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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A incorporante già Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_2 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 145, presso lo
[...]
studio dell'avv. Paolo Garau, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa, n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma per atto notaio del Persona_1
27.4.2022, rep. 55418, racc. n. 16104 in atti in copia
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento a non legittimato di assegno bancario non trasferibile – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “... nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_3
per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a
1 persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a
condannarsi la stessa al Controparte_2 Controparte_3
suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Parte_1
quale società incorporante di (già
[...] Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 6.428,87 o di quella diversa, Controparte_2
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato
a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “… in via principale e nel merito rigettare totalmente ogni domanda proposta e o doglianza descritta da Parte Avversa Attrice, in quanto infondate, per questa difesa, in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di Parte Avversa e Attrice, si chiede a Codesto Giudice la valutazione del riconoscimento del concorso di colpa, considerando l'oggettivo fatto della spedizione dei titoli di credito a mezzo posta, determinandone le responsabilità. Con riserva di Legge, e, in ogni caso, con riserva di ogni mezzo istruttorio, e con vittoria di spese, diritti ed onorari per il sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2021, la soc.
[...]
(ora, a seguito di fusione per incorporazione, Controparte_2 [...]
ha esposto che, in virtù di apposita convenzione relativa Parte_1
al servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato alla Controparte_4
l'emissione dei seguenti assegni di traenza: assegno di traenza non trasferibile n. 315438992 dell'importo di €1.250,00 a beneficio di , assegno Persona_2
2 di traenza non trasferibile n. 315437396 dell'importo di €1.800,00 a beneficio di , assegno di traenza non trasferibile n. 408843725 Persona_3 dell'importo di €2.000,00 a beneficio di;
che gli assegni erano Persona_4
stati inviati ai predetti intestatari i quali, però, non li avevano mai ricevuti, essendo stati invece incassati presso la soc. da soggetti Controparte_3
diversi dai legittimi beneficiari dei titoli, tali (quanto al Persona_5
primo assegno), (quanto al terzo assegno) e Persona_6 Persona_7
(quanto al terzo assegno); che, a seguito di un successivo controllo, i titoli così negoziati erano risultati contraffatti nella parte relativa all'indicazione del beneficiario;
che, per effetto dell'indebito pagamento degli assegni, essa attrice si era vista costretta a reiterare il pagamento.
Tanto premesso l'attrice ha dedotto che la soc. quale Controparte_3
banca negoziatrice, nell'omettere di rilevare la falsificazione dei titoli in relazione ai quali era stato effettuato il pagamento, aveva violato il disposto dell'art. 43, comma 2, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, così incorrendo in responsabilità nei suoi confronti.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria evidenziando, da un lato, la legittimità della propria condotta, avendo provveduto con la richiesta diligenza professionale a controllare la genuinità degli assegni e ad indentificare i portatori degli stessi, e dovendo perciò ritenersi liberata ai sensi degli artt. 1992 e 1189 c.c., dall'altro, il concorso colposo dell'attrice che, senza la necessaria prudenza, aveva utilizzato un mezzo di pagamento rischioso per il pagamento dell'indennizzo assicurativo e spedito gli assegni mediante semplice posta ordinaria, con conseguente necessità di ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'ammontare dell'eventuale risarcimento da porre a proprio carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 I titoli di credito che qui vengono in rilievo sono assegni all'ordine dello stesso traente (art. 6 R.D. n. 1736/1933) la cui caratteristica è costituita dal fatto che sono tratti direttamente dal beneficiario – praticamente in favore di sé stesso
– sulla scorta di delega del titolare della provvista: in altri termini, i titoli non sono consegnati al beneficiario già completi in ogni loro parte e non recano, in particolare, la sottoscrizione di colui che li ha emessi, ma ne sono privi, dal momento che su di essi è solo scritto a macchina il nome del beneficiario e vengono (rectius, dovrebbero essere) sottoscritti personalmente proprio dal beneficiario.
Tanto premesso, è documentalmente provato che i tre assegni di traenza per cui è causa siano stati contraffatti e siano stati poi negoziati dalla soc.
[...]
in favore di soggetti non legittimati, cioè di persone diverse da Controparte_3
quelle a beneficio delle quali i titoli di cui trattasi erano stati emessi (cfr. docc.
3, 9 e 17 della produzione attorea, che comprovano l'emissione degli assegni in favore di , e , e i docc. 5, 10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e 19 della produzione attorea, che comprovano come quegli stessi assegni siano stati alterati, facendo figurare quali beneficiari , Persona_5 Per_6
e .
[...] Persona_7
In relazione a tale comprovata vicenda di fatto, la Parte_1
ha invocato il disposto di cui all'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933 a
[...] norma del quale “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”
e, pertanto, assumendo che la banca non abbia adottato tutte le cautele suggerite dalle circostanze del caso nella verifica della genuinità dei titoli, poi rivelatisi contraffatti, ha chiesto condannarsi la soc. al risarcimento Controparte_3
del danno subito, essendo stata costretta essa compagnia assicurativa ad effettuare un secondo pagamento.
Orbene, giova evidenziare che secondo il recente insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, espresso con sentenza 21 maggio 2018, n.
12477 – che ha inteso riaffermare l'orientamento già stabilito da Cass. civ. n.
2360 del 1968 e seguito da Cass. civ. n. 3317/78, n. 5118/79, n. 686/83, n.
4 4187/87, n. 4087/92, n. 10460/94, n. 9888/97 – “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.
Il giudice della nomofilachia, in particolare, ha inteso ricostruire la responsabilità di chi paghi un assegno non trasferibile a chi non sia l'effettivo beneficiario alla stregua di una responsabilità contrattuale per contatto sociale qualificato in luogo di una responsabilità oggettiva correlata alla regola di circolazione del titolo. Richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite n. 14712 del 2007 che già aveva riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità in parola, e rilevato che l'espressione “colui che paga” deve essere intesa in senso ampio, con riferimento quindi anche all'istituto al quale il titolo sia stato presentato per l'incasso e non solo alla banca trattaria o all'emittente l'assegno circolare, la Suprema Corte ha ribadito come “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo”; rammentando altresì che “la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale
5 espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.”
Com'è evidente, quindi, la ricostruzione effettuata dalla Suprema Corte ammette una indagine sul profilo della colpa, dovendosi verificare, su eccezione della parte che deduca di aver spiegato ogni cautela utile nel caso concreto, se chi abbia pagato al soggetto non legittimato abbia o meno violato la misura della diligenza professionale che deve improntare la sua attività.
Nel caso in esame, a fronte della comprovata circostanza dell'inadempimento (cioè del pagamento degli assegni de quibus a soggetti non legittimati), per sottrarsi alla responsabilità per l'errato pagamento, la società convenuta avrebbe dovuto essa stessa fornire la prova liberatoria, ovverosia dimostrare di non aver avuto alcuna colpa nell'individuazione del legittimato.
E dal momento che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di contraffazione di titoli realizzata attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria avrebbe potuto fornirsi solo producendo in giudizio l'originale degli assegni allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente i titoli e verificare se i segni della falsificazione fossero o meno rilevabili ictu oculi. È infatti noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, attraverso un esame diretto, visivo e tattile, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15066; in senso analogo v. Cass., 26.1.2016, n. 1377).
A questo proposito occorre operare una distinzione.
Con riguardo all'assegno n. 315438992 dell'importo di €1.250,00 emesso in favore di e all'assegno n. 315437396 dell'importo di Persona_2
6 €1.800,00 emesso a favore di , la soc. ha Persona_3 Controparte_3
depositato gli originali dei titoli sicché è possibile operare una verifica materiale diretta all'accertamento dell'esistenza o meno di segni di contraffazione palesi e manifestamente riconoscibili (è peraltro irrilevante che il deposito sia avvenuto dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non trattandosi di termine perentorio).
È infatti chiaro, come dianzi rammentato, che l'eventuale responsabilità della società convenuta presuppone che sia accertata non solo la contraffazione del titolo ma anche la riconoscibilità di tale contraffazione da parte dell'istituto di credito. In difetto di tale ultima condizione, nessuna colpa potrebbe imputarsi alla banca la quale non potrebbe essere certo chiamata a rispondere del pagamento in forza di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie è proprio la detta condizione – ossia la riconoscibilità della falsificazione degli assegni nella parte destinata ad ospitare il nome del traente – a fare difetto giacché da un esame visivo e tattile dei due titoli di cui trattasi non emerge alcun chiaro segno di contraffazione e l'illecito cambiamento del nome del beneficiario è stato compiuto con un'abilità tale da trarre in inganno anche un soggetto, quale la banca, tenuto al rispetto di elevati canoni di diligenza professionale nell'adempimento dei propri compiti. In particolare si osserva che mancano evidenti segni di scoloritura e abrasione degli assegni i quali, nello spazio destinato all'inserimento del nome, conservano una colorazione bianca del tutto omogenea a quella che caratterizza le altre parti bianche del titolo;
non si rilevano al tatto ruvidezze che possano interpretarsi come tracce di una cancellatura funzionale ad una sovrascrittura;
non emergono irregolarità di sorta neppure mediante un esame in controluce degli assegni.
È certo vero, come pure rilevato dall'attrice, che il nome del beneficiario risulta impresso sull'assegno con caratteri diversi rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione del luogo e della data di emissione, ma è vero anche che si tratta di caratteri apparentemente analoghi a quelli usati per l'indicazione dell'importo e del numero identificativo, che è pacifico non siano stati
7 contraffatti o alterati. Pertanto, le dedotte differenze non sono tali da poter far insospettire la banca negoziatrice, anche tenuto conto che non è affatto inusuale che negli assegni prestampati il nome del beneficiario, la data di emissione e il luogo di emissione vengano scritti con caratteri diversi.
Considerazioni diverse devono svolgersi con riguardo all'altro assegno.
La società convenuta non ha infatti prodotto l'originale di tale ultimo assegno – l'assegno n. 408843725 dell'importo di €2.000,00 – che ha affermato essere nella disponibilità della banca trattaria a seguito dell'avvenuto regolamento in stanza di compensazione. Né ha avanzato un'istanza ex art. 210
c.p.c. per ottenere un ordine di esibizione nei confronti del soggetto che assume trovarsi nel possesso del menzionato titolo.
In assenza dell'originale è dunque impossibile per il giudicante verificare il grado di diligenza della società negoziatrice e la sua eccepita assenza di colpa, verifica che postula necessariamente un esame tattile e visivo dell'assegno, eventualmente anche in controluce, al fine di verificare l'eventuale presenza di alterazioni consistenti, ad esempio, nella modifica della continuità cromatica del titolo, nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo, nella presenza di segni che lascino suppore una cancellatura funzionale ad una sovrascrittura, etc.
Per le ragioni testé esposte, la convenuta non ha soddisfatto l'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al corretto adempimento della prestazione, ovvero alla non imputabilità ad essa dell'inadempimento.
Priva di pregio è l'ulteriore difesa svolta dalla soc. Controparte_3 secondo cui, avendo provveduto alla spedizione dell'assegno di cui trattasi per mezzo di semplice posta ordinaria, l'attrice avrebbe contravvenuto a fondamentali regole di prudenza che, in considerazione del notorio frequente furto di assegni spediti per posta, avrebbero dovuto suggerire di utilizzare altre, più sicure modalità di consegna (ad es. spedizione mediante plico assicurato), con conseguente necessità di escludere o ridurre il risarcimento dovuto in ragione del concorso colposo della compagnia di assicurazione.
8 Al di là del fatto che non vi è prova che gli assegni per cui è causa siano stati spediti per posta ordinaria, le predette deduzioni della convenuta devono respingersi per molteplici ordini di ragioni. In primis, si deve rilevare che gli artt. 83 e 84 del d.P.R. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) vietano l'utilizzo della posta ordinaria e di quella raccomandata per la spedizione di “denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore” (per i quali è previsto invece l'obbligo di assicurazione) sicché deve ritenersi, nulla essendo disposto con riguardo ad altri oggetti, che i titoli muniti della clausola di non trasferibilità esulino dal novero di quelli in relazione ai quali è fatto divieto di inclusione nella posta ordinaria o raccomandata. In secundis, la considerazione secondo cui la spedizione mediante plico assicurato avrebbe comportato l'applicazione delle maggiori cautele da cui tale categoria di missive è assistita durante il materiale trasferimento dal luogo di partenza a quello di destinazione non può considerarsi dotata di decisiva rilevanza nella configurazione del rapporto causale con la sottrazione dell'assegno, laddove, come nella specie, non risultino accertate le modalità con cui in concreto la sottrazione è avvenuta, non potendosi in difetto di ciò valutare l'efficacia preventiva, rispetto all'evento, di determinate specifiche misure a protezione e controllo della corrispondenza in itinere; in altri termini, la generica deduzione della convenuta circa la mancata spedizione mediante plico assicurato, non consente la verifica della conseguenzialità causale tra l'omessa assicurazione del plico e l'evento della sottrazione del valore in esso contenuto e, di conseguenza, non permette di affermare – ai fini di cui all'art. 1227 c.c. – che l'utilizzo di tale accorgimento avrebbe impedito il verificarsi del danno.
Nel senso ora indicato, della irrilevanza causale del comportamento della compagnia di assicurazione che invii l'assegno di traenza a mezzo di posta ordinaria, deve richiamarsi altresì la decisione della Suprema Corte 17.1.2019,
n. 1049, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non
9 legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della "colpa" del creditore- emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", come sopra indicato in relazione all'art.
1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1295 del 19/01/2017 - Rv.
642704 01) non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale”.
Le considerazioni ora esposte (soprattutto quella relativa all'assenza di prova di un concorso effettivo alla causazione del danno) inducono quindi questo Tribunale a discostarsi dalla pur autorevole pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte 26.5.2020, n. 9769 che ha affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente. Peraltro i principi sanciti nella sentenza di legittimità da ultimo citata, anche volendoli condividere, non sembrano poter trovare applicazione nel caso di specie se si considera che: (i) non è provato che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria;
(ii) non è chiaro se a inoltrare l'assegno sia stata la compagnia assicuratrice o la banca a cui è stata ordinata l'emissione del titolo di cui trattasi.
Le considerazioni che precedono consentono quindi di ritenere accertata la responsabilità della soc. nei confronti della soc. Controparte_3 [...] per l'indebito pagamento dell'assegno di traenza non Parte_1
trasferibile sopra indicato. Ed invero, la responsabilità della banca può essere invocata non solo dal beneficiario dell'assegno – il quale, non avendo ricevuto la materiale disponibilità del titolo, abbia subito un pregiudizio definitivo delle proprie ragioni, non essendo riuscito ad ottenere né la restituzione dell'indebito nei confronti del soggetto che ne abbia riscosso l'importo per essere questi rimasto ignoto, né l'adempimento del rapporto causale nei confronti della controparte per essere ad esempio questa divenuta insolvente – ma anche dal
10 richiedente il pagamento che sia rimasto privo della disponibilità relativa all'importo dell'assegno.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta deve essere condannata a CP_4
risarcire il danno subito dall'attrice nella misura di €2.000,00#, pari all'importo dei pagamenti che la compagnia di assicurazione ha dichiarato di essere stata costretta a reiterare e che ha formato oggetto di domanda. È infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di assegno non trasferibile pagato a persona diversa dal beneficiario, a rispondere è sia la banca negoziatrice che quella trattaria (Cass., 26.1.2016, n.
1377).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di precisare che “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista,
e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (cfr. Cass. 4.8.2016, n. 16332).
Peraltro nella specie l'attrice ha comunque dimostrato di aver eseguito un secondo pagamento in favore di (v. doc. 21 produzione Persona_4
attorea).
La responsabilità della banca per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, il pagamento di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale (cfr. la già citata
Cass., sez. un., 26.6.2007, n. 14712).
L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato (cfr. Cass., 7.2.1998, n. 1298), sicché nella relativa quantificazione deve procedersi secondo i noti principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte in tema di liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale (cfr., su tutte, Cass., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), cioè tenendo
11 conto sia della svalutazione monetaria sia degli interessi legali (dovuti a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito) da calcolarsi sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti Istat. Deve tuttavia precisarsi – ed è questa la sola differenza, quanto alla liquidazione, tra i debiti risarcitori derivanti da illecito aquiliano e quelli discendenti da responsabilità contrattuale – che il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore a meno che non consti un atto di messa in mora precedente (cfr. Cass., 27.1.1996, n. 637;
Cass., 5.4.2016, n. 6545).
In applicazione dei predetti principi, la convenuta deve condannarsi al pagamento, in favore della soc. della somma di Parte_1
€2.000,00#. Su tale importo sono dovuti la rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito contrattuale, ovverosia dal giorno dell'indebito pagamento dell'assegno, nonché gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici
Istat e fino alla data della presente sentenza.
L'esito del giudizio, caratterizzato da un accoglimento limitato della domanda attorea, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendosi la restante parte a carico della convenuta, pur sempre soccombente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - accerta e dichiara la responsabilità della soc. per Controparte_3
l'indebito pagamento dell'assegno di traenza non trasferibile n.
12 408843725 emesso l'8 settembre 2017 e tratto sulla società CP_4
[...]
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore della soc. Controparte_3
della somma di €2.000,00#, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'indebito pagamento dell'assegno di cui al punto precedente ed interessi legali dalla data della domanda, questi ultimi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al soddisfo;
3. - rigetta per il resto la domanda della soc. Parte_1
4. - condanna la soc. al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_3
Giampaolo Miotto, procuratore antistatario della soc. Parte_1
di un terzo delle spese del giudizio che liquida per l'intero in
[...]
complessivi €2.100,00# per compensi professionali ed €237,00# per esborsi, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
13
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A incorporante già Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_2 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 145, presso lo
[...]
studio dell'avv. Paolo Garau, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del presidente e legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa, n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma per atto notaio del Persona_1
27.4.2022, rep. 55418, racc. n. 16104 in atti in copia
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento a non legittimato di assegno bancario non trasferibile – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “... nel merito: accertata la responsabilità di Controparte_3
per il pagamento degli assegni bancari non trasferibili per cui è causa a
1 persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a
condannarsi la stessa al Controparte_2 Controparte_3
suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Parte_1
quale società incorporante di (già
[...] Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 6.428,87 o di quella diversa, Controparte_2
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato
a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “… in via principale e nel merito rigettare totalmente ogni domanda proposta e o doglianza descritta da Parte Avversa Attrice, in quanto infondate, per questa difesa, in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di Parte Avversa e Attrice, si chiede a Codesto Giudice la valutazione del riconoscimento del concorso di colpa, considerando l'oggettivo fatto della spedizione dei titoli di credito a mezzo posta, determinandone le responsabilità. Con riserva di Legge, e, in ogni caso, con riserva di ogni mezzo istruttorio, e con vittoria di spese, diritti ed onorari per il sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2021, la soc.
[...]
(ora, a seguito di fusione per incorporazione, Controparte_2 [...]
ha esposto che, in virtù di apposita convenzione relativa Parte_1
al servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato alla Controparte_4
l'emissione dei seguenti assegni di traenza: assegno di traenza non trasferibile n. 315438992 dell'importo di €1.250,00 a beneficio di , assegno Persona_2
2 di traenza non trasferibile n. 315437396 dell'importo di €1.800,00 a beneficio di , assegno di traenza non trasferibile n. 408843725 Persona_3 dell'importo di €2.000,00 a beneficio di;
che gli assegni erano Persona_4
stati inviati ai predetti intestatari i quali, però, non li avevano mai ricevuti, essendo stati invece incassati presso la soc. da soggetti Controparte_3
diversi dai legittimi beneficiari dei titoli, tali (quanto al Persona_5
primo assegno), (quanto al terzo assegno) e Persona_6 Persona_7
(quanto al terzo assegno); che, a seguito di un successivo controllo, i titoli così negoziati erano risultati contraffatti nella parte relativa all'indicazione del beneficiario;
che, per effetto dell'indebito pagamento degli assegni, essa attrice si era vista costretta a reiterare il pagamento.
Tanto premesso l'attrice ha dedotto che la soc. quale Controparte_3
banca negoziatrice, nell'omettere di rilevare la falsificazione dei titoli in relazione ai quali era stato effettuato il pagamento, aveva violato il disposto dell'art. 43, comma 2, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, così incorrendo in responsabilità nei suoi confronti.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria evidenziando, da un lato, la legittimità della propria condotta, avendo provveduto con la richiesta diligenza professionale a controllare la genuinità degli assegni e ad indentificare i portatori degli stessi, e dovendo perciò ritenersi liberata ai sensi degli artt. 1992 e 1189 c.c., dall'altro, il concorso colposo dell'attrice che, senza la necessaria prudenza, aveva utilizzato un mezzo di pagamento rischioso per il pagamento dell'indennizzo assicurativo e spedito gli assegni mediante semplice posta ordinaria, con conseguente necessità di ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'ammontare dell'eventuale risarcimento da porre a proprio carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 I titoli di credito che qui vengono in rilievo sono assegni all'ordine dello stesso traente (art. 6 R.D. n. 1736/1933) la cui caratteristica è costituita dal fatto che sono tratti direttamente dal beneficiario – praticamente in favore di sé stesso
– sulla scorta di delega del titolare della provvista: in altri termini, i titoli non sono consegnati al beneficiario già completi in ogni loro parte e non recano, in particolare, la sottoscrizione di colui che li ha emessi, ma ne sono privi, dal momento che su di essi è solo scritto a macchina il nome del beneficiario e vengono (rectius, dovrebbero essere) sottoscritti personalmente proprio dal beneficiario.
Tanto premesso, è documentalmente provato che i tre assegni di traenza per cui è causa siano stati contraffatti e siano stati poi negoziati dalla soc.
[...]
in favore di soggetti non legittimati, cioè di persone diverse da Controparte_3
quelle a beneficio delle quali i titoli di cui trattasi erano stati emessi (cfr. docc.
3, 9 e 17 della produzione attorea, che comprovano l'emissione degli assegni in favore di , e , e i docc. 5, 10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e 19 della produzione attorea, che comprovano come quegli stessi assegni siano stati alterati, facendo figurare quali beneficiari , Persona_5 Per_6
e .
[...] Persona_7
In relazione a tale comprovata vicenda di fatto, la Parte_1
ha invocato il disposto di cui all'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933 a
[...] norma del quale “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”
e, pertanto, assumendo che la banca non abbia adottato tutte le cautele suggerite dalle circostanze del caso nella verifica della genuinità dei titoli, poi rivelatisi contraffatti, ha chiesto condannarsi la soc. al risarcimento Controparte_3
del danno subito, essendo stata costretta essa compagnia assicurativa ad effettuare un secondo pagamento.
Orbene, giova evidenziare che secondo il recente insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, espresso con sentenza 21 maggio 2018, n.
12477 – che ha inteso riaffermare l'orientamento già stabilito da Cass. civ. n.
2360 del 1968 e seguito da Cass. civ. n. 3317/78, n. 5118/79, n. 686/83, n.
4 4187/87, n. 4087/92, n. 10460/94, n. 9888/97 – “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.
Il giudice della nomofilachia, in particolare, ha inteso ricostruire la responsabilità di chi paghi un assegno non trasferibile a chi non sia l'effettivo beneficiario alla stregua di una responsabilità contrattuale per contatto sociale qualificato in luogo di una responsabilità oggettiva correlata alla regola di circolazione del titolo. Richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite n. 14712 del 2007 che già aveva riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità in parola, e rilevato che l'espressione “colui che paga” deve essere intesa in senso ampio, con riferimento quindi anche all'istituto al quale il titolo sia stato presentato per l'incasso e non solo alla banca trattaria o all'emittente l'assegno circolare, la Suprema Corte ha ribadito come “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo”; rammentando altresì che “la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale
5 espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.”
Com'è evidente, quindi, la ricostruzione effettuata dalla Suprema Corte ammette una indagine sul profilo della colpa, dovendosi verificare, su eccezione della parte che deduca di aver spiegato ogni cautela utile nel caso concreto, se chi abbia pagato al soggetto non legittimato abbia o meno violato la misura della diligenza professionale che deve improntare la sua attività.
Nel caso in esame, a fronte della comprovata circostanza dell'inadempimento (cioè del pagamento degli assegni de quibus a soggetti non legittimati), per sottrarsi alla responsabilità per l'errato pagamento, la società convenuta avrebbe dovuto essa stessa fornire la prova liberatoria, ovverosia dimostrare di non aver avuto alcuna colpa nell'individuazione del legittimato.
E dal momento che nella specie viene in rilievo un'ipotesi di contraffazione di titoli realizzata attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria avrebbe potuto fornirsi solo producendo in giudizio l'originale degli assegni allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente i titoli e verificare se i segni della falsificazione fossero o meno rilevabili ictu oculi. È infatti noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma secondo, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, attraverso un esame diretto, visivo e tattile, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15066; in senso analogo v. Cass., 26.1.2016, n. 1377).
A questo proposito occorre operare una distinzione.
Con riguardo all'assegno n. 315438992 dell'importo di €1.250,00 emesso in favore di e all'assegno n. 315437396 dell'importo di Persona_2
6 €1.800,00 emesso a favore di , la soc. ha Persona_3 Controparte_3
depositato gli originali dei titoli sicché è possibile operare una verifica materiale diretta all'accertamento dell'esistenza o meno di segni di contraffazione palesi e manifestamente riconoscibili (è peraltro irrilevante che il deposito sia avvenuto dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non trattandosi di termine perentorio).
È infatti chiaro, come dianzi rammentato, che l'eventuale responsabilità della società convenuta presuppone che sia accertata non solo la contraffazione del titolo ma anche la riconoscibilità di tale contraffazione da parte dell'istituto di credito. In difetto di tale ultima condizione, nessuna colpa potrebbe imputarsi alla banca la quale non potrebbe essere certo chiamata a rispondere del pagamento in forza di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie è proprio la detta condizione – ossia la riconoscibilità della falsificazione degli assegni nella parte destinata ad ospitare il nome del traente – a fare difetto giacché da un esame visivo e tattile dei due titoli di cui trattasi non emerge alcun chiaro segno di contraffazione e l'illecito cambiamento del nome del beneficiario è stato compiuto con un'abilità tale da trarre in inganno anche un soggetto, quale la banca, tenuto al rispetto di elevati canoni di diligenza professionale nell'adempimento dei propri compiti. In particolare si osserva che mancano evidenti segni di scoloritura e abrasione degli assegni i quali, nello spazio destinato all'inserimento del nome, conservano una colorazione bianca del tutto omogenea a quella che caratterizza le altre parti bianche del titolo;
non si rilevano al tatto ruvidezze che possano interpretarsi come tracce di una cancellatura funzionale ad una sovrascrittura;
non emergono irregolarità di sorta neppure mediante un esame in controluce degli assegni.
È certo vero, come pure rilevato dall'attrice, che il nome del beneficiario risulta impresso sull'assegno con caratteri diversi rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione del luogo e della data di emissione, ma è vero anche che si tratta di caratteri apparentemente analoghi a quelli usati per l'indicazione dell'importo e del numero identificativo, che è pacifico non siano stati
7 contraffatti o alterati. Pertanto, le dedotte differenze non sono tali da poter far insospettire la banca negoziatrice, anche tenuto conto che non è affatto inusuale che negli assegni prestampati il nome del beneficiario, la data di emissione e il luogo di emissione vengano scritti con caratteri diversi.
Considerazioni diverse devono svolgersi con riguardo all'altro assegno.
La società convenuta non ha infatti prodotto l'originale di tale ultimo assegno – l'assegno n. 408843725 dell'importo di €2.000,00 – che ha affermato essere nella disponibilità della banca trattaria a seguito dell'avvenuto regolamento in stanza di compensazione. Né ha avanzato un'istanza ex art. 210
c.p.c. per ottenere un ordine di esibizione nei confronti del soggetto che assume trovarsi nel possesso del menzionato titolo.
In assenza dell'originale è dunque impossibile per il giudicante verificare il grado di diligenza della società negoziatrice e la sua eccepita assenza di colpa, verifica che postula necessariamente un esame tattile e visivo dell'assegno, eventualmente anche in controluce, al fine di verificare l'eventuale presenza di alterazioni consistenti, ad esempio, nella modifica della continuità cromatica del titolo, nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo, nella presenza di segni che lascino suppore una cancellatura funzionale ad una sovrascrittura, etc.
Per le ragioni testé esposte, la convenuta non ha soddisfatto l'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al corretto adempimento della prestazione, ovvero alla non imputabilità ad essa dell'inadempimento.
Priva di pregio è l'ulteriore difesa svolta dalla soc. Controparte_3 secondo cui, avendo provveduto alla spedizione dell'assegno di cui trattasi per mezzo di semplice posta ordinaria, l'attrice avrebbe contravvenuto a fondamentali regole di prudenza che, in considerazione del notorio frequente furto di assegni spediti per posta, avrebbero dovuto suggerire di utilizzare altre, più sicure modalità di consegna (ad es. spedizione mediante plico assicurato), con conseguente necessità di escludere o ridurre il risarcimento dovuto in ragione del concorso colposo della compagnia di assicurazione.
8 Al di là del fatto che non vi è prova che gli assegni per cui è causa siano stati spediti per posta ordinaria, le predette deduzioni della convenuta devono respingersi per molteplici ordini di ragioni. In primis, si deve rilevare che gli artt. 83 e 84 del d.P.R. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) vietano l'utilizzo della posta ordinaria e di quella raccomandata per la spedizione di “denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore” (per i quali è previsto invece l'obbligo di assicurazione) sicché deve ritenersi, nulla essendo disposto con riguardo ad altri oggetti, che i titoli muniti della clausola di non trasferibilità esulino dal novero di quelli in relazione ai quali è fatto divieto di inclusione nella posta ordinaria o raccomandata. In secundis, la considerazione secondo cui la spedizione mediante plico assicurato avrebbe comportato l'applicazione delle maggiori cautele da cui tale categoria di missive è assistita durante il materiale trasferimento dal luogo di partenza a quello di destinazione non può considerarsi dotata di decisiva rilevanza nella configurazione del rapporto causale con la sottrazione dell'assegno, laddove, come nella specie, non risultino accertate le modalità con cui in concreto la sottrazione è avvenuta, non potendosi in difetto di ciò valutare l'efficacia preventiva, rispetto all'evento, di determinate specifiche misure a protezione e controllo della corrispondenza in itinere; in altri termini, la generica deduzione della convenuta circa la mancata spedizione mediante plico assicurato, non consente la verifica della conseguenzialità causale tra l'omessa assicurazione del plico e l'evento della sottrazione del valore in esso contenuto e, di conseguenza, non permette di affermare – ai fini di cui all'art. 1227 c.c. – che l'utilizzo di tale accorgimento avrebbe impedito il verificarsi del danno.
Nel senso ora indicato, della irrilevanza causale del comportamento della compagnia di assicurazione che invii l'assegno di traenza a mezzo di posta ordinaria, deve richiamarsi altresì la decisione della Suprema Corte 17.1.2019,
n. 1049, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non
9 legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della "colpa" del creditore- emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", come sopra indicato in relazione all'art.
1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1295 del 19/01/2017 - Rv.
642704 01) non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale”.
Le considerazioni ora esposte (soprattutto quella relativa all'assenza di prova di un concorso effettivo alla causazione del danno) inducono quindi questo Tribunale a discostarsi dalla pur autorevole pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte 26.5.2020, n. 9769 che ha affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente. Peraltro i principi sanciti nella sentenza di legittimità da ultimo citata, anche volendoli condividere, non sembrano poter trovare applicazione nel caso di specie se si considera che: (i) non è provato che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria;
(ii) non è chiaro se a inoltrare l'assegno sia stata la compagnia assicuratrice o la banca a cui è stata ordinata l'emissione del titolo di cui trattasi.
Le considerazioni che precedono consentono quindi di ritenere accertata la responsabilità della soc. nei confronti della soc. Controparte_3 [...] per l'indebito pagamento dell'assegno di traenza non Parte_1
trasferibile sopra indicato. Ed invero, la responsabilità della banca può essere invocata non solo dal beneficiario dell'assegno – il quale, non avendo ricevuto la materiale disponibilità del titolo, abbia subito un pregiudizio definitivo delle proprie ragioni, non essendo riuscito ad ottenere né la restituzione dell'indebito nei confronti del soggetto che ne abbia riscosso l'importo per essere questi rimasto ignoto, né l'adempimento del rapporto causale nei confronti della controparte per essere ad esempio questa divenuta insolvente – ma anche dal
10 richiedente il pagamento che sia rimasto privo della disponibilità relativa all'importo dell'assegno.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta deve essere condannata a CP_4
risarcire il danno subito dall'attrice nella misura di €2.000,00#, pari all'importo dei pagamenti che la compagnia di assicurazione ha dichiarato di essere stata costretta a reiterare e che ha formato oggetto di domanda. È infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di assegno non trasferibile pagato a persona diversa dal beneficiario, a rispondere è sia la banca negoziatrice che quella trattaria (Cass., 26.1.2016, n.
1377).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di precisare che “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista,
e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente” (cfr. Cass. 4.8.2016, n. 16332).
Peraltro nella specie l'attrice ha comunque dimostrato di aver eseguito un secondo pagamento in favore di (v. doc. 21 produzione Persona_4
attorea).
La responsabilità della banca per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, il pagamento di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale (cfr. la già citata
Cass., sez. un., 26.6.2007, n. 14712).
L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato (cfr. Cass., 7.2.1998, n. 1298), sicché nella relativa quantificazione deve procedersi secondo i noti principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte in tema di liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale (cfr., su tutte, Cass., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), cioè tenendo
11 conto sia della svalutazione monetaria sia degli interessi legali (dovuti a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito) da calcolarsi sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti Istat. Deve tuttavia precisarsi – ed è questa la sola differenza, quanto alla liquidazione, tra i debiti risarcitori derivanti da illecito aquiliano e quelli discendenti da responsabilità contrattuale – che il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore a meno che non consti un atto di messa in mora precedente (cfr. Cass., 27.1.1996, n. 637;
Cass., 5.4.2016, n. 6545).
In applicazione dei predetti principi, la convenuta deve condannarsi al pagamento, in favore della soc. della somma di Parte_1
€2.000,00#. Su tale importo sono dovuti la rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito contrattuale, ovverosia dal giorno dell'indebito pagamento dell'assegno, nonché gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici
Istat e fino alla data della presente sentenza.
L'esito del giudizio, caratterizzato da un accoglimento limitato della domanda attorea, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendosi la restante parte a carico della convenuta, pur sempre soccombente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - accerta e dichiara la responsabilità della soc. per Controparte_3
l'indebito pagamento dell'assegno di traenza non trasferibile n.
12 408843725 emesso l'8 settembre 2017 e tratto sulla società CP_4
[...]
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore della soc. Controparte_3
della somma di €2.000,00#, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'indebito pagamento dell'assegno di cui al punto precedente ed interessi legali dalla data della domanda, questi ultimi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino al soddisfo;
3. - rigetta per il resto la domanda della soc. Parte_1
4. - condanna la soc. al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_3
Giampaolo Miotto, procuratore antistatario della soc. Parte_1
di un terzo delle spese del giudizio che liquida per l'intero in
[...]
complessivi €2.100,00# per compensi professionali ed €237,00# per esborsi, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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