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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 776 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, frazione Braccagni, via A. Concialini n. 56, rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano
Fabbiani ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore, in Grosseto, via Santerno
n. 25, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Teoni, presso lo studio del quale in Arezzo Via
Michelangelo n. 48, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria istanza e in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 151/2024 (n. 406/2024 r.g.) del 14/05/2024 del Tribunale di Grosseto-Sezione Lavoro, notificato, unitamente all'atto di precetto, il
31/07/2024.
Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre accessori come per legge.”.
Opposta Cassa: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Geom
[...]
e le domande tutte ivi contenute perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1 provate, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
151/2024 del 14/05/2024 emesso dal Tribunale di Grosseto;
In via subordinata, accertata l'esistenza del credito vantato dalla
[...]
nei confronti del Geom. Controparte_1 Parte_1 condannare quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di Euro 45.954,42 oltre gli interessi maturati e
[...]
maturandi e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori di Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 151/2024 (R.G. n. 406/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 14/5/2024 e notificato in data 31/7/2024, con il quale parte opposta, Controparte_1
chiedeva il pagamento dell'importo di € 45.954,42
[...]
a titolo di contributi e sanzioni per gli anni dal 2009 al 2017. A fondamento del proprio ricorso eccepiva la prescrizione per gli anni dal 2009 al 2014 e deduceva il difetto di interesse della per la presenza di altro titolo esecutivo, costituito dal ruolo CP_1 dell'Agenzia delle Entrate, ricomprendente i contributi obbligatori in questione.
Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva Controparte_1
che resisteva alla domanda. Nello specifico, indicava l'esistenza
[...]
di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale. Contestava inoltre la sussistenza di un generale divieto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi.
3. All'odierna udienza – svoltasi, su richiesta delle parti, nelle forme della trattazione scritta - la causa è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati, deve osservarsi che la ha prodotto le notifiche con la messa in mora del Geometra CP_1
per gli anni in esame (si ripete, 2009/2017). La prima di esse è stata ricevuta Parte_1 sulla pec dell'opponente in data 26.8.2023. Nessuna prescrizione quinquennale si è quindi maturata.
Parte opponente, peraltro, nulla ha replicato nel merito sulla produzione documentale alla prima udienza utile (cfr. note ex art. 127 ter cpc del 18.11.2024).
6. Sussiste l'interesse ad agire di non ravvisandosi un divieto generale di duplicazione Pt_2
di titoli esecutivi.
Tale è la posizione consolidata assunta dalla S.C., riassunta nel principio di diritto espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 21768/2019, secondo cui il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
Con diffusa motivazione ricognitiva, la Corte ha precisato quanto segue:
“1.3. (A) Sul divieto di duplicazione dei titoli esecutivi. Che nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e finanche nei confronti del medesimo creditore, è principio che da tempo si è venuto consolidando nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale.
1.4. Il problema si pose, già molti anni fa, nell'ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito.
Chiamata a stabilire se ciò fosse consentito, questa Corte rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 - 01). Tale principio, da allora,
è stato costantemente ribadito ed ampliato ad altre ipotesi. Si è ammesso, ad esempio, che il consulente tecnico d'ufficio, già in possesso del decreto di liquidazione dei compensi pronunciato dal giudice che l'aveva nominato, possa sulla base di quel provvedimento chiedere un decreto ingiuntivo, in quanto l'azione monitoria è "diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata" (Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006, Rv.
590865 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006, Rv. 590457 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
13518 del 21/07/2004, Rv. 576445 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 25/07/2002, Rv. 556188 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 135 del 05/01/2001, Rv. 542974 - 01). Allo stesso modo, si è ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontarie._ ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Sez. 1,
Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184 - 01).
1.5. Quando, invece, è stato da questa Corte negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n. 873 del 28/03/1974, Rv. 368768 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 08/09/1970, Rv. 347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;
nonché Sez. 1, Sentenza n. 18248 del
10/09/2004, Rv. 576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
1.6. I princìpi fissati da questa Corte già negli anni Sessanta del secolo scorso, e ricordati nei due paragrafi che precedono, vennero condivisi dalla Corte costituzionale nella sentenza
31.12.1986 n. 303. In quel caso la Consulta era chiamata a pronunciarsi sulla conformità a
Costituzione dell'art. 641, terzo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dell'art. 2 della I. 10 maggio 1976, n. 385, il quale stabiliva: "nel decreto [ingiuntivo], eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". La Corte costituzionale ritenne costituzionalmente illegittimo il complemento di limitazione "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni". Condividendo i dubbi del giudice rimettente, affermò in quel caso la Consulta che sarebbe irrazionale accordare al creditore, se già munito di titolo esecutivo, la possibilità di ottenere la condanna del debitore alle spese se decidesse di dotarsi di un secondo titolo giudiziale introducendo un ordinario giudizio di cognizione;
e negargliela invece se, essendo già munito di un titolo esecutivo, decidesse di dotarsi di un ulteriore titolo giudiziale depositando un ricorso per decreto ingiuntivo. Tale decisione conferma, dunque, che anche nel giudizio della Corte costituzionale non è affatto inibito al creditore già in possesso di un titolo esecutivo procurarsene un secondo.
1.7. Che al creditore titolato sia, sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto di vista dogmatico. E' noto che la dottrina, chiamata a fornire una definizione del "titolo esecutivo" dal punto di vista della struttura e della funzione, si è divisa da cent'anni, ed è tuttora divisa: taluni ravvisando l'elemento unificante dei vari titoli esecutivi nel loro contenuto di "accertamento"; altri nella loro qualità di "prova legale"; altri ancora nella loro funzione di "semplificazione della fattispecie", intesa a separare il comando precettivo (scilicet, l'efficacia esecutiva) dall'accertamento dei suoi presupposti, in ossequio al principio ab executione non est inchoandum;
altri ancora hanno addirittura negato che il "titolo esecutivo" sia un fenotipo unitario. Quale, tuttavia, che fosse l'opinione cui si volesse aderire a tal riguardo, nessuna delle soluzioni offerte dalla dottrina sarebbe incompatibile con la duplicazione dei titoli: non la teoria dell'accertamento, ben potendo ipotizzarsi che l'accertamento d'una situazione giuridica possa formare oggetto di più negozi o più giudizi;
non la teoria della prova legale, dal momento che la prova dei fatti giuridici non soffre mai limitazioni quantitative;
e nemmeno la teoria della semplificazione della fattispecie, dal momento che proprio la totale cesura tra accertamento del diritto e titolo esecutivo, propugnata da tale orientamento, rende teoricamente inconcepibile qualsiasi accertamento del diritto in sede esecutiva, ed irrilevante per converso l'esistenza d'un (altro) titolo in sede di cognizione.
1.8. In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 - , Ordinanza
n. 6526 del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01). Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza
n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori. (…)”
7. Si ricava dunque dai principi espressi dalla S.C. che, a ben vedere, il creditore è legittimato a munirsi di un secondo titolo esecutivo allorquando ne abbia un interesse concreto, che è sussistente nel caso di specie dal momento che la ha indubbiamente l'interesse a CP_1
munirsi di un titolo esecutivo giudiziale risultando evidente la differenza tra il decreto ingiuntivo ed il ruolo e/o la cartella di pagamento.
Come ha avuto già modo infatti di osservare altra giurisprudenza di merito in un caso del tutto analogo, “soltanto il titolo di formazione giudiziale (sentenza e/o decreto ingiuntivo) è suscettibile di divenire “cosa giudicata” con l'ulteriore conseguenza della eventuale conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, diversamente tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, per il che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare l'atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni. Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il creditore, ancorché munito di titolo esecutivo, può sempre procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione del titolo, purché l'azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.pc. e non vi sia abuso del diritto o del processo (così da ultimo Cass. n. 21768/2019) e tale interesse ben può in specie rinvenirsi nella necessità di far valere in executivis l'importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata (es. nella cartella di pagamento), in funzione del tempo da allora trascorso (cfr. Cass. n. 40644/2021). Di qui l'interesse ex art. 100 c.p.c. della a conseguire un titolo di formazione giudiziale offrendo quest'ultimo una maggiore garanzia, tutela e vantaggio rispetto alla cartella esattoriale, nel rispetto del principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte”. (così Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 584). Peraltro, per espresso riconoscimento di parte opponente, il Ruolo esecutivo dell'Agenzia ricomprende solo i contributi relativi agli anni 2015/2017, laddove nel caso in esame la ha inteso munirsi di un titolo giudiziale ben più ampio, ricomprendente i contributi e CP_1
le sanzioni del periodo 2009/2017.
8. Ne deriva la legittimità della pretesa della di previdenza e di assistenza dell'albo dei CP_1
geometri. Per quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve trovare conferma.
9. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore della causa appartenente al quarto scaglione.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 151/2024, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
Controparte_1
che liquida in € 4.638 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese
[...]
forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso