Sentenza 25 ottobre 1995
Massime • 1
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato. Ne consegue che il principio del "favor rei" trova attuazione, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402, di modifica dell'art. 135 cod. pen., in base ai quali si effettua, in virtù del richiamo a quest'ultima disposizione operato dal suddetto art. 53 legge n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.
Commentari • 5
- 1. Non può pagare la pena pecuniaria? L'imputato in difficoltà economica ha diritto a convertirla in lavoro di pubblica utilità (Cass. Pen. n. 34179/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Con la sentenza in argomento, la Corte chiarisce che, quando il condannato non può pagare una multa per le sue condizioni economiche, ha diritto alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità. La riforma Cartabia ha introdotto disposizioni sostanziali che, pur essendo entrate in vigore dopo l'irrevocabilità della sentenza, sono applicabili per il beneficio del condannato, poiché riguardano la sostituzione effettiva della pena pecuniaria con una pena che non pregiudica ulteriormente la libertà del soggetto. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34279 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 668 del 30 ottobre 2019, …
Leggi di più… - 2. Conversione della multa e riforma Cartabia: applicabile anche alle condanne definitive se più favorevole (Cass. Pen. n. 34279/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025
La massima Le norme della riforma Cartabia sulla conversione delle pene pecuniarie (artt. 102-103 L. 689/1981) hanno natura sostanziale e, se più favorevoli, si applicano anche alle condanne definitive anteriori alla loro entrata in vigore. Quando il mancato pagamento della multa deriva da reale insolvibilità, il Magistrato di sorveglianza deve valutare la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non operando il limite di 516 €. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34279 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 668 del 30 ottobre 2019, irrevocabile il 23 novembre 2019, Ga.Al. otteneva ai sensi dell'art. 444 cod. proc. …
Leggi di più… - 3. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1995, n. 11397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11397 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 20
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1. Dott. NO SATTA FLORES Componente REGISTRO GENERALE
2. " UA TR " N. 10708/94
3. " ZO TE "
4. " Umberto PAPADIA (Rel.) "
5. " IO TT "
6. " NO NI "
7. " RA OR "
8. " RG ZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta
contro
:
AN OR n. a Piazza Armerina il 18.5.1974;
avverso la sentenza in data 23.1.1995 del Pretore di Enna (Sezione distaccata di Piazza Armerina);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Umberto PAPADIA;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN OR veniva rinviato al giudizio della Pretura di Enna, sez. dist. di Piazza Armerina, per rispondere del reato di cui all'art.80, c. 13 C.S. per aver guidato un autoveicolo senza aver mal conseguito la patente. All'Udienza del 23.1.1995, procedendo al sensi dell'art.444 c.p.p., il Pretore adito applicava la pena concordata di giorni 40 di arresto e lire 40.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva al sensi dell'art.53 della L. n. 689/81 in lire 1.000.000 di ammenda.
Il P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. Sostiene che la conversione della pena sarebbe stata illegittimamente effettuata non avendo il giudice di merito tenuto conto che il criterio di ragguaglio previsto dall'art.135 c.p. è stato modificato dall'art.1 della L.
5.10.1993 n. 402; onde il calcolo andava effettuato sulla base di lire 75.000 per ogni giorno di pene detentiva. La IV Sez. di questa Corte, investita del ricorso, ha rimesso la decisione alle Sez. Un. ritenendo sussistente contrasto di giurisprudenza in proposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata a risolvere il quesito in ordine alla applicabilità del principio sancito dall'art. 2 e 3 c.p. anche nella ipotesi di ragguaglio tra pena detentiva irrogata e pena pecuniaria sostitutiva in relazione a reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 402 del 1993 che ha modificato i criteri relativi al calcolo della pena pecuniaria, elevando a lire 75.000 il compatto della stessa pena per ogni giorno di pena detentiva. Ritiene la Corte che il ricorso del P.G. debba essere disatteso. Deve essere innanzi tutto premesso che, nella materia relativa alla costituzione di pene detentive brevi, l'art.53 della legge n.689/81, modificato dall'airt.5 del d.l.14.6.1993 n. 187, conv. in L.12.8.1993 n. 296, nello stabilire i criteri relativi alla concreta costituzione della pena, richiama espressamente l'art.57 della stessa legge relativamente alla semidetenzione ed alla libertà controllata, nonché l'art.135 c.p. quanto al ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria. È tale l'ultimo articolo, che ha avuto nel tempo vari aggiornamenti, che regola il computo da effettuarsi nell'applicazione concreta della costituzione delle pene eterogenee. Ciò premesso, va poi detto che il problema del ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva non è nuovo nell'ordinamento penale. Invero, il testo originario dell'art.135 c.p. è stato dapprima sostituito dall'art.6 del d.lgs.
5.10.1945 n. 679 che ebbe ad aumentare a 100 lire il computo del ragguaglio, poi dall'art.5 del d.lgs. C.p.S. 21.10.1947 n. 1250 (aumento a lire 400), quindi dall'art.1 L. 12.7.1961 n. 603 (aumento a lire 5.000) ed infine dall'art.101 L. 24.11.1981, n. 689 (aumento a lire 25.000), prima dell'ultima modifica di cui alla citata legge 5.10.1992 n. 402, art.
1. Al riguardo, la prevalente giurisprudenza di legittimità non ha mai avuto dubbi di sorta circa l'applicabilità della disposizione più favorevole per l'imputato. V. per esempio: Cass. 23.10.1946, De Siena;
8.1.1947, Fiore;
15.3.1951, Lamarra;
16.10.1961, Bognoni;
30.12.1961, Stanca;
28.2.1962, Consolaro;
27.3.1962, Castellano 15.5.1962, Mele 10.10.1962, Cacciatori ed altre, le quali tutte hanno affermato che i nuovi criteri di ragguaglio, in particolare per ciò che concerne la sospensione condizionale della pena, vanno applicati anche al reati commessi precedentemente all'entrata in vigore delle nuove leggi che via via hanno aumentato il calcolo. Tutte le predette decisioni hanno effettuato corretta applicazione del generale principio di diritto relativo alla attivazione della disposizione più favorevole per l'imputato, consacrato, nella specie, dall'art.38 disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale, R.D. 28.5.1931 n. 601 il quale, anche se limitato al reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del predetto codice ed anche se emanato in tema di conversione di pene pecuniarie in detentiva, enuncia in principio di carattere generale richiamando il contenuto dell'art.135 c.p. ed affannando esplicitamente che vanno "osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo".
Il carattere generale di siffatta enunciazione, consacrato poi in una norma di natura costituzionale, è confermato dal rilievo che, quando il legislatore ha inteso diversamente operare, è stato costretto ad emanare norma apposita, come è avvenuto con l'art.5 del D.Lgs.C.P.S. 21.10.1947 n. 1250 il quale ha espressamente stabilito la conferma del disposto dell'art.6 d.lgs.
5.10.1945 n. 679 (ragguaglio di lire 100 per ogni giorno di pena detentiva, al fini, evidentemente, della sola sospensione condizionale) per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto n. 1250 del 1947; mentre, al contrario, con l'art. 4 della L. 12.7.1961 n. 603, (ragguaglio di lire 5.000), ha ribadito che la nuova disposizione è applicabile anche al reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge trattandosi di norma più favorevole per l'imputato.
E che tale principio sia applicabile nella specie deriva dalla natura di vere e proprie pene delle sanzioni sostitutive previste dal citato articolo 53 e, quindi, del carattere sostanziale delle stesse. Ed a dimostrazione di tale affermazione basta ricordare il carattere squisitamente afflittivo della pena pecuniaria quale sanzioni sostitutiva e rilevare che, anche in relazione agli altri istituti, gli artt.66 e 72 della predetta legge n. 689/81 dispongono che, in caso di revoca, le pene si convertono nella pena detentiva sostituita, anche se soltanto per la parte non ancora eseguita. Sul punto esiste una consolidata giurisprudenza, da condividersi, secondo la quale la norma di cui all'art.53 c.2 legge 689/81 rappresenta una disposizione di rinvio a norme (artt.135 e 133 bis c.p.) di contenuto chiaramente sostanziale perché incidenti sul trattamento sanzionatorio applicabile in concreto. Trattasi, in pratica, di tiri sistema sanzionatorio parallelo a quello ordinario composto da norme che stabiliscono modalità e criteri fissati per determinante la sanzioni sostitutiva;
sicché si viene a creare uno stretto collegamento tra sanzioni sostitutiva e fattispecie penale in modo tale da farne derivare la natura dell'originaria sanzioni penale.
Tali considerazioni valgono altresì ad escludere che la sanzioni sostitutiva di cui alla L. n.689/81 rappresenti una semplice modalità esecutiva della pena detentiva breve;
anche perché la norma incriminatrice si compone di precetto e sanzione ed ogni norma che comunque integri o completi la sanzione deve ritenersi norma di tipo sanzionatorio e, quindi, avere natura essenzialmente sostanziale e, come tale, detta disposizione è soggetta, in caso di successione della legge nel tempo, al principio di cui all'art.2 c.p.. Con l'ulteriore precisazione, però, che allorché si parla di norma avente natura sostanziale o processatale, il riferimento deve intendersi all'art.53 della legge n. 689/81 e non già all'art.135 c.p.. Aderendo alla prevalente dottrina, ritengono infatti queste
Sezioni Unite che detta ultima norma non è suscettibile di qualificazione giacché si tratta di una disposizione strumentale ad altro effetto giuridico consistente nella operazione di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria. È solo la disposizione che regola tale effetto che deve ritenersi di natura sostanziale attenendo l'applicazione della pena sostitutiva (così come della sospensione condizionale della pena) al diritto penale sostanziale siccome istituti che definiscono l'ambito del trattamento punitivo. Non senza rilevare, infine che le sporadiche tesi contrarie sono rappresentate da affermazioni apodittiche sostenenti la natura processuale della norma senza apportare significativi contributi alla soluzione del quesito e che la tesi prospettata dal ricorrente condurrebbe alla inaccettabile conclusione secondo cui, effettuato il ragguaglio secondo la vigente norma, l'imputato verrebbe a scontare una sanzione più onerosa di quella prevista al momento del fatto, producendosi, in tal modo, una non consentita retroattività della norma penale più gravosa, per di più condizionata dalla variabile durata del processo.
S'impone, allora, l'applicabilità dell'art.2 c.p. che rappresenta una specificazione del generalissimo principio del favor rei, nel senso che la norma risponde ad una duplice esigenza: si evita, da un lato, una valutazione del fatto più severa di quella del tempo in cui fu commesso il reato (sostituzione della pena) e, dall'altro, si impedisce l'applicabilità della disposizione anteriore il cui maggior rigore non risponde più al nuovi parametri di valutazione sociale e morale del fatto (sospensione condizionale.). E non è valido il rilievo secondo cui, aderendo alla tesi prevalente, si verrebbero simultaneamente ad applicare elementi della vecchia ed altri della nuova legge, comodamente combinati, in una non vigente tertia lex (applicazione in tema di sostituzione della pena e di sospensione condizionale della stessa). Perché, nell'ipotesi in citi una legge abbia modificato più istituti, ciascuno deve trovare concreta ed autonoma applicazione cori riferimento al criteri del maggior favore per l'imputato, attingendo l'interprete le disposizioni più favorevoli con ritardo al singoli istituiti complessivamente considerati.
È opportuno precisare, infine, che identica questione è stata decisa da queste Sezioni Unite alla udienza del 27.9.1995, su ricorso Farina, con soluzione analoga a quella innanzi esposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Roma 25 ottobre 1995.