Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 02/04/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1491 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. santi Milardo in sostituzione dell'Avv. LO PRESTI
MASSIMILIANO che discute la causa riportandosi agli atti difensive ed alle note autorizzate e chiede la decisione.
Per l' è presente l'Avv. Alaimo D. in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si riporta a CP_1
quanto dedotto ed eccepito in memoria di costituzione e che nella fattispecie non trova applicazione il principio di affidamento
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 02/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1491/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Lo Presti giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
- resistente
Con ricorso depositato il 10.5.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva la nota del 13.4.2023 inviata con raccomandata n. 66482324129-6 l'ente CP_1 Pt_2 comunicava “che, per il periodo compreso tra l'01.06.2021 al 30.09.2021, il suddetto ente avrebbe erroneamente erogato somme non dovute pari ad euro 2.240,00 sulla prestazione
Reddito di Emergenza n. 3116463 del Sig. ; - che a sostegno del provvedimento Parte_1 di indebito, l' adduceva come motivazione che: “E' stato corrisposto il Reddito di CP_1
Emergenza di cui all'art 36 del d.l. 73/2021 non spettante per mancanza dei requisiti di legge”
– senza tra l'altro fornire la prova degli eventuali errori riscontrati a seguito degli accertamenti;
eccepiva l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione dell'indebito per CP_1 violazione del principio dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede ed Illegittimità del provvedimento di indebito per incompletezza e genericità delle ragioni della pretesa creditoria ed insisteva per l'accoglimento del ricorso CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva “Sulla illegittimità per violazione del principio dell'affidamento Vero è che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Va tuttavia considerato che le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto;
esponeva che “Nella fattispecie, la prestazione revocata è relativa alla misura REM 5 prevista dal DL 73 del 25 maggio 2021. Come previsto da tale norma nonché da quella istitutiva della misura (DL
34/2020 art 82) e come specificato nel messaggio Hermes 24/06/2021 n. 2406 il rem è riconosciuto solo se l'importo spettante è inferiore al reddito familiare del periodo di riferimento e cioè in questo caso aprile 2021. Il ricorrente ha inoltrato domanda (...) a luglio
2021 e quindi non poteva non sapere quanto aveva percepito come reddito da lavoro ad aprile Part 2021 (…) che era superiore all'importo percepito da ”, chiedeva rigetto del ricorso. Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note ed all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito relativo al beneficio erogato a titolo di reddito di emergenza di cui alla domanda Protocollo: CP_3
2021-3116463 presentata dal ricorrente e ciò per “mancanza dei requisiti di legge”.
In punto di diritto il decidente osserva:
Il reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito per soggetti economicamente più deboli, introdotto per fronteggiare le conseguenze della prima fase dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.
L'art. 82 del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020 dispone: "1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato R. di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in
Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di Euro 10.000 accresciuta di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad massimo di Euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 Euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad Euro 15.000” …
Il sostegno è stato poi reiterato con l'art. 23 del D.L. n. 104 del 2020, conv. in L. n. 126 del
2020, dall'art. 14 del D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, dal D.L. n. 41 del 2021,
e, infine, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
L'art. 36 del D.L. n. 73/2021, dispone: “1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12. 2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021”
A norma dell'art. 82, comma 3 del D.L. n. 34/2020, il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Al successivo comma 5, del richiamato decreto, ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare, ma comunque nel limite massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Si osserva che è consolidato il principio, nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass 15550/2019 , Cass
2739/2016).
Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Ciò posto nel caso che ci occupa, è pacifico che la domanda sia stata accolta dall'ente e la prestazione sia stata erogata ed è stata, poi, revocata in assenza dei requisiti di legge posto che l'istante ha percepito un reddito da lavoro per il mese di aprile 2021, in violazione della richiamata normativa, superiore all'importo percepito come reddito di emergenza, per come accertato e documentato dall' ( cfr. all. ). CP_1 CP_1
A norma dell'art. 82 co. 9 : “Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”.
Per come allegato dall' convenuto emerge, per tabulas, che il ricorrente ha percepito CP_4 un importo a titolo di retribuzione in misura superiore al limite stabilito dall'art. 82, commi 3
e 5, D.L. n. 34/2020.
Il ricorrente non ha fornito alcune elemento probatorio utile a sostegno della domanda.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, e ritenuto disatteso l'onere della prova posto a carico dell'istante in ordine al diritto a conseguire la provvidenza revocata, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione depositata in giudizio dal ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
Rigetta il ricorso
Spese irripetibili
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna