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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4165/2021 R.G.A.C. pendente tra ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michelangelo Gentile, in virtù di mandato in calce al ricorso,
- ricorrente – e ( ), rappresentata e difesa dall' avv. Maurizio CP_1 C.F._2
Laghezza, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31.1.2025,
- resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'esito della trattazione cartolare disposta per la data del 29.10.2025, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 3.11.2025.
FATT O E DI RITT O Con ricorso depositato in cancelleria il 23.03.2021 , Parte_1 premesso che:
- in data 31.10.2009 aveva contratto matrimonio concordatario in Monopoli con
CP_1
- dall'unione dei coniugi erano nati due figli: nato il [...] e Persona_1 nata l'[...]; Persona_2
- i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Bari con decreto del 03.10.2017; - sin da epoca anteriore alla separazione i due coniugi avevano cessato ogni comunione, sia morale che materiale e, dopo l'omologa, non avevano più convissuto;
tutto ciò premesso chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma degli accordi regolanti lo stato di separazione e modifica del solo diritto di visita tra padre e figli. Con decreto del 30.03.2021 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l'udienza del 23.06.2021; assegnava al ricorrente i termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Con comparsa del 7.6.2021 si costituiva in giudizio la quale, non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di stabilire in suo favore e a carico del ricorrente un assegno mensile di €400,00, di confermare il mantenimento stabilito per i figli nella misura di €600,00, di regolare le visite tra padre e figli, di disporre l'affidamento condiviso della prole. All'udienza presidenziale del 23.06.2021, il Presidente, sentiti i coniugi e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, con ordinanza: confermava le statuizioni regolanti lo stato di separazione con l'unica modifica dell'aumento ad €700,00 del contributo paterno in favore della prole, regolava il diritto di visita tra padre e figli, negava alla moglie un assegno divorzile provvisorio. Contestualmente, il Presidente assegnava la causa al Giudice Istruttore fissando l'udienza del 03.11.2021 per il prosieguo del procedimento, assegnando al ricorrente termine del giorno 31.07.2021 per il deposito di memorie integrative e alla resistente termine fino al 08.10.2021 per la costituzione in giudizio. All' udienza del 03.11.2021, tenutasi a “trattazione scritta”, il G.I., lette le note depositate e rilevato che era stata avanzata richiesta di sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si riservava di riferire al Collegio sullo status senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con sentenza n. 577/2022 pubblicata l'11.2.2022 era pronunciata sentenza parziale sullo status e con ordinanza depositata in pari data veniva fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio e assegnate alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6° c.p.c.. Assunti i mezzi istruttori ammessi, le parti rappresentavano la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento. In data 28.10.2025 le parti depositavano, quindi, la convenzione di divorzio chiedendo il recepimento, da parte del Tribunale, degli accordi raggiunti e rinunciando alla comparizione personale delle parti, La causa, quindi, all'esito della trattazione cartolare disposta per il 29.10.2025 era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai loro procuratori, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 3.11.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale sullo status, le uniche questioni da definire inter partes erano quelle di natura personale ed economica relative ai figli minori Persona_1 e e agli stessi coniugi, in relazione alle quali le parti hanno raggiunto un Persona_2 accordo, trasfuso nella convenzione sottoscritta il 27.10.2025 e depositata il 28.10.2025. L'accordo può dunque essere recepito in sentenza, non essendo contrario ad alcuna norma di legge. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di divorzio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti. Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali, come pure dichiarato nella convenzione in atti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.3.2021 da nei confronti Parte_1 di fermo quanto statuito con pronuncia non definitiva emessa in corso di CP_1 causa, così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra i coniugi restino regolati conformemente alle conclusioni congiunte contenute nella convenzione sottoscritta il 27.10.2025 e depositata agli atti il 28.10.2025;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato