TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Avv. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 3221/2022 R.G. promosso
DA
, ( , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Antonio Maria Quarta e Crocifisso Chionna
OPPONENTE
CONTRO
( C.F. , in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
OPPOSTA avente ad oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento, trattata e passata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinques cpc, all'esito della precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in Cancelleria in data 18.10.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio la proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_1
pagamento N. 02420200005171883/000, notificatagli da per un Controparte_2
importo di € 995,80 per sanzioni amministrative anno 2015 irrogate da quale Controparte_1
ente impositore.
Quali motivi di opposizione ha eccepito la intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo posto a fondamento della pretesa e conseguentemente della relativa sanzione.
Espone al riguardo che, la violazione riguardante sanzione amministrativa è avvenuta in data
21.11.2011; che, sebbene la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione sia stata eseguita nel primo quinquennio (16.6.2015), dopo la predetta notificazione non sono intervenuti atti interruttivi della
1 prescrizione, fissata in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione giusto quanto disposto dall' art.28 L.689/1981.
Ha così concluso: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riconoscere e dichiarare non dovuta dalla sig.ra la somma di € Parte_1
995,80 indicata in premessa, in forza dell'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo posto posto a fondamento della pretesa e conseguentemente della relativa sanzione.; 2) Voglia, conseguentemente, condannare la al pagamento di spese e competenze di Controparte_1
lite.”
La convenuta opposta si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del Controparte_1
10.11.2022, con la quale ha impugnato e contestato l'atto di opposizione, siccome infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva atteso che, oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa della
Amministrazione, per tardività della notifica della cartella di pagamento successiva alla emissione della ordinanza ingiunzione, contestazione, dunque, circoscritta a questioni che riguardano esclusivamente la fase successiva della formazione del ruolo.
Ha così concluso: “Perché l'On.le Tribunale adito voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e, ove non venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_1
confronti di lasciare indenne l'Amministrazione Statale, in quanto esente da CP_3
responsabilità, da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alle spese”.
Non sono state formulate richieste istruttorie.
La causa, in difetto di richieste istruttorie, è stata fissata per la decisione.
Rileva il giudicante che l'opposizione, così come proposta, è ammissibile e fondata e va accolta in difetto di prova attestante la regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dell'ordinanza- ingiunzione ( 16.6.2015),
La rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento nei termini di legge costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare;
pertanto, laddove non venga fornita prova del rispetto dell'iter notificatorio, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce infatti l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la contemporanea funzione di titolo esecutivo e di atto di precetto.
A mente dell'art. 25 D.P.R. n° 602/73, l' deve procedere alla notificazione Controparte_4
della cartella di pagamento entro i termini decadenziali enunciati dal medesimo art. 25, nonchè nel
2 rispetto delle modalità prevsite dal successivo art. 26 riguardanti la notificazione della cartella di pagamento.
In buona sostanza affinché il Riscossore promuova la riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che tale attività venga preceduta:1) Dalla formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
2) Dalla rituale notificazione della cartella di pagamento che assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata
secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
Trova, inoltre applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del
04/07/2006,). essendo la nullità del precetto espressamente prevista dall'art. 480,comma 2, cpc che recita: “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”).
La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, “al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano”.
Dunque bisogna pur sottolineare che, se con la mancata notificazione del titolo nei termini di legge si dà vita ad una invalidità 'formale' del precetto, l'esigenza ad essa sottesa di regola non manca di avere un peso anche 'sostanziale' e non contraddice, bensì invera la posizione di assoggettamento del debitore alle pretese creditorie, che non implica la rimozione di alcuni presidi fondamentali.
Così non viene meno il diritto del debitore a dedurre l'illegittimità degli atti prodromici all'esecuzione e/o dell'azione esecutiva.
Per la Cassazione dunque la mancata notificazione del titolo esecutivo comporta un'invalidità formale, che si fa valere con il rimedio esperito dall'art. 617 cpc ( Cfr.Ord n. 1096/2021)
3 La notificazione del precetto deve sempre essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 479, comma 1, c.p.c.).
Le spese di lite di questo grado vanno compensate per intero tenuto conto che, attraverso la documentazione versata in atti, non si rilevano profili di tardività negli atti posti in essere dalla convenuta atteso che, il provvedimento di ingiunzione in esame è stato Controparte_1
notificato in data 16.06.2015, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 legge
1981/689 decorrente dalla violazione commessa, né sono stati proposti dall'opponente motivi riguardanti il merito della violazione contestata.
Le doglianze dell'opponente riguardano dunque unicamente l'ente di riscossione, che non risulta chiamato in causa dalle parti, e attengono all'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa della Amministrazione per tardività della notifica della cartella di pagamento successiva alla emissione della ordinanza ingiunzione,
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Avv. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da nei confronti di Parte_1
così decide: Controparte_1
-In accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara, per i motivi di cui in parte motiva, la nullità della cartella di pagamento N. 02420200005171883/000, notificata da , Controparte_2
per un importo di € 995,80 per sanzioni amministrative anno 2015.
-Spese compensate sussistendo giusti motivi;
Così deciso in Brindisi addì 15.01.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Avv. Vito Quarta
4
5