Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
L'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso al G.u.p., per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiaratamente concernenti le imputazioni contestate, né, una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere.
Commentario • 1
- 1. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2009, n. 25659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25659 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/05/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 2174
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 11373/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Maietta Graziella del foro di Crotone e dall'avv. Pittelli Giancarlo, del foro di Catanzaro, nell'interesse di AR AL, nato a [...] il [...];
dall'avv. Maietta Graziella del foro di Crotone e dall'avv. Pittelli Giancarlo, del foro di Catanzaro, nell'interesse di RR RE, nato a [...] il [...];
dall'avv. Floresta Raffaele, del foro di Catanzaro, nell'interesse di ER FI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 1^ sezione penale, in data 9/2/2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. Siggia Elio, del foro di MA (per AR) e avv. Floresta Raffaele (per ER) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9/2/2005, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, in data 13/12/2003, che aveva dichiarato AR AL, RR RE e ER FI colpevoli dei reati di rapina loro ascritti, commessi in Cirò fra il dicembre 1989 e l'agosto 1991, condannandoli alla pena di giustizia, determinata in aumento rispetto alla pena inflitta a ciascun imputato con precedenti sentenze passate in giudicato per reati della stessa indole, unificati sotto il vincolo del medesimo disegno criminoso.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza di validi elementi di prova, derivanti dalle propalazioni dei collaboranti, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati concorsualmente ascritti ed equa la pena inflitta.
In particolare la Corte osservava che i propalanti: "hanno reso dichiarazioni di complessità diversificata, a secondo - evidentemente - del loro livello di conoscenza dei fatti che rassicurano circa l'autonomia delle fonti, escludono la concertazione dichiarativa e forniscono un nucleo dichiarativo di assoluta affidabilità, non rivenendosi elementi di contraddizione, significativi di mendacio".
Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. In particolare gli avv.ti Graziella Maietta e Giancarlo Pittelli propongono un ricorso nell'interesse di AR AL ed un secondo ricorso nell'interesse di AR AL e di RR RE.
L'avv. Raffaele Floresta, propone ricorso nell'interesse di ER FI.
AR AL.
Nel primo ricorso la difesa del ricorrente deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si duole che la Corte territoriale abbia omesso ogni motivazione in ordine agli elementi, richiamati dalla difesa con l'atto d'appello, che rendevano inaffidabili le dichiarazioni del collaboratore IS, a cagione del grave rancore che costui nutriva nei confronti del AR. AR AL e RR RE.
Con il secondo ricorso, comune con l'imputato RR RE, la difesa solleva diversi motivi di ricorso.
Con il primo, deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Al riguardo eccepisce di aver dedotto nelle fasi preliminari del giudizio d'appello la nullità del giudizio di primo grado in quanto il contenuto del fascicolo trasmesso dal P.M. per il giudizio abbreviato mancava di alcuni atti processuali relativi all'oggetto della prova, chiedendo, in subordine, la rinnovazione parziale del dibattimento, e si duole che la Corte territoriale non abbia motivato in ordine alla dedotta nullità e non abbia disposto l'acquisizione degli atti d'indagine necessari ai fini di una compiuta rappresentazione delle condotte oggetto di imputazione. Con il secondo motivo deduce mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette apprese da fonte indeterminata.
Con riferimento all'imputazione di cui al capo 1), la difesa dei ricorrenti si duole che la Corte territoriale abbia attribuito al dichiarante IS la duplice qualità di fonte di prova diretta ed indiretta. Deduce che anche le dichiarazioni rese dai dichiaranti ER FI e AM AN devono considerarsi fonti indirette in quanto riferiscono circostanze apprese da altri e si duole della carenza di motivazione sui requisiti da riconoscere alle singole fonti d'accusa.
Con riferimento all'imputazione di cui al capo 2), la difesa ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della dichiarazioni rese da IS e AM, non avendo mai costoro riferito la fonte di apprendimento delle notizie riferite.
Con riferimento all'imputazione di cui al capo 3), ascritta al solo AR, la difesa eccepisce che l'unica elemento a carico dell'imputato è costituito dalla chiamata in correità del AM, mentre nessuna consistenza potrebbe essere attribuita alla dichiarazioni del collaboratore GN, che aveva riferito una circostanza del tutto generica.
Con il terzo motivo, relativo al solo RR, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione, avendo entrambe le sentenze di merito omesso di motivare sulla richiesta dell'imputato, che aveva acconsentito alla celebrazione del processo con rito abbreviato, condizionandola alla acquisizione della sentenza 305/1992, emessa dal Tribunale di Prato, con la quale era stato condannato per la commissione di alcune rapine, per le quali sussistevano i requisiti per il riconoscimento del reato continuato. Al riguardo si duole che i giudici di merito abbiano applicato la continuazione rispetto alla sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, senza alcun cenno alla sentenza del Tribunale di Prato.
ER FI.
Solleva due motivi di gravame.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole della valutazione operata dalla Corte d'Appello delle dichiarazioni dei collaboranti, da ritenersi inidonee, per la loro evidente inconsistenza indiziaria, a dare la prova logica della commissione dei reati ascritti ai medesimi. In particolare eccepisce che dal riconoscimento, effettuato dallo stesso imputato, di aver effettuato un sopralluogo nei pressi della banca rapinata, non si può dedurre la sua partecipazione all'evento criminoso commesso alcuni mesi dopo. La Corte, pertanto, avrebbe sostanzialmente travisato la prova, ritenendo che il ER avrebbe reso ampia confessione, poiché costui non aveva confessato di aver commesso la rapina, ma soltanto di aver manifestato la sua disponibilità a partecipare alla rapina.
Con il secondo motivo si duole dell'omesso esame della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed eccepisce che, una volta applicata l'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, il reato andava qualificato come rapina semplice,
ai fini della prescrizione.
In data 29 aprile 2009 gli avv.ti Elio Siggia e Giancarlo Pittelli hanno depositato memoria con motivi aggiunti nell'interesse di RI AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR AL.
Preliminarmente deve essere affrontata la censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla eccepita incompletezza del fascicolo del Pubblico Ministero trasmesso al Gup ed utilizzato per il giudizio abbreviato, sollevata anche dalla difesa di RR RE.
Tale censura è manifestamente infondata. Il giudizio abbreviato, nei suoi caratteri essenziali, corrisponde ad un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale "sul rito", a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, Clarke). Gli imputati, pertanto, avendo presentato la richiesta di rito abbreviato, hanno accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero. Pertanto non si possono dolere se nel fascicolo del Pubblico Ministero non risultano inseriti altri atti d'indagine relativi - in ipotesi - ai fatti oggetto delle imputazioni contestate. Nè tale questione può essere risolta, mediante la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art.603 c.p.p., comma 3. Infatti, se è sempre possibile, da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, la non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba) - in virtù del rinvio dell'art.443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p. - comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis). Pertanto deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove, alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, con la conseguenza che deve escludersi che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7485 del 16/10/2008 Ud. (dep. 20/02/2009) Rv. 242905). Pertanto non può essere censurata la decisione della Corte di merito che ha rigettato la sollecitazione all'esercizio del potere d'ufficio di disporre la rinnovazione. Rimangono da affrontare gli specifici motivi di censura che il ricorrente ha sollevato con riferimento alle imputazioni di cui al capo 1) (rapina del 21/12/1989), al capo 2) (rapina del 7/8/1990) ed al capo 3) (rapina del 13/8/1991).
Capo 1): rapina del 21/12/1989.
Per quanto riguarda la rapina di cui al capo 1), gli elementi probatori a carico del AR derivano dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia IS RE, RI FI, AM AN e ON AN. La difesa del ricorrente eccepisce che le dichiarazioni di IS RE non sarebbero utilizzabili, in virtù della regola di giudizio di cui all'art. 195 c.p.p., comma 7, in quanto testimonianza indiretta di soggetto che non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. Al riguardo la Corte territoriale ha escluso che le dichiarazioni dell'IS potessero rientrare nella categoria delle testimonianza tipicamente indirette, mettendo in evidenza che costui, avendo partecipato all'organizzazione della rapina (come riferito, con certezza, dal collaboratore ER FI), ha riferito notizie di cui era a conoscenza in quanto complice del delitto. La Corte d'appello, pertanto, ha fatto riferimento al fenomeno della cd. circolarità delle informazioni all'interno di un sodalizio criminoso. In una fattispecie analoga, in tema di associazione per delinquere per commettere rapine, questa Corte ha statuito che: "In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1472 del 02/11/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 213445).
Del resto non costituisce testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali l'imputato abbia assistito solo in parte. Infatti:
"La ratio dell'art. 195 cod. proc. pen. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5285 del 23/03/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210542). Pertanto la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza non può essere censurata l'utilizzazione delle dichiarazioni a carico del ricorrente rese dal collaboratore, concorrente nel reato, IS RE. Naturalmente anche tali dichiarazioni non sfuggono alla regola del riscontro di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. A tale regola non si è sottratta la Corte territoriale, che ha incrociato le dichiarazioni dell'IS con quelle degli altri collaboratori. In proposito occorre tenere presente che: "la chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio;
essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9001 del 15/06/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217728). Nè può escludersi che le dichiarazioni rese da ER FI abbiano carattere di riscontro individualizzante, in quanto lo stesso indicò specificamente il AR come uno dei suoi interlocutori della cosca dei NI con i quali venne attuato il programma delle rapine. La questione che tali dichiarazioni non si riferissero specificamente alla rapina di cui al capo 1), ma genericamente alle rapine compiute in Cirò, non costituisce travisamento della prova, come dedotto dalla difesa ricorrente, in quanto tali dichiarazioni hanno comunque un effetto indiziario anche con riferimento alla prima rapina.
Parimenti non può escludersi che abbiano carattere di riscontro individualizzante le dichiarazioni rese dal collaborante AM AN, poiché costui riferisce circostanze apprese de relato. È vero infatti, che la giurisprudenza di questa Corte esclude che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa "de relato" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43464 del 09/05/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223544). Tuttavia, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'IS, per quanto detto sopra, non possono essere assimilate ad una chiamata in reità "de relato". Pertanto esse possono trovare riscontro in una chiamata "de relato".
Capo 2): rapina del 7/8/1990.
Per quanto riguarda la seconda rapina, l'elemento principale a carico del prevenuto è costituito dalla chiamata in correità diretta, effettuata da AM AN, compartecipante alla rapina. Le dichiarazioni del AM sono riscontrate dalle dichiarazioni del collaborante IS.
In proposito deve essere respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo IS, ex art. 195 c.p.p., comma 7, non potendosi farle rientrare nella categoria delle testimonianze indirette, per le ragioni già esposte. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata la prova della responsabilità del prevenuto anche per la seconda rapina, alla luce della regola generale di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Capo 3): rapina del 13/8/1991.
Anche con riferimento a tale reato, l'elemento principale a carico del prevenuto è costituito dalla chiamata in correità diretta, effettuata da AM AN, compartecipante alla rapina. Ad opinione della Corte le dichiarazioni del AM trovano riscontro in quelle rese da GN AR. Tale rilievo non appare del tutto esatto, in quanto le dichiarazioni del GN, soggetto affiliato al clan mafioso Pulvirenti di Catania, si riferivano alla riunioni del gruppo Pulvirenti, come emerge dalla sentenza di primo grado. In realtà i riscontri emergono dal complesso degli elementi istruttori presi in considerazione e descritti nella sentenza di primo grado, in particolare dalle dichiarazioni rese dal collaborante ER FI, che ha specificamente indicato il AR come uno degli interlocutori della cosca dei NI per il programma delle rapine attuate in collaborazione fra i due gruppi mafiosi. Di conseguenza il ricorso del AR deve essere respinto, dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata, ex art.619 c.p.p. nel senso come sopra indicato.
RR RE.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità per incompletezza del fascicolo del Pubblico Ministero, valgono le osservazioni già formulate con riferimento all'analoga censura sollevata dal coimputato AR AL. Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure sono infondate. A carico del RR, infatti, per quanto riguarda il reato di cui al capo 1), come la Corte territoriale ha ben evidenziato vi sono due chiamate dirette in correità da parte dei collaboranti AM AN e ON AN, le quali si riscontrano a vicenda. Per quanto riguarda il reato di cui al capo 2), sussiste a carico del RR la chiamata diretta in correità da parte del AM, mentre ulteriori riscontri sono desumibili dalle dichiarazioni convergenti degli altri propalanti. La Corte, pertanto, ha fornito una motivazione congrua delle conclusioni raggiunte in punto di responsabilità del prevenuto per le due rapine a lui ascritte, coerente con i principi che regolano la formazione della prova. Infine, per quanto riguarda il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n. 305/92 del Tribunale di Prato, la questione è rimasta impregiudicata in quanto i giudici di merito hanno omesso di provvedere in ordine a tale richiesta, non accogliendola ne' respingendola.
Di conseguenza, poiché sul punto non si può formare il giudicato, la questione deve essere proposta in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p.. ER FI.
È infondato il primo motivo di gravame con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale in punto di responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 1). Al riguardo Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo su una sorta di travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato contestato. È fondato, invece, il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente si duole dell'omesso esame da parte della Corte territoriale della censura in punto di prescrizione del reato specificamente sollevata con i motivi d'appello. La sentenza di primo grado, infatti, ha riconosciuto al ER la circostanza attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (fol. 37), ma nulla ha statuito in ordine al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.. La questione è rilevante perché, ove tale attenuante risultasse prevalente sulle aggravanti contestate, il reato dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa delibazione sulla richiesta di prescrizione da parte di ER FI con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa delibazione sulla richiesta di prescrizione da parte di ER FI e rinvia per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso di ER, nonché i ricorsi di AR AL e RR RE e condanna questi ultimi al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in MA, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009