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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione controversie lavoro e previdenza
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Adriana Schiavoni quale giudice del lavoro, visti gli atti del procedimento cautelare n. 6505/2024 R.G. proposto da Parte_1
(ricorrente) nei confronti di Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t. (convenuto) nonché nei confronti di e (terzi Controparte_2 Controparte_3 controinteressati contumaci); sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.01.2025;
osserva
La domanda cautelare è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo
è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere. Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è
l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice, in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato, dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi. La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione. Orbene, ad avviso di questo giudicante, nel caso in questione, allo stato dell'attuale cognizione cautelare, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora per le motivazioni di seguito esposte.
La lettura della vastissima giurisprudenza edita in materia rende conto dell'ampia utilizzazione dell'art. 700 cpc nelle controversie di lavoro. Deve dirsi però che è oramai consolidato l'orientamento che, in punto di valutazione della sussistenza del periculum in mora, richiede una approfondita disamina circa la esistenza del pregiudizio, che mai può considerarsi in re ipsa.
La ricerca del presupposto del periculum non può, dunque, essere lasciata ad un accertamento sommario, allo stato degli atti di causa, ma richiede una verifica rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”.
In quest'ottica solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento che spesso anticipa la futura decisione produce, in ogni caso, effetti incidenti in maniera più o meno rilevante sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.
La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che inevitabilmente erano fonte di disagio, più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.
Inoltre deve essere tenuto anche conto del fatto che la sufficiente rapidità del processo del lavoro, e l'inevitabile sacrificio del diritto di difesa che si verifica in una procedura nella quale i tempi di difesa sono ridotti, impongono una valutazione particolarmente attenta e rigorosa della sussistenza dei requisiti fissati dall'art.700 c.p.c..
Può, allora, affermarsi che il provvedimento emesso ex art.700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, E, se la lentezza dei tempi processuali costituisce un dato di fatto, tale constatazione non può determinare che le controversie possano essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.
Ed, infatti, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione a mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione a mansioni inferiori, legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente già solo in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Ne discende che la sussistenza del requisito in esame deve essere verificata non in astratto ma in concreto e caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio-economica, donde la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Per altro verso deve rimarcarsi che il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti di urgenza, si pone, a parere dello scrivente, come clausola di garanzia finalizzata al corretto utilizzo dello strumento cautelare offerto dal legislatore a tutela delle situazioni che realmente necessitino di una tutela immediata ed urgente.
Ed infatti il ricorso indiscriminato alla procedura di urgenza inevitabilmente si risolve in una
”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che nell'inquadramento legislativo erano abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, va evidenziato che da un esame delle allegazioni attoree, emerge l'insussistenza di un pericolo “imminente” che, nel tempo indispensabile a celebrare il giudizio di merito, minacci di causare al lavoratore istante un ingiusto pregiudizio non riparabile per le vie ordinarie.
In punto di fatto, va evidenziato che il ricorrente, docente a tempo indeterminato a far data dal
01.09.2020, in servizio, per la classe di concorso di OBOE (AH56) presso l'I.C. “Vincenzo
Laurenza” di Teano, ha presentato, in data 11.07.2024, istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale (“API”), ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 bis e 7 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del
Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato con intesa del 27/06/2024.
L'istante si duole del negato accoglimento della domanda di API per la Provincia CP_4 presentata per l'insegnamento sulla classe di concorso strumento musicale OBOE, AH55 (nuova denominazione) nella Scuola Secondaria di secondo grado e AH56 nella Scuola Secondaria di primo grado.
In ordine al periculum in mora, parte attrice afferma in ricorso che la statuizione richiesta in via cautelare è funzionale alle esigenze del proprio nucleo familiare in quanto “il ricorrente, a causa delle lamentate illegittimità della procedura rischia di rimanere lontano dai propri genitori e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare, in uno vanificato il diritto all'API. Nella specie il pregiudizio imminente ed irreparabile va ravvisato nell'interesse del qui ricorrente, altrimenti irreversibilmente violato, a vedersi attribuita una sede di servizio per il contemplato trasferimento annuale e/o per l'anno scolastico 2024/2025 più vicina a quella di residenza con i propri familiari conviventi ), ultraottantenni e bisognosi di Persona_1 assistenza continua”.
Orbene, tali generiche deduzioni non consentono di ritenere integrata la sussistenza di un pericolo
“imminente” e “irreparabile” che l'art. 700 c.p.c. richiede ai fini dell'emanazione di un provvedimento favorevole.
Ogni tipo di trasferimento – ovvero ogni ipotesi di mancato trasferimento che determini un allontanamento dal luogo di residenza, quale è il caso in esame, di per sé solo, con i problemi inevitabili che determina, potrebbe infatti comportare un intervento giudiziale in sede cautelare, in contrasto però con la natura residuale di tale strumento.
Di conseguenza, grava sul ricorrente, ex art. 700 c.p.c., l'onere di prospettare puntualmente (e di documentare) specifici elementi di fatto, attinenti alla sua personale situazione socio - familiare, economica e professionale.
Ebbene, in nessun modo parte ricorrente ha illustrato, con la necessaria specificità e concretezza, quali siano i pregiudizi gravi e non riparabili sulla sua sfera patrimoniale e personale tali da giustificare il chiesto provvedimento di urgenza. In tal senso parte ricorrente ha mancato di fornire, come era suo onere, dettagliati e concreti elementi concretizzanti il requisito dell'urgenza, secondo ragioni ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla mera natura dello stesso diritto azionato.
Ed, infatti, al riguardo, nulla di specifico è stato dedotto da parte attrice oltre il generico disagio organizzativo e familiare derivante dal mancato riconoscimento di una sede di lavoro nell'ambito della Provincia di luogo di residenza del ricorrente: sul punto va osservato che la distanza CP_4 tra il luogo di residenza del ricorrente ( ) e l'attuale sede di servizio (Teano), pari a Persona_1 circa 65 km, percorribili approssimativamente in un'ora in auto, non è una distanza idonea ex se, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate, a determinare un danno al ricorrente o alla sua famiglia.
Occorre, infatti, precisare che il diritto al posto di lavoro presso la sede pretesa merita tutela d'urgenza solo quando l'illegittimo trasferimento (o il mancato trasferimento) sia tale da incidere sulla vita sociale e familiare del lavoratore (art. 2 Cost.) ovvero tale da comportare disagi economici non trascurabili, non provati dal ricorrente nel caso in esame.
Quanto alla dedotta necessità di prestare assistenza ai propri genitori anziani e bisognosi di assistenza continua, va evidenziato che le allegazioni svolte sul punto in ricorso devono ritenersi del tutto generiche, avendo, peraltro, il ricorrente omesso di precisare in che modo la distanza, non considerevole, tra la sede di servizio ed il luogo di residenza gli impedisca o gli renda eccessivamente difficoltosa la predetta attività di cura ed assistenza. Ancora, il ricorrente non ha in alcun modo allegato e documentato di essere l'unico familiare a poter svolgere tale attività.
In definitiva, ritiene il Tribunale che una condizione di disagio organizzato, personale e familiare, che, di certo, può derivare dalla necessità di percorrere quotidianamente una determinata distanza tra la sede di servizio ed il luogo di residenza, non integra di per sé, in mancanza di specifiche allegazioni che era onere del ricorrente fornire, il periculum in mora.
Per tutte le motivazioni esposte deve concludersi che, allo stato dell'indagine sommaria richiesta dalla natura del rito cautelare, non sussiste il periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente.
La domanda, pertanto, va rigettata, restando assorbita ogni questione relativa al fumus boni iuris.
La natura della causa e la peculiarità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta la domanda cautelare;
- compensa le spese.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
Sezione controversie lavoro e previdenza
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Adriana Schiavoni quale giudice del lavoro, visti gli atti del procedimento cautelare n. 6505/2024 R.G. proposto da Parte_1
(ricorrente) nei confronti di Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t. (convenuto) nonché nei confronti di e (terzi Controparte_2 Controparte_3 controinteressati contumaci); sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.01.2025;
osserva
La domanda cautelare è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo
è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere. Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è
l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice, in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato, dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi. La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione. Orbene, ad avviso di questo giudicante, nel caso in questione, allo stato dell'attuale cognizione cautelare, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora per le motivazioni di seguito esposte.
La lettura della vastissima giurisprudenza edita in materia rende conto dell'ampia utilizzazione dell'art. 700 cpc nelle controversie di lavoro. Deve dirsi però che è oramai consolidato l'orientamento che, in punto di valutazione della sussistenza del periculum in mora, richiede una approfondita disamina circa la esistenza del pregiudizio, che mai può considerarsi in re ipsa.
La ricerca del presupposto del periculum non può, dunque, essere lasciata ad un accertamento sommario, allo stato degli atti di causa, ma richiede una verifica rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”.
In quest'ottica solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento che spesso anticipa la futura decisione produce, in ogni caso, effetti incidenti in maniera più o meno rilevante sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.
La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che inevitabilmente erano fonte di disagio, più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.
Inoltre deve essere tenuto anche conto del fatto che la sufficiente rapidità del processo del lavoro, e l'inevitabile sacrificio del diritto di difesa che si verifica in una procedura nella quale i tempi di difesa sono ridotti, impongono una valutazione particolarmente attenta e rigorosa della sussistenza dei requisiti fissati dall'art.700 c.p.c..
Può, allora, affermarsi che il provvedimento emesso ex art.700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, E, se la lentezza dei tempi processuali costituisce un dato di fatto, tale constatazione non può determinare che le controversie possano essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.
Ed, infatti, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione a mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione a mansioni inferiori, legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente già solo in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Ne discende che la sussistenza del requisito in esame deve essere verificata non in astratto ma in concreto e caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio-economica, donde la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
Per altro verso deve rimarcarsi che il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti di urgenza, si pone, a parere dello scrivente, come clausola di garanzia finalizzata al corretto utilizzo dello strumento cautelare offerto dal legislatore a tutela delle situazioni che realmente necessitino di una tutela immediata ed urgente.
Ed infatti il ricorso indiscriminato alla procedura di urgenza inevitabilmente si risolve in una
”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che nell'inquadramento legislativo erano abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, va evidenziato che da un esame delle allegazioni attoree, emerge l'insussistenza di un pericolo “imminente” che, nel tempo indispensabile a celebrare il giudizio di merito, minacci di causare al lavoratore istante un ingiusto pregiudizio non riparabile per le vie ordinarie.
In punto di fatto, va evidenziato che il ricorrente, docente a tempo indeterminato a far data dal
01.09.2020, in servizio, per la classe di concorso di OBOE (AH56) presso l'I.C. “Vincenzo
Laurenza” di Teano, ha presentato, in data 11.07.2024, istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale (“API”), ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 bis e 7 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del
Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato con intesa del 27/06/2024.
L'istante si duole del negato accoglimento della domanda di API per la Provincia CP_4 presentata per l'insegnamento sulla classe di concorso strumento musicale OBOE, AH55 (nuova denominazione) nella Scuola Secondaria di secondo grado e AH56 nella Scuola Secondaria di primo grado.
In ordine al periculum in mora, parte attrice afferma in ricorso che la statuizione richiesta in via cautelare è funzionale alle esigenze del proprio nucleo familiare in quanto “il ricorrente, a causa delle lamentate illegittimità della procedura rischia di rimanere lontano dai propri genitori e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare, in uno vanificato il diritto all'API. Nella specie il pregiudizio imminente ed irreparabile va ravvisato nell'interesse del qui ricorrente, altrimenti irreversibilmente violato, a vedersi attribuita una sede di servizio per il contemplato trasferimento annuale e/o per l'anno scolastico 2024/2025 più vicina a quella di residenza con i propri familiari conviventi ), ultraottantenni e bisognosi di Persona_1 assistenza continua”.
Orbene, tali generiche deduzioni non consentono di ritenere integrata la sussistenza di un pericolo
“imminente” e “irreparabile” che l'art. 700 c.p.c. richiede ai fini dell'emanazione di un provvedimento favorevole.
Ogni tipo di trasferimento – ovvero ogni ipotesi di mancato trasferimento che determini un allontanamento dal luogo di residenza, quale è il caso in esame, di per sé solo, con i problemi inevitabili che determina, potrebbe infatti comportare un intervento giudiziale in sede cautelare, in contrasto però con la natura residuale di tale strumento.
Di conseguenza, grava sul ricorrente, ex art. 700 c.p.c., l'onere di prospettare puntualmente (e di documentare) specifici elementi di fatto, attinenti alla sua personale situazione socio - familiare, economica e professionale.
Ebbene, in nessun modo parte ricorrente ha illustrato, con la necessaria specificità e concretezza, quali siano i pregiudizi gravi e non riparabili sulla sua sfera patrimoniale e personale tali da giustificare il chiesto provvedimento di urgenza. In tal senso parte ricorrente ha mancato di fornire, come era suo onere, dettagliati e concreti elementi concretizzanti il requisito dell'urgenza, secondo ragioni ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla mera natura dello stesso diritto azionato.
Ed, infatti, al riguardo, nulla di specifico è stato dedotto da parte attrice oltre il generico disagio organizzativo e familiare derivante dal mancato riconoscimento di una sede di lavoro nell'ambito della Provincia di luogo di residenza del ricorrente: sul punto va osservato che la distanza CP_4 tra il luogo di residenza del ricorrente ( ) e l'attuale sede di servizio (Teano), pari a Persona_1 circa 65 km, percorribili approssimativamente in un'ora in auto, non è una distanza idonea ex se, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate, a determinare un danno al ricorrente o alla sua famiglia.
Occorre, infatti, precisare che il diritto al posto di lavoro presso la sede pretesa merita tutela d'urgenza solo quando l'illegittimo trasferimento (o il mancato trasferimento) sia tale da incidere sulla vita sociale e familiare del lavoratore (art. 2 Cost.) ovvero tale da comportare disagi economici non trascurabili, non provati dal ricorrente nel caso in esame.
Quanto alla dedotta necessità di prestare assistenza ai propri genitori anziani e bisognosi di assistenza continua, va evidenziato che le allegazioni svolte sul punto in ricorso devono ritenersi del tutto generiche, avendo, peraltro, il ricorrente omesso di precisare in che modo la distanza, non considerevole, tra la sede di servizio ed il luogo di residenza gli impedisca o gli renda eccessivamente difficoltosa la predetta attività di cura ed assistenza. Ancora, il ricorrente non ha in alcun modo allegato e documentato di essere l'unico familiare a poter svolgere tale attività.
In definitiva, ritiene il Tribunale che una condizione di disagio organizzato, personale e familiare, che, di certo, può derivare dalla necessità di percorrere quotidianamente una determinata distanza tra la sede di servizio ed il luogo di residenza, non integra di per sé, in mancanza di specifiche allegazioni che era onere del ricorrente fornire, il periculum in mora.
Per tutte le motivazioni esposte deve concludersi che, allo stato dell'indagine sommaria richiesta dalla natura del rito cautelare, non sussiste il periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente.
La domanda, pertanto, va rigettata, restando assorbita ogni questione relativa al fumus boni iuris.
La natura della causa e la peculiarità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta la domanda cautelare;
- compensa le spese.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni