Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In caso di ricusazione di un giudice del tribunale in un procedimento penale, la competenza a decisione spetta ad una qualunque sezione della Corte di appello, non distinguendo l'art. 40, comma primo, cod. proc. pen. tra sezioni civili e sezioni penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 43786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43786 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 25/09/2014
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1460
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 22908/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LT RA, n. Arbus (Ca) 13.8.1950;
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari, 1^ Sezione Civile n. 2/2014 del 30/04/2014;
esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
lette le note scritte del PM in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari, 1^ Sezione Civile dichiarava inammissibile, con procedura de plano di cui all'art. 41 c.p.p., comma 2, l'istanza di ricusazione avanzata da EA RA nei confronti del Dott. PO Massimo Costantino, Presidente di Sezione del Tribunale di Cagliari, organo giudicante chiamato a pronunziarsi nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16085/12 DDA a carico dell'istante.
La Corte riteneva i motivi addotti a sostegno dell'istanza manifestamente infondati, rilevando che la dedotta incompetenza di una sezione civile della Corte d'Appello a decidere sulla ricusazione di un magistrato del tribunale addetto a funzioni penali non trovava riscontro nel sistema, atteso che la pretesa natura esclusivamente penale del procedimento di ricusazione non dipende dalla natura delle funzioni (civili o penali) espletate del giudice ricusato, apparendo quindi legittima la previsione tabellare che per la Corte d'appello di Cagliari attribuisce ad una sezione civile la cognizione dei procedimenti di ricusazione riguardanti tutti i magistrati del Distretto, a prescindere dalle funzioni da essi svolte. La Corte rilevava, altresì, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante il procedimento di ricusazione in ordine alla mancata previsione della presenza di giudici popolari nell'organo preposto alle relative decisioni, trattandosi all'evidenza di scelta rimessa alla esclusiva discrezionalità del legislatore;
riteneva palesemente destituita di fondamento la pretesa dell'istante di fissazione di apposita udienza per trattazione del procedimento in contraddittorio con il magistrato ricusato, avendo in realtà solo quest'ultimo interesse ad essere ascoltato personalmente.
Nel merito osservava che non rappresentava motivo di ricusazione la circostanza che, venti anni or sono, il Dott. PO aveva ricoperto la funzione di PM nell'ambito di procedimento per detenzione di stupefacenti, in cui il ricusante risultava indagato uscendone peraltro indenne, non implicando essa un'ipotesi di inimicizia grave (art. 36 c.p.p., lett. d). Le medesima valutazione operava la Corte con riferimento ad un esposto a suo tempo trasmesso dal ricusante al CSM a proposito di una deposizione resa dal Dott. PO nell'ambito di un processo civile a favore della fidanzata, sulla considerazione che se il mero fatto di proporre esposti, denunzie o ricorsi contro un magistrato potesse precostituire una causa d'inimicizia, si offrirebbe a chiunque il destro di eludere per tale strada il proprio giudice naturale;
affermava, infine, l'irrilevanza delle decisioni assunte dal Dott. PO in distinto giudizio nel quale era stato parte l'avv. Stara, difensore del ricusante, decisioni poi smentite nel successivo grado di giudizio, non essendo l'EA stato in grado di addurre effettive ragioni extra processuali da cui desumere un atteggiamento di inimicizia tra lui (e non già tra il suo difensore) ed il magistrato ricusato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il ricusante, riproponendo pedissequamente - con argomentare talora ripetitivo ed in qualche passo di non immediata comprensibilità - i temi costituenti oggetto dell'istanza di ricusazione, già sottoposti al vaglio della Corte territoriale, ribadendoli successivamente con memoria sottoscritta dal difensore, pervenuta tempestivamente per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
3. Nelle note scritte depositate, il PG reputa corrette le argomentazioni della Corte territoriale, osservando riassuntivamente che sebbene la condotta endoprocessuale del giudice non impedisca in via assoluta il ricorso allo strumento della ricusazione, tuttavia essa deve risolversi in un vero e proprio abuso della funzione nell'ambito del procedimento o del processo e che la dedotta inimicizia deve trovare ancoraggio in fatti concreti e precisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, la quale può costituire solo elemento sintomatico atto a dimostrare la sussistenza del presupposto di fatto rilevante per la ricusazione. Aggiungendo considerazioni circa l'irrilevanza - affermata ripetutamente in plurimi arresti giurisprudenziali - quale causa di ricusazione dell'inimicizia tra il giudice (ed un suo prossimo congiunto) ed il difensore della parte privata, il PM ha pertanto chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile perché palesemente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Come lo stesso ricorrente ricorda, la giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione si è ripetutamente pronunziata sulla principale questione oggetto di doglianza, affermando che in caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta -secondo il tenore letterale dell'art. 40 c.p.p., comma 1, che tra l'altro non distingue tra sezioni civili e penali -
ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, talché è ben possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte (Sez. 6^, sent. n. 3429 del 08/01/2003, Stara, Rv. 224782; Sez. 6^, sent. n. 29166 del 09/06/2004, Porcu, Rv. 229459). Sotto un'angolatura parzialmente diversa, è stato pure affermato che l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna;
ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte d'appello (Sez. 6^, sent. n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 256960). Poiché non vengono addotti argomenti significativi per derogare a tale indirizzo interpretativo, del medesimo deve farsi piena riaffermazione.
Nè appare conferente a detto fine richiamare il dictum di pur autorevoli decisioni emesse da questa stessa Corte di legittimità, estrapolandole dal contesto in cui esse sono state pronunziate, come nel caso di Cass. Sez. U, sent. n. 25 del 24/11/1999, in proc. Di Dona, Rv. 214 694, intervenuta a comporre un conflitto concernente l'identificazione del giudice competente ad emettere gli specifici provvedimenti previsti della L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6, 10 e 12, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sui ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale, ovvero penale militare, in materia di (rigetto della istanza di) ammissione, revoca e modifica del patrocinio a spese dello Stato, nonché di liquidazione dei compensi professionali.
3.2 Manifestamente infondati si rivelano, inoltre, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 c.p.p., nella parte in cui assegna solo a giudici togati la competenza a decidere sulla ricusazione, sia gli ulteriori motivi di censura.
3.2a La dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 40 c.p.p., intende, in realtà, cen-surare una scelta di competenza esclusiva del legislatore, che in tal modo ha inteso congegnare - seguendo, peraltro, una consolidata tradizione normativa - il meccanismo dell'istituto della ricusazione dei magistrati.
3.2b Sulla dedotta necessità del contraddittorio, del tutto corrette appaiono le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'interesse alla sua instaurazione è esclusivamente del magistrato ricusato, trovando (peraltro) limitata attuazione mediante eventuale assunzione di informazioni da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 127 c.p.p., (art. 41 c.p.p., comma 3).
3.3 Quanto alla censurata adozione da parte della Corte territoriale della procedura de plano di cui all'art. 41 c.p.p., comma 1, va rilevata la correttezza della decisione impugnata, attesa la palese infondatezza dei motivi di ricusazione addotti, quali sopra e di seguito indicati.
3.4 L'allegata esistenza di una grave inimicizia con il Dott. PO, concerne in realtà condotte e decisioni assunte dal magistrato nel corso della sua carriera e che in alcune occasioni lo hanno visto imbattersi ed occuparsi delle vicende giudiziarie del ricorrente, senza che in esse possa mai ravvisarsi un caso di abuso della sua funzione nel processo, la quale - e come è noto - costituisce il momento in cui la condotta endoprocessuale del magistrato può di per sè assurgere a motivo di valida ricusazione (Sez. 6^ sent. n. 316 del 19/01/2000, Previti, Rv. 215740).
3.5 Manifestamente irrilevante, infine, appare il profilo della dedotta inimicizia tra il Dott. PO ed il difensore del ricorrente, avv. Stara, attesa la mancata considerazione di tale profilo da parte dell'art. 36, lett. d) dettato in tema di astensione, a sua volta richiamato dall'art. 37 c.p.p., lett. a), in tema di ricusazione (Cass. sez. 1^ sent. n. 974 del 14/02/1996, Saraca, Rv. 244346; Sez. 1^ sent. n. 45799 del 22/11/2001, Corticchia, Rv. 220508; Sez. 1^ sent. n. 11180 del 15/03/2001, Papalia, Rv. 220981).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.500,00 (millecinquecento) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014