Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7605 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2024, proposto da
Air Liquide Sanità Service Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.O.U. Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Teresa Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nippon Gases Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio IU NA in Napoli, via Vittoria Colonna, 14;
per
l’ottemperanza
alla sentenza TAR Napoli, Sez. II. n. 4601 del 07/08/2024, notificata in data in data 28/08/2024 e passata in giudicato in data 1° ottobre 2024, di accoglimento del ricorso ivi proposto
per l’annullamento
- della determinazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli n. 39 del 16.01.2024, conosciuta successivamente, recante in oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del Dlgs 50/2016 della fornitura triennale di Ossido d’azoto, etc – CIG 9717305DC0 (doc. 1);
- dei verbali della commissione giudicatrice (doc. 6);
- ove occorra, della determina di nomina dei componenti della commissione di gara n. 638 del 30.02.2023, non conosciuta;
- del capitolato recante: “Fabbisogno triennale di “ossido d’azoto in bombole da 10-11 litri 800 ppmm e del sistema di erogazione e monitoraggio” per le esigenze dell’UO Terapia Intensiva Neonatale
” (doc. 2) nonché della scheda tecnica (doc. 3), e documentazione correlata;
- della RDO n. 3484643 pubblicata sul MEPA in data 16.03.2023 (doc. 10);
- della determina di indizione della gara (ove adottata), non conosciuta;
- di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo.
nonché per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia,
previa sospensione dell’efficacia
- del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio, ex art. 122 c.p.a., oltre che per l’eventuale violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, d.lgs. n. 50/2016,
e per la condanna
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto o in via gradata rinnovazione della gara, ovvero, solo in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nippon Gases Pharma S.r.l. e di A.O.U. Vanvitelli;
Vista la nota del 6.3.2025 con la quale parte ricorrente dichiara essere cessata la materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con il ricorso in trattazione, notificato il 12.12.2024, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata con la quale erano stati annullati gli atti della “procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del Dlgs 50/2016 della fornitura triennale di Ossido d’azoto, etc – CIG 9717305DC0” indetta dall’Azienda Ospedaliera resistente e disposta, in via conformativa, la rinnovazione delle operazioni di gara;
- con la nota del 25 marzo 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che in data 29/01/2025, successiva alla proposizione del ricorso in esame, la Commissione Giudicatrice aveva proceduto a rinnovare le attività valutative di carattere discrezionale relative alle offerte presentate in gara, riformulando i giudizi valutativi precedentemente espressi;
- con istanza di passaggio in decisione della causa depositata in data 27.10.2025 parte ricorrente ha specificato di non aver inteso ulteriormente impugnare in sede di legittimità il verbale di Gara del 29/01/25 e ribadito la domanda di dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce pronuncia di merito che può essere disposta solo se la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
- nel caso di specie non risulta che la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte effettuata il 29.1.2025 in esecuzione della sentenza in epigrafe, sia stata integralmente satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato da parte ricorrente nel giudizio di cognizione, non risultando che da tale attività, la società abbia potuto ottenere l’aggiudicazione dell’appalto;
- non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Ritenuto, tuttavia, che la mancata impugnazione del verbale del 29.1.2025 di rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, costituisca chiaro indice di carenza di interesse di parte ricorrente alla pronuncia nel merito del presente ricorso, non essendo più contestabile la valutazione effettuata dalla stazione appaltante in merito alle offerte presentate dalla ricorrente e alla controinteressata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che le spese di lite possano essere compensate, stante la richiesta di parte ricorrente - che ha evidenziato l’avvenuta ottemperanza al giudicato solo in data successiva alla proposizione del ricorso – e la mancata opposizione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RD, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
RI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RI | AN RD |
IL SEGRETARIO