l'abitazione di TR AL e della di lui madre, Sepe Gelsomina, ubicata in Torre del Greco, comunicando anche l'esatta ubicazione delle relative apparecchiature al fine di consentirne il rinvenimento e la disattivazione;
b) informato, inoltre, gli aderenti al predetto sodalizio dell'esistenza di intercettazioni aventi ad oggetto utenze telefoniche nella loro disponibilità, ed in particolare quelle in uso a AL Gerardo, nonché fornito a TR AL copia del verbale di sommarie informazioni rese in data 6 novembre 2006 da EF RC, collaboratore di giustizia, comunicando in tal modo il contenuto di atti istruttori coperti dal segreto investigativo;
c) assicurato, infine, agli affiliati la propria disponibilità a comunicare l'esistenza di eventuali attività di intercettazione ambientale e/o telefonica nei confronti degli associati alla contrapposta organizzazione criminale dei BI-Iacomino e a divulgarne i relativi contenuti.
3. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di doglianza qui seguito illustrati.
3.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 603 e 192 c.p.p., per quel che attiene alla richiesta di acquisizione dei supporti fonici delle intercettazioni in atti e/o di perizia trascrittiva delle medesime: i colloqui oggetto delle intercettazioni ambientali in atti non sono comprensibili, né verificabili, poiché i files audio e video delle relative conversazioni non sono stati 1 ли versati in atti, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto esercitare i poteri previsti dall'art. 603 c.p.p., la cui mancata attivazione è stata giustificata con argomentazioni illogiche e contraddittorie. Peraltro, i passi riportati ed interpretati nelle trascrizioni redatte dalla P.G. non sono sufficienti a suffragare l'ipotesi accusatoria, poiché contengono una personale ricostruzione dei colloqui elaborata dalla P.G., come dimostrato anche dal risultato delle consulenze tecniche di parte acquisite agli atti ed utilizzate in sentenza.
3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., attesa la contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in ragione della violazione del canone di giudizio della “convergenza del molteplice": le propalazioni in atti sono costituite da dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto circostanze non riscontrate e non riferibili al thema probandum, come peraltro osservato anche nella sentenza di primo grado, secondo cui i collaboranti non riferiscono condotte specifiche "poste in essere dall'imputato per favorire il clan di cui avevano diretta percezione o di cui comunque erano a conoscenza”. Ne discende, conseguentemente, la contraddittorietà della sentenza di secondo grado, che ha condiviso ogni punto della prima decisione, ivi compreso il giudizio di sostanziale irrilevanza di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia rispetto ai temi della regiudicanda, affermando tuttavia, nel medesimo contesto argomentativo, che essi riscontrano l'ipotesi accusatoria. Le dichiarazioni citate, inoltre, non sono specifiche, né convergenti sui fatti rilevanti nel procedimento, ma possono tutt'al più giustificare una valutazione critica riguardo alle frequentazioni del ricorrente.
3.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., con riferimento alla valutazione delle intercettazioni ambientali in atti, sotto il profilo dell'art. 326 c.p., stante il giudizio di natura probabilistica al riguardo effettuato dalla Corte territoriale, recependo peraltro acriticamente il dato relativo all'attribuzione all'imputato delle parole “romano” o “DA", che hanno consentito di ascriverne il contenuto al ricorrente, nonostante le numerose contraddittorietà ed omissioni evidenziate nel giudizio di gravame. L'incertezza del contenuto delle trascrizioni, infatti, è stata risolta dal Giudice d'appello in base a criteri di ordine esteriore (la presunta esperienza dei verbalizzanti) ovvero con argomentazioni elusive (la comunicazione “non verbale" interpretata dal verbalizzante sarebbe conferma dell'ipotesi accusatoria e non fonte di dubbio rispetto a quanto riportato nella trascrizione dell'Ufficiale di P.G.). Sono state fornite, dunque, ipotetiche giustificazioni del contenuto delle singole conversazioni, senza eliminarne l'incertezza in merito alla sicura riferibilità al ricorrente, e senza alcun valore dimostrativo delle specifiche condotte rilevanti ex art. 326 c.p.: sul punto relativo, ad es., all'ipotizzata consegna di un verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da tale EF RC, la Corte si limita a riportare le ipotesi formulate dalla P.G., senza sottoporle ad alcun vaglio 2 ли critico e senza esplicitare le ragioni per le quali esse dovrebbero essere ritenute certe e dotate di valenza accusatoria, tenuto conto, altresì, dell'assenza di specifici riscontri esterni a supporto dell'ipotesi investigativa al riguardo formulata. Né, inoltre, è possibile trarre la presenza di elementi individualizzanti per i reati ex artt. 81 e 326 c.p. da quelle conversazioni in cui non compare il nominativo del ricorrente, ovvero da quelle in cui sarebbe invece presente un esplicito riferimento al "DA" o al "Romano”, non essendovi alcuna prova del fatto che proprio il ricorrente abbia fornito la comunicazione delle notizie riservate ai AL (ad es., la presenza di microspie presso l'abitazione di AL TR e della di lui madre), né potendosi ritenere sufficiente, sotto tale profilo, il fatto della sua partecipazione alla relativa operazione di perquisizione effettuata dalla P.G.; neanche le espressioni ostili e gli epiteti rivolti all'indirizzo del "romano", contenuti nelle conversazioni menzionate nell'impugnata sentenza, possono provare con certezza la rivelazione del segreto d'ufficio attribuito al ricorrente nel capo sub B), potendo, semmai, attestare l'esistenza di pregressi rapporti sconvenienti intrattenuti con i AL.
3.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., con riferimento al reato di cui agli artt. 110-416-bis c.p., essendo stata quest'ultima ipotesi di reato definita mediante il rinvio ai fatti contestati nel capo sub B), senza dimostrare la reale efficacia condizionante della condotta del concorrente riguardo all'intera associazione, e non solo in favore di alcuni suoi componenti, come nell'ipotesi del mero favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. . Non è provata, dunque, l'attivazione dell'imputato in favore del sodalizio criminale in esame, al di là delle frequentazioni con ambienti ad esso vicini, né, del resto, è stata fornita una chiara specificazione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza del dolo del concorso esterno, non essendo stati elencati gli elementi indicativi di un rapporto coscientemente e volutamente sinergico con i capi dell'organizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Inammissibile, in quanto manifestamente infondata, deve ritenersi, anzitutto, la prima censura dal ricorrente prospettata, ove si consideri il pacifico insegnamento giurisprudenziale dettato da questa Suprema Corte, secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, il giudice ben può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 20055 del 26/03/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255655; Sez. 6, n. 16823 del 24/03/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 247007). Ne discende che l'opzione processuale esercitata, a meno che non si siano verificate nullità di ordine generale ed inutilizzabilità patologiche (nel caso in esame non denunziate, né ravvisabili), fa 3 ли assurgere a dignità di prova gli atti di indagine eventualmente compiuti senza il rispetto delle forme di rito, con l'ulteriore logico corollario che nessun obbligo può ritenersi gravante sui Giudici di merito riguardo alla scelta di procedere, o meno, a perizia trascrittiva ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen.. Al riguardo va inoltre osservato, e il dato è dirimente, che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato in accoglimento della richiesta dell'imputato. Se ciò, da un lato, non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, dall'altro lato esclude che, per effetto di tale opzione processuale, esista un diritto dell'imputato alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un correlativo obbligo per il giudice di motivare la reiezione di tale istanza. Con la richiesta di essere giudicato allo stato degli atti, invero, l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Rv. 249161; Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Rv. 244163).
5. Per quel che attiene agli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
6. Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. 4 ли Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
7. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato, fondandola sul complesso delle numerose risultanze probatorie sottoposte al suo vaglio, dalla cui disamina è emerso, segnatamente: a) che il soggetto, interno ai Carabinieri, cui fanno riferimento gli interlocutori delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione telefonica ed ambientale in merito alla presenza di un legame confidenziale e consolidato nel cui ambito avveniva la comunicazione di notizie riservate ad esponenti apicali del "clan AL" era da identificare proprio nell'imputato, da essi costantemente indicato come il "romano" o "DA"; b) che dal contenuto di tali conversazioni, che la Corte di merito ha analiticamente ricostruito ed analizzato, è chiaramente emersa la circostanza che tale persona era la fonte delle notizie propalate relativamente all'espletamento di attività di indagine svolte nei confronti degli aderenti al predetto sodalizio criminale, ed in particolare colui che aveva informato i AL della collocazione di microspie da parte delle Forze dell'Ordine, indicando anche i luoghi ove le stesse erano posizionate;
c) che nessun dubbio era possibile avanzare in ordine alla sua corretta identificazione, tenuto conto, tra l'altro, del fatto che, all'epoca, egli era l'unico Carabiniere in servizio presso la Compagnia di Torre del Greco e nei reparti dipendenti a chiamarsi in 5 ли tal modo e che nelle conversazioni intercettate si faceva esplicito riferimento a problemi sentimentali e ad una lunga assenza dal servizio per motivi di salute, circostanze, queste, oggettivamente riscontrate dagli accertamenti di P.G. e vieppiù confermate dall'ulteriore elemento di riscontro emerso riguardo al fatto che, allorquando vennero installate le apparecchiature per l'intercettazione ambientale nell'abitazione del AL TR, fra i militari che parteciparono all'operazione di perquisizione effettuata per consentire l'installazione delle relative microspie v'era anche l'RG; d) che dai colloqui oggetto di intercettazione emergeva, altresì, il fatto che egli aveva informato il sodalizio che tale EF RC, esponente di spicco del “clan BI", aveva reso dichiarazioni ai Carabinieri di Torre del Greco relativamente ad un agguato da lui subito ad opera di appartenenti all'avverso “clan” degli "Ascione”, e che tutto ciò poteva far presagire l'inizio di una collaborazione con l'Autorità giudiziaria (elemento, questo, la cui genuinità è stata ritenuta avvalorata anche dalla precisa indicazione del numero delle pagine del verbale di sommarie informazioni rese dal EF, la cui copia era stata materialmente consegnata dall'RG al AL TR); e) che dal contenuto dei colloqui oggetto di intercettazione emergevano, ancora, l'impegno di comunicare al AL l'inizio ed i contenuti di un'eventuale attività d'intercettazione a carico di NT BI, esponente apicale di un avverso sodalizio criminale, con la raccomandazione ai AL di non parlarne per telefono e di essere cauti al riguardo, nonchè la prospettazione al AL TR della possibilità di installazione di altre microspie, ponendolo in guardia circa l'opportunità di non dormire presso la sua abitazione, per il timore di un probabile intervento delle Forze dell'ordine. Dalle risultanze dei colloqui oggetto delle intercettazioni la Corte d'appello ha desunto ulteriori elementi di convincimento sul fatto che l'imputato costituisse un punto di riferimento del "clan AL" per ottenere informazioni su indagini od operazioni in corso, ponendo in risalto sia il fatto della conoscenza, da parte di AL IG, dei motivi di assenza dal servizio dell'RG per venti - giorni di ferie sia i commenti del AL, da cui traspaiono un chiaro disappunto e la preoccupazione sul fatto che egli fosse stato "accantonato" dagli altri militari, i quali avevano cominciato a nutrire sospetti sul suo operato. Va inoltre osservato che la Corte distrettuale, così come il Giudice di prime cure, hanno dato ampiamente conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UO LI, GL IL e FR AN, tutti intranei all'organizzazione operante all'epoca dei fatti nel medesimo contesto territoriale, ponendo in evidenza come gli stessi abbiano offerto ulteriori elementi di riscontro probatorio del contenuto delle intercettazioni, nel fare chiaramente riferimento ad un Carabiniere, soprannominato "romano", che frequentava persone aderenti al predetto sodalizio criminale per finalità diverse da quelle di servizio e ne agevolava le attività fornendo informazioni riservate ai suoi esponenti di spicco, circa gli interventi e le operazioni degli organi investigativi. 6 clu A tale riguardo, peraltro, i Giudici di merito hanno offerto congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, ponendo in rilievo il fatto che lo GL ed il UO, che conoscevano il "romano" anche fisicamente, hanno riferito in merito a circostanze cadute in parte sotto la loro diretta percezione, così come l'altro collaboratore, AN FR, la cui narrazione, tuttavia, diversamente dagli altri collaboranti, non si basava su una relazione di conoscenza personale.
8. In tal guisa ricostruiti il contesto storico-fattuale della regiudicanda ed il correlativo compendio probatorio, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano, come avvenuto nel caso in esame, di ritenerle effettivamente oggetto di un patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 256065; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, dep. 12/02/2009, Rv. 243425). Muovendo dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, inoltre, la Corte d'appello ne ha condiviso le valutazioni ed il correlativo esito decisorio, sottoponendo ad un'attenta disamina le obiezioni difensive e disattendendone la fondatezza sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, laddove ha posto in evidenza - sulla scorta di una dettagliata verifica del contenuto, sia analiticamente che globalmente vagliato, dei colloqui oggetto di intercettazione - la realizzazione da parte dell'imputato di condotte chiaramente rivelatrici, in favore degli affiliati all'organizzazione criminale denominata "Ascione-AL", dell'esistenza di un'attività di intercettazione ambientale in carcere avente ad oggetto i colloqui tra il detenuto IG AL (capo dell'omonimo sodalizio) ed i relativi familiari, oltre alla comunicazione dell'esistenza di intercettazioni ambientali presso l'abitazione del AL TR e della madre, con l'indicazione dell'ubicazione delle relative apparecchiature. Analogo assetto critico-argomentativo è stato delineato dalla Corte d'appello riguardo alla valutazione degli ulteriori profili d'interesse emersi dal medesimo materiale probatorio, laddove le relative sequenze motivazionali hanno posto in luce non soltanto la disponibilità dall'imputato manifestata per la comunicazione dell'esistenza di eventuali attività d'intercettazione nei confronti degli esponenti di una contrapposta organizzazione criminale (quella cd. dei "BI - Iacomino"), ma anche l'ulteriore episodio, anch'esso già sopra richiamato, della consegna al AL TR di copia del verbale di sommarie informazioni rese in data 6 novembre 2006 dal collaboratore EF - atto istruttorio coperto da segreto investigativo laddove la genuinità di quanto riferito nel colloquio è stata - 7 lle motivatamente apprezzata anche sulla base della precisa indicazione del numero delle pagine del relativo verbale di audizione. Costituisce, peraltro, una pacifica regula iuris quella secondo cui, a fronte di un apprezzamento di merito linearmente e congruamente argomentato, e come tale immune da vizi in questa Sede riconoscibili, allorquando con l'impugnazione venga posto un problema di interpretazione del contenuto dei colloqui dei soggetti interessati alle conversazioni oggetto di captazione, la questione involge profili di tipo meramente fattuale, come tali rimessi al vaglio delibativo proprio del giudice di merito, sottraendosi al giudizio di legittimità se - come nel caso in esame è accaduto la valutazione risulti logicamente esposta in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una completa capacità persuasiva, e nelle relative sequenze non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte partenopea analiticamente e convincentemente spiegato le ragioni per le quali le conversazioni captate dagli inquirenti sono idonee a provare la sussistenza degli elementi costitutivi delle contestate fattispecie criminose.
9. Avuto riguardo al complesso delle argomentazioni or ora esposte, le censure dal ricorrente formulate devono ritenersi infondate, avendo la Corte di merito ampiamente esposto le ragioni dimostrative del pieno coinvolgimento dell'imputato nelle vicende storico-fattuali oggetto della regiudicanda, e segnatamente del sicuro contributo causale dallo stesso offerto ai fini della consumazione dei reati in contestazione, attraverso l'instaurazione di legami stabili, e niente affatto occasionali, con i vertici del sodalizio criminale da lui favorito. Secondo una pacifica linea interpretativa in questa Sede tracciata, invero, assume il ruolo di concorrente "esterno" nell'associazione di tipo mafioso colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231671; Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, dep. 16/07/2009, Rv. 244471; v., inoltre, Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238242). A tale riguardo, infatti, i Giudici merito hanno concordemente posto in evidenza un complesso di elementi sintomatici di un'effettiva e significativa incidenza delle condotte dell'imputato sull'attività del sodalizio, attraverso le frequenti rivelazioni dell'esistenza e della natura delle attività investigative in corso, condizionate da uno sviamento delle operazioni volte a reprimere l'attività dell'associazione, di fatto vanificandole e fornendo, in tal guisa, uno specifico e concreto contributo ai fini della 8 ли conservazione e del rafforzamento del sodalizio, che di certo avrebbe potuto rimanere fortemente danneggiato dal buon esito delle attività d'intercettazione ambientale, laddove tali attività fossero state realizzate con la dovuta riservatezza nei tempi e nelle modalità di svolgimento. Integra, pertanto, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di appartenenti a forze di polizia giudiziaria che si rendano disponibili a fornire notizie in ordine ad indagini in corso, ad operazioni preventive in preparazione ed iniziative di polizia in danno dei sodali, in tal modo rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone sia l'ideazione che l'esecuzione (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253461). La rilevata sistematicità, frequenza e varietà dei rapporti intrattenuti con gli esponenti del sodalizio criminale escludono, peraltro, la configurabilità della prospettata ipotesi delittuosa del favoreggiamento, ove si consideri che nell'ipotesi del concorso esterno il soggetto, pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione medesima, mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 03/04/2003, Rv. 225566). Anche sotto altro, ma connesso, profilo ricostruttivo, d'altro canto, la Corte d'appello si è pienamente uniformata al quadro di principii delineati da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, dep. 28/02/2013, Rv. 254593), ove si considerino le connotazioni proprie dell'oggetto materiale (informazioni coperte dal segreto investigativo e come tali sottratte alla divulgazione ex art. 329 c.p.p.) delle condotte delittuose ripetutamente poste in essere dall'imputato ex art. 326 c.p., in particolare attraverso la rivelazione ai principali esponenti del "clan" dell'esistenza di intercettazioni dei colloqui in carcere, le indicazioni relative non solo all'installazione delle microspie atte a captare i colloqui degli affiliati all'interno delle loro abitazioni, ma anche alla loro esatta ubicazione, e la diffusione di copie di verbali di audizione protetti anch'essi dal segreto. 10. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. .
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 Così deciso in Roma, lì, Il Consigliere estensore Amicisdr. Gaetano De Ami 13 novembre 2013 Presidente r dr. Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR 2014 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier EspositoDO N E 10