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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2005/2024 R.G. promossa da
2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Settingiano Parte_1 Parte_2
(CZ), Viale Cassiodoro n. 55, partita I.V.A. (PEC , difesa dall'avv. P.IVA_1 Email_1
Vincenzo Marsico;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Mercurio;
opposto contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente mediante note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 446/2024 emesso il 18.07.2024 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro,
, già dipendente della società ingiungeva a quest'ultima di pagare la CP_1 Parte_3 somma di € 2.036,00, oltre accessori, a titolo di trattamento di fine rapporto non corrisposto al termine del rapporto lavorativo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la 2 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'anzidetto decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca, eccependo l'avvenuto pagamento del TFR spettante al lavoratore.
Non si è costituita parte opposta, sebbene ritualmente citata, di cui va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata. La società opponente ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del TFR eseguito a mezzo bonifico in favore dell'ex dipendente , con riguardo all'attività lavorativa da questo CP_1 prestata alle dipendenze della società dal 28.10.2021 al 13.05.2023 (data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del lavoratore).
Infatti, alcune ricevute di pagamento che indicano espressamente come causale il TFR attestano che la società datrice ha pagato detta voce tramite versamenti di acconti, il cui totale ammonta ad euro 2.200,00 (cfr. le ricevute di bonifico di € 600,00 del 18.02.2022, € 400,00 del 04.03.2022, € 1.000,00 del 02.05.2022 ed €
200,00 del 11.10.2022; all. sub C fascicolo opponente), coprendo, così, interamente l'importo ingiunto, pari ad euro 2.036,00.
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che, a fronte di n. 20 buste-paga emesse per la somma netta complessiva di euro 14.048,01 (cfr. all. sub B fascicolo opponente), aveva versato al lavoratore la maggior somma netta di euro 20.884,00, come risultava dalle allegate n. 35 ricevute di pagamento, precisando che, in tale maggior somma, erano ricompresi i versamenti in acconto sul TFR.
Ritiene il giudice che le suindicate ricevute dei bonifici di pagamento, unitamente alla contumacia del lavoratore che, non costituendosi, non ha fornito elementi contrari rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla produzione contabile prodotta da parte opponente, provano che quest'ultima ha corrisposto all'ex dipendente la somma spettantegli a titolo di TFR.
Per le ragioni esposte, l'impugnato decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, nella contumacia di parte opposta, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2024, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, Sezione Lavoro, il 18.07.2024;
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore della società opponente, liquidate in € 49,00
per esborsi ed € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2005/2024 R.G. promossa da
2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Settingiano Parte_1 Parte_2
(CZ), Viale Cassiodoro n. 55, partita I.V.A. (PEC , difesa dall'avv. P.IVA_1 Email_1
Vincenzo Marsico;
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Mercurio;
opposto contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente mediante note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 446/2024 emesso il 18.07.2024 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro,
, già dipendente della società ingiungeva a quest'ultima di pagare la CP_1 Parte_3 somma di € 2.036,00, oltre accessori, a titolo di trattamento di fine rapporto non corrisposto al termine del rapporto lavorativo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la 2 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'anzidetto decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca, eccependo l'avvenuto pagamento del TFR spettante al lavoratore.
Non si è costituita parte opposta, sebbene ritualmente citata, di cui va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata. La società opponente ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del TFR eseguito a mezzo bonifico in favore dell'ex dipendente , con riguardo all'attività lavorativa da questo CP_1 prestata alle dipendenze della società dal 28.10.2021 al 13.05.2023 (data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del lavoratore).
Infatti, alcune ricevute di pagamento che indicano espressamente come causale il TFR attestano che la società datrice ha pagato detta voce tramite versamenti di acconti, il cui totale ammonta ad euro 2.200,00 (cfr. le ricevute di bonifico di € 600,00 del 18.02.2022, € 400,00 del 04.03.2022, € 1.000,00 del 02.05.2022 ed €
200,00 del 11.10.2022; all. sub C fascicolo opponente), coprendo, così, interamente l'importo ingiunto, pari ad euro 2.036,00.
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che, a fronte di n. 20 buste-paga emesse per la somma netta complessiva di euro 14.048,01 (cfr. all. sub B fascicolo opponente), aveva versato al lavoratore la maggior somma netta di euro 20.884,00, come risultava dalle allegate n. 35 ricevute di pagamento, precisando che, in tale maggior somma, erano ricompresi i versamenti in acconto sul TFR.
Ritiene il giudice che le suindicate ricevute dei bonifici di pagamento, unitamente alla contumacia del lavoratore che, non costituendosi, non ha fornito elementi contrari rispetto alla ricostruzione dei fatti ed alla produzione contabile prodotta da parte opponente, provano che quest'ultima ha corrisposto all'ex dipendente la somma spettantegli a titolo di TFR.
Per le ragioni esposte, l'impugnato decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, nella contumacia di parte opposta, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 446/2024, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, Sezione Lavoro, il 18.07.2024;
2) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore della società opponente, liquidate in € 49,00
per esborsi ed € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona