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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) FR AR LA Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2135/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, sia unitamente che C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Rubino (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, ed Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
1 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori di parte appellante hanno così concluso:
Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza per : Parte_1
“Premesso e confermato quanto già dedotto con la citazione in appello introduttiva del presente giudizio sulla quale si insiste, mercè il presente atto ed in vista dell'udienza del 16 giugno 2023, il difensore odierno scrivente:
- rileva l'inammissibilità e/o infondatezza delle difese spiegate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
- Ove ritenuto necessario, chiede sia disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'ammontare degli importi spettanti all'appellante a titolo di compensi ex art. 17 della l.r. 11/2010 e art. 2 del D.P. n. 7/2012 per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' nel periodo dal 03.10.2017 al 22.11.2018, Controparte_3 detratte le somme già effettivamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla determinazione dell'importo degli oneri contributivi e di ogni altra somma allo stesso spettante per legge. In subordine, mercé il presente atto si contestano in toto le difese di controparte in quanto inammissibili e infondate anche per le ragioni meglio spiegate con l'atto d'appello introduttivo del presente giudizio, e si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel predetto atto d'appello, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, a cui in questa sede si rimanda per brevità.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12051/2021 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
, con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
di dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendo il
[...] CP_2 riconoscimento del diritto alla rideterminazione, nella misura fissata dall'articolo 1 del D.A. n. 6526 del 21 novembre 2018 (nonché in ossequio della L.R. 11/2010 e del D.P. n. 7/2012), del compenso percepito per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell , per il Controparte_3 periodo compreso dal 19.12.2017 al 01.11.2020, nonché la condanna delle predette amministrazioni al pagamento, in suo favore, del compenso così come rideterminato per l'intera durata del mandato dallo stesso espletato.
Istruita documentalmente la causa, con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
*****
Motivando il rigetto della domanda, il primo giudice afferma che nel caso in esame trova applicazione l'art. 17 della L.R. 11/2010 il quale (nel testo oggi vigente) dispone, al primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”, demandando, al secondo comma, ad un decreto del Presidente della Regione di individuare tre fasce di classificazione degli enti e determinare, nei limiti previsti dal comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nell'ambito di ciascuna
3 fascia così prevista.
Evidenzia che il successivo Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7/2012 - adottato in attuazione del comma 2 sopra richiamato - ha previsto le fasce nelle quali inquadrare gli enti in questione ed il compenso da riconoscere in favore dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (distinguendo anche il compenso in modo diverso in favore dei Presidenti e dei componenti) con riferimento a ciascuna fascia, ma detto compenso costituisce, per espressa previsione dell'art. 3, solo il “tetto massimo” liquidabile e quindi limite massimo per la relativa determinazione, che resta necessariamente rimessa allo stesso ente.
Secondo il Tribunale, il testo del decreto complessivamente letto deve infatti essere inteso nel senso che la tabella di cui all'art. 2, pur statuendo che i compensi “sono così determinati”, ha indicato soltanto gli importi massimi liquidabili nei limiti di ciascuna fascia individuata. Laddove infatti l'art. 3 fosse interpretato nel senso che lo stesso abbia soltanto esplicitato un divieto di determinazione del compenso in misura superiore a quella stabilita in modo fisso dalla tabella del comma 2, la stessa non produrrebbe alcun effetto utile e risulterebbe inutilmente adottata, perché se il compenso fosse stato determinato in misura fissa nessun ulteriore potere di determinazione sarebbe residuato all'ente nella relativa determinazione, né si sarebbe posta questione di eventuale superamento della soglia.
Conclude, quindi, nel senso che la tabella di cui all'art. 2 ha soltanto introdotto dei limiti massimi dei compensi secondo la catalogazione in fasce ivi prevista, in conformità ai limiti generali già previsti dall'art. 17 L.R. 11/2010, e che la determinazione del compenso spettante all'appellante effettuata dall'amministrazione risulti corretta, anche in quanto a decorrenza.
*****
Proponendo impugnazione, censura la sentenza con Parte_1 articolato motivo di gravame, cui per brevità si rimanda, rivendicando la diretta l'applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 17 L.R. n. 11/2010 e nell'art. 2 D.P. n. 7/2012.
L'appello è fondato.
4 L'art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, già in vigore al momento in cui l'odierno appellante si insediava nella carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell' di (05.08.2014), stabilisce, al CP_3 CP_2 primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo” e, al secondo comma, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo”.
Al richiamato comma 2 è stata data attuazione mediante il D.P.R.S. n. 7 del 20 gennaio 2012 che, appunto, è intitolato “Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto (utilizzando una formula letterale che non lascia spazio a dubbi di sorta: “i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11…. Sono così determinati…”) indica specificamente l'ammontare dei compensi annui da riconoscere, secondo la classificazione del precedente art. 1, che ha individuato tre fasce in base a criteri patrimoniali, di pianta organica e territoriali.
Fermo l'inequivoco e difficilmente contestabile dato letterale (sia nella rubrica che nelle disposizioni), non è condivisibile la tesi delle amministrazioni, secondo cui l'art. 2 del D.P. n. 7/2012 non avrebbe inteso quantificare la misura dei compensi, ma solo fissare un tetto massimo pari a €8.000,00, né, come affermato nella sentenza impugnata, che la disposizione si limiti ad indicare gli importi massimi liquidabili nei limiti di ciascuna fascia individuata dallo stesso
5 decreto.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la soglia massima dei corrispettivi erogabili era già stata stabilita con il citato art. 17 della L.R. n. 11 del 2010, norma avente rango primario, e, pertanto, non si coglie, né è stata utilmente rappresentata, la necessità di adottare un'altra disposizione, di rango secondario, che provvedesse nuovamente in tal senso.
Non a caso, la norma regionale demandava al decreto presidenziale di determinare, nei limiti già fissati, i compensi, non (soltanto) di individuare ulteriori limiti separati per le varie fasce.
Secondo una lettura sistematica e che escluda ogni inutile ripetizione o sovrapposizione, invece, l'art. 3 del decreto, che pure precisa che i valori stabiliti all'art. 2 “costituiscono tetto massimo che non può essere superato”, ha la funzione, richiamato il principio generale sancito dalla legge regionale, di prevedere l'obbligo per gli enti di ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti predetti e di non modificare in aumento quelli già in corso di erogazione all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento (“I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti”).
La natura di disposizione destinata all'attuazione della norma primaria si coglie, altresì, da quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 2 in ordine al regime da applicare a eventuali benefit, IVA e contributi previdenziali.
Alle precedenti assorbenti considerazioni va aggiunto che la differente normativa invocata dalle parti convenute (la cui operatività è comunque stata esclusa dal primo giudice) non consentirebbe, in ogni caso, la liquidazione dei compensi.
In effetti, non consta, né le parti hanno offerto in tal senso alcun contributo, che al rinvio operato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 88/1992 (a sua volta, si è detto, richiamato dalla L.R. n. 20/2002) abbia fatto seguito apposito decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di calcolo dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e di controllo degli enti regionali.
6 Ne deriva la non applicabilità agli ERSU siciliani dei compensi fissati per i componenti dei collegi dei revisori delle istituzioni scolastiche statali.
E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche oggetto del contendere, delle circolari ministeriali al riguardo emanate, attesa la loro limitata operatività all'ambito interno della P.A..
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da
[...]
va accolta, nei termini indicati, in ordine ai quali nessuna Parte_1 contestazione è stata elevata dai convenuti.
La condanna al pagamento dei compensi liquidati in favore dell'appellante deve essere circoscritta all' presso Controparte_2 cui questi ha prestato le proprie funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Secondo la legge istitutiva degli enti, infatti, essi sono “persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale…e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” (art. 7).
Da quanto detto, ed in assenza di argomenti contrari che inducano a ritenere legittimato passivo delle pretese dell'attore anche Regionale CP_1 convenuto, discende che la domanda nei confronti di questo deve essere rigettata.
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, l convenuta, soccombente, va CP_3 condannata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma
7 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.918,50, di cui
€3.800,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.400,00 per la fase decisionale) ed €118,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Spese interamente compensate, invece tra l'attore e l'
[...]
, avendo questi in ogni Controparte_4 caso sostenuto le ragioni dell'Ente Regionale disattese con la presente sentenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., Parte_1 pubblicata il 23 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12051/2021 R.G.., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere a la somma di €7.493,58, Parte_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di per CP_3 CP_2 il periodo dal 19.12.2017 al 01.11.2020;
- condanna l il diritto allo studio universitario di Controparte_2
Messina, l' Controparte_5
e l' di in Controparte_2 CP_2 persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_2
8 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€3.918,50, di cui €3.800,00 per compensi ed €118,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e l' Parte_1 Controparte_4
.
[...]
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
FR AR LA PE PO
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) FR AR LA Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2135/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, sia unitamente che C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Rubino (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, ed Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
1 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori di parte appellante hanno così concluso:
Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza per : Parte_1
“Premesso e confermato quanto già dedotto con la citazione in appello introduttiva del presente giudizio sulla quale si insiste, mercè il presente atto ed in vista dell'udienza del 16 giugno 2023, il difensore odierno scrivente:
- rileva l'inammissibilità e/o infondatezza delle difese spiegate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
- Ove ritenuto necessario, chiede sia disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'ammontare degli importi spettanti all'appellante a titolo di compensi ex art. 17 della l.r. 11/2010 e art. 2 del D.P. n. 7/2012 per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' nel periodo dal 03.10.2017 al 22.11.2018, Controparte_3 detratte le somme già effettivamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla determinazione dell'importo degli oneri contributivi e di ogni altra somma allo stesso spettante per legge. In subordine, mercé il presente atto si contestano in toto le difese di controparte in quanto inammissibili e infondate anche per le ragioni meglio spiegate con l'atto d'appello introduttivo del presente giudizio, e si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel predetto atto d'appello, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, a cui in questa sede si rimanda per brevità.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12051/2021 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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, con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
di dinanzi al Tribunale di Palermo chiedendo il
[...] CP_2 riconoscimento del diritto alla rideterminazione, nella misura fissata dall'articolo 1 del D.A. n. 6526 del 21 novembre 2018 (nonché in ossequio della L.R. 11/2010 e del D.P. n. 7/2012), del compenso percepito per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell , per il Controparte_3 periodo compreso dal 19.12.2017 al 01.11.2020, nonché la condanna delle predette amministrazioni al pagamento, in suo favore, del compenso così come rideterminato per l'intera durata del mandato dallo stesso espletato.
Istruita documentalmente la causa, con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
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Motivando il rigetto della domanda, il primo giudice afferma che nel caso in esame trova applicazione l'art. 17 della L.R. 11/2010 il quale (nel testo oggi vigente) dispone, al primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”, demandando, al secondo comma, ad un decreto del Presidente della Regione di individuare tre fasce di classificazione degli enti e determinare, nei limiti previsti dal comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nell'ambito di ciascuna
3 fascia così prevista.
Evidenzia che il successivo Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7/2012 - adottato in attuazione del comma 2 sopra richiamato - ha previsto le fasce nelle quali inquadrare gli enti in questione ed il compenso da riconoscere in favore dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (distinguendo anche il compenso in modo diverso in favore dei Presidenti e dei componenti) con riferimento a ciascuna fascia, ma detto compenso costituisce, per espressa previsione dell'art. 3, solo il “tetto massimo” liquidabile e quindi limite massimo per la relativa determinazione, che resta necessariamente rimessa allo stesso ente.
Secondo il Tribunale, il testo del decreto complessivamente letto deve infatti essere inteso nel senso che la tabella di cui all'art. 2, pur statuendo che i compensi “sono così determinati”, ha indicato soltanto gli importi massimi liquidabili nei limiti di ciascuna fascia individuata. Laddove infatti l'art. 3 fosse interpretato nel senso che lo stesso abbia soltanto esplicitato un divieto di determinazione del compenso in misura superiore a quella stabilita in modo fisso dalla tabella del comma 2, la stessa non produrrebbe alcun effetto utile e risulterebbe inutilmente adottata, perché se il compenso fosse stato determinato in misura fissa nessun ulteriore potere di determinazione sarebbe residuato all'ente nella relativa determinazione, né si sarebbe posta questione di eventuale superamento della soglia.
Conclude, quindi, nel senso che la tabella di cui all'art. 2 ha soltanto introdotto dei limiti massimi dei compensi secondo la catalogazione in fasce ivi prevista, in conformità ai limiti generali già previsti dall'art. 17 L.R. 11/2010, e che la determinazione del compenso spettante all'appellante effettuata dall'amministrazione risulti corretta, anche in quanto a decorrenza.
*****
Proponendo impugnazione, censura la sentenza con Parte_1 articolato motivo di gravame, cui per brevità si rimanda, rivendicando la diretta l'applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 17 L.R. n. 11/2010 e nell'art. 2 D.P. n. 7/2012.
L'appello è fondato.
4 L'art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, già in vigore al momento in cui l'odierno appellante si insediava nella carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell' di (05.08.2014), stabilisce, al CP_3 CP_2 primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo” e, al secondo comma, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo”.
Al richiamato comma 2 è stata data attuazione mediante il D.P.R.S. n. 7 del 20 gennaio 2012 che, appunto, è intitolato “Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto (utilizzando una formula letterale che non lascia spazio a dubbi di sorta: “i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11…. Sono così determinati…”) indica specificamente l'ammontare dei compensi annui da riconoscere, secondo la classificazione del precedente art. 1, che ha individuato tre fasce in base a criteri patrimoniali, di pianta organica e territoriali.
Fermo l'inequivoco e difficilmente contestabile dato letterale (sia nella rubrica che nelle disposizioni), non è condivisibile la tesi delle amministrazioni, secondo cui l'art. 2 del D.P. n. 7/2012 non avrebbe inteso quantificare la misura dei compensi, ma solo fissare un tetto massimo pari a €8.000,00, né, come affermato nella sentenza impugnata, che la disposizione si limiti ad indicare gli importi massimi liquidabili nei limiti di ciascuna fascia individuata dallo stesso
5 decreto.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la soglia massima dei corrispettivi erogabili era già stata stabilita con il citato art. 17 della L.R. n. 11 del 2010, norma avente rango primario, e, pertanto, non si coglie, né è stata utilmente rappresentata, la necessità di adottare un'altra disposizione, di rango secondario, che provvedesse nuovamente in tal senso.
Non a caso, la norma regionale demandava al decreto presidenziale di determinare, nei limiti già fissati, i compensi, non (soltanto) di individuare ulteriori limiti separati per le varie fasce.
Secondo una lettura sistematica e che escluda ogni inutile ripetizione o sovrapposizione, invece, l'art. 3 del decreto, che pure precisa che i valori stabiliti all'art. 2 “costituiscono tetto massimo che non può essere superato”, ha la funzione, richiamato il principio generale sancito dalla legge regionale, di prevedere l'obbligo per gli enti di ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti predetti e di non modificare in aumento quelli già in corso di erogazione all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento (“I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti”).
La natura di disposizione destinata all'attuazione della norma primaria si coglie, altresì, da quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 2 in ordine al regime da applicare a eventuali benefit, IVA e contributi previdenziali.
Alle precedenti assorbenti considerazioni va aggiunto che la differente normativa invocata dalle parti convenute (la cui operatività è comunque stata esclusa dal primo giudice) non consentirebbe, in ogni caso, la liquidazione dei compensi.
In effetti, non consta, né le parti hanno offerto in tal senso alcun contributo, che al rinvio operato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 88/1992 (a sua volta, si è detto, richiamato dalla L.R. n. 20/2002) abbia fatto seguito apposito decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di calcolo dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e di controllo degli enti regionali.
6 Ne deriva la non applicabilità agli ERSU siciliani dei compensi fissati per i componenti dei collegi dei revisori delle istituzioni scolastiche statali.
E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche oggetto del contendere, delle circolari ministeriali al riguardo emanate, attesa la loro limitata operatività all'ambito interno della P.A..
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da
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va accolta, nei termini indicati, in ordine ai quali nessuna Parte_1 contestazione è stata elevata dai convenuti.
La condanna al pagamento dei compensi liquidati in favore dell'appellante deve essere circoscritta all' presso Controparte_2 cui questi ha prestato le proprie funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Secondo la legge istitutiva degli enti, infatti, essi sono “persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale…e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” (art. 7).
Da quanto detto, ed in assenza di argomenti contrari che inducano a ritenere legittimato passivo delle pretese dell'attore anche Regionale CP_1 convenuto, discende che la domanda nei confronti di questo deve essere rigettata.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, l convenuta, soccombente, va CP_3 condannata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma
7 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.918,50, di cui
€3.800,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.400,00 per la fase decisionale) ed €118,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Spese interamente compensate, invece tra l'attore e l'
[...]
, avendo questi in ogni Controparte_4 caso sostenuto le ragioni dell'Ente Regionale disattese con la presente sentenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., Parte_1 pubblicata il 23 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12051/2021 R.G.., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere a la somma di €7.493,58, Parte_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di per CP_3 CP_2 il periodo dal 19.12.2017 al 01.11.2020;
- condanna l il diritto allo studio universitario di Controparte_2
Messina, l' Controparte_5
e l' di in Controparte_2 CP_2 persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_2
8 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€3.918,50, di cui €3.800,00 per compensi ed €118,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e l' Parte_1 Controparte_4
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
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