Sentenza 27 novembre 1997
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, che stabilisce la pena detentiva per il contrabbando di quantità superiori a kg 15, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza rispetto a chi, sorpreso più volte in possesso di quantità non superiori a detto limite, sarebbe punito, una volta riconosciuta la continuazione, con una sola pena pecuniaria, giacché non è irrazionale la scelta di considerare più grave, in base a considerazioni discrezionali di politica criminale, e quindi di punire più severamente una condotta indubbiamente idonea a ledere in modo più rilevante l'interesse tutelato dalla norma anche rispetto a chi ponga in essere più condotte dello stesso genere ma per quantitativi minori ed in tempi diversi.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 30/09/2005 n. 39 - Agenzia delle Dogane - Area Affari Giuridici e ContenziosoAgenzia delle Dogane · 30 settembre 2005
Il Legislatore, in relazione al diverso disvalore delle violazioni poste in essere, differenzia l\'illecito amministrativo previsto dall\'articolo 303 del TULD dal "contrabbando", contemplato dagli articoli 282 e seguenti del medesimo TULD. Il citato articolo 303 sanziona in via amministrativa "la dichiarazione risultata infedele per negligenza, ignoranza o grossolana malizia nell\'indicazione della quantita\', qualita\' e valore delle merci..." (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 10478 del 3 dicembre 1983), ipotesi, cioe\', in cui il soggetto tenuto al pagamento dei diritti doganali indica erroneamente qualita\', quantita\' e valore delle merci per semplice ignoranza, negligenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1997, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Giammanco Presidente del 27 novembre 1997
2. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
3. Dott. ssa Claudia Squassoni Consigliere N. 3119
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 14482/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da YE OU, nato a [...] il 1^ gennaio 1957;
avverso la sentenza emessa il 6 febbraio 1997 dalla corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
Udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1997 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Calderone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 novembre 1995 il tribunale di Bolzano dichiarò YE OU colpevole dei reati di cui: a) all'art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ed all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, per avere illegalmente detenuto, perché non assoggettati all'imposta dovuta, cento stecche di sigarette estere pari a Kg. 19,580 + Kg. 0,600 convenzionali (il 1^ agosto 1994); b) all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, per avere illegalmente detenuto tabacchi lavorati esteri di contrabbando pari a Kg. 21,200 (il 21 agosto 1994); e) all'art. 282, primo comma, lett. f, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ed all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, per avere illegalmente detenuto Kg. 16,200 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, di cui non era in grado di dimostrare la legittima provenienza (il 9 maggio 1995); d) all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, per avere illegalmente detenuto Kg. 16,800 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (il 16 maggio 1995), e lo condannò, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi nove di reclusione e di lire venti milioni di multa, con la sospensione condizionale della pena e la confisca di quanto in sequestro.
La sentenza fu confermata dalla corte d'appello di Trento. sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 6 febbraio 1997. L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Osserva che la corte d'appello non ha adeguatamente risposto al primo motivo di appello, con il quale era stata dedotta l'inesistenza del reato di cui all'art. 282 TULD. Invero, il fatto che l'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50, aggiunga la pena detentiva al contrabbando di tabacchi lavorati esteri superiori a quindici chilogrammi, non esclude che il giudice debba verificare se il fatto contestato rientri in una delle fattispecie previste dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Ora, la corte d'appello ha riconosciuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'imputato era stato trovato in possesso della merce in località site al di fuori della zona di vigilanza doganale, ma poi non ha tenuto conto che l'art. 282, lett. f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, facendo espresso richiamo all'art. 25 della medesima legge, si riferisce alla detenzione di tabacchi lavorati esteri esclusivamente in zona di vigilanza doganale. Pertanto tale norma non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame, ostandovi il principio di stretta legalità di cui all'art. 1 cod. pen., che non consente di ampliare l'ambito di operatività della fattispecie criminosa anche alla detenzione di tabacchi lavorati esteri fuori dalla zona di vigilanza doganale.
In ogni caso, quand'anche la detenzione di tabacchi lavorati esteri fuori dalla zona di vigilanza doganale potesse configurare il reato di cui all'art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si tratterebbe di un reato ormai depenalizzato per effetto dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, che ha modificato l'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Deduce
che anche nel caso in cui la detenzione di tabacchi lavorati esteri fuori dalla zona di vigilanza doganale potesse configurare il reato di cui all'art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non potrebbe comunque operare la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 25 del medesimo d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (cui l'art. 282 si richiama) per l'ipotesi di mancata dimostrazione della legittima provenienza della merce da parte del detentore. Infatti, fuori da tale ipotesi, per la esistenza del reato occorre dimostrare la presenza dell'elemento psicologico costituito dalla consapevolezza della illegittima provenienza della merce di contrabbando, siccome introdotta in frode nel territorio dello Stato o già da altri illegittimamente detenuta nello stesso territorio. Orbene, nella specie gli elementi esclusivamente presuntivi a cui ha fatto ricorso la corte d'appello non sono sufficienti ai fini della prova della sussistenza del dolo.
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; mancata assunzione di una prova decisiva e precisamente di una perizia tesa ad accertare l'effettivo quantitativo di merce detenuta dall'imputato; manifesta illogicità della motivazione. Deduce che in riferimento alla quantità di quindici chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando prevista dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, non può condividersi ne' l'assunto del tribunale, secondo cui si dovrebbe fare riferimento al parametro convenzionale stabilito per l'imposizione fiscale, ne' quello dalla corte d'appello secondo cui la relativa pesatura deve logicamente comprendere, oltre al tabacco, anche i mezzi (carta, ecc.) usati per le singole confezioni. Innanzitutto, la corte d'appello ha palesemente contraddetto quanto affermato dal tribunale ed ha ritenuto che fosse stata effettuata una pesatura della merce sequestrata, cadendo evidentemente in errore in quanto dagli stessi verbali di sequestro risulta che i quantitativi accertati sono espressi in chilogrammi convenzionali. Di qui la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In ogni modo, il parametro convenzionale può ritenersi legittimo ai fini della determinazione della pena pecuniaria di cui all'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, essendo essa determinata proprio in base al diritto di confine dovuto e dovendosi questo necessariamente desumere facendo riferimento al parametro convenzionale stabilito per la imposizione fiscale. Al contrario non è legittimo fare riferimento a tale parametro qualora si debba valutare se il fatto ricada nel delitto punito con pena detentiva dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. In questo caso, in assenza di una espressa disposizione contraria ed in omaggio al principio di stretta legalità, è necessario fare riferimento all'effettivo quantitativo netto di tabacchi lavorati esteri (pertanto senza carta, filtri, ecc.). Nemmeno vale l'argomentazione secondo cui solo in ipotesi di quantità di pochissimo superiori ai quindici chilogrammi si potrebbe immaginare una quantità di tabacchi lavorati esteri inferiore a tale limite. Infatti, non è detto che il peso convenzionale sia vicino a quello netto. Nella specie, pertanto, la corte d'appello non poteva operare in base a mere presunzioni, ma avrebbe dovuto disporre perizia per accertare l'effettivo quantitativo netto di tabacchi lavorati esteri sequestrato.
d) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, nel combinato disposto con l'art. 81, secondo comma, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale, in quanto il principio di eguaglianza viene certamente leso in ipotesi di applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Infatti, un soggetto che dovesse essere sorpreso tutti i giorni dell'anno in possesso di una quantità di tabacchi lavorati esteri di 15 Kg., per complessivi 5.475 Kg., sarebbe punito, una volta riconosciuta la continuazione, con una sola pena pecuniaria, mentre il soggetto che venisse sorpreso una sola volta in possesso di 15,001 Kg viene punito con una pena assai più grave per un fatto assai meno rilevante.
e) nullità della sentenza per violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. Lamenta che il tribunale ha omesso l'indicazione della pena per ciascuno dei reati contestati e delle modalità di calcolo della sanzione e dell'aumento per la continuazione, mentre la corte d'appello ha solo integrato la motivazione circa l'aumento per la continuazione.
f) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Lamenta che il tribunale non ha concesso, benché fosse stato richiesto, il beneficio della non menzione senza motivazione alcuna e la corte d'appello, nonostante la formulazione di un motivo di appello in proposito, ha omesso di pronunciarsi in merito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente sostiene, innanzitutto, che nella specie non sarebbe configurabile il reato di contrabbando di cui all'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto l'imputato fu trovato in possesso dei tabacchi lavorati esteri in località site al di fuori della zona di vigilanza doganale. Invero, secondo il ricorrente, l'art. 282, lett. f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si riferirebbe esclusivamente alla detenzione di tabacchi lavorati esteri nella zona di vigilanza doganale, mentre la stessa detenzione, qualora avvenga fuori dalla zona di vigilanza doganale, non potrebbe mai costituire il delitto di contrabbando. L'assunto è però infondato. Invero il reato di contrabbando non è un reato istantaneo, che si perfeziona cioè nel momento in cui sorge il diritto dell'amministrazione a pretendere i diritti di confine, bensì un reato di natura permanente, la cui consumazione si esaurisce solo col cessare dell'attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti. Ne consegue che le cose soggette a diritti di frontiera, per cui non sia stato assolto l'obbligo tributario, sono permanentemente nella illegittima condizione di evasione a tali diritti, sicché rispondono del delitto di contrabbando tutti coloro che, anche fuori delle zone di vigilanza doganale, vengono trovati in possesso delle cose per le quali non risultino pagati i diritti dovuti, senza che sia possibile distinguere tra importatori abusivi iniziali od originari e detentori successivi per effetto di plurimi trapassi, giacché anche costoro cooperano nel protrarre la illegittima circolazione della merce anche con la semplice detenzione (cfr. Sez. III, 10 marzo 1987, Giuli, m. 175.867; Sez. III, 6 novembre 1985, Salin, m. 171.943; Sez. I, 23 luglio 1984, Alagia, m. 167.123; Sez. III, 5 ottobre 1983, Pittarlin, m. 161.563; Sez. III, 26 febbraio 1979, Gulisano, m. 142.151). È necessario peraltro, affinché la detenzione configuri il delitto di contrabbando, che con lo stato di obiettiva illiceità delle cose soggette a diritti di frontiera, per le quali non sia stato assolto l'obbligo tributario, concorra l'elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza dell'avvenuta introduzione nello Stato in frode al diritto di confine (cfr. Sez. II, 7 dicembre 1983, Rea, m. 164.066). Pertanto, la differenza tra detenzione di merce per cui non siano stati pagati i diritti di confine entro la zona di vigilanza doganale e la detenzione della stessa merce fuori da tale zona, consiste nel fatto che nelle zone di vigilanza doganale il detentore di merce soggetta a diritti di confine deve dare la prova della legittima provenienza della merce stessa, che, in mancanza, si presume di contrabbando, mentre, quando invece la merce abbia oltrepassato la zona di vigilanza doganale, non sussistendo più la presunzione di frode, gli elementi costitutivi del reato di contrabbando devono essere provati dall'accusa, ancorché possa soccorrere qualunque elemento di prova, anche gli indizi. Invero, gli artt. 24 e 25 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 stabiliscono una presunzione assoluta di responsabilità per il reato di contrabbando ove si verifichino alcune condizioni (detenzione di merce di provenienza estera soggetta a diritti di confine, e incapacità del detentore di essa di dimostrarne la legittima provenienza, allo interno della cosiddetta zona di vigilanza doganale), presunzione assoluta che, quindi, non sussiste più per la detenzione al di fuori della zona di vigilanza doganale. Ciò non significa, peraltro, che i medesimi estremi di fatto indicati dai citati artt. 24 e 25, da soli o assieme ad altri elementi presuntivi, non possano essere posti a base di un'affermazione di responsabilità (e ciò in forza del principio generale del libero convincimento del giudice) per il reato di contrabbando anche quando questo sia stato consumato fuori dalla zona di vigilanza (cfr. Sez. III, 1 aprile 1985, Mastrolla, m. 170.315; v. anche Sez. III, 15 marzo 1971, De Carlo, m. 118.874; Sez. I, 9 luglio 1968, Medi, m. 109.263). Pertanto, la circostanza che nella specie l'imputato sia stato sorpreso con i tabacchi lavorati esteri fuori della zona di vigilanza doganale non esclude, di per sè, la configurabilità del delitto di contrabbando.
Sempre con il primo motivo, il ricorrente deduce altresì che il reato di cui all'art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è ormai depenalizzato per effetto dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, che ha modificato l'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n.689.
Anche questo assunto è infondato. Il problema che si pone, in proposito, è vedere se, in virtù dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 (che ha modificato il testo dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689), le violazioni finanziarie punite soltanto con la multa siano depenalizzate anche nel caso in cui - come accade nella specie - nelle ipotesi aggravate siano sanzionate con pena detentiva.
Il citato art. 2 della legge 562 del 1993, infatti, dispone che nel primo comma dell'art. 39 della legge 689 del 1981 le parole "con la sola ammenda" sono sostituite dalle parole "solo con la multa o con l'ammenda", mentre nel secondo comma del medesimo articolo, dopo le parole "oltre all'ammenda" sono inserite le parole "o la multa". La nuova normativa, quindi, non modifica l'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale stabilisce, al primo comma, che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto per le violazioni finanziarie dall'art. 39"; ed al secondo comma che "la disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria". Ora, come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è venuta consolidando nel senso che la depenalizzazione introdotta dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, non si applica ai delitti finanziari (quale il contrabbando doganale) puniti con la sola pena pecuniaria che nelle ipotesi aggravate siano sanzionati con pena detentiva congiunta o alternativa a pena pecuniaria, in quanto, dopo la detta legge 563 del 1993, il principio stabilito dall'art.32, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha appunto escluso la depenalizzazione per quei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, ha assunto valore di principio generale, valevole anche per i reati finanziari (Sez. III, 16 gennaio 1996, El Gourche, m. 204.345; Sez. III, 26 ottobre 1995, Martiradonna, m. 203.942; Sez. III, 17 novembre 1995, Presutto, m. 203.917; Sez. III, 11 dicembre 1995, Trapani, m. 203.449; Sez. III, 13 novembre 1995, El Harrane, m. 203.207; Sez. III, 25 settembre 1995, Balestra, m. 203.088; Sez. Un., 21 aprile 1995, Zouine, m. 201.550; Sez. III, 4 marzo 1994, Boreas Georgis, m. 199.006; Sez. III, 22 aprile 1994, Caprioli, m. 198.772; Sez. III, 28 febbraio 1994, Di Prima, m. 197.615; Sez. III, 19 gennaio 1994, Antoci, m. 197.759; Sez. III, 20 gennaio 1994, Savorelli, m. 197.794; Sez. III, 13 luglio 1995, Ciobanu;
Sez. III, 13 luglio 1995, Leone;
Sez. III, 1^ febbraio 1996, Rovito;
Sez. III, 1^ febbraio 1996, Fortunato). Invero, altrimenti opinando, si verrebbe a creare per i reati tributari un'area di diversa attuazione della normativa generale, che non troverebbe alcuna giustificazione ne' nella logica del sistema penal-tributario, ispirato a criteri di congrua severità (basta all'uopo ricordare il principio di ultrattività) in conformità con il principio dettato dall'art. 53 Cost., ne' con la stessa formulazione letterale degli artt. 32 e 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. Sez. III, 27 gennaio 1995, Rubino;
Sez. III, 27 gennaio 1995, Fusco;
Sez. III, 22 novembre 1994, P.G. Bari c. Carniona).
D'altra parte il citato art. 39 contiene una norma speciale soltanto con riferimento al disposto del primo comma dell'art. 32 cit., una norma cioè che ha la funzione di regolamentare in modo autonomo la materia finanziaria in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria, mentre il secondo comma del medesimo articolo - che esclude dalla depenalizzazione i reati, quando nelle ipotesi aggravate sono punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria - nulla detta per la materia finanziaria, sicché deve ritenersi che i reati finanziari sono esclusi dalla depenalizzazione in quest'ultimo caso (cfr. Sez. III, 27 gennaio 1995, Rubino). Nè, in senso contrario, può valere la circostanza che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993, n.562, la giurisprudenza non aveva esteso al reati finanziari l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 32 cit, in quanto tale mancata estensione dipendeva dal fatto che per i reati finanziari il legislatore aveva dettato una disciplina speciale improntata a maggior rigore (esclusiva depenalizzazione dei reati puniti con l'ammenda), sicché l'estensione dell'eccezione avrebbe esteso ulteriormente la restrizione relativa a detti reati. Invece, caduta la restrizione fondamentale per i reati finanziari ad opera della legge 28 dicembre 1993, n. 562, qualora attualmente non si estendesse la restrizione di cui all'art. 32, secondo comma, a detti reati, essi finirebbero per godere di un condizione di favore rispetto a tutti gli altri reati, conclusione questa che sarebbe ammissibile solo per espresso disposto di legge volto a rovesciare la logica che nel passato aveva portato alla disciplina speciale dell'art. 39 con un trattamento di maggior rigore per i reati finanziari, e non già di minor rigore, di modo che il silenzio del legislatore va interpretato nel senso di estendere oggi la restrizione operata dal secondo comma dell'art. 32 cit. anche ai reati finanziari (cfr. Sez. III, 22 novembre 1994, P.G. Bari c. Carniona). A tale risultato deve giungersi, del resto, anche sulla base di una doverosa interpretazione adeguatrice, dal momento che l'esclusione dei reati finanziari dall'ambito della norma di cui al secondo comma dell'art. 32 cit. esporrebbe a censura di illegittimità costituzionale l'art. 32 o l'art. 39 cit., giacché ne deriverebbe una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione razionale. Infatti, se prima della novella del 1993 i reati finanziari - in armonia con un consolidato indirizzo storico del legislatore italiano - avevano un trattamento penale più rigoroso tanto da escludere i delitti dalla depenalizzazione del 1989, dopo la novella i reati finanziari verrebbero ad acquistare - in contrasto con il ricordato indirizzo - un trattamento più favorevole rispetto agli altri reati, tanto da essere depenalizzati, a differenza degli altri reati, anche quando nelle ipotesi aggravate fossero punibili con pena detentiva (cfr. Sez. III, 19 gennaio 1994, Antoci).
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, trovandosi la merce in questione fuori dalla zona di vigilanza doganale, non poteva operare la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per l'ipotesi di mancata dimostrazione della legittima provenienza della merce da parte del detentore, ma occorreva dimostrare la presenza dell'elemento psicologico costituito dalla consapevolezza della illegittima provenienza della merce di contrabbando, mentre nella specie la corte d'appello ha fatto ricorso ad elementi esclusivamente presuntivi che non sarebbero sufficienti ai fini della prova della sussistenza del dolo.
È pacifico che, per integrare l'elemento psicologico del dolo del reato di contrabbando, è necessaria e sufficiente la consapevolezza e volontà di detenere tabacchi esteri, introdotti nel territorio dello Stato senza essere stati assoggettati al tributo doganale, quale che siano il movente della illecita detenzione ed il modo con il quale il detentore ne sia venuto in possesso (cfr. Sez. III, 3 febbraio 1978, Allegrini, m. 139.745; Sez. I, 17 giugno 1969, Aloisi, m. 113.057).
Ora, come peraltro già si è osservato in precedenza, se è vero che nel caso di detenzione di tabacchi lavorati esteri al di fuori della zona di vigilanza doganale, non sussistendo più la presunzione di frode, spetta all'accusa provare la presenza degli elementi costitutivi del reato, e quindi anche dell'elemento psicologico, è tuttavia anche vero che tale prova può essere raggiunta con qualsiasi mezzo, anche con gli indizi, e che, in forza del principio generale del libero convincimento del giudice, a tale fine possono essere utilizzate anche le circostanze di fatto indicate dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (detenzione di merce di provenienza estera soggetta a diritti di confine, e incapacità del detentore di essa di dimostrarne la legittima provenienza) da sole o assieme ad altri elementi presuntivi (cfr. Sez. III, 1 aprile 1985, Mastrolla, m. 170.315). Orbene, la corte d'appello ha ritenuto che la consapevolezza della illegittima provenienza della merce di contrabbando da parte dell'imputato risultasse nel caso di specie provata sia dalle modalità dell'azione, sia dalla quantità e qualità del prodotto sequestrato (sigarette estere, in parte perfino senza dicitura), e sia soprattutto dal fatto che la stessa detenzione del tabacco non aveva nulla a che fare con la professione dell'imputato, che risulta essere artigiano. Si tratta di un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e comunque certamente non manifestamente illogico, sicché esso non può essere censurato in questa sede.
D'altra parte, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che i tabacchi esteri non contenuti in involucri provvisti del prescritto contrassegno per la vendita da parte dell'amministrazione dei monopoli si trovano in una situazione permanente di manifesta e riconoscibile illegittimità. Pertanto, chi detiene tabacchi esteri nelle predette condizioni, anche fuori delle zone di vigilanza doganale, senza avere dimostrato di avere corrisposto i diritti di confine e di monopolio dovuti, commette il reato di contrabbando (Sez. I, 26 maggio 1967, Franceschini, m. 105.850).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che sarebbe occorsa una perizia per accertare se l'effettivo quantitativo di tabacchi lavorati esteri da lui detenuti superasse la quantità di quindici chilogrammi prevista dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, e ciò sia perché a tale fine non potrebbe farsi riferimento al parametro convenzionale stabilito per l'imposizione fiscale (giustificabile ai fini della pena pecuniaria di cui all'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ma non ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50) sia perché sarebbe comunque necessario, in assenza di una espressa disposizione contraria ed in omaggio al principio di stretta legalità, fare riferimento all'effettivo quantitativo netto di tabacchi lavorati esteri, e quindi senza contare il peso della carta, dei filtri e simili.
Il motivo è infondato. Invero, come ha esattamente posto in rilievo il tribunale di Bolzano nella sentenza di primo grado, l'espressione "tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi" usata dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, deve essere interpretata, in conseguenza dell'inserimento della norma incriminatrice nel sistema della impugnata sembra doversi interpretare nel senso che la corte d'appello abbia voluto semplicemente affermare che, quand'anche, come sostenuto dall'imputato, non si fosse potuto fare riferimento al parametro convenzionale in relazione all'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, poiché il peso determinato col parametro convenzionale superava in modo rilevante i quindici chilogrammi, era logico pensare che anche il peso effettivo superasse tale quantità, dal momento che per peso effettivo doveva intendersi non soltanto il peso del solo tabacco, ma anche quello dei mezzi utilizzati per le confezioni.
Il ricorrente sostiene ora che tale affermazione sarebbe errata perché, in omaggio al principio di stretta legalità, sarebbe necessario fare riferimento all'effettivo quantitativo netto di tabacchi lavorati esteri (pertanto senza carta, filtri, ecc.). Questa doglianza è innanzitutto irrilevante, perché, come si è già rilevato, anche ai fini dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n.50, per determinare la quantità di tabacco lavorato estero di contrabbando occorre avere riguardo al parametro convenzionale stabilito per l'imposizione fiscale.
La doglianza è comunque infondata. L'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, infatti, punisce chiunque introduce, vende o detiene nello Stato "tabacco lavorato estero" di contrabbando e non già tabacco greggio. Quindi, poiché deve distinguersi fra tabacco greggio e tabacco lavorato, è evidente che nel tabacco lavorato per la produzione di sigarette, il peso deve comprendere anche tutti gli ingredienti che servono al confezionamento del prodotto finito (costituito dalle sigarette), e quindi anche l'involucro delle cartine, il filtro e la confezione che lo individua merceologicamente, in quanto anch'essi concorrono a costituire la qualità del tabacco (cfr. Sez. III, 5 dicembre 1983, Sammartino, m. 162.798; Sez. III, 24 aprile 1979, Valbuzzi, m. 143.138; Sez. III, 19 novembre 1973, Prestinari, m. 127.181; Sez. III, 7 giugno 1973, Neri, m. 125.746).
Con il quarto motivo ricorrente ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, nel combinato disposto dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in caso di applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., giacché chi fosse sorpreso tutti i giorni dell'anno in possesso di una quantità di tabacchi lavorati esteri di quindici chilogrammi, sarebbe punito, una volta riconosciuta la continuazione, con una sola pena pecuniaria, mentre chi venisse sorpreso una sola volta in possesso di poco più di quindici chilogrammi, viene punito con una pena assai più grave per un fatto assai meno rilevante. L'eccezione è innanzitutto irrilevante, giacché nella specie non si tratta di una ipotesi di soggetto che abbia commesso più episodi, uniti dalla continuazione, di detenzione di tabacco lavorato estero in quantità inferiore a quindici chilogrammi, bensì proprio di soggetto che è stato sorpreso ogni volta in possesso di una quantità superiore a tale limite. In ogni modo l'eccezione è manifestamente infondata. Essa, invero, prospetta una disparità di trattamento che deriverebbe non già dalla norma in sè considerata che in astratto regolerebbe in modo differenziato ipotesi simili, bensì da una una mera ed eventuale diversità delle contingenti situazioni di fatto, ossia una ipotesi che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non è idonea di per sè a prospettare una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza. In ogni modo, sempre secondo la costante giurisprudenza del giudice delle leggi, non può essere sindacata sotto il profilo della disparità di trattamento la scelta discrezionale del legislatore che abbia posto dei limiti quantitativi per la punibilità di una certa condotta, a meno che non si tratti di una scelta ingiustificata perché palesemente irrazionale. Nella specie, la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore di punire, con la sanzione di cui all'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, la introduzione, la vendita, l'acquisto o la detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero di contrabbando soltanto quando questo sia in quantità superiore a quindici chilogrammi, non è affatto manifestamente illogica e non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Anzi, anche a voler considerare l'ipotesi di fatto prospettata dal ricorrente (pur se irrilevante sotto il profilo di una eccezione di illegittimità costituzionale), non appare certamente manifestamente irrazionale la scelta di considerare più grave, in base a considerazioni discrezionali di politica criminale, e quindi di punire più severamente la condotta di chi introduca, venda, acquisti o detenga in una sola volta un quantitativo superiore a quindici chilogrammi di tabacco lavorato estero, posto che tale condotta (che ovviamente è anch'essa ben suscettibile di reiterazione) è indubbiamente idonea a ledere in modo più rilevante l'interesse tutelato dalla norma, anche rispetto a chi ponga in essere più condotte dello stesso genere ma per quantitativi minori ed in tempi diversi. La dedotta eccezione di legittimità costituzionale va dunque dichiarata manifestamente infondata.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che il tribunale aveva omesso l'indicazione della pena per ciascuno dei reati contestati e delle modalità di calcolo della sanzione e dell'aumento per la continuazione e che la corte d'appello ha solo integrato la motivazione circa l'aumento per la continuazione. Anche questo motivo è infondato. Il tribunale, infatti, aveva determinato come pena base quella di anni uno di reclusione e di lire trenta milioni di multa, diminuita di un terzo per le attenuanti, ed aumentata per la continuazione rispetto alla sola pena detentiva, irrogando così la pena complessiva di mesi nove di reclusione e di lire venti milioni di multa. In sostanza, il tribunale aveva determinato l'aumento complessivo per i tre reati in continuazione in un mese di reclusione. Poiché con l'atto di appello l'imputato si era doluto che il giudice di primo grado avesse omesso di indicare la pena per ciascuno dei reati per cui era intervenuta condanna e le modalità dell'aumento per la continuazione, la corte d'appello ha provveduto a rideterminare la pena stessa, osservando, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che la pena base determinata dal tribunale in un anno di reclusione ed in lire trenta milioni di multa in considerazione dei criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare della non rilevante gravità dei fatti, era una pena che si aggirava intorno al minimo edittale e quindi era infondata qualsiasi contestazione al riguardo. Per quanto concerne poi l'aumento per la continuazione, operato dal tribunale in modo complessivo, la corte d'appello ha provveduto essa stessa a rideterminarlo autonomamente fissandolo in giorni dieci di reclusione per ciascuno dei tre singoli episodi in continuazione. Il fatto poi che la corte d'appello abbia in tal modo integrato sul punto la motivazione del giudice di primo grado non comporta alcuna nullità ed esclude anzi qualsiasi violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente lamenta che il tribunale, benché richiestone, non abbia concesso il beneficio della non menzione e che, sebbene egli avesse formulato un motivo di appello in proposito, la corte d'appello ha omesso di pronunciarsi in merito. Sebbene sia vero che l'imputato abbia presentato uno specifico motivo di appello relativamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione e che la corte d'appello abbia respinto tale richiesta senza motivare in proposito, anche questo motivo deve essere dichiarato infondato.
Infatti, l'obbligo di una specifica motivazione da parte del giudice di appello sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, sussiste esclusivamente quando nei motivi di appello siano state dedotte circostanze specifiche che ne legittimino la concessione. Invero, il giudice di appello non è tenuto a prendere in esame la richiesta di concessione dei benefici di legge non corredata da specifica enunciazione delle ragioni che la giustifichino (cfr. Sez. II, 3 ottobre 1984, Buonocore, m. 167.786; Sez. VI, 6 marzo 1980, Giardini, m. 145.782; Sez. I, 1^ dicembre 1978, Sironi, m. 140.490; Sez. II, 11 ottobre 1978, Fuoco, m. 140.860; Sez. IV, 10 giugno 1974, Ragusa, m. 128.843; Sez. III, 20 febbraio 1969, Ferraioli, m. 111.045). Ora, con l'atto di appello, l'imputato si era limitato a lamentare, con il sesto motivo di impugnazione, che il tribunale non gli aveva concesso il beneficio della non menzione, senza motivazione, sebbene richiestone, ed a rilevare che "tale beneficio, ricorrendo i presupposti di legge, deve essere concesso". Come si vede, il motivo era del tutto generico e non indicava in alcun modo le circostanze e ragioni specifiche che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio (indicazione peraltro nella specie tanto più necessaria risultando dagli atti una precedente concessione del beneficio stesso a YE OU, ma nato il 1^ gennaio 1957 ed a Louga, sempre in Senegal). Pertanto, in mancanza di una specifica enunciazione nei motivi di appello delle ragioni che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio, la sentenza impugnata non può essere censurata per non contenere una specifica motivazione da parte del giudice di appello sulla mancata concessione del beneficio in questione.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dedotta.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1998