Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10595 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0595 / 03 Composta dagli Ill.m. Sigg.11 Magistrati: R.G.N.29907/01 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Cron. 23720 Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Rep. 2788 Dott. Ennio MALZONE Ud. 03.02.03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere URTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 80396 sul ricorso proposto da in OM IG elettivamente domiciliato ' piazza Adele Zoagli Mameli n. 9 sc. L int. 10 F presso ' rappresentato e difeso l'avv. Giancarlo Bevilacqua e dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO f in persona del Ministro p.t. domiciliato ' via deielettivamente in Roma . presso l'Avvocatura Generale dello Portoghesi n. 12 Stato che lo rappresenta e difende ex lege ' controricorrente le avversO 283 1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1007 dell'11.10.2000 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Giuseppe Pasquino , per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
'Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli , che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbiti gli altri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 novembre 1997 GI CO ' quale custode di autovettura oggetto di sequestro amministrativo chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Catanzaro nei confronti del Ministero ' dell'Interno decreto ingiuntivo di pagamento del compenso di lire 3.003.789 asseritamente dovutogli al netto dell'acconto ricevuto Propose opposizione il Ministero il quale ' già erogata doveva decusse che la somma 岸 intendersi corrisposta a saldo ed eccepì la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 ' per l'importo precisò Π. 4 c.c. decorrente - da ciascuno dei giorni di durata giornaliero F 2 della custodia;
a tale eccezione il CO oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito ' contenuto nel verbale del 30 maggio 1995 • Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta Propose appello il Ministero Con la sentenza ora gravata , il Tribunale ha ' revccato il decreto ingiuntivo ha condannato l'appellante al pagamento del compenso dovuto per il periodo dal 21.1.1992 al 16.1.1997 detratta la somma già versata ed ha compensato le spese del ' doppio grado • Per quanto ancora rileva il Tribunale ha quinquennaleaffermato che la prescrizione decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia F ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571 ; ha escluso che del 30 maggio 1995 tra Prefettura e l'accordo comportasse rinuncia alla prescrizione custodi riconoscimento dell'altrui diritto tacito giacché con 10 stesso si era proceduto soltanto a rideterminare , ribassandole , le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse а rinuncia 3 alla prescrizione il pagamento di parte del compenso avendo con esso ' l'Amministrazione inteso estinguere la propria obbligazione;
ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione ed ha condannato 1'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente , detratto il versato Per la cassazione di tale decisione il CO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi , cui ' l'intimato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE FCon il primo motivo del ricorso il ricorrente nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. ' afferma che prima della confisca ○ della restituzione del bene la pubblica amministrazione ' non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode il quale ha solo la facoltà di ' chiedere acconti e da ciò trae che la 鹭 prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 C. C. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già , 4 come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata , quinquennale . I due motivi - strettamente connessi e , pertanto sono fondati .da esaminare congiuntamente La materia in questione ( rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche . Sotto il primo profilo , innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura ( come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario ) i è responsabile della conservazione di essa ed ha diritto al compenso : che nel contratto di diritto privato secondo la prevalente e condivisibile dottrina diventa di regola esigibile salvo diverse pattuizioni tra le parti ' nel momento in cui la cosa viene restituita poiché solo in tale momento - che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni arrecati dal custode alla cosa è conseguentemente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti . 5 ་་ -- Le connotazioni pubblicistiche del rapporto in esame non consentono di pervenire riguardo al ' giacché il compenso ad una conclusione diversa terzo comma dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 dispone che la liquidazione delle somme dovute al effettuata dopo che sia divenuto custode incppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate : prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti l'obbligo giuridico di provvedere insorgementre solo dopo talché I correlativamente non solo ' l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi . Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c. } ' ne segue che ' diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale essa doveva farsi decorrere dagli 要 eventi anzidetti Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. ÷ non essendo infatti tenuta l'amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno о in termini più brevi , come la norma dispone essa non può trovare applicazione in una fattispecie in 6 cui il compenso è diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato Tale conclusione andrebbe tenuta ferma quand' anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito , poiché come questa Corte ha più volte affermato ( tra le , appunto la altre con sentenza n. 7168/97 ) esigibilità segna l'inizio della prescrizione Non rileva in senso contrario che il compenso ' commisurato alla durata della custodia e vada a tutti i giorni per i quali essa si è dunque protratta poiché ciò attiene alla quantificazione 7 ma non certo alla liquidazione di esso disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato;
non senza anche rilevare che se in ' fosse consentito al contrasto con la norma # custode esigere ed ottenere in qualunque momento del rapporto e perfino giorno per giorno l'immediato pagamento del dovuto ' sarebbero evidentemente frustrate le esigenze di efficienza e buon andamento della custodia stessa Neppure rileva la possibilità di corrispondere acconti essendo essi rimessi alla mera facoltà dell'autorità competente . La durata della prescrizione è , pertanto 7 quella ordinaria decennale come anche le Sezioni Unite Penali di questa C.S. ( sentenza 2.7.2002 n. 25161 ancorché F sulla base di un iter argomentativo in parte diverso hanno deciso i riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro del quale sono state evidenziate lepenale analogie con il sequestro amministrativo ( Corte Costituzionale n. 239 del 1989 ) f affermarsi il seguente 1 pertanto Deve principio di diritto : in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestraté , e solo da tale momento inizia а decorrere il termine decennale di prescrizione La sentenza impugnata che non si è attenuta a tali principi deve conseguentemente essere F con rinvio ad altra sezione dello stesso cassata Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e all'esito ' ん regolerà anche le spese del presente giudizio L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso 8 comporta l'assorbimento degli altri due con il quali si allegano , riguardo alla scrittura del 30 ' vizi di motivazione e violazione maggio 1995 dell'art. 1362 c.c.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso F assorbiti gli altri cassa in dichiara F relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro Così deciso in Roma nella camera di consiglio , della Corte il 3 febbraio 2003 . Il Presidente Il Consigliere est. S kullend Frcances a buticn " Apice" Depositata in Cancelleria Oggi 4 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 9