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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10049 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN GE SS CE R.G.N. 38540/2025 RI TR RO SENTENZA Sul ricorso proposto da: TA ID nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2017, ha ritenuto l’imputato ID TA responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, con l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, in relazione al rinvenimento di circa 41 kg lordi di marijuana (stima THC puro 4.760,992 g;
190.439 dosi medie), applicando altresì la misura di sicurezza dell’espulsione “a pena espiata” e, quanto alla pena, condannandolo ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 60.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. La Corte d’appello ha confermato la responsabilità e la sussistenza dell’aggravante, ma ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed € 20.000 di multa in ragione del ruolo gregario dell’imputato e dell’assenza di precedenti specifici in materia di stupefacenti. Ha tuttavia negato le pene sostitutive in ragione dell’assenza di procura speciale al difensore e della prognosi sfavorevole fondata su un precedente per evasione. Infine, ha confermato l’espulsione rilevando l’assenza di documentazione su stabile residenza o ricongiungimento familiare in Italia.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ID TA, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 rispetto all'art.2, comma 4, cod. pen. e correlato vizio di motivazione apparente. In sintesi, si sostiene che i giudici di appello avrebbero erroneamente applicato gli artt. 20bis, cod. pen. e 53, 58, 59 L. 689 del 1981 (come novellati dal d.lgs. 150/2022), nonché i principi di successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, cod. pen.) quanto Penale Sent. Sez. 3 Num. 10049 Anno 2026 Presidente: ER NN Relatore: CE SS Data Udienza: 20/02/2026 all’individuazione del regime complessivamente più favorevole, violando il divieto di “combinazioni” intertemporali. Vi sarebbe, poi, la palese inosservanza dell’art. 545bis cod. proc. pen., che impone al giudice della cognizione di valutare anche d’ufficio la sostituzione della pena uguale o superiore a 4 anni con pene sostitutive. Infine, vi sarebbe il vizio di motivazione apparente sul diniego della pena sostitutiva, perché fondata solo su un precedente per evasione e sull’asserita mancanza di procura speciale, senza un effettivo scrutinio dei criteri dell’art. 58 (idoneità rieducativa;
prevenzione del pericolo di recidiva;
attuabilità delle prescrizioni) e delle condizioni ostative tipizzate dall’art. 59. A sostegno del proprio assunto, la difesa valorizza: (i) la natura sostanziale delle pene sostitutive (richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite “Siciliano” - Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, P.m. in proc. Siciliano, Rv. 202870 - 01) con applicazione del favor rei e del divieto di creazione di un tertium genus intertemporale (richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite “Maggi” - Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 896520); (ii) gli arresti che impegnano il giudice d’appello, ove ritualmente investito, a una motivazione specifica sulla sostituzione (Sez. 4, n. 636/2023; Sez. 6, n. 46013/2023; Sez. 2, n. 11079/2024); (iii) la contraddittorietà tra la riduzione della pena per ruolo gregario e il diniego delle pene sostitutive sorretto solo dal precedente per evasione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione meramente apparente in ordine alla revoca della misura di sicurezza dell'espulsione. In sintesi, si sostiene che la sentenza sarebbe censurabile sotto il profilo della motivazione inesistente o apparente nel confermare la misura di sicurezza dell’espulsione, senza aver provveduto ad alcun accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale né ad una valutazione comparativa della situazione familiare, richiamando quanto affermato da Corte cost. n. 58/1995 e dalla Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 – 01 sulla non automaticità e sull’onere di motivazione specifica.
3. In data 3 febbraio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, cui si è riportato in udienza, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Il primo motivo di ricorso è per il PG generico e manifestamente infondato. Premessa l’applicabilità dell’attuale disciplina in ordine alla possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva in altra ritenuta più aderente in quanto certamente più favorevole nella parte in cui ne ha ampliato i presupposti (in tal senso eccentriche risultano le considerazioni in ordine a quale sarebbe la disciplina più favorevole afferente all’ipotesi, esclusa nel caso di specie, in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena non prevista nel presente giudizio conclusosi con una condanna a pena detentiva di tre anni di reclusione oltre alla comminazione di pena pecuniaria), il ricorso si presenta generico (si rinvengono passi della motivazione spesso riferiti a questioni estranee al procedimento e si censurano ragionamenti mai svolti dalla Corte di appello) nella parte in cui non confuta la rilevata assenza di procura speciale allorché, solo in sede di conclusioni (per tali motivi tardivamente dedotta pur ammettendosi la possibilità di farne richiesta nei motivi aggiunti secondo il regime processuale previsto l’attuale disciplina), è stata richiesta una pena alternativa senza specificarne la natura e, pertanto, evidenziarne la relativa motivazione;
la citata carenza si rivela tanto più decisiva in quanto sarebbe stata necessaria la sollecitazione, non svolta, di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Si osserva, comunque, come la parte della decisione che, anche in ragione di una precedente condanna per evasione, ha ritenuto non sussistessero elementi a sostegno di una volontà del ricorrente di conformarsi alla pena eventualmente sostituita, costituisca 2 corretta e pertinente valutazione di merito che, in quanto logica, si sottrae al vaglio di questa Corte. Inammissibile poi risulterebbe il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha disposto l’espulsione del TA a pena espiata, ponendo questione connessa alla pericolosità a fronte di motivi formulati in sede di gravame che erano tesi a rappresentare il radicamento territoriale (pag. 12 motivi di appello), aspetto sul quale è stata fornita corretta risposta nella parte in cui si è rilevata l’assenza di allegazioni idonee a corroborare quanto in quella sede solo prospettato.
4. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta istanza di trattazione orale dell’Avv. Angela Porcelli. In data 16 febbraio 2026, il predetto difensore, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha fatto pervenire una memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. Con riferimento al primo motivo, la difesa prende le mosse dall’assunto del Procuratore Generale secondo cui la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva sarebbe stata tardiva e generica, in quanto formulata solo in sede di conclusioni. Tale ricostruzione viene contestata alla luce della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. La memoria chiarisce che, in base al nuovo assetto normativo, la richiesta di pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis c.p. può essere avanzata sino all’udienza di discussione, senza che sia necessario inserirla già nell’atto di impugnazione. A sostegno di tale interpretazione viene richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito come l’istanza debba intervenire entro la discussione, ma non costituisca oggetto di un potere officioso del giudice. Ne consegue che l’argomento della tardività non può fondare una declaratoria di inammissibilità. Superato questo profilo preliminare, la memoria individua il nucleo centrale della censura rivolta alla decisione della Corte d’Appello. Secondo la difesa, il giudice del gravame ha negato l’accesso alle pene sostitutive facendo leva esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, così introducendo un automatismo ostativo non previsto dalla legge. Non si tratta, dunque, di contestare la discrezionalità del giudice di merito in quanto tale, bensì di denunciare un uso distorto di tale discrezionalità, esercitata in violazione dei criteri legali che la governano. La memoria sottolinea come la riforma del 2022 abbia profondamente inciso sulla disciplina delle pene sostitutive, imponendo al giudice una valutazione prognostica e individualizzata, orientata alla funzione rieducativa della pena e alla prevenzione della recidiva. Limitarsi a richiamare precedenti penali, peraltro risalenti o di diversa natura, equivale a svuotare di contenuto la riforma stessa, la cui ratio è proprio quella di evitare la detenzione breve quando esistano strumenti alternativi idonei. In questo quadro, la difesa richiama l’art. 59 della legge n. 689 del 1981, evidenziando come le cause di esclusione dalle pene sostitutive siano tassative e non comprendano né i precedenti generici né la recidiva non qualificata nei termini espressamente previsti dalla legge. La motivazione della sentenza impugnata viene quindi qualificata come apparente, anche perché la Corte territoriale non ha spiegato per quali ragioni le prescrizioni proprie di una pena sostitutiva sarebbero state inidonee a fronteggiare la supposta pericolosità del condannato. In tal senso, il vizio denunciato è ricondotto alla violazione dell’art. 133 c.p., letto in combinato disposto con la nuova disciplina delle sanzioni sostitutive. Quanto al secondo motivo di ricorso, la memoria affronta il tema dell’espulsione dello straniero quale misura di sicurezza. Il Procuratore Generale aveva ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, fondata sull’assenza di allegazioni idonee a dimostrare un radicamento territoriale del ricorrente. La difesa contesta radicalmente questa impostazione, osservando che essa finisce per invertire l’onere motivazionale gravante sul giudice. L’espulsione, infatti, non costituisce mai una conseguenza automatica 3 della condanna, neppure in presenza di reati in materia di stupefacenti, ma presuppone un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale del soggetto. Secondo la memoria, la Corte territoriale ha fatto ricorso a una presunzione di pericolosità derivante dal titolo di reato e dalla supposta assenza di legami sul territorio, senza procedere a quella verifica individualizzata imposta sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dai principi convenzionali. Viene richiamata, in particolare, la necessità di una motivazione rafforzata per le misure che incidono su diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la difesa evidenzia anche la rilevanza dell’art. 8 della CEDU, che impone al giudice di operare un bilanciamento effettivo tra l’interesse pubblico all’espulsione e il diritto alla vita privata e familiare, bilanciamento che non può risolversi in affermazioni stereotipate o meramente assertive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, accolta dal Presidente titolare, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. È pacifico che le pene sostitutive abbiano natura sostanziale (come correttamente affermato dalle richiamate Sezioni Unite “Siciliano”, n. 11397/1995), sicché la lex mitior governa la successione. Ma la riforma “Cartabia” ha dettato regole proprie di applicazione retroattiva (art. 95 d.lgs. 150/2022), che individuano tempi, giudizi e limiti (pena non superiore a 4 anni;
scansione procedimentale;
devoluzione in appello) ed escludono il bricolage intertemporale invocato dalla difesa.
2.2. La giurisprudenza di legittimità postriforma ribadisce che l’innovazione sanzionatoria opera senza combinare selettivamente frammenti di vecchio e nuovo regime: in via generale le pene sostitutive si applicano ai procedimenti pendenti secondo l’art. 95 d.lgs. 150/2022 e mediante il modulo dell’art. 545bis cod. proc. pen., non già per somma di regole più favorevoli scelte à la carte (tra le prime letture sistematiche: Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 – 01 in tema di ambito applicativo e limiti).
2.3. Questa Corte ha chiarito che, per decisioni d’appello anteriori all’entrata in vigore della riforma, l’applicazione delle pene sostitutive va chiesta al giudice dell’esecuzione dopo il passaggio in giudicato, non direttamente alla Suprema Corte;
ciò conferma la rigidità dei canali transitori e smentisce l’idea di una applicazione “diffusa” e combinatoria (Sez. 1, n. 11190 del 28/11/2023, dep. 2024, Montedoro ed altro, non mass.). Il richiamo alle Sezioni Unite “Maggi” sul divieto di creare tertia normae è qui improprio: il sistema postCartabia realizza la retroattività in bonam partem per via tipizzata, senza consentire innesti selettivi tra discipline.
2.4. L’art. 545bis cod. proc. pen., non impone peraltro la sostituzione d’ufficio: richiede un percorso bifasico, partecipato e, ove necessario, il consenso dell’imputato ed, in appello, si applica nei limiti del principio devolutivo. L’art. 545bis cod. proc. pen. istituisce invero un modulo procedimentale bifasico: dopo il dispositivo, il giudice dà avviso, può sospendere e acquisire informazioni UEPE, e decide sulla sostituzione, anche richiedendo – per talune pene sostitutive – il consenso dell’imputato. Non esiste un automatismo officioso di sostituzione della pena. La sostituzione è applicabile anche in appello se lo specifico tema è stato devoluto con i motivi (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 - 01).
2.5. L’idea difensiva di un obbligo officioso di attivazione, a fronte di mancata o irregolare devoluzione e senza il necessario corredo formale (procura speciale, documentazione UEPE), è contraria alla norma ed all’interpretazione giurisprudenziale. 4 Questa Corte (Sez. 1, n. 12136 del 06/10/2023, dep. 2024, Dozza, non mass.) ha puntualizzato che l’istanza può essere proposta dopo il dispositivo (coerentemente con l’art. 545bis, cod. proc. pen.) e, se non è possibile decidere immediatamente, va fissata udienza dedicata;
ciò, tuttavia, non elimina i requisiti formali e la necessità di un tema ritualmente introdotto in appello. La censura di violazione dell’art. 545bis cod. proc. pen., dunque, si infrange sulla mancanza di devoluzione specifica (o comunque tardiva), sulla carenza della procura speciale nonché, infine, sulla natura non automatica e non officiosa della sostituzione.
2.6. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, non appare nemmeno censurabile la motivazione sul diniego di pene sostitutive, evidentemente sufficiente, non apparente, e fondata su criteri legali (art. 58, legge n. 689 del 1981) e su un elemento individualizzante (il precedente per evasione). È invero principio consolidato che la valutazione è discrezionale e ancorata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e ai criteri dell’art. 58 L. n. 689/1981 (idoneità rieducativa, prevenzione del pericolo di recidiva, attuabilità delle prescrizioni). Il diniego richiede motivazione concreta, ma tuttavia non analitica “a checklist” (Sez. 1, n. 34153 del 31/05/2024, D’Antoni, non mass.; Sez. 1, n. 1238 del 15/11/2023, dep. 2024, Fenaroli, non mass.). In appello, il giudice deve motivare quando ritualmente investito della questione e l’omissione può dar luogo ad annullamento, ma ove una motivazione, pur concisa, colleghi gli indici legali a dati significativi della persona ed alla condotta, il controllo di legittimità si arresta (arg. ex Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01 nonché Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 01, in particolare quanto al dovere di coerenza tra dosimetria e scelta sostitutiva). Questa Corte ha più volte affermato che i precedenti – specie se pertinenti alla affidabilità nell’osservanza delle prescrizioni – possono integrare i “fondati motivi” ostativi ex art. 58, comma 1, ultima parte (prognosi sfavorevole di adempimento), purché non siano l’unico dato spoglio di contestualizzazione. La giurisprudenza più recente lo conferma, anche in senso restrittivo quando la storia giudiziaria depone negativamente (Sez. 4, n. 40164 del 23/10/2024, Castigliola ed altro, non mass.; Sez. 2, n. 36434 del 07/10/2025, Murtinu, non mass.; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01, quest’ultima avendo specificato che il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti).
2.7. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha richiamato un precedente per evasione, dato altamente specifico ai fini della prognosi di adempimento delle prescrizioni e del rispetto di misure limitative della libertà (semilibertà, domiciliare, lavori di pubblica utilità). Tale precedente è logicamente rilevante per negare l’idoneità rieducativa e la prevenzione del rischio di recidiva mediante una pena “programmatica”, e soddisfa lo standard motivazionale minimo sindacabile in sede di legittimità (come evidenziato anche dal PG). Nessuna “motivazione apparente” dunque: la Corte territoriale ha ancorato il diniego a un indice legale (fondati motivi di inadempimento) desunto da un elemento storico pertinente (evasione), con una motivazione concisa ma sufficiente secondo l’indirizzo di legittimità.
2.8. In ogni caso, deve rilevarsi che la richiesta di pene sostitutive formulata solo nelle conclusioni, senza chiara individuazione della specie e senza procura speciale, è processualmente carente. Questa Corte ha infatti affermato (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 – 01) che in appello le pene sostitutive sono applicabili nei 5 limiti del principio devolutivo, nel senso che la questione va specificamente proposta e motivata. L’istanza generica, svolta tardivamente nelle sole conclusioni, è inidonea per chiedere un obbligo di motivazione “forte”. L’istanza deve essere presentata dal difensore munito di procura speciale, con allegata istruttoria (UEPE, ente ove svolgere i lavori di pubblica utilità, documenti reddituali per la pena sostitutiva pecuniaria). L’assenza di tale requisito – rilevata dalla Corte territoriale e sottolineata dal PG – giustifica l’inammissibilità del motivo dedotto.
2.9. Da ultimo, e conclusivamente, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2 cod. pen.: la Corte d’appello non ha “scelto” la legge meno favorevole, ma ha applicato proprio la disciplina più favorevole nei suoi confini legali, sicchè la difesa invoca un favor rei “espanso” che l’ordinamento non conosce. La giurisprudenza (ossia le richiamate Sezioni Unite “Siciliano”) fonda la natura sostanziale delle sanzioni sostitutive ante Cartabia, ma la riforma ha elevato la stesse a pene sostitutive (art. 20bis cod. pen.), ma ha anche positivizzato criteri e condizioni (artt. 5859, legge n. 689/1981) e un procedimento (art. 545bis, cod. proc. pen.). Invocare pertanto le Sezioni Unite “Maggi” per ottenere un puzzle intertemporale che aggiri condizioni e forma del nuovo assetto è contrario alla stessa logica del sistema transitorio scolpito dall’art. 95, d. lgs. n. 150 del 2022. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo.
3.1. Per consolidato diritto vivente, è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in vera e propria violazione di legge perché incide sull’esistenza stessa della motivazione (“minimo costituzionale”): mancanza materiale, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa e/o incomprensibile. Non rientrano nel perimetro i profili di mera sufficienza/ o persuasività del ragionamento.
3.2. Le Sezioni Unite hanno fissato tale standard (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), già in precedenza affermato in molteplici arresti giurisprudenziali (si v., ad es., Sez. 4, n. 14194 del 23/01/1990, Rv. 185561 – 01, secondo cui il vizio di motivazione apparente della sentenza, che va ricompreso nel più generale concetto dell'assenza di motivazione, di cui costituisce un aspetto particolare e limitato, ricorre quando la motivazione è costituita da una struttura argomentativa caratterizzata da osservazioni apodittiche o da formule di stile, prive di concreti riferimenti alla realtà processuale e alle emergenze che della stessa indichino la sua valenza storica prima che giuridica, così da fornire solo un simulacro di motivazione), e la giurisprudenza successiva ne ha dettagliato i tratti applicativi (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 – 01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 01, che ha specificato come in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso).
3.3. Diversamente, quando il giudice d’appello, come nel caso di specie, espone i criteri legali rilevanti (artt. 202–207 e 235 cod. pen.; art. 15, D.lgs. 286 del 1998; art. 133 cod. pen.), applica tali criteri al caso e dà conto degli elementi posti a base del giudizio di attualità della pericolosità e del bilanciamento richiesto dalla Corte EDU (caso Boultif c. Svizzera, 2 agosto 2001, n.54273/00; Caso NE c. AN [GC], 18 ottobre 2006, n. 46410/99; caso LO c. Austria [GC], 23 giugno 2008, n. 1638/03), la motivazione non è “apparente”, anche se sintetica o non condivisa.
3.4. nalogamente, sul versante eurounitario, la Corte di giustizia ha puntualizzato che le misure di allontanamento devono rispettare le garanzie procedurali e sostanziali della 6 direttiva (decisione motivata, proporzionalità, durata dei divieti di reingresso, coordinamento con domande di protezione: si v. CGUE, Sez. IV, 19 settembre 2013, C-297/12, Filev e Osmani;
CGUE, Sez. IV, 1° ottobre 2015, C290/14, Celaj;
CGUE, Sez. X, 9 novembre 2023, C-257/22, C.D.). Tali principi corroborano l’esigenza di motivazione individualizzata, ma quando questa esiste ed è ancorata agli standard UE, come nella specie, non è “apparente”.
3.5. Alla stregua di quanto sopra, l’argomento difensivo che evoca Corte cost. 58/1995 e Sez. 4, n. 52137/2017, Talbi, è mal posto nel perimetro del vizio denunciato. La sentenza della Corte cost. 58/1995 colpisce l’automatismo legale: qui non vi è automatismo, ma vi è un accertamento individualizzato della pericolosità e un bilanciamento espresso. Quanto alla sentenza “Talbi”, il principio di non automaticità e di onere motivazionale è pienamente rispettato: la sentenza impugnata non applica la misura in via riflessa alla sola condanna, ma spiega perché l’espulsione resti necessaria, distinguendo — come richiede la giurisprudenza — tra pericolosità “storica” e attuale (per un coevo e più volte richiamato orientamento in chiave garantista su attualità e bilanciamento si veda anche Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271450 – 01 e Sez. 3, n. 19662 del 19/03/2019, Imarhiagbe, Rv. 275960 – 01, sull’ineseguibilità in caso di rischi ex art. 3 CEDU).
3.6. Il motivo tende, in realtà, dunque, a sollecitare una rilettura del merito (idoneità e peso dei singoli indici di pericolosità; prevalenza o meno dei legami familiari), inibita in sede di legittimità quando la motivazione esiste ed è coerente, posto che la denuncia di “apparenza” non può farsi veicolo di un vizio di sufficienza o persuasività.
3.7. Anche alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione orientata al rispetto dei parametri della CEDU in materia di misure espulsive alternative o di sicurezza (che impone un bilanciamento ex art. 8 CEDU nonostante i recenti interventi normativi), la sentenza si pone in linea con gli standard (v. Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 – 01; Sez. 1, n. 13514 del 23/01/2025, Dieng, non mass.). La sussistenza del bilanciamento esclude, per definizione, il vizio di motivazione apparente.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS CE NN ER 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2017, ha ritenuto l’imputato ID TA responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, con l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, in relazione al rinvenimento di circa 41 kg lordi di marijuana (stima THC puro 4.760,992 g;
190.439 dosi medie), applicando altresì la misura di sicurezza dell’espulsione “a pena espiata” e, quanto alla pena, condannandolo ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 60.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. La Corte d’appello ha confermato la responsabilità e la sussistenza dell’aggravante, ma ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed € 20.000 di multa in ragione del ruolo gregario dell’imputato e dell’assenza di precedenti specifici in materia di stupefacenti. Ha tuttavia negato le pene sostitutive in ragione dell’assenza di procura speciale al difensore e della prognosi sfavorevole fondata su un precedente per evasione. Infine, ha confermato l’espulsione rilevando l’assenza di documentazione su stabile residenza o ricongiungimento familiare in Italia.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ID TA, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 rispetto all'art.2, comma 4, cod. pen. e correlato vizio di motivazione apparente. In sintesi, si sostiene che i giudici di appello avrebbero erroneamente applicato gli artt. 20bis, cod. pen. e 53, 58, 59 L. 689 del 1981 (come novellati dal d.lgs. 150/2022), nonché i principi di successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, cod. pen.) quanto Penale Sent. Sez. 3 Num. 10049 Anno 2026 Presidente: ER NN Relatore: CE SS Data Udienza: 20/02/2026 all’individuazione del regime complessivamente più favorevole, violando il divieto di “combinazioni” intertemporali. Vi sarebbe, poi, la palese inosservanza dell’art. 545bis cod. proc. pen., che impone al giudice della cognizione di valutare anche d’ufficio la sostituzione della pena uguale o superiore a 4 anni con pene sostitutive. Infine, vi sarebbe il vizio di motivazione apparente sul diniego della pena sostitutiva, perché fondata solo su un precedente per evasione e sull’asserita mancanza di procura speciale, senza un effettivo scrutinio dei criteri dell’art. 58 (idoneità rieducativa;
prevenzione del pericolo di recidiva;
attuabilità delle prescrizioni) e delle condizioni ostative tipizzate dall’art. 59. A sostegno del proprio assunto, la difesa valorizza: (i) la natura sostanziale delle pene sostitutive (richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite “Siciliano” - Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, P.m. in proc. Siciliano, Rv. 202870 - 01) con applicazione del favor rei e del divieto di creazione di un tertium genus intertemporale (richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite “Maggi” - Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 896520); (ii) gli arresti che impegnano il giudice d’appello, ove ritualmente investito, a una motivazione specifica sulla sostituzione (Sez. 4, n. 636/2023; Sez. 6, n. 46013/2023; Sez. 2, n. 11079/2024); (iii) la contraddittorietà tra la riduzione della pena per ruolo gregario e il diniego delle pene sostitutive sorretto solo dal precedente per evasione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione meramente apparente in ordine alla revoca della misura di sicurezza dell'espulsione. In sintesi, si sostiene che la sentenza sarebbe censurabile sotto il profilo della motivazione inesistente o apparente nel confermare la misura di sicurezza dell’espulsione, senza aver provveduto ad alcun accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale né ad una valutazione comparativa della situazione familiare, richiamando quanto affermato da Corte cost. n. 58/1995 e dalla Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 – 01 sulla non automaticità e sull’onere di motivazione specifica.
3. In data 3 febbraio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta, cui si è riportato in udienza, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Il primo motivo di ricorso è per il PG generico e manifestamente infondato. Premessa l’applicabilità dell’attuale disciplina in ordine alla possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva in altra ritenuta più aderente in quanto certamente più favorevole nella parte in cui ne ha ampliato i presupposti (in tal senso eccentriche risultano le considerazioni in ordine a quale sarebbe la disciplina più favorevole afferente all’ipotesi, esclusa nel caso di specie, in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena non prevista nel presente giudizio conclusosi con una condanna a pena detentiva di tre anni di reclusione oltre alla comminazione di pena pecuniaria), il ricorso si presenta generico (si rinvengono passi della motivazione spesso riferiti a questioni estranee al procedimento e si censurano ragionamenti mai svolti dalla Corte di appello) nella parte in cui non confuta la rilevata assenza di procura speciale allorché, solo in sede di conclusioni (per tali motivi tardivamente dedotta pur ammettendosi la possibilità di farne richiesta nei motivi aggiunti secondo il regime processuale previsto l’attuale disciplina), è stata richiesta una pena alternativa senza specificarne la natura e, pertanto, evidenziarne la relativa motivazione;
la citata carenza si rivela tanto più decisiva in quanto sarebbe stata necessaria la sollecitazione, non svolta, di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Si osserva, comunque, come la parte della decisione che, anche in ragione di una precedente condanna per evasione, ha ritenuto non sussistessero elementi a sostegno di una volontà del ricorrente di conformarsi alla pena eventualmente sostituita, costituisca 2 corretta e pertinente valutazione di merito che, in quanto logica, si sottrae al vaglio di questa Corte. Inammissibile poi risulterebbe il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha disposto l’espulsione del TA a pena espiata, ponendo questione connessa alla pericolosità a fronte di motivi formulati in sede di gravame che erano tesi a rappresentare il radicamento territoriale (pag. 12 motivi di appello), aspetto sul quale è stata fornita corretta risposta nella parte in cui si è rilevata l’assenza di allegazioni idonee a corroborare quanto in quella sede solo prospettato.
4. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta istanza di trattazione orale dell’Avv. Angela Porcelli. In data 16 febbraio 2026, il predetto difensore, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha fatto pervenire una memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. Con riferimento al primo motivo, la difesa prende le mosse dall’assunto del Procuratore Generale secondo cui la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva sarebbe stata tardiva e generica, in quanto formulata solo in sede di conclusioni. Tale ricostruzione viene contestata alla luce della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. La memoria chiarisce che, in base al nuovo assetto normativo, la richiesta di pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis c.p. può essere avanzata sino all’udienza di discussione, senza che sia necessario inserirla già nell’atto di impugnazione. A sostegno di tale interpretazione viene richiamata la giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito come l’istanza debba intervenire entro la discussione, ma non costituisca oggetto di un potere officioso del giudice. Ne consegue che l’argomento della tardività non può fondare una declaratoria di inammissibilità. Superato questo profilo preliminare, la memoria individua il nucleo centrale della censura rivolta alla decisione della Corte d’Appello. Secondo la difesa, il giudice del gravame ha negato l’accesso alle pene sostitutive facendo leva esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, così introducendo un automatismo ostativo non previsto dalla legge. Non si tratta, dunque, di contestare la discrezionalità del giudice di merito in quanto tale, bensì di denunciare un uso distorto di tale discrezionalità, esercitata in violazione dei criteri legali che la governano. La memoria sottolinea come la riforma del 2022 abbia profondamente inciso sulla disciplina delle pene sostitutive, imponendo al giudice una valutazione prognostica e individualizzata, orientata alla funzione rieducativa della pena e alla prevenzione della recidiva. Limitarsi a richiamare precedenti penali, peraltro risalenti o di diversa natura, equivale a svuotare di contenuto la riforma stessa, la cui ratio è proprio quella di evitare la detenzione breve quando esistano strumenti alternativi idonei. In questo quadro, la difesa richiama l’art. 59 della legge n. 689 del 1981, evidenziando come le cause di esclusione dalle pene sostitutive siano tassative e non comprendano né i precedenti generici né la recidiva non qualificata nei termini espressamente previsti dalla legge. La motivazione della sentenza impugnata viene quindi qualificata come apparente, anche perché la Corte territoriale non ha spiegato per quali ragioni le prescrizioni proprie di una pena sostitutiva sarebbero state inidonee a fronteggiare la supposta pericolosità del condannato. In tal senso, il vizio denunciato è ricondotto alla violazione dell’art. 133 c.p., letto in combinato disposto con la nuova disciplina delle sanzioni sostitutive. Quanto al secondo motivo di ricorso, la memoria affronta il tema dell’espulsione dello straniero quale misura di sicurezza. Il Procuratore Generale aveva ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, fondata sull’assenza di allegazioni idonee a dimostrare un radicamento territoriale del ricorrente. La difesa contesta radicalmente questa impostazione, osservando che essa finisce per invertire l’onere motivazionale gravante sul giudice. L’espulsione, infatti, non costituisce mai una conseguenza automatica 3 della condanna, neppure in presenza di reati in materia di stupefacenti, ma presuppone un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale del soggetto. Secondo la memoria, la Corte territoriale ha fatto ricorso a una presunzione di pericolosità derivante dal titolo di reato e dalla supposta assenza di legami sul territorio, senza procedere a quella verifica individualizzata imposta sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dai principi convenzionali. Viene richiamata, in particolare, la necessità di una motivazione rafforzata per le misure che incidono su diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la difesa evidenzia anche la rilevanza dell’art. 8 della CEDU, che impone al giudice di operare un bilanciamento effettivo tra l’interesse pubblico all’espulsione e il diritto alla vita privata e familiare, bilanciamento che non può risolversi in affermazioni stereotipate o meramente assertive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, accolta dal Presidente titolare, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. È pacifico che le pene sostitutive abbiano natura sostanziale (come correttamente affermato dalle richiamate Sezioni Unite “Siciliano”, n. 11397/1995), sicché la lex mitior governa la successione. Ma la riforma “Cartabia” ha dettato regole proprie di applicazione retroattiva (art. 95 d.lgs. 150/2022), che individuano tempi, giudizi e limiti (pena non superiore a 4 anni;
scansione procedimentale;
devoluzione in appello) ed escludono il bricolage intertemporale invocato dalla difesa.
2.2. La giurisprudenza di legittimità postriforma ribadisce che l’innovazione sanzionatoria opera senza combinare selettivamente frammenti di vecchio e nuovo regime: in via generale le pene sostitutive si applicano ai procedimenti pendenti secondo l’art. 95 d.lgs. 150/2022 e mediante il modulo dell’art. 545bis cod. proc. pen., non già per somma di regole più favorevoli scelte à la carte (tra le prime letture sistematiche: Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 – 01 in tema di ambito applicativo e limiti).
2.3. Questa Corte ha chiarito che, per decisioni d’appello anteriori all’entrata in vigore della riforma, l’applicazione delle pene sostitutive va chiesta al giudice dell’esecuzione dopo il passaggio in giudicato, non direttamente alla Suprema Corte;
ciò conferma la rigidità dei canali transitori e smentisce l’idea di una applicazione “diffusa” e combinatoria (Sez. 1, n. 11190 del 28/11/2023, dep. 2024, Montedoro ed altro, non mass.). Il richiamo alle Sezioni Unite “Maggi” sul divieto di creare tertia normae è qui improprio: il sistema postCartabia realizza la retroattività in bonam partem per via tipizzata, senza consentire innesti selettivi tra discipline.
2.4. L’art. 545bis cod. proc. pen., non impone peraltro la sostituzione d’ufficio: richiede un percorso bifasico, partecipato e, ove necessario, il consenso dell’imputato ed, in appello, si applica nei limiti del principio devolutivo. L’art. 545bis cod. proc. pen. istituisce invero un modulo procedimentale bifasico: dopo il dispositivo, il giudice dà avviso, può sospendere e acquisire informazioni UEPE, e decide sulla sostituzione, anche richiedendo – per talune pene sostitutive – il consenso dell’imputato. Non esiste un automatismo officioso di sostituzione della pena. La sostituzione è applicabile anche in appello se lo specifico tema è stato devoluto con i motivi (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 - 01).
2.5. L’idea difensiva di un obbligo officioso di attivazione, a fronte di mancata o irregolare devoluzione e senza il necessario corredo formale (procura speciale, documentazione UEPE), è contraria alla norma ed all’interpretazione giurisprudenziale. 4 Questa Corte (Sez. 1, n. 12136 del 06/10/2023, dep. 2024, Dozza, non mass.) ha puntualizzato che l’istanza può essere proposta dopo il dispositivo (coerentemente con l’art. 545bis, cod. proc. pen.) e, se non è possibile decidere immediatamente, va fissata udienza dedicata;
ciò, tuttavia, non elimina i requisiti formali e la necessità di un tema ritualmente introdotto in appello. La censura di violazione dell’art. 545bis cod. proc. pen., dunque, si infrange sulla mancanza di devoluzione specifica (o comunque tardiva), sulla carenza della procura speciale nonché, infine, sulla natura non automatica e non officiosa della sostituzione.
2.6. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, non appare nemmeno censurabile la motivazione sul diniego di pene sostitutive, evidentemente sufficiente, non apparente, e fondata su criteri legali (art. 58, legge n. 689 del 1981) e su un elemento individualizzante (il precedente per evasione). È invero principio consolidato che la valutazione è discrezionale e ancorata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e ai criteri dell’art. 58 L. n. 689/1981 (idoneità rieducativa, prevenzione del pericolo di recidiva, attuabilità delle prescrizioni). Il diniego richiede motivazione concreta, ma tuttavia non analitica “a checklist” (Sez. 1, n. 34153 del 31/05/2024, D’Antoni, non mass.; Sez. 1, n. 1238 del 15/11/2023, dep. 2024, Fenaroli, non mass.). In appello, il giudice deve motivare quando ritualmente investito della questione e l’omissione può dar luogo ad annullamento, ma ove una motivazione, pur concisa, colleghi gli indici legali a dati significativi della persona ed alla condotta, il controllo di legittimità si arresta (arg. ex Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01 nonché Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 01, in particolare quanto al dovere di coerenza tra dosimetria e scelta sostitutiva). Questa Corte ha più volte affermato che i precedenti – specie se pertinenti alla affidabilità nell’osservanza delle prescrizioni – possono integrare i “fondati motivi” ostativi ex art. 58, comma 1, ultima parte (prognosi sfavorevole di adempimento), purché non siano l’unico dato spoglio di contestualizzazione. La giurisprudenza più recente lo conferma, anche in senso restrittivo quando la storia giudiziaria depone negativamente (Sez. 4, n. 40164 del 23/10/2024, Castigliola ed altro, non mass.; Sez. 2, n. 36434 del 07/10/2025, Murtinu, non mass.; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01, quest’ultima avendo specificato che il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti).
2.7. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha richiamato un precedente per evasione, dato altamente specifico ai fini della prognosi di adempimento delle prescrizioni e del rispetto di misure limitative della libertà (semilibertà, domiciliare, lavori di pubblica utilità). Tale precedente è logicamente rilevante per negare l’idoneità rieducativa e la prevenzione del rischio di recidiva mediante una pena “programmatica”, e soddisfa lo standard motivazionale minimo sindacabile in sede di legittimità (come evidenziato anche dal PG). Nessuna “motivazione apparente” dunque: la Corte territoriale ha ancorato il diniego a un indice legale (fondati motivi di inadempimento) desunto da un elemento storico pertinente (evasione), con una motivazione concisa ma sufficiente secondo l’indirizzo di legittimità.
2.8. In ogni caso, deve rilevarsi che la richiesta di pene sostitutive formulata solo nelle conclusioni, senza chiara individuazione della specie e senza procura speciale, è processualmente carente. Questa Corte ha infatti affermato (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491 – 01) che in appello le pene sostitutive sono applicabili nei 5 limiti del principio devolutivo, nel senso che la questione va specificamente proposta e motivata. L’istanza generica, svolta tardivamente nelle sole conclusioni, è inidonea per chiedere un obbligo di motivazione “forte”. L’istanza deve essere presentata dal difensore munito di procura speciale, con allegata istruttoria (UEPE, ente ove svolgere i lavori di pubblica utilità, documenti reddituali per la pena sostitutiva pecuniaria). L’assenza di tale requisito – rilevata dalla Corte territoriale e sottolineata dal PG – giustifica l’inammissibilità del motivo dedotto.
2.9. Da ultimo, e conclusivamente, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2 cod. pen.: la Corte d’appello non ha “scelto” la legge meno favorevole, ma ha applicato proprio la disciplina più favorevole nei suoi confini legali, sicchè la difesa invoca un favor rei “espanso” che l’ordinamento non conosce. La giurisprudenza (ossia le richiamate Sezioni Unite “Siciliano”) fonda la natura sostanziale delle sanzioni sostitutive ante Cartabia, ma la riforma ha elevato la stesse a pene sostitutive (art. 20bis cod. pen.), ma ha anche positivizzato criteri e condizioni (artt. 5859, legge n. 689/1981) e un procedimento (art. 545bis, cod. proc. pen.). Invocare pertanto le Sezioni Unite “Maggi” per ottenere un puzzle intertemporale che aggiri condizioni e forma del nuovo assetto è contrario alla stessa logica del sistema transitorio scolpito dall’art. 95, d. lgs. n. 150 del 2022. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo.
3.1. Per consolidato diritto vivente, è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in vera e propria violazione di legge perché incide sull’esistenza stessa della motivazione (“minimo costituzionale”): mancanza materiale, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa e/o incomprensibile. Non rientrano nel perimetro i profili di mera sufficienza/ o persuasività del ragionamento.
3.2. Le Sezioni Unite hanno fissato tale standard (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), già in precedenza affermato in molteplici arresti giurisprudenziali (si v., ad es., Sez. 4, n. 14194 del 23/01/1990, Rv. 185561 – 01, secondo cui il vizio di motivazione apparente della sentenza, che va ricompreso nel più generale concetto dell'assenza di motivazione, di cui costituisce un aspetto particolare e limitato, ricorre quando la motivazione è costituita da una struttura argomentativa caratterizzata da osservazioni apodittiche o da formule di stile, prive di concreti riferimenti alla realtà processuale e alle emergenze che della stessa indichino la sua valenza storica prima che giuridica, così da fornire solo un simulacro di motivazione), e la giurisprudenza successiva ne ha dettagliato i tratti applicativi (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 – 01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 01, che ha specificato come in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso).
3.3. Diversamente, quando il giudice d’appello, come nel caso di specie, espone i criteri legali rilevanti (artt. 202–207 e 235 cod. pen.; art. 15, D.lgs. 286 del 1998; art. 133 cod. pen.), applica tali criteri al caso e dà conto degli elementi posti a base del giudizio di attualità della pericolosità e del bilanciamento richiesto dalla Corte EDU (caso Boultif c. Svizzera, 2 agosto 2001, n.54273/00; Caso NE c. AN [GC], 18 ottobre 2006, n. 46410/99; caso LO c. Austria [GC], 23 giugno 2008, n. 1638/03), la motivazione non è “apparente”, anche se sintetica o non condivisa.
3.4. nalogamente, sul versante eurounitario, la Corte di giustizia ha puntualizzato che le misure di allontanamento devono rispettare le garanzie procedurali e sostanziali della 6 direttiva (decisione motivata, proporzionalità, durata dei divieti di reingresso, coordinamento con domande di protezione: si v. CGUE, Sez. IV, 19 settembre 2013, C-297/12, Filev e Osmani;
CGUE, Sez. IV, 1° ottobre 2015, C290/14, Celaj;
CGUE, Sez. X, 9 novembre 2023, C-257/22, C.D.). Tali principi corroborano l’esigenza di motivazione individualizzata, ma quando questa esiste ed è ancorata agli standard UE, come nella specie, non è “apparente”.
3.5. Alla stregua di quanto sopra, l’argomento difensivo che evoca Corte cost. 58/1995 e Sez. 4, n. 52137/2017, Talbi, è mal posto nel perimetro del vizio denunciato. La sentenza della Corte cost. 58/1995 colpisce l’automatismo legale: qui non vi è automatismo, ma vi è un accertamento individualizzato della pericolosità e un bilanciamento espresso. Quanto alla sentenza “Talbi”, il principio di non automaticità e di onere motivazionale è pienamente rispettato: la sentenza impugnata non applica la misura in via riflessa alla sola condanna, ma spiega perché l’espulsione resti necessaria, distinguendo — come richiede la giurisprudenza — tra pericolosità “storica” e attuale (per un coevo e più volte richiamato orientamento in chiave garantista su attualità e bilanciamento si veda anche Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271450 – 01 e Sez. 3, n. 19662 del 19/03/2019, Imarhiagbe, Rv. 275960 – 01, sull’ineseguibilità in caso di rischi ex art. 3 CEDU).
3.6. Il motivo tende, in realtà, dunque, a sollecitare una rilettura del merito (idoneità e peso dei singoli indici di pericolosità; prevalenza o meno dei legami familiari), inibita in sede di legittimità quando la motivazione esiste ed è coerente, posto che la denuncia di “apparenza” non può farsi veicolo di un vizio di sufficienza o persuasività.
3.7. Anche alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione orientata al rispetto dei parametri della CEDU in materia di misure espulsive alternative o di sicurezza (che impone un bilanciamento ex art. 8 CEDU nonostante i recenti interventi normativi), la sentenza si pone in linea con gli standard (v. Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 – 01; Sez. 1, n. 13514 del 23/01/2025, Dieng, non mass.). La sussistenza del bilanciamento esclude, per definizione, il vizio di motivazione apparente.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS CE NN ER 7