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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10520/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.9.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: tedesco Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Miano (anno 1987 atto n. 0284 reg. 03 parte 2 serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 13 gennaio 2016 omologato con decreto del 25 febbraio 2016
1 con i seguenti figli: nato a [...] l'[...] cittadino italiano Parte_3
nata a [...] il [...] cittadina italiana Parte_4
EA e (gemelle) nate a Milano il 20.11.1998 cittadine Per_1 Pt_1 italiane
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.9.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21 marzo 1987 tra i signori e matrimonio iscritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Milano al n. 0284, Reg. 03, Parte 2, serie A, anno 1987
▪ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 2)
1) La signora lascerà la casa ex coniugale di Milano, Via Giovanni da Procida n. 6 entro e Pt_2 non oltre il 30 giugno 2026;
2) il signor si obbliga a versare alla signora previa dichiarazione di equità da parte Pt_1 Pt_2 del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di 80.000,00 (ottanta mila) euro entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il signor sosterrà il costo della colf in forza presso la casa ex coniugale per i 30 (trenta) Pt_1 giorni di preavviso prodromici al licenziamento;
decorso detto termine, la signora deciderà Pt_2 se riassumerla, a proprie spese, o meno.
4) il signor dichiara di assumersi l'impegno di provvedere, come già avvenuto per i primi Pt_1 due figli e , a fornire alle ultimogenite e una egual provvista atta Parte_3 Pt_4 Per_1 Per_2
a garantirne la piena indipendenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 21 marzo 1987 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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