Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10049
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 rispetto all'art.2, comma 4, cod. pen. e correlato vizio di motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di pene sostitutive formulata solo nelle conclusioni, senza chiara individuazione della specie e senza procura speciale, sia processualmente carente. Inoltre, la motivazione sul diniego delle pene sostitutive, fondata su un precedente per evasione, è ritenuta sufficiente e non apparente.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione meramente apparente in ordine alla revoca della misura di sicurezza dell'espulsione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non sia apparente in quanto espone i criteri legali rilevanti e applica tali criteri al caso, dando conto degli elementi posti a base del giudizio di attualità della pericolosità e del bilanciamento richiesto dalla Corte EDU. La motivazione è ritenuta coerente con gli standard giurisprudenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10049
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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