Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
In tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, la omessa sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, anche a mezzo di una sigla, configura una nullità relativa da eccepire immediatamente dopo il compimento dell'atto, sempre che non sussista incertezza assoluta sulle persone intervenute all'atto (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il vice ispettore, tecnico del Gabinetto di Polizia scientifica, il quale aveva svolto i rilievi dattiloscopici, avendo la qualità di pubblico ufficiale, ben potesse redigere e sottoscrivere il relativo verbale dell'attività compiuta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2004, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 11/11/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1520
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 014085/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO, N. IL 04/10/1974;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. TARTARO Salvatore, del Foro di Bari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26-10-2001 il Tribunale di Matera dichiarava ON AE responsabile del delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625 nn. 1 e 2 c.p.p. commesso il 20-3-1998 impossessandosi, previa fraudolenta introduzione nell'abitazione di NO UA mediante rottura del vetro di una finestra, di gioielli e denaro contante pari a circa 1.900.000 lire. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate, il Tribunale condannava il predetto ON alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed 1.000.000 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza pronunciata il 20-3- 1998 dal G.I.P., del Tribunale di Bari. Proponeva appello il difensore dell'imputato deducendo:
1) si sarebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione, almeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., in quanto la sentenza della Suprema Corte citata dal primo giudice, secondo la quale può pronunciarsi sentenza di condanna anche in base al solo rilievo delle impronte digitali, doveva essere intesa come mera possibilità che tali rilievi potessero integrare prova adeguata solo se riscontrata da altri elementi;
2) le attenuanti generiche dovevano essere dichiarate prevalenti e la pena doveva essere ridotta, in considerazione della non particolare gravità del fatto e della funzione rieducativa della pena. Nella udienza del 13-2-2003 la Corte d'Appello di Potenza disattendeva la istanza di rinvio per impedimento fatta pervenire dall'Avv. Tartaro via fax nella stessa data unitamente all'atto di sua nomina a difensore di fiducia dell'imputato datato 12-2-2003, rilevandone la tardività quanto alla comunicazione della nomina ed osservando che il generico impedimento addotto (costituito dalla presenza di neve sul tratto stradale Bitonto-Matera) non poteva essere considerato assoluto, potendo al più costituire "un mero disagio nel raggiungere la sede giudiziaria per altra via", atteso che, alla luce di citata giurisprudenza di legittimità, le condizioni atmosferiche avverse possono eventualmente costituire impedimento a comparire solo ove venga fornita prova certa che nessuna delle strade e delle vie di collegamento era praticabile durante il tempo stabilito per la comparizione.
Inoltre - osservava la Corte territoriale, il richiedente non aveva neppure allegato l'impossibilità di farsi sostituire da altro difensore.
Tanto ritenuto, i secondi giudici confermavano la sentenza impugnata, motivando che:
1) il primo motivo di doglianza travisava il tenore testuale e lo spirito della giurisprudenza della Suprema Corte, ben chiara ed assolutamente costante sulla sufficienza, senza necessità di ulteriori riscontri, della prova costituita dall'impronta digitale anche di un solo dito rilevata sul luogo di commissione del fatto, purché corrispondente in almeno sedici punti caratteristici, all'impronta digitale dell'imputato, e nella specie vi era tale corrispondenza in relazione all'impronta rinvenuta sul vetro rotto della finestra dell'abitazione della persona offesa, e l'imputato non aveva dato giustificazione alcuna in ordine alla presenza, ivi, della propria impronta;
2) la pena irrogata era congrua ex art. 133 c.p. ed era giustificata l'omessa dichiarazione di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Tartaro - deducendo, con un primo motivo, la violazione della legge processuale in relazione all'art. 420, ter c.p.p.. Ha osservato il ricorrente, al riguardo, che il difensore era stato fermato nei pressi di Altamura dalla Polizia Stradale, la quale che lo aveva invitato a tornare indietro perché la strada era impraticabile a causa di un'abbondante nevicata iniziata durante la notte ed ancora in atto.
Egli, dopo avere informato telefonicamente la cancelleria penale della Corte d'Appello, era rientrato in studio ed aveva inviato un fax contenente istanza di rinvio con l'allegata dichiarazione di sua nomina a difensore di fiducia e contestuale revoca della nomina del precedente, e la Corte aveva rigettato l'istanza con ordinanza a verbale del seguente tenore: " visto che il primo difensore regolarmente citato non ha addotto alcun impedimento", così avendo ignorato la revoca del suddetto primo difensore, della quale pure aveva avuto notizia a mezzo del fax.
Soltanto in sentenza era stata adottata una diversa motivazione "riparatoria", del resto pretestuosa in quanto la strada che collega Altamura- Matera -Potenza è unica (non esistono altre vie secondarie le quali sarebbero state a maggior ragione impraticabili) e non era adottabile alcuna soluzione diversa da quella suggerita dalla Polizia Stradale ed evidenziata nella istanza;
del tutto fuor di luogo era inoltre, attese le condizioni spazio temporali, il richiamo alla possibilità per il difensore fiduciario di nominare un sostituto.
D'altra parte - ha affermato ancora il ricorrente - il quinto comma dell'art. 420 ter c.p.p. non prevede, nella vantazione dell'impedimento a comparire del difensore, la possibilità che questi abbia o meno di farsi sostituire.
In definitiva, era stata omessa la valutazione di un impedimento effettivamente esistente,con conseguente nullità della sentenza e dell'intero giudizio di secondo grado.
Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione ex lettera c) dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 349, 345, 373 e 142 c.p.p., sul rilievo che il verbale delle operazioni costituite dai rilievi dattiloscopia effettuati dalla Polizia Giudiziaria a norma degli artt. 349 e 357 deve, a pena di nullità sancita dall'art. 142 c.p.p., essere sottoscritto dal Pubblico ufficiale che lo ha redatto, mentre nella specie lo era stato sottoscritto dallo stesso tecnico il quale aveva eseguito i rilievi, vice-ispettore Francesco NE, "Tecnico addetto al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Matera, su richiesta dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria", e quindi da soggetto non Ufficiale di Polizia Giudiziaria e non definibile come "Ausiliario che assiste il P.M.".
Un terzo motivo concerne il medesimo vizio di legittimità in relazione agli artt. 191 e 359 c.p.p., nonché la "violazione dell'art. 606 lettera d)" (rectius, lettera e) c.p.p. per difetto di motivazione", sul duplice rilievo che i rilievi tecnici erano stati trasmessi al Servizio di Polizia Scientifica di Roma ed al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Bari per i necessari accertamenti, ma dell'esito dei medesimi non si era saputo più nulla, ed in dibattimento il P.M. aveva chiesto come mezzo di prova che fosse udita la teste Ispettore Teresa Campanale, la quale aveva riferito in ordine agli accertamenti dattiloscopia da lei eseguiti ed alla riscontrata identità, per almeno sedici punti, dei frammenti capillari di impronte rinvenuti nell'abitazione del derubato e le impronte digitali dell'imputato. Detta teste non era ne' consulente del P.M. ne' perito del Giudice, aveva riferito solo verbalmente e non era stato depositato alcun elaborato tecnico disposto dal P.M. (il quale non aveva mai delegato una indagine dattiloscopica), con la conseguenza che in atti non esisteva alcun riscontro obiettivo dell'attività di comparazione svolta dalla teste, ne' era stata delegata alla stessa dal P.M. alcuna attività di indagine della quale fosse stato dato avviso al difensore, e non si poteva richiamare il principio del libero convincimento per accreditare un accertamento tecnico sulla sola base di un deposto testimoniale se di quell'accertamento non era stata fornita prova alcuna nel processo. Pertanto la prova era stata illegittimamente acquisita ed era inutilizzabile a norma dell'art. 191 c.p.p. Infine, i giudici di merito non avevano speso parola in motivazione per giustificare ed accreditare la dichiarazione testimoniale, sulla quale avevano compiuto un mero atto di fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo dei motivi posti a sostegno del ricorso, con il quale viene dedotta la violazione del disposto dell'art. 420-ter, co. 1 e 5 c.p.p. per non avere la corte territoriale rinviato ad una nuova udienza pur in presenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia, è infondato.
I secondi giudici hanno affermato in sentenza che la genericamente addotta dal difensore presenza di neve sul tratto stradale Bitonto- Matera non costituiva un impedimento assoluto, potendosi raggiungere la sede giudiziaria per altra via, e che la giurisprudenza di legittimità le condizioni atmosferiche possono eventualmente costituire impedimento a comparire solo ove venga fornita la prova certa che nessuna delle strade e delle linee di collegamento era praticabile durante il tempo stabilito per la comparizione. A tale motivazione il ricorrente contrappone la mera affermazione, in fatto, che la strada che collega Altamura-Matera-Potenza è unica, ed argomenta che sarebbero state a maggior ragione non praticabili anche eventuali strade secondarie e che egli, a bordo della propria autovettura, non poteva adottare alcuna soluzione diversa da quella suggerita dalla Polizia Stradale di Matera.
Orbene, anche a prescindere da ogni rilievo in ordine alla prova (comunque spettante al difensore il quale alleghi il proprio impedimento: Cass. Sez. 3^ 31-1-1994 n. 4426, Geraci) dei fatti rappresentati come assolutamente impeditivi, due considerazioni si impongono.
La prima è quella che l'evento allegato come assolutamente impediente (una intensa nevicata iniziata in ora notturna nella zona tra Altamura e Potenza il 13 febbraio 2003, tale da avere resa impraticabile alle autovetture la strada, che si assume essere l'unica, Altamura-Matera-Potenza) non rappresentava certamente un fatto eccezionale ed imprevedibile e pertanto il difensore aveva l'onere di partire per Potenza utilizzando mezzi (ad esempio, il treno) ed orari tali da assicurare la sua presenza il giorno della udienza, onere non adempiuto partendo in pieno inverno alla guida di un'autovettura la mattina stessa del giorno di celebrazione del processo in quella regione.
Ben s'intende, infatti, che in tanto l'impedimento a comparire in udienza può essere definito come assoluto, e tale, quindi, da giustificare il rinvio della udienza stessa in quanto il soggetto interessato a comparire non siasi esposto, per sua libera scelta, alle conseguenze della verificazione di un evento non imprevedibile e non ovviabile mediante uso della normale diligenza e prudenza. Ma vi è un'altra ragione, dirimente, di infondatezza della censura in esame. È pacifico (vedasi, ex pluribus, Cass. Sez. 3^ 6-11-1996 m. 11268, D'Andrea, facente riferimento all'abrogato art. 486 c.p.p. ma enunciante un principio da ritenersi valido anche con riferimento all'art. 420-ter comma 5 c.p.p.) che la richiesta di rinvio per assoluto impedimento del difensore può essere validamente inoltrata anche a mezzo di fax, come nel caso in esame.
Ciò in quanto la disposizione che impone al giudice di sospendere o rinviare il dibattimento per legittimo impedimento del difensore richiede che al giudice "risulti" che l'assenza del medesimo è dovuta ad impedimento e che questo sia prontamente comunicato, sicché - svolgendo nella disposizione un ruolo centrale il fatto del "risultare" al giudice, inteso non come mera derivazione della comunicazione fatta, ma come giudizio conclusivo anche a seguito di attività svolte, pure a conferma della provenienza, sull'impedimento comunicato - la comunicazione dell'impedimento medesimo, spesso improvviso e in luogo diverso da quello del dibattimento, non richiede forme particolari, avendo solo il compito di provocare il giudizio, con la conseguenza che non può essere ritenuta irricevibile una comunicazione effettuata via fax. Tuttavia diverso discorso va fatto quanto alla comunicazione con lo stesso mezzo della nomina di difensore di fiducia e della revoca del precedente, così come avvenuto nel caso di specie.
Infatti (Cass. Sez. 6^ 9-9-1997 n. 3402, Marseglia e altri;
Cass. Sez. 1^ 31-5-1996 n. 3771, Chianese;
Cass. Sez. 1^ 4-10-1993 n. 4165, Lo Sardo ed altri;
Cass. Sez. 3^ 18-9-1992 n. 9726, Pignataro) la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia deve essere consegnata all'autorità procedente dal difensore o da un suo delegato a pena di invalidità: di conseguenza, in caso di inosservanza di tale formalità, anche la contestuale revoca (come nella specie) del precedente difensore non ha effetto, non essendo ammessi equipollenti di sorta.
Pertanto la contestuale richiesta di rinvio a mezzo fax è stata effettuata da difensore che risultava al giudice non ritualmente ed inefficacemente (con lo stesso mezzo) nominato, così come senza effetto era la revoca (comunicata col il medesimo fax) del precedente difensore, con la evidente conseguenza che la motivazione del rigetto della richiesta di rinvio espressa con l'ordinanza resa in udienza ("Il primo difensore regolarmente citato non ha addotto alcun impedimento") era corretta (non potendosi ritenere ritualmente revocato il suddetto primo difensore ne' nominato il secondo), sì da non necessitare neppure della ulteriore motivazione "riparatoria" di cui in sentenza.
Quanto al secondo motivo di ricorso va osservato in primo luogo che è manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente secondo la quale il vice-ispettore Francesco NE, tecnico addetto al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Matera, il quale avrebbe redatto i rilievi e sottoscritto il verbale dei medesimi su richiesta dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria non avrebbe avuto, nell'assolvere tale compito, la veste di pubblico ufficiale (sottoscrittore). Al contrario,tale veste sussisteva indubbiamente in capo al suddetto NE in considerazione dell'attività in concreto da costui esercitata - oggettivamente considerata - quale esperto nominato dall'autorità di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 comma 4 c.p.p. - atteso che (così come si da per i consulenti nominati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 dello stesso codice) detta attività concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria (Cass. 5-12- 1995, Tauzelli). E comunque la nullità invocata, quella prevista dall'art. 142 c.p.p. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto sia perché non definita come tale sia perché non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall'art. 179, comma 1; essa ha carattere relativo,con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, quando vi assiste, o al massimo con l'impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio in cui si è verificata, cioè nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 c.p.p. (Cass. Sez. 1^ 6-12-2000 n. 11241, Ammutinato;
Cass. Sez. 4^ 9-12-1997 n. 3917, Di Pinto;
Cass. Sez. 6^ 31-3-1993 n. 936, Irrera ed altro), mentre nella specie la eccezione risulta essere stata dedotta per la prima volta nella presente sede di giudizio di legittimità.
Sono infine infondati anche i due distinti profili di censura rinvenibili nel terzo ed ultimo motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di cui alle lettere c) e d) - forse rectius lettera e), atteso che il ricorrente deduce "difetto di motivazione" - dell'art. 606 c.p.p.. Invero la prova testimoniale (teste Campanale Teresa della Polizia Scientifica di Bari) è stata legittimamente assunta (senza che il ricorrente neppure assuma di essersi opposto) in ordine all'accertamento dattiloscopico di polizia giudiziaria (non avente carattere di formale ne' sostanziale di perizia in quanto esaurentesi nel rilevamento di impronte su oggetti e nel raffronto di esse con quelle lasciate dall'imputato indiziato) di coincidenza in 16 punti della impronta digitale rinvenuta sul vetro effratto della finestra della camera da letto della persona offesa con l'impronta del dito medio della mano sinistra del ON, coincidenza pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata in sentenza) sufficiente, senza necessità di ulteriori riscontri, alla individuazione dell'autore del fatto in contesti analoghi a quelli in esame ed a fondare, quindi, una pronuncia di condanna. Trattasi di prova, dunque, che non può dirsi acquisita in violazione di legge e pertanto non inutilizzabile ex art. 591 c.p.p., in ordine ai risultati di un'attività di indagine personalmente svolta da teste particolarmente qualificata e quindi correttamente ritenuta attendibile dai giudici di merito, attività prevista e disciplinata dall'art. 349, comma secondo, c.p.p., volta alla identificazione dell'autore del reato e svolgibile dalla polizia giudiziaria di iniziativa, senza necessità di delega da parte del pubblico ministero ne' di avviso al difensore, e comprende la facoltà della polizia giudiziaria di effettuare anche di propria iniziativa, raffronti, tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle di pregiudicati in precedenza acquisite ovvero tra le medesime e quelle della persona inquisita (Cass. Sez. 5^ 27-9-1991 n. 826, Romano). Del tutto destituite di fondamento sono, dunque, le censure del ricorrente di violazione dei disposti del citato art. 591 c.p.p. e dell'art. 359 dello stesso codice, norma, quest' ultima, che concerne i consulenti tecnici del pubblico ministero il quale nel caso di specie non ne ha nominati ne' ha delegato alla polizia giudiziaria accertamenti tecnici.
La prova dell'eseguito accertamento tecnico di P.G., e dei suoi risultati, che il ricorrente assume essere carente, è data dalla testimonianza resa da chi tale accertamento ha effettuato. Infine, il ricorrente non indica in che consista la dedotta mancanza di motivazione ed opera un mero richiamo grafico alla lettera d) dell'art. 606 c.p.p. (mancata assunzione di prova decisiva, che non indica ne' afferma di avere richiesta), senza ulteriore illustrazione di elementi che lo giustifichino, tenuto comunque presente che - per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi,per tutte, Cass. Sez. 4^ 12-12-2002 n. 9279, Bovicelli) la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), c.p.p., non potendo essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice, e tenuto altresì presente che comunque non è ammissibile la deduzione, con ricorso per Cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p. (Cass. Sez. 1^ 28-2-2000 n. 4464, Ilacqua). Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005