Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "B" ITALIANA02 8 703 REPUBBLICA IN NOME DELTOPOL R. G. N. LA CORTE SUPREMA BI CASSAZIONE 17188/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron5875 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Attilio Celentano Consigliere Rep. Ud. 4 di- Dott. Filippo Curcuruto Consigliere cembre 2002 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Minosse Annunzio, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
intimato avverso la sentenza n. 16313/99, decisa il 27 gennaio 1999 e pubblica- ta il 9 settembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento 5136 J 18965/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data Minosse Annunzio conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro 'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere l'assegno d'inabilità. Con sentenza in data 15 febbraio 1996 il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame veniva in parte accolto, limitatamente alla decorrenza del beneficio, con sentenza n. 16313, emessa in data 27 gennaio 9 settembre 1999 dal Tribunale di Roma. decisione veniva motivata con richiamo alle valutazioni del La CTU. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne Minosse Annunzio con atto notificato in data 4 settembre 2000, sulla base di un unico motivo. L'INPS è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 1 legge 12 2 giugno 1984 n. 222 e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il Tribunale non avrebbe potuto accogliere sic et simpliciter, senza traccia di motivazione, il giudizio in ordine alla decorrenza dello stato invalidante, formulato dal consulente officiato in grado di appello in termini differenti rispetto a quelli indicati dal giudice di primo grado, siccome anch'esso non motivato. La censura non appare fondata. Il consulente officiato in secondo grado ha raccolto una analitica e documentata anamnesi da cui risultano malattie considerate come non particolarmente gravi fino al ricovero ospedaliero del primo giugno 1997, quando sopraggiunse una emiparesi destra da episodio di ischemia cerebrale la quale aggravò in modo clamoroso un quadro clinico già in parte compromesso. Non sembra quindi corretto parlare di difetto di motivazione ed è significativo al riguardo che il ricorrente si limita а rilevare tale asserito vizio della impugnata sentenza (che rinvia alla con- sulenza) e dell'elaborato peritale (che per vero, letto nella sua integrità, fornisce elementi sufficienti) e non adduce alcuna ra- gione per dimostrare che le malattie preesistenti all'episodio ischemico e all'emiparesi già avevano ridotto la capacità lavora- tiva in misura tale da giustificare la concessione del beneficio. Conclusivamente il ricorso va rigettato. л Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- I sposizioni attuazione Codice Procedura Civile. , D O L L O A
P.Q.M.
B S I S D A A T 7 T S La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 4 dicembre 2002 IL PRESIDENTE Gujanocicízesí IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberb ANCELLIhearsella Depositato in Cancelleria O isor fuelle 2D FEB. 2003 loggi CANCELINERE 4