Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 188/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAURO PETRUCCIOLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Tiziano 12 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. MAURO
PETRUCCIOLI
RICORRENTE nei confronti di C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ). CP_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 13.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di , esponendo che ha lavorato CP_1 CP_2
alle dipendenze della società dal 5.8.2015 al 31.12.2023; che dal CP_1
avrebbe trattenuto ma non versato al Fondo di previdenza complementare
[...]
Cometa tutte le quote retributive a carico lavoratore, a carico azienda ed il TFR, come le quote a carico azienda calcolate sulla 13ma mensilità riferita agli anni dal 2019 al 2023; che dal conteggio effettuato risulta un ammanco pari a complessivi € 2.991,50 al lordo Irpef.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce parte resistente.
Il giudice – rilevata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'adesione del lavoratore ad un fondo di previdenza complementare, come in fattispecie, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, ricondotto allo schema della delegazione di pagamento regolata dal codice civile, in virtù della quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire in favore del Fondo di previdenza complementare, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore
2 interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 4684/2015).
Ritiene il giudicante che ben possa accogliersi la domanda formulata in tesi, sul rilievo che – come evidenziato da recente giurisprudenza della
Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19510/2023) – non può negarsi la natura retributiva delle quote di T.F.R. maturando, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di
Previdenza Complementare, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro.
Ne deriva che l'inadempimento del datore di lavoro comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento di CP_1
consistente nell'aver omesso, nei confronti del ricorrente e per i periodi luglio- dicembre 2021, ottobre-dicembre 2022 e per tutto l'anno 2023, il versamento al
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria
Metalmeccanica, della Installazione di Impianti e dei Settori Affini, in forma abbreviata “COMETA”, delle quote trattenute a carico lavoratore, a carico azienda, del TFR e delle quote a carico azienda calcolate sulla 13ma mensilità riferita agli anni dal 2019 al 2023 nell'importo indicato in ricorso;
2. CONDANNA al versamento in favore del CP_1 CP_2
Nazionale Complementare CP_3 [...]
in forma Controparte_4
abbreviata “ ” delle quote contributive trattenute a carico lavoratore, a CP_2
3 carico azienda, del TFR e delle quote a carico azienda calcolate sulla 13ma mensilità riferita agli anni dal 2019 al 2023 nell'importo indicato in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del ricorrente – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Arezzo, 26/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 era iscritto al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori