Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 2
La presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice non determina automaticamente la sospensione dell'attività processuale e, conseguentemente, non comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, commi 1, lett. a) e 4, cod. proc. pen., salvo che intervenga nel momento immediatamente precedente la deliberazione della sentenza, nel qual caso la sospensione dell'attività processuale ha luogo come effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con la conseguenza che legittimamente il giudice dispone la sospensione di detti termini.
Il giudice competente a decidere sulla ricusazione non ha il potere di sospendere i termini di durata della custodia cautelare durante il periodo per il quale abbia disposto, a norma dell'art. 41, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dell'attività processuale.
Commentario • 1
- 1. Cosa accade al decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione in caso di accoglimento della istanza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2021
(Annullamento parziale con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una decisione di primo grado che condannava gli imputati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo nonché per dei reati di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di vario tipo. In via preliminare, i giudici di merito avevano definito una questione di rito sollevata dalle difese in ordine alla validità del decreto di rinvio a giudizio affermando che il successivo accoglimento – in data 5 ottobre 2017 – di un'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti, già in due occasioni dichiarata inammissibile dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 31421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31421 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dai signori:
Dr. AL Vessia Presidente
Dr. Renato Fulgenzi Componente
Dr. Carlo Cognetti "
Dr. Giorgio Lattanzi "
Dr. Giovanni De Roberto "
Dr. Pier Luigi Onorato "
Dr. Antonio Morgigni "
Dr. Nicola Milo (relatore) "
Dr. Giovanni Canzio "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ON AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 29/6/2001 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Nicola Milo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Luigi Colaleo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO
Il Tribunale di Catania, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., con ordinanza 29/6/2001, confermava quella emessa, il precedente giorno 9 dal GUP dello stesso Tribunale, che, a seguito di dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato ON AL, in stato di custodia cautelare per i reati di cui agli art. 73 e 74 D.P.R. 309/90, aveva sospeso il procedimento e i termini cautelari fino all'udienza di rinvio fissata per il 2/7/2001, e ciò in attesa della decisione sulla ricusazione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: a) inosservanza di norme processuali (artt. 310/2°, 127/1°-5° c.p.p.) e violazione del diritto di difesa, per non essere stato dato avviso dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale ad uno dei due difensori dai quali era assistito;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., che era stato interpretato non correttamente nel ritenere compreso, tra i casi di sospensione dei termini cautelari, quello della dichiarazione di ricusazione, che non determina affatto la sospensione del procedimento nel quale si innesta.
Con memoria difensiva 26/2/2002, il ricorrente ha insistito sulle ragioni dell'impugnazione proposta.
La IV Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza 14/3/2002, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione prospettata con il secondo motivo di ricorso, ha rimesso la decisione, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale. DIRITTO
1 - Il primo motivo di ricorso, avente carattere preliminare, al di là della rinuncia ad esso da parte del difensore del ricorrente (cfr. verbale udienza 14/3/02 dinanzi alla IV Sez.), è destituito di fondamento: il mancato avviso al secondo difensore dell'imputato per l'udienza camerale svoltasi dinanzi al Tribunale di Catania integra, per pacifica giurisprudenza, una nullità a regime intermedio (cfr. SS.UU. 27/6/2001, Di Sarno), la quale, però, non essendo stata tempestivamente eccepita nei termini di cui agli art. 180 e 182 c.p.p. (all'udienza camerale, infatti, il difensore regolarmente avvisato e presente nulla dedusse in ordine al mancato avviso al secondo difensore), non può essere dedotta in questa sede.
2 - Può, quindi, passarsi all'esame della questione portata all'attenzione delle Sezioni Unite e che può essere così sintetizzata:
se la dichiarazione di ricusazione del giudice, da parte dell'imputato che versi in stato di custodia cautelare, legittimi o non, ex art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., la sospensione dei relativi termini.
3 - La disciplina contenuta nell'art, 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p. prevede che il dibattimento e l'udienza preliminare sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dei medesimi, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze istruttorie o difensive (concessione di termini per la difesa), sospendono i termini di durata massima della custodia cautelare.
Una peculiare lettura della norma in esame (riproduttiva, in sostanza, di quella di cui all'art. 272/7° c.p.p. '30) ha indotto larga parte della giurisprudenza di legittimità a ricomprendere nell'area delle cause di sospensione anche la dichiarazione di ricusazione, sulla base della considerazione che detta norma, nella parte in cui fa riferimento ad una "richiesta" dell'imputato o del suo difensore idonea a comportare il rinvio del processo, richiamerebbe implicitamente anche la dichiarazione di ricusazione, che sarebbe, per ciò, assoggettata alla stessa disciplina, vale a dire sospensione del processo e sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
4 - Il dibattito giurisprudenziale, nel quale si inscrive tale orientamento maggioritario, si è sviluppato sotto il segno della continuità, nel senso che le soluzioni ermeneutiche adottate, nel vigore del codice di rito del 1930 e in costanza dell'assetto normativo attuale, sono sovrapponibili.
4a - Nella vigenza del codice del 1930, la giurisprudenza segue inizialmente una linea rigorosa e restrittiva nell'individuare il campo di operatività dell'art. 272/7°, sottolineando che "il termine di carcerazione preventiva resta sospeso quando la sospensione o il rinvio del dibattimento, a richiesta dell'imputato o della difesa, siano disposti nell'esclusivo interesse dell'imputato o della difesa, ma non già quando detti provvedimenti di sospensione o di rinvio del dibattimento, anche se sollecitati dalla parte, siano disposti per sostanziali esigenze di giustizia", intendendosi per tali non soltanto l'espletamento di incombenti istruttori ritenuti necessari, ma anche questioni pregiudiziali "attinenti all'esistenza del reato...o alla validità della norma, come la pregiudiziale costituzionale"; in sostanza, si esalta il profilo teleologico della richiesta avanzata dall'imputato, per stabilire se questa tenda al conseguimento delle finalità primarie dell'ordinamento o piuttosto a soddisfare interessi circoscritti alla sfera personale dell'imputato, nel quale ultimo caso soltanto possono derivare al predetto effetti pregiudizievoli (cfr., in particolare, Cass. Sez. I, 6/12/76, Fonti e, in termini analoghi, Sez. I, 5/6/86, Matrone;
Sez. I, 15/12/86, Musto;
Sez. I, 19/5/86, Licciardello). Tale interpretazione, però, viene ben presto contrastata e gli argomenti da essa utilizzati vengono progressivamente ridimensionati e sviliti nella loro valenza, per privilegiare, al di là di qualunque aspetto finalistico ed in base, invece, ad un criterio di mero automatismo, il dato oggettivo della richiesta di rinvio o sospensione del dibattimento formulata, in via immediata o mediata, dall'imputato quale causa della sospensione anche dei termini di custodia cautelare (cfr. Cass. Sez. I, 20/6/88, Iandolo;
Sez. VI, 5/3/91, Della Stella). 4b - Con la sentenza 6/7/90, Mancini, le Sezioni Unite intervengono sulla questione e, riprendendo la linea interpretativa seguita dalla richiamata sentenza "Fonti", sottolineano l'esigenza di evitare una interpretazione rigidamente letterale ed in malam partem dell'art. 272/7° c.p.p. '30. In quest'ottica, individuano quale limite all'operatività di tale norma la necessità di non comprimere "diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti": nella specie, veniva in considerazione la sospensione del processo per effetto di una questione di costituzionalità sollevata dall'imputato e ritenuta dal giudice non manifestamente infondata (il caso, anche se non attiene all'istituto della ricusazione, assume rilievo per la metodologia interpretativa introdotta, che è ancorata ad un nitido principio di portata generale). Precisano che la richiesta dell'imputato, dalla quale indirettamente deriva la sospensione del dibattimento, costituisce solo un impulso per l'esercizio da parte del giudice di poteri ed attività che potrebbe e dovrebbe compiere d'ufficio, con la conseguenza che viene ad interrompersi il legame di stretta interdipendenza fra l'iniziativa dell'imputato e la sospensione del giudizio, ricollegabile quest'ultima alla stessa legge processuale;
che l'esigenza della verifica di costituzionalità - preordinata alla tutela di evidenti interessi pubblici che assorbono e superano quello personale dell'imputato - non può subire condizionamenti di sorta quale quello della protrazione dello stato di custodia. In conclusione, la sentenza esclude la sospensione dei termini di custodia cautelare sulla base di un duplice ordine di ragioni sostanziali e processuali: a) la sussistenza di un "rilevante interesse pubblico"; b) il filtro del giudice che tale sussistenza e rilevanza accerta, con l'ordinanza dichiarativa della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. 4c - Le decisioni adottate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, nella maggior parte, abbandonano la rotta seguita dalla sentenza "Mancini" delle SS.UU. e, dopo avere sottolineato che la ratio dell'art. 304/1° c.p.p. è quella di evitare scarcerazioni dovute a comportamenti direttamente o indirettamente ostruzionistici dell'imputato o del suo difensore e, quindi, non connessi a reali ed effettive ragioni processuali, sostengono, con riferimento specifico alla dichiarazione di ricusazione, che la sospensione del processo a seguito di questa comporta la sospensione dei termini di custodia cautelare. L'iter argomentativo su cui si fonda tale affermazione può essere così sintetizzato: a) la dichiarazione di ricusazione implica "automaticamente e necessariamente la sospensione o il rinvio del dibattimento fino a quando il giudice della ricusazione non abbia deciso"; b) la dichiarazione di ricusazione, pur non essendo direttamente preordinata ad ottenere il rinvio, determina comunque un rinvio o una sospensione del processo e può essere, quindi, "equiparata", assimilata ad una qualsiasi istanza di rinvio e determina la sospensione dei termini custodiali (cfr. Cass. Sez. I 18/10/91, Cirillo;
Sez. I 2/6/92, Battaglia, che ribadisce il principio anche con riferimento alla pregiudiziale costituzionale nell'ambito del procedimento di ricusazione;
Sez. I 19/6/97, Cannatella;
Sez. I 20/6/97, La Monica;
Sez. VI 11/1/99, Ferraro). Altre decisioni, meno numerose, rifacendosi all'ispirazione di fondo della sentenza "Mancini" delle SS.UU., negano ogni automatismo tra dichiarazione di ricusazione, sospensione del procedimento e sospensione dei termini cautelari ed esaltano il principio secondo cui la linea di demarcazione tra sospensione o non dei termini di custodia cautelare non è l'istanza di parte, bensì la ragione vera sottesa al rinvio del processo, se disposto cioè per meri interessi personali dell'imputato che non assurgono a dignità di diritti di difesa ovvero per esigenze che travalicano la sfera personale e si identificano con interessi pubblici, primariamente e direttamente tutelati dall'ordinamento, a prescindere dall'istanza dell'imputato. Non mancano tali decisioni di richiamare la specifica disciplina che governa l'istituto della ricusazione, per inferirne che l'attivazione della relativa procedura incidentale non comporta l'automatica sospensione del processo principale (cfr. Cass. Sez. I, 17/1/97, Battaggia;
Sez. I, 27/7/92, Greco;
Sez. I, 29/5/92 Di Grigoli).
5 - Le Sezioni Unite condividono, in linea di massima, quest'ultimo orientamento minoritario, che abbisogna, però, di essere meglio puntualizzato, in stretta aderenza al dato normativo vigente, sia in ordine alle ragioni che lo giustificano, sia in ordine alla non assolutezza del principio affermato.
Occorre procedere con ordine e individuare, innanzi tutto, la natura e la ratio dell'art. 304., comma 1 lett. a), c.p.p. e, poi, verificare se la stasi del processo sia una conseguenza necessaria della dichiarazione di ricusazione.
5a - Sul primo punto, osserva la Corte che la sospensione dei termini custodiali connessa a fatto riferibile all'imputato o al suo difensore trova l'antecedente storico nel d.l. 11/4/74 n. 99 ("provvedimenti urgenti sulla giustizia penale"), convertito nella legge 7/6/74 n. 220, il quale aveva aggiunto all'unica ipotesi, precedentemente conosciuta, di sospensione dei termini di custodia preventiva (quella cioè della sottoposizione dell'imputato ad osservazione psichiatrica) l'ulteriore previsione, conglobata nel comma 6 (poi, divenuto 7) dell'art. 272 c.p.p. '30, della operatività di detta sospensione "nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio". Alla decretazione d'urgenza, in quel contesto storico, si pervenne per ovviare all'imminente scadenza dei termini di custodia preventiva, previsti in via transitoria dall'art. 3 D.L. n. 192/70, e quindi all'immediata scarcerazione di "pericolosi criminali". Il contenuto dell'art. 272/7° c.p.p. '30 è stato, in sostanza, recepito ed ulteriormente ampliato dall'art. 304 del vigente codice di rito, norma quest'ultima che, pur non deputata a fronteggiare una situazione di emergenza, ribadisce, nella sola prospettiva di garantire effettività all'istituto della custodia cautelare e quindi al processo penale nel suo complesso, un tassativo sistema di deroghe alla disciplina di principio dei termini di durata della custodia cautelare. La dilatazione di questa, già sottoposta a termini di durata massima, in virtù degli eventi tassativamente previsti dall'art. 304, 1° co. lett. a) e b), c.p.p., non può che rappresentare l'eccezione, con la conseguenza che detta norma va interpretata in modo rigorosamente restrittivo e non è suscettibile di applicazione analogica.
Negli stessi termini si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 298/94, che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 304/1° lett. a) e b) nella parte in cui non consentiva, all'epoca (si è prima della riforma introdotta dalla legge n. 332/95), di adottare l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, per impedimento dei difensori, anche quando si procedeva con il rito abbreviato. Per completezza espositiva, va precisato che la sospendibilità dei termini de quibus, originariamente prevista per la sola fase del giudizio, è stata estesa, per effetto dell'art. 15 della legge n.332/95, che ha revisionato il 4° comma dell'art. 304 c.p.p.,
all'udienza preliminare, in caso di sua sospensione o rinvio per le ipotesi previste dal comma 1° lett. a) e b) dello stesso art 304;
con il d.l. n. 82/00, convertito nella legge n, 144/'00, è stata riproposta, in modo esplicito, la stessa disciplina per il giudizio abbreviato.
La ratio della norma in esame, com'è stato rilevato da più parti, risiede certamente nell'esigenza di scoraggiare l'imputato o il suo difensore dall'uso strumentale di determinate situazioni tipiche per meri scopi tattici o dilatori e di evitare, quindi, possibili, indebite scarcerazioni come conseguenza di detto comportamento, in ordine al quale il giudice procedente non ha alcun potere di valutazione preliminare, per verificarne la strumentalità o il fumus di serietà.
5b - Il secondo punto da esaminare, di decisivo rilievo per la soluzione della questione rimessa alle SS.UU., attiene alle interferenze tra la norma di cui si è parlato e la disciplina della ricusazione, al rapporto tra procedimento principale e procedimento incidentale sulla ricusa e, quindi, alla sussistenza o meno di automatismo tra dichiarazione di ricusazione, stasi del processo e sospensione dei termini cautelari.
Devesi prendere atto che il vigente codice di rito ha disciplinato l'istituto della ricusazione in maniera nettamente diversa rispetto al codice del 1930 e di tanto non sembra avere preso coscienza, sul piano applicativo, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, connotato da opzioni che si rifanno a modelli superati, utilizzano la fossilizzazione di un'esegesi normativa propria del vecchio impianto processuale, ma non più attuale, perché assolutamente inconciliabile con le modulazioni sistematiche previste dal nuovo rito.
E' opportuno, preliminarmente, sgomberare subito il campo dall'equivoco che è alla base del denunciato contrasto giurisprudenziale: non sussiste, oggi, alcuna conseguenzialità necessaria tra dichiarazione di ricusazione e sospensione processuale, situazione questa che poteva avere una ragion d'essere, sia pure con qualche strappo all'ortodossia esegetica, nel pregresso sistema.
5c - Il legislatore del 1930, che aveva riproposto sostanzialmente il modello accolto nel codice del 1913 ed ancor prima in quello del 1865, infatti, stabiliva che il giudice competente per la ricusazione, riconosciuta ammissibile la dichiarazione del ricusante, dovesse ordinare che ne fosse dato avviso al giudice ricusato (art. 69/1°), il quale, "avuta notizia della presentazione della dichiarazione", poteva compiere "soltanto atti urgenti di istruzione" (art. 69/2°).
Ciò raffigurava - secondo i più - un'ipotesi di sospensione processuale, sia pure impropria, da cui derivava, quale conseguenza immediata, la sospensione prevista ex lege dall'art. 272/7° dei termini di carcerazione preventiva. Per il vero, anche nel rito abrogato la sospensione del processo e, quindi, la restrizione dei poteri giurisdizionali del giudice ricusato non scattavano automaticamente, quale effetto della dichiarazione di ricusazione, ma presupponevano sempre il "filtro" di ammissibilità del giudice competente a decidere la ricusazione, così come confermato autorevolmente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/83, nella quale si precisa che soltanto dal momento in cui è ricevuta la "notizia" di cui all'art. 69/2° "il processo principale resta di fatto sospeso".
Nondimeno, la soluzione prescelta dell'automatismo appariva unanimemente, se non ineccepibile, compatibile comunque col sistema, in virtù della necessità di evitare, come autorevole dottrina aveva denunciato, che il meccanismo si trasformasse "in un autentico incentivo ad avanzare istanze di ricusazione, sia pure pretestuose ed ingiustificate"; per altro, una volta avuta notizia della presentazione della dichiarazione, sia la sospensione processuale sia quella dei termini di custodia erano effetti ineludibili ed obbligati, la cui anticipazione al momento della presentazione della dichiarazione, dunque, non aveva effetti disarticolanti la normativa sul punto.
Esclusivamente in tale assetto normativo, la tesi dell'automaticità poteva avere una qualche dignità; ma l'essere stata essa riproposta, pur nella vigenza del nuovo rito, dalla giurisprudenza largamente maggioritaria è frutto di una non corretta operazione ermeneutica, che si risolve in un anacronistico assioma.
5d - Come già accennato, nel nuovo impianto normativo, i rapporti tra procedimento principale ed incidentale sono radicalmente mutati. Il lungo e vivace dibattito che ha preceduto tale impianto evidenziava i limiti della disciplina previgente e sollecitava l'esigenza di evitare che la semplice ammissibilità della dichiarazione potesse dare luogo all'automatica limitazione dei poteri del giudice sospetto, stigmatizzando la scelta del legislatore "che ha costruito un meccanismo talmente assurdo da trasformarsi in un autentico incentivo ad avanzare istanze di ricusazione, sia pure pretestuose ed ingiustificate"; sollecitava, quindi, una "riforma radicale" che ottemperasse, anzitutto, alla necessità di fare "scomparire l'automatismo della stasi processuale".
Il legislatore del 1988 ha accolto tale invito, stabilendo, quanto agli effetti della dichiarazione di ricusazione, che la semplice presentazione di questa e anche la delibazione preliminare sulla sua ammissibilità non comportano per il giudice ricusato alcuna limitazione di poteri nello svolgimento dei compiti istituzionali. Non è più previsto l'obbligo di dichiarare l'ammissibilità e di dare avviso di ciò al ricusato;
a costui, ex art 37/2° c.p.p., è fatto soltanto divieto "di pronunciare o di concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione", con l'ovvio effetto che esso divieto, concernendo esclusivamente il momento deliberativo, non determina alcuna paralisi dell'attività processuale, che può e deve regolarmente proseguire. Tanto si evince dalla relazione al codice, nella quale, a commento dell'art. 41/2°, si legge che la norma "serve ad evitare i gravi inconvenienti, non solo per la celerità del processo, ma anche per l'accertamento dei fatti, cui ha dato luogo il disposto di cui all'art. 69/2° codice di rito del 1930...Infatti, è stato stabilito che spetterà alla Corte (o al Tribunale) disporre, caso per caso, che il giudice nei confronti del quale è stata proposta ricusazione si astenga dal proseguire l'attività processuale o si limiti al compimento di alcuni atti". Il giudice competente a decidere l'incidente, quindi, può, ex art 41/2°, sospendere in tutto o in parte i poteri giurisdizionali del ricusato, il che implica non una sospensione ex lege, ma ope iudicis, rimessa cioè al prudente apprezzamento del giudice "caso per caso" e adottabile soltanto in presenza di una dichiarazione di ricusazione con consistente grado di fondatezza, nonché di un concreto pregiudizio che all'istante potrebbe derivare dal prosieguo del processo principale.
Il nuovo codice, proprio per scoraggiare intenti dilatori, ha, per un verso, potenziato la funzione di filtro della dichiarazione di inammissibilità, adottabile, oltre che per mancanza di legittimazione soggettiva e per inosservanza di forme e termini, anche per manifesta infondatezza dei dedotti motivi (art. 41/1°) e, per altro verso, ha interrotto ogni continuità con l'ordinamento previgente, sostituendo alla sospensione ex lege una sospensione, per dirla con autorevole dottrina, "virtuale", che, ove eventualmente disposta, non assume mai connotati di automaticità, con il logico risvolto che il nesso di conseguenzialità necessaria tra istanza di ricusazione e sospensione processuale, affermato tralatiziamente in molte applicazioni giurisprudenziali, è il frutto di un'interpretazione anacronisticamente pigra e non di una rigorosa esegesi del vigente quadro normativo.
L'esattezza di tale conclusione trova avallo nell'ordinanza n. 156/93 della Corte Cost, che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 41 c.p.p., sollevata dal Pretore di Forlì in relazione agli art. 3, 25,
97, 112 Cost., sottolinea l'erroneo presupposto dal quale muoveva il giudice rimettente, quello cioè che "la presentazione della dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione dell'attività processuale"; rileva che, "ai sensi del 2° comma dell'impugnato art. 41, tale sospensione è preclusa nei casi...di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione ed è - al di fuori di questi - rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito della ricusazione, il quale può disporre la sospensione temporanea di ogni attività processuale ovvero la limitazione di questa al compimento di soli atti urgenti"; conclude, sottolineando che "al giudice ricusato è solo preclusa la pronuncia della sentenza". Attraverso tali sintetici ma incisivi argomenti, il Giudice delle leggi evidenzia che l'istituto della ricusazione, ricostruito secondo una corretta interpretazione, è in grado, normalmente, di neutralizzare i possibili abusi e non offre il fianco a facili ed ingiustificate strumentalizzazioni da parte di chi ha interesse a rallentare l'iter processuale.
La Consulta, inoltre, con la sentenza 23/1/1997 n. 10, ha contribuito ad irrobustire la funzione propria di garanzia dell'istituto della ricusazione, rimuovendo ulteriori rischi di paralisi processuale, connessi alla presentazione di plurime istanze-fotocopia finalizzate ad agevolare il decorso dei termini di prescrizione e, per quanto qui interessa, dei termini di custodia cautelare. Detta pronuncia ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37/2° c.p.p. "nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza finchè non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione". La dichiarazione di ricusazione, ove sia riproduzione di altra precedente, non produce alcun effetto, è tamquam non esset e i poteri del giudice procedente non incontrano più alcun limite, neppure quello del divieto di pronunciare sentenza.
Il sistema disegnato dal legislatore del 1988 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spezza, pertanto, come si è detto, ogni legame tra istanza di ricusazione e sospensione del procedimento, rafforza la funzione di filtro svolta dal giudice della ricusazione, al quale solo compete la scelta in ordine all'eventuale sospensione del processo principale e, quindi, la valutazione del fumus boni iuris che assiste la dichiarazione presentata. Ne consegue che le dichiarazioni di ricusazione pretestuose, dilatorie, strumentali, ostruzionistiche ed, in genere, ogni possibile abuso trovano un forte deterrente nella stessa disciplina dettata in materia, proiettata a salvaguardare, per quanto possibile, l'incolumità del processo nel suo complesso.
Residua, per la verità, nel descritto sistema, un aspetto del tutto peculiare che ripropone l'automatismo dichiarazione di ricusazione - sospensione del processo: è il caso in cui la dichiarazione di ricusazione interviene, all'esito di ogni adempimento istruttorio e processuale, nel momento immediatamente precedente la deliberazione finale, quando cioè al ricusato è inibito ex lege (art. 37/2° c.p.p.), in assoluto, adottare o concorrere ad adottare tale deliberazione, senza neppure disporre di alcun potere di preventiva valutazione in ordine alla pretestuosità o meno dell'istanza proposta.
E' di palmare evidenza che, in tale ipotesi, diventa ineludibile ed automatica la sospensione del processo, perché imposta dal dettato normativo e non certo effetto, come di norma accade, di una valutazione di merito del giudice di cui all'art. 40 c.p.p.. Questo aspetto va risolto analizzando il ruolo che l'art. 304 c.p.p. svolge nel contesto normativo che disciplina l'istituto della ricusazione. 6 - È principio pacifico che alla richiesta esplicita e diretta, avanzata dall'imputato o dal suo difensore, di rinvio o di sospensione del dibattimento (o dell'udienza preliminare), quale presupposto per la sospensione dei termini cautelari, è equiparata anche l'ipotesi in cui la sospensione ed il rinvio derivino, come stretta conseguenza, da un'istanza non direttamente ed immediatamente rivolta a tale scopo, e ciò in linea con quella che è la precisata ratio dell'art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., di tal che anche un'istanza apparentemente diretta alla tutela di apprezzabili interessi dell'imputato e non a fini meramente dilatori o comunque inconsistenti può, in tesi, determinare, secondo la citata norma, la sospensione dei termini di custodia cautelare (SS.UU. 6/7/90, Mancini). Naturalmente l'istanza dell'imputato che comporti comunque la sospensione del processo, per produrre l'ulteriore conseguenza pregiudizievole sul decorso dei termini cautelari, deve porsi, anche solo potenzialmente, come strumentale, dilatoria e abusiva. È di indubbia esattezza il principio di fondo che ispira la sentenza "Mancini" delle SS.UU., secondo cui il limite invalicabile di operatività della sospensione di cui all'art. 304 è la tutela di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti: certamente rientra in tale categoria la pregiudiziale costituzionale, che in quella sede veniva in rilievo;
altrettanto può dirsi per l'imparzialità del giudice come "canone oggettivo indeclinabile per la disciplina della funzione giurisdizionale" ed elemento costitutivo del giusto processo, ipotesi qui considerata. Il mero richiamo teorico ai detti diritti, nei quali è insito un rilevante interesse pubblico che sovrasta quello particolare del soggetto interessato, non è, però, argomento sufficiente e decisivo per escludere, in assoluto, l'operatività della norma: Come le stesse SS.UU. hanno chiaramente lasciato intendere, infatti, la sospensione dei termini cautelari, in tali ipotesi, non opera sempre che il "diritto azionato" possa essere apprezzato preventivamente dal giudice, che ne accerta la sussistenza e la concreta rilevanza e scongiura così il rischio, che il disposto dell'art. 304/1° lett. a) vuole evitare, di possibili abusi o distorsioni nell'esercizio di quel diritto (nella pregiudiziale costituzionale, il giudice procedente stabilisce la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione).
6a - Ed allora, la soluzione concreta del problema va ricercata esclusivamente nel dato normativo positivo e, in particolare, nell'art. 304/1° lett. a) c.p.p. e nel ruolo che questo spiega in relazione alla disciplina che regola la ricusazione del giudice. Presupposto di applicabilità della norma è l'istanza di rinvio o di sospensione del procedimento avanzata dall'imputato o dal suo difensore.
La dichiarazione di ricusazione ordinariamente, per tutto quanto innanzi diffusamente esposto, non implica il rinvio o la sospensione del processo e, conseguentemente, un eventuale provvedimento di sospensione dei termini cautelari non avrebbe ragion d'essere, proprio perché l'attività processuale prosegue regolarmente. La sospensione del procedimento è soltanto eventuale e a disporla non può che essere il giudice della ricusazione, ove ravvisi una qualche fondatezza della relativa istanza ed un concreto pregiudizio per il ricusante (art. 41/2° c.p.p.). Tale giudice, però, contrariamente a quanto pure si è sostenuto (cfr. sentenza "Battaggia" Sez. I 17/1/97), non ha alcun potere di sospendere anche i termini di custodia cautelare, perché nessuna norma glielo attribuisce e perché, ove adottasse il provvedimento di sospensione del procedimento per il consistente tasso di fondatezza dell'istanza di ricusazione, sarebbe veramente singolare e fuori di ogni logica e della stessa ratio sottesa all'art. 304 sospendere anche i termini custodiali, pur in assenza di qualunque tattica dilatoria od opportunistica.
È agevole, quindi, rilevare che, nell'evoluzione fisiologica del procedimento incidentale di ricusazione, non opera - di norma - la previsione dell'art. 304/1° lett. a), perché ne difetta il presupposto indefettibile, quello cioè della sospensione del procedimento principale, quale conseguenza indiretta della presentazione della dichiarazione di ricusazione. Ed invero, la finalità perseguita dal richiamato articolo è assicurata, sia pure con effetti parzialmente diversi, dalle regole che disciplinano l'istituto della ricusazione, le quali mirano - come si è detto - a non intralciare l'ordinario corso del processo e a scoraggiare, per quanto possibile, istanze dilatorie e pretestuose: sono presenti, all'interno dello stesso procedimento incidentale, appositi meccanismi idonei a tutelare l'effettività del processo e ad assolvere, per così dire, la funzione di anticorpi per neutralizzare l'antigene dell'abuso processuale.
6b - Peculiare, invece, è l'ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione interviene quasi in coincidenza temporale della pronuncia della sentenza, quando cioè, espletata ogni altra attività processuale, al giudice sospetto non resta altro da fare che emettere la deliberazione finale. In questo caso, per il disposto dell'art. 37/2° c.p.p., si verifica una immediata sospensione ex lege del processo, la quale è coerente col sistema, improntato a garantire non soltanto la terzietà del giudice, ma anche l'effettività della giurisdizione: difettando nel giudice procedente, infatti, un qualunque potere delibativo preliminare circa la fondatezza o meno dell'istanza, è insito nella stessa il "sospetto" di finalità dilatorie, il quale non trova, nella contestualità temporale, all'interno della regolamentazione dell'istituto, alcuna possibilità di essere contrastato. L'istanza cioè, pur formalmente diretta alla verifica della imparzialità del giudice e a conseguire quindi la garanzia, di rilievo costituzionale, di un giusto processo, finisce, di fatto, per convertirsi in una mera istanza di rinvio o di sospensione, perché questa è la conseguenza, immediata e necessitata, prevista dal diritto positivo, sicchè scatta l'operatività dell'art 304/1° lett. a), la cui ratio riemerge in tutta la sua attualità, proprio perché il giudice, di fronte ad una simile situazione, non può evitare il pericolo, sempre possibile, di strumentalizzazioni dell'istituto e non ha alcun potere di contemperare - attraverso un'immediata delibazione - le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell'imputato oltre l'indispensabile e di non consentire comunque che l'esercizio abusivo o distorto di un determinato diritto vada a compromettere le esigenze di tutela della collettività, incidendo negativamente e, a volte, rovinosamente sul decorso dei termini di custodia cautelare: necessitato è, pertanto, il provvedimento di sospensione di tali termini.
Questa conclusione non può dirsi frutto di una spericolata ed audace operazione ermeneutica, ma piuttosto di un realistico e non miope apprezzamento del dato normativo, costituito dal combinato disposto degli art. 304, commi 1 lett. a) e 4, e 37/2° c.p.p..
Né, per ciò, può fondatamente sostenersi che vengono mortificati diritti costituzionalmente protetti, quali quello della libertà personale o quello all'imparzialità del giudice, perché tali diritti, senza essere misconosciuti, devono bilanciarsi col bene costituzionale della efficienza del processo, che è aspetto del principio di indefettibilità della giurisdizione, nonché col canone fondamentale della razionalità delle norme processuali. Nella ponderazione codicistica, tenutosi conto che il possibile abuso processuale può determinare la paralisi del procedimento, si è inteso razionalmente privilegiare, nell'ipotesi particolare in esame, la effettività del processo penale nel suo complesso e, quindi, l'effettività dell'istituto della custodia cautelare, posto a garanzia del processo e della collettività. Trattasi di scelta discrezionale del legislatore nell'individuazione delle scansioni processuali, per il raggiungimento di un equilibrio tra opposte esigenze, che non comprometta la nozione stessa del processo e che, nel contempo, assicuri la verifica della terzietà del giudice e la restrizione della libertà personale entro limiti costituzionalmente corretti.
Né, così opinando, v'è interpretazione in malam partem dell'art. 304/1° lett. a) o estensione analogica della sua portata:
nell'espressione testuale "su richiesta dell'imputato o del suo difensore", non può non ricomprendersi la particolare ipotesi di cui si discute, che implica , come precisato, la sospensione del processo, quale conseguenza indiretta ed ineludibile, dell'istanza tipica.
6c - La tesi interpretativa qui seguita trova indiretto avallo nel d.l. n. 553 del 23/10/1996 (c.d. decreto salvaprocessi), convertito nella legge n. 652/96, che ha, tra l'altro, disciplinato gli effetti delle nuove situazioni d'incompatibilità, determinatesi a seguito delle sentenze n. 131 e n. 155 del 1996 della Corte Cost., sui dibattimenti in corso alla data del 23/10/1996. Proprio per limitare l'incidenza che le richiamate pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 34/2° c.p.p. potevano avere sul processo, detto decreto stabilisce che - quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di talune delle situazioni d'incompatibilità previste da tale disposizione in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del d.l., è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento - i termini della custodia cautelare, previsti dall'art. 303/1°, restano sospesi "dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione", con le ulteriori precisazioni che detta sospensione non può comunque superare il termine di 90 o di 60 giorni, a seconda che trattasi rispettivamente di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'art. 51/3bis o di procedimento per altri reati, e che la decorrenza parte dall'entrata in vigore del d.l., se il provvedimento di accoglimento è stato già emesso.
Tale normativa, pur circoscritta alla sola fase del giudizio e alle peculiari situazioni d'incompatibilità stabilite dall'art 34/2°, conferma, per un verso, che normalmente la procedura di ricusazione non incide sui termini custodiali, altrimenti non si spiegherebbe la previsione della sospensione ex lege dei detti termini con decorrenza che muove dall'intervenuto accoglimento della astensione o della ricusazione ovvero dall'entrata in vigore del d.l.; per altro verso, chiarisce la costante preoccupazione del legislatore di raggiungere, nella prospettiva di evitare, anche nel particolare contesto venutosi a determinare per effetto delle numerose declaratorie d'incostituzionalità dell'art, 34/2° c.p.p., irragionevoli distorsioni del sistema, un punto di equilibrio nella ponderazione di opposti interessi costituzionalmente protetti, contemperando le esigenze di funzionalità del processo e di difesa sociale con le garanzie sancite dall'art. 13 della Costituzione. È agevole constatare che si è esattamente sulla stessa linea ispiratrice, innanzi illustrata, del sistema codicistico.
7 - Alla luce delle argomentazioni svolte, vanno enunciati, ex art. 173/3° disp. att. c.p.p., i seguenti principi di diritto:
- la presentazione, da parte dell'imputato (o di chi agisce nel suo interesse), della dichiarazione di ricusazione del giudice non comporta ordinariamente, secondo l'assetto normativo del vigente codice di rito, la sospensione del procedimento e, conseguentemente, il giudice ricusato, ove l'imputato versi in stato di custodia cautelare, non può sospendere, ex art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., il decorso dei relativi termini;
- la sospensione dell'attività processuale può essere eventualmente disposta, ex art. 41/2° c.p.p., soltanto dal giudice della ricusazione, che non ha, però, alcun potere di sospendere anche i termini cautelari;
- nella sola ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga nel momento immediatamente precedente la pronuncia della sentenza, si verifica ineludibilmente, ex art. 37/2° c.p.p., la sospensione del procedimento, quale effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con conseguente legittima adozione da parte del giudice sospetto del provvedimento di sospensione anche dei termini cautelari.
8 - L'ordinanza impugnata, per quello che è dato evincere dal relativo testo, non sembra essere in linea con i richiamati principi, perché ha fatto leva su quell'indirizzo giurisprudenziale, in questa sede non condiviso, secondo cui la dichiarazione di ricusazione del giudice è atto dal quale consegue comunque la sospensione dei termini di custodia cautelare.
Il gravato provvedimento va, pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Catania, che dovrà conformarsi ai principi di diritto sopra enunciati ed offrire gli opportuni chiarimenti in fatto, che giustifichino la decisione che andrà ad adottare: dovrà, in particolare, tenere conto che, soltanto se la dichiarazione di ricusazione sia intervenuta immediatamente prima della pronuncia della sentenza (risulta essere stato praticato il rito abbreviato), il provvedimento di sospensione dei termini cautelari potrà ritenersi legittimo (con la precisazione che i relativi effetti non potranno andare oltre il momento in cui è intervenuta la decisione sulla ricusazione); che, in caso contrario, la procedura incidentale di ricusazione non potrà in alcun modo legittimare la sospensione, da parte del giudice procedente, dell'attività processuale e dei termini custodiali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp.att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 26/6/2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 SETTEMBRE 2002.