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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 346/2023 r.g., udienza del 15/12/2025
Parte_1
Avv. IACONI CIRO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. SECONDINO KATIUSCIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di L'Aquila CD;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto Persona_1 ad essere assegnato presso la sede di origine di CD di Colleatterrato”. Pt_2
II. Parte resistente: “dichiarare inammissibile il ricorso e/o comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni espresse nella narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di L'Aquila CD
[...]
”. Per_1
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa riguarda la legittimità del trasferimento subito dal lavoratore.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente è dipendente di con le mansioni di porta lettere presso il centro CP_1 distribuzione di Colleatterato e dal 17.10.2022 con le mansioni di ripartitore e di ausilio al T&T.
2 A seguito di valutazione medica del 14.9.2022 è stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di portalettere. 3 È stato quindi applicato dall'ottobre 2022, in regime di trasferta (e in attuazione dell'art. 40 CCNL e dell'accordo sindacale del 8.3.2019) presso il Centro Operativo di Pescara (Nodo di Rete).
4 In data 5.12.2022 è stato dichiarato inidoneo permanentemente alla mansione di portalettere.
5 Con comunicazione del 17.04.2023, ha disposto il trasferimento definitivo del CP_1 ricorrente presso il CD L'Aquila Centi Colella, nel Comune di L'Aquila, con mansioni di Addetto Lavorazioni interno. Il trasferimento è stato motivato dall'inidoneità permanente e dall'applicazione degli accordi sindacali del 2 agosto e 21 novembre 2022.
III. La domanda giudiziale riguarda nello specifico l'efficacia dell'atto di trasferimento comunicato il 17.04.2023.
IV. Il trasferimento è difforme rispetto a quanto stabilito dall'accordo sindacale del 21 novembre 2022
1 L'accordo sindacale del 21 novembre 2022 prevede al punto 4.b “INIDONEITA' DEFINITIVA AL RECAPITO” che “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL. La disciplina sopra descritta trova Pt_3 applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, in stretta correlazione con le tempistiche di implementazione del progetto di riorganizzazione anche con riferimento alle risorse la cui inidoneità sia stata accertata in data antecedente alla sottoscrizione del presente Verbale.”
2 L'accordo sindacale del 21 novembre 2022 prevede quindi al punto 4.b, primo periodo, che al dipendente-portalettere non inidoneo alla mansione in via definitiva. “sarà proposta” l'assegnazione presso il Centro Accentrante - “in cui si registri possibilità di accipienza” - più vicino alla sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione.
3 E' evidente quindi come la norma collettiva, al ricorrere della condizione dell'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione, prevede che il datore di lavoro proponga la modifica contrattuale del contratto di lavoro con il cambio del luogo di svolgimento della prestazione.
4 La lettera della disposizione appare chiara e la stessa non può che interpretarsi nel senso tecnico usato: una proposta contrattuale di modifica contrattuale da parte del datore di lavoro. Ed è noto che, in caso di proposta, è necessaria l'accettazione da parte del lavoratore per la conclusione dell'accordo e quindi per la produzione dell'effetto modificativo (ovvero per il trasferimento di sede).
5 L'interpretazione della disposizione è confermata dal secondo periodo che disciplina la diversa ipotesi di dissenso del lavoratore. Al riguardo la lettera appare sempre chiara nello stabilire, al secondo periodo, che “Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall'Azienda, si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL”.
6 E' la norma collettiva quindi a stabilire che in caso di dissenso debba trovare applicazione il CCNL e, in particolare, si ritiene, l'art. 38 CCNL unica norma dedicata specificatamente al trasferimento individuale (citata dalla stessa clausola del 2022). 7 Nel caso specifico è documentato che parte resistente non ha formulato alcuna proposta di trasferimento al lavoratore - ma trasferito direttamente lo stesso – e che in ogni caso parte ricorrente non ha aderito alla decisione datoriale.
V. Il trasferimento deve esser quindi valutato in ragione di quanto previsto dall'art. 38 CCNL vista la mancata adesione del lavoratore. E lo stesso risulta difforme anche rispetto alla previsione indicata.
1 E' necessario premettere che parte ricorrente non è stata trasferita ai sensi dell'art. 81 CCNL (pur se il tribunale ritiene che tale norma non sia correlabile direttamente alla clausola 4b). Della norma non è fatta menzione nella comunicazione di trasferimenti, né nel testo di questa si discorre di risoluzione possibile del rapporto e della circostanza per cui la mancata accettazione del trasferimento determinerà la risoluzione del rapporto.
2 L'art. 38 CCNL, oltre a prevedere al comma III dei termini di preavviso, dispone al comma V che il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo può essere trasferito solo per ragioni di carattere eccezionale adeguatamente motivate: Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 53 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
3 Parte resistente, richiamando l'art. 2103 c.c., ritiene che il trasferimento sia giustificato nelle stesse ragioni che hanno portato alla formulazione dell'accordo sindacale e, quindi, al riassetto organizzativo delle risorse.
4 Deve tuttavia rilevarsi come le eccezionali ragioni richieste dalla norma collettiva, proprio in quanto tali, non possono coincidere semplicemente con le “ragioni tecniche, organizzative e produttive” indicate nell'art. 2103 c.c.: quest'ultima norma parla di “ragioni” e non “casi eccezionali” ragioni e, del resto, non si comprenderebbe lo scarto tra l'eccezionalità richiesta dalla norma collettiva e quanto previsto dalla disposizione codicistica;
la norma collettiva sarebbe del resto inutile in quanto meramente riproduttiva della disposizione codicistica (che in realtà è riprodotta nel comma I dell'art. 38 del CCNL).
5 Parte resistente non ha così adeguatamente dimostrato la ricorrenza di eccezionali ragioni utili a giustificare il trasferimento del lavoratore di età superiore a 55 anni e, si aggiunga, parzialmente invalido. La stessa si è limitata infatti a richiamare una parziale riorganizzazione aziendale che, in quanto tale, non ha caratteri di eccezionalità (salvo ritenere, in modo non logico, eccezionale ogni riorganizzazione aziendale non giustificata da eccezionali ragioni).
6 Si aggiunga comunque che già Cassazione n. 6407/2017, in un caso riguardante sempre parte resistente, ha evidenziato come la riconduzione dello specifico trasferimento alle ipotesi dell'accordo collettivo non vale ad esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, Controparte_1 produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. E Cassazione n. 23595/2018 ha ricordato, in un caso diverso ma non dissimile da quello odierno da un punto di vista logico-giuridico - che in materia di trasferimento dei dipendenti postali la eccedentarietà non può essere accertata semplicemente sulla base degli elenchi del datore di lavoro, ma va effettuata sulla base di informazioni relative al numero dei posti in organico, al personale impiegato e alla relativa percentuale di copertura, sì da consentire al dipendente di conoscere ed eventualmente contestare tali dati e al giudice di valutarli.
7 Parte resistente al riguardo si è limitata a fornire degli elenchi e non vi è alcuna documentazione, anche interna e di formazione unilaterale del datore di lavoro (fermo restando la verifica necessaria della sua attendibilità), utile a verificare la veridicità e poi la struttura dei passaggi affermati nell'operazione di trasferimento. Non è dato comprendere - prima ancora non sono allegati - il numero di addetti alle sedi di lavoro, gli addetti, i soggetti trasferiti ed eventualmente concorrenti con il ricorrente sul posto. In estrema sintesi, per carenza di allegazione prima e documentale poi, non è dato comprendere – e non è quindi possibile per il giudice verificare – se: effettivamente la sede di L'Aquila sia il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di “accipienza”, più vicino alla propria sede di lavoro e se effettivamente nella Regione Abruzzo non si registravano altri posti disponibili. E' utile evidenziare poi, come dagli atti e dalle allegazioni non è possibile determinare né la nozione di “Centro Accentrante” né quali siano detti centri “accentranti”.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia (indeterminabile), i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta l'inefficacia del trasferimento del ricorrente presso il CD L'Aquila Centi Colella, nel Comune di L'Aquila. II. Condanna parte resistente alla ricollocazione di parte ricorrente nell'originaria sede di lavoro. III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.809 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
15/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 346/2023 r.g., udienza del 15/12/2025
Parte_1
Avv. IACONI CIRO parte ricorrente
Controparte_1
Avv. SECONDINO KATIUSCIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di L'Aquila CD;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto Persona_1 ad essere assegnato presso la sede di origine di CD di Colleatterrato”. Pt_2
II. Parte resistente: “dichiarare inammissibile il ricorso e/o comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni espresse nella narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di L'Aquila CD
[...]
”. Per_1
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa riguarda la legittimità del trasferimento subito dal lavoratore.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
1 Parte ricorrente è dipendente di con le mansioni di porta lettere presso il centro CP_1 distribuzione di Colleatterato e dal 17.10.2022 con le mansioni di ripartitore e di ausilio al T&T.
2 A seguito di valutazione medica del 14.9.2022 è stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di portalettere. 3 È stato quindi applicato dall'ottobre 2022, in regime di trasferta (e in attuazione dell'art. 40 CCNL e dell'accordo sindacale del 8.3.2019) presso il Centro Operativo di Pescara (Nodo di Rete).
4 In data 5.12.2022 è stato dichiarato inidoneo permanentemente alla mansione di portalettere.
5 Con comunicazione del 17.04.2023, ha disposto il trasferimento definitivo del CP_1 ricorrente presso il CD L'Aquila Centi Colella, nel Comune di L'Aquila, con mansioni di Addetto Lavorazioni interno. Il trasferimento è stato motivato dall'inidoneità permanente e dall'applicazione degli accordi sindacali del 2 agosto e 21 novembre 2022.
III. La domanda giudiziale riguarda nello specifico l'efficacia dell'atto di trasferimento comunicato il 17.04.2023.
IV. Il trasferimento è difforme rispetto a quanto stabilito dall'accordo sindacale del 21 novembre 2022
1 L'accordo sindacale del 21 novembre 2022 prevede al punto 4.b “INIDONEITA' DEFINITIVA AL RECAPITO” che “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL. La disciplina sopra descritta trova Pt_3 applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, in stretta correlazione con le tempistiche di implementazione del progetto di riorganizzazione anche con riferimento alle risorse la cui inidoneità sia stata accertata in data antecedente alla sottoscrizione del presente Verbale.”
2 L'accordo sindacale del 21 novembre 2022 prevede quindi al punto 4.b, primo periodo, che al dipendente-portalettere non inidoneo alla mansione in via definitiva. “sarà proposta” l'assegnazione presso il Centro Accentrante - “in cui si registri possibilità di accipienza” - più vicino alla sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione.
3 E' evidente quindi come la norma collettiva, al ricorrere della condizione dell'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione, prevede che il datore di lavoro proponga la modifica contrattuale del contratto di lavoro con il cambio del luogo di svolgimento della prestazione.
4 La lettera della disposizione appare chiara e la stessa non può che interpretarsi nel senso tecnico usato: una proposta contrattuale di modifica contrattuale da parte del datore di lavoro. Ed è noto che, in caso di proposta, è necessaria l'accettazione da parte del lavoratore per la conclusione dell'accordo e quindi per la produzione dell'effetto modificativo (ovvero per il trasferimento di sede).
5 L'interpretazione della disposizione è confermata dal secondo periodo che disciplina la diversa ipotesi di dissenso del lavoratore. Al riguardo la lettera appare sempre chiara nello stabilire, al secondo periodo, che “Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall'Azienda, si applicherà la disciplina prevista dal richiamato CCNL”.
6 E' la norma collettiva quindi a stabilire che in caso di dissenso debba trovare applicazione il CCNL e, in particolare, si ritiene, l'art. 38 CCNL unica norma dedicata specificatamente al trasferimento individuale (citata dalla stessa clausola del 2022). 7 Nel caso specifico è documentato che parte resistente non ha formulato alcuna proposta di trasferimento al lavoratore - ma trasferito direttamente lo stesso – e che in ogni caso parte ricorrente non ha aderito alla decisione datoriale.
V. Il trasferimento deve esser quindi valutato in ragione di quanto previsto dall'art. 38 CCNL vista la mancata adesione del lavoratore. E lo stesso risulta difforme anche rispetto alla previsione indicata.
1 E' necessario premettere che parte ricorrente non è stata trasferita ai sensi dell'art. 81 CCNL (pur se il tribunale ritiene che tale norma non sia correlabile direttamente alla clausola 4b). Della norma non è fatta menzione nella comunicazione di trasferimenti, né nel testo di questa si discorre di risoluzione possibile del rapporto e della circostanza per cui la mancata accettazione del trasferimento determinerà la risoluzione del rapporto.
2 L'art. 38 CCNL, oltre a prevedere al comma III dei termini di preavviso, dispone al comma V che il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo può essere trasferito solo per ragioni di carattere eccezionale adeguatamente motivate: Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 53 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale.
3 Parte resistente, richiamando l'art. 2103 c.c., ritiene che il trasferimento sia giustificato nelle stesse ragioni che hanno portato alla formulazione dell'accordo sindacale e, quindi, al riassetto organizzativo delle risorse.
4 Deve tuttavia rilevarsi come le eccezionali ragioni richieste dalla norma collettiva, proprio in quanto tali, non possono coincidere semplicemente con le “ragioni tecniche, organizzative e produttive” indicate nell'art. 2103 c.c.: quest'ultima norma parla di “ragioni” e non “casi eccezionali” ragioni e, del resto, non si comprenderebbe lo scarto tra l'eccezionalità richiesta dalla norma collettiva e quanto previsto dalla disposizione codicistica;
la norma collettiva sarebbe del resto inutile in quanto meramente riproduttiva della disposizione codicistica (che in realtà è riprodotta nel comma I dell'art. 38 del CCNL).
5 Parte resistente non ha così adeguatamente dimostrato la ricorrenza di eccezionali ragioni utili a giustificare il trasferimento del lavoratore di età superiore a 55 anni e, si aggiunga, parzialmente invalido. La stessa si è limitata infatti a richiamare una parziale riorganizzazione aziendale che, in quanto tale, non ha caratteri di eccezionalità (salvo ritenere, in modo non logico, eccezionale ogni riorganizzazione aziendale non giustificata da eccezionali ragioni).
6 Si aggiunga comunque che già Cassazione n. 6407/2017, in un caso riguardante sempre parte resistente, ha evidenziato come la riconduzione dello specifico trasferimento alle ipotesi dell'accordo collettivo non vale ad esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, Controparte_1 produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. E Cassazione n. 23595/2018 ha ricordato, in un caso diverso ma non dissimile da quello odierno da un punto di vista logico-giuridico - che in materia di trasferimento dei dipendenti postali la eccedentarietà non può essere accertata semplicemente sulla base degli elenchi del datore di lavoro, ma va effettuata sulla base di informazioni relative al numero dei posti in organico, al personale impiegato e alla relativa percentuale di copertura, sì da consentire al dipendente di conoscere ed eventualmente contestare tali dati e al giudice di valutarli.
7 Parte resistente al riguardo si è limitata a fornire degli elenchi e non vi è alcuna documentazione, anche interna e di formazione unilaterale del datore di lavoro (fermo restando la verifica necessaria della sua attendibilità), utile a verificare la veridicità e poi la struttura dei passaggi affermati nell'operazione di trasferimento. Non è dato comprendere - prima ancora non sono allegati - il numero di addetti alle sedi di lavoro, gli addetti, i soggetti trasferiti ed eventualmente concorrenti con il ricorrente sul posto. In estrema sintesi, per carenza di allegazione prima e documentale poi, non è dato comprendere – e non è quindi possibile per il giudice verificare – se: effettivamente la sede di L'Aquila sia il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di “accipienza”, più vicino alla propria sede di lavoro e se effettivamente nella Regione Abruzzo non si registravano altri posti disponibili. E' utile evidenziare poi, come dagli atti e dalle allegazioni non è possibile determinare né la nozione di “Centro Accentrante” né quali siano detti centri “accentranti”.
VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia (indeterminabile), i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accerta l'inefficacia del trasferimento del ricorrente presso il CD L'Aquila Centi Colella, nel Comune di L'Aquila. II. Condanna parte resistente alla ricollocazione di parte ricorrente nell'originaria sede di lavoro. III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.809 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
15/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta