Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21490/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
(C. F. – P. I. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, con l'Avv. Parte_2
[...]
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. I. , elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria CP_1 P.IVA_3
n. 24, con gli Avv.ti MICHELA PERONACE e FRANCO SABADINI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa e per le ragioni ivi argomentate, che nulla è dovuto all'opposta da parte di Parte_1 in relazione agli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate. Accertare e dichiarare
[...] per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell'opposta, nonché, accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via pregiudiziale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il decreto ingiuntivo n. 7304/2023 (RGN.
9952/2023) pubblicato in data 20/4/2023 dal Tribunale Civile di Milano in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda,
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Sentenza
istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria, ribadito all'occorrenza quanto già dichiarato in via preliminare e/o principale, richiamate le superiori motivazioni in fatto ed in diritto, ridurre – eventualmente anche in via compensativa e per quanto di ragione – le pretese creditorie avverse, in relazione alle opere effettivamente ed utilmente espletate dall'opposto, sempre ove le stesse siano rigorosamente provate. In ogni caso: mandare assolta
[...] da qualsivoglia avversa richiesta nei confronti di parte Parte_1 attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio”
Parte convenuta opposta: “Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta da in quanto destituita di ogni fondamento, in fatto oltre che in Parte_1 diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per il totale importo di € 12.645, 60, oltre interessi e spese del procedimento monitorio come liquidate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7304/2023 (RG n.
[...]
9952/2023) col quale il Tribunale di Milano, in data 10/4/2023, le ha ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 16.302, 80, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di CP_2 noleggio (dal 24/11/2022 al 18/2/2023) e spese di smontaggio di un montacarichi presso un cantiere sito in Milano, via Saponaro n. 32/34/36.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto il ritardo Parte_3 nella consegna del montacarichi ed un inadempimento della per aver consegnato un CP_2 bene diverso da quello ordinato nonché incompleto e non funzionante, ragione per cui le fatture azionate sarebbero riferite a prestazioni mai eseguite o non esattamente eseguite.
Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venisse dichiarato nullo o revocato e, in subordine, che la somma dovuta per la fornitura venisse ridotta nei limiti del dovuto. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Il 10/4/2024 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 12.645, 60 in linea capitale, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Esaurita la trattazione della controversia, il giudice assegnava alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per depositare precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica e fissava l'udienza del 28/1/2025 (sostituita col deposito di note scritte) per il trattenimento della causa in decisione. L'opposizione è, in gran parte, infondata. Infondata è, in primo luogo, l'eccezione secondo cui avrebbe consegnato il CP_2 montacarichi in ritardo, atteso che l'installazione del montacarichi presupponeva l'autorizzazione della committente alla richiesta di subcontratto avanzata da CP_3 [...]
. Autorizzazione che veniva rilasciata dalla committente Parte_3 soltanto il 24/10/2022 e è stata autorizzata all'installazione del montacarichi presso CP_2
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Sentenza
il cantiere sito in Milano, via Saponaro n. 32/34/36, solo il 21/11/2022 (si veda all. 22 di parte opposta).
Parimenti infondata è l'eccezione d'inadempimento in relazione alla consegna di un bene diverso da quello ordinato in quanto l'installazione del nuovo ascensore montacarichi diverso da quello originariamente pattuito è avvenuta dopo l'accettazione della sostituzione da parte di
[...]
(cfr. all.17 e all. 21 di parte opposta). Parte_3 Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di mancato funzionamento del montacarichi, risulta dagli atti (all. 36 di parte opposta), che soltanto il 14/1/2023 Parte_3 ha lamentato il mancato funzionamento dell'ascensore, circostanza che giustifica la
[...] decurtazione dalle fatture n. 80 e n. 81 del 14/2/2022 dei canoni di noleggio non dovuti in quanto riferiti al periodo (dal 14/1/2023 al 18/2/2023) di mal funzionamento e quindi di mancato utilizzo del bene noleggiato. In relazione a quest'ultima eccezione ha riconosciuto di aver erroneamente CP_2 contabilizzato, nelle fatture n. 80 e n. 81, anche parte dei canoni di noleggio non dovuti, riducendo le proprie pretese da € 16.302, 80 ad € 12.645, 60, oltre interessi e spese del procedimento monitorio: importo per il quale è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e che risulta riscosso (cfr. verbale d'udienza del 1°/10/2024). Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e Parte_3 deve essere condannata a pagare a la somma di € 12.645, 60, oltre interessi e spese CP_2 del procedimento monitorio (€ 145, 50 per esborsi ed € 900 per compensi), somma che va dichiarata già riscossa da . CP_2
Le spese di lite del procedimento di opposizione seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 21490/2023, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7304/2023 (RG n. 9952/2023);
2) condanna a pagare a la somma di € Parte_3 CP_2
12.645, 60 (euro dodicimilaseicentoquarantacinque/60), oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Dichiara detta somma già riscossa da;
CP_2
3) condanna al pagamento in favore di Parte_3 CP_2 delle spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in € 1.700 (euro millesettecento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 25/02/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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