Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11982
CASS
Sentenza 7 dicembre 2017

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Massime1

Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., qualora il giudice dell'udienza preliminare, investito di un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis nei confronti dell'imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.

Commentario1

  • 1l'attività di proroga e compiti del G.I.P.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2019

    (Presidente Gallo, Relatore Pazienza) L'attività di proroga delle intercettazioni rientra nell'esercizio della funzione di giudice per le indagini preliminari, presa in considerazione dal comma 2-bis dell'art. 34 c.p.p., quale situazione di incompatibilità a tenere l'udienza preliminare. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p.p art. 34, c. 2-bis) Cassazione penale sentenza n. 55231/2018: il fatto Con ordinanza del 18/07/2018, la Corte d'Appello di Palermo rigettava le istanze di ricusazione proposte da C. F. P., O. R., L. P. G. e T. G. nei confronti del G.u.p. dr. Nicastro, avendo quest'ultimo svolto – nel medesimo procedimento a loro carico – funzioni anche di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11982
Data del deposito : 7 dicembre 2017

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