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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2995/2023 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIAPPIANI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via cadoppi 6 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA, giusta procura in atti,
ATTORE IN RIASSUNZIONE;
contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SAU PIETRO LUIGI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA C. BECCARIA 18 OLBIA, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024, le parti hanno concluso come da note depositate per via telematica ai sensi dell'art. 281quiquies c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio ha ad oggetto la verifica della esistenza (o meno) del credito originariamente azionato da con decreto ingiuntivo, dichiarato immediatamente esecutivo e opposto da CP_2
presso il Tribunale di Tempio Pausania. Parte_1
Il decreto trovava titolo nella intervenuta cessione di fatture, emesse da FTG, per trasporti eseguiti per conto di in forza di contratto versato in atti. Pt_1
La violazione del patto di divieto di cessione tuttavia ha efficacia solo tra le parti: le questioni risarcitorie collegate esulano dal presente giudizio (v. infra).
Pur violando la clausola che prevedeva il divieto (salvo approvazione) di cessione, è quindi accaduto che FTG abbia ceduto le fatture nn. 82, 94, 95 e 98 del 2021, con finalità di adempiere a precedenti esposizioni nei confronti di (v. lettere di cessione in atti). CP_1
All'iniziativa di ha quindi reagito: l'opposizione ha avuto quale primo esito la revoca del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un Tribunale incompetente.
Il giudizio prosegue, dunque, in questa sede per verificare l'esistenza del credito.
Si procede con la massima brevità, sfrondano difese a lungo ripetitive e concentrando la riflessione sulle questioni decisive.
I crediti oggetto di cessione vanno dati per certi: la difesa di ha, infatti, opposto in compensazione Pt_1 ulteriori e diversi crediti.
Una tranche del credito deriva da tre fatture: la fattura n. 82/21 – per € 32.998,32; la fattura n.94 del
19.03.2021 di € 6.888,00; la fattura n. 95 dl 19.03.2021 di € 5.600,00.
EF sostiene che tale importo non sarebbe dovuto, in quanto andrebbe compensato con la somma di €
24.732,21, che sarebbe già stata riconosciuta come dovuta dal cedente (FTG) e con l'ulteriore somma di
€ 31.913,45 che risulta dalle proprie note di debito e che, sommata al pagamento parziale di € 1.084,87, estinguerebbe il credito.
Ora, la somma algebrica degli importi non corrisponde: il credito derivante dalle fatture ammonta a €
39.286,32, da cui andrebbe sottratta la somma di € 24.732,21 (riconosciuta, ma comunque non considerata) e, ancora, quella di € 31.913,45.
Dalla documentazione in atti, si desume che ha contestato il credito, siccome da estinguere previa Pt_1 compensazione, derivante dalla fattura n. 82/21, onorando il pagamento del residuo di € 1.084,87.
pagina 2 di 4 Non ci sono, invece, elementi, desumibili in atti, che consentano di affermare che questa stessa somma sia ulteriore e diversa dagli importi che la documentazione trasmessa da FTG riconosceva come dovuti a , per € 24.732,21. Pt_1
Se così è, documentazione alla mano, si deve ritenere che
• il credito derivante dalla fattura n. 82/21 può senz'altro estinguersi per compensazione;
• sussistono gli ulteriori crediti derivanti dalle altre fatture, per 12.488,00 euro. pretende inoltre il pagamento della fattura n. 98/21, che ammonta a € 37.295,25. CP_1
La difesa di contesta che la somma sia dovuta, perché FTG risulterebbe inadempiente agli obblighi Pt_1 contrattuali, in particolare alla regolamentazione che prevedeva l'obbligo di munirsi di (e risultare in regola con la complessa regolamentazione in tema di) DURC.
Sul punto, occorre dire che la regolamentazione concernente il DURC legittima senz'altro la sospensione del rapporto contrattuale, in quanto finalizzata a garantire che i trasporti siano eseguiti da un soggetto in regola con gli oneri tributari e contributivi.
Tuttavia, se è lecito al committente (recte: onere del committente) opporsi all'esecuzione di trasporti da parte di un trasportatore non in regola, è vero pure che il trasporto che sia stato comunque eseguito va remunerato. A diversamente opinare si avrebbe una trasformazione delle logiche del sistema civilistico in una dimensione 'penale e penalizzante' che, paradossalmente, potrebbe favorire proprio il soggetto committente che si avvale di maestranze non in regola, con esiti inaccettabili.
Nel caso di specie, la documentazione attesta che ha contestato l'esistenza di irregolarità; non Pt_1 risulta tuttavia che si sia opposta alla esecuzione dei trasporti da parte della sua controparte contrattuale, non quelli, quantomeno, specificamente dedotti nella fattura n. 98/21.
In difetto di prova sul 'giusto compenso' dovuto al trasportatore, si deve quindi ritenere che la fattura remuneri l'esecuzione di un trasporto effettivamente posto in essere a prezzi coerenti con quelli statuiti in contratto: non è da escludere che la cessione al terzo fosse finalizzata proprio a impedire che sollevasse eccezioni di sorta dopo le questioni insorte in ragione del possesso del (di un valido ed Pt_1 attuale) Pt_2
Per tutto quanto detto, si deve concludere che è debitrice della complessiva somma di € Pt_1
49.783,25.
pagina 3 di 4 La violazione del (patto di) divieto di cessione espone il cedente alle conseguenze derivanti dalla violazione del precetto pattizio, riconducibili ai costi impliciti del presente giudizio: la questione concerne, tuttavia, i rapporti tra FTG e ed esula dal presente giudizio. Pt_1
Visti gli esiti della opposizione introdotta presso il Tribunale di Tempio Pausania, va CP_2 condannata a pagare quanto già riscosso in eccesso in forza della clausola di immediata esecutività del decreto opposto.
Dal momento che entrambe le parti sono parzialmente soccombenti, le spese possono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2995/23 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e, accertate le reciproche ragioni di credito, operata la compensazione tra le stesse, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 di € 49.783,25, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo (già revocato) al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla restituzione a della maggior somma già riscossa in forza della CP_2 Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo già revocato;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Parma, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2995/2023 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIAPPIANI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via cadoppi 6 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA, giusta procura in atti,
ATTORE IN RIASSUNZIONE;
contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SAU PIETRO LUIGI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA C. BECCARIA 18 OLBIA, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024, le parti hanno concluso come da note depositate per via telematica ai sensi dell'art. 281quiquies c.p.c..
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio ha ad oggetto la verifica della esistenza (o meno) del credito originariamente azionato da con decreto ingiuntivo, dichiarato immediatamente esecutivo e opposto da CP_2
presso il Tribunale di Tempio Pausania. Parte_1
Il decreto trovava titolo nella intervenuta cessione di fatture, emesse da FTG, per trasporti eseguiti per conto di in forza di contratto versato in atti. Pt_1
La violazione del patto di divieto di cessione tuttavia ha efficacia solo tra le parti: le questioni risarcitorie collegate esulano dal presente giudizio (v. infra).
Pur violando la clausola che prevedeva il divieto (salvo approvazione) di cessione, è quindi accaduto che FTG abbia ceduto le fatture nn. 82, 94, 95 e 98 del 2021, con finalità di adempiere a precedenti esposizioni nei confronti di (v. lettere di cessione in atti). CP_1
All'iniziativa di ha quindi reagito: l'opposizione ha avuto quale primo esito la revoca del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un Tribunale incompetente.
Il giudizio prosegue, dunque, in questa sede per verificare l'esistenza del credito.
Si procede con la massima brevità, sfrondano difese a lungo ripetitive e concentrando la riflessione sulle questioni decisive.
I crediti oggetto di cessione vanno dati per certi: la difesa di ha, infatti, opposto in compensazione Pt_1 ulteriori e diversi crediti.
Una tranche del credito deriva da tre fatture: la fattura n. 82/21 – per € 32.998,32; la fattura n.94 del
19.03.2021 di € 6.888,00; la fattura n. 95 dl 19.03.2021 di € 5.600,00.
EF sostiene che tale importo non sarebbe dovuto, in quanto andrebbe compensato con la somma di €
24.732,21, che sarebbe già stata riconosciuta come dovuta dal cedente (FTG) e con l'ulteriore somma di
€ 31.913,45 che risulta dalle proprie note di debito e che, sommata al pagamento parziale di € 1.084,87, estinguerebbe il credito.
Ora, la somma algebrica degli importi non corrisponde: il credito derivante dalle fatture ammonta a €
39.286,32, da cui andrebbe sottratta la somma di € 24.732,21 (riconosciuta, ma comunque non considerata) e, ancora, quella di € 31.913,45.
Dalla documentazione in atti, si desume che ha contestato il credito, siccome da estinguere previa Pt_1 compensazione, derivante dalla fattura n. 82/21, onorando il pagamento del residuo di € 1.084,87.
pagina 2 di 4 Non ci sono, invece, elementi, desumibili in atti, che consentano di affermare che questa stessa somma sia ulteriore e diversa dagli importi che la documentazione trasmessa da FTG riconosceva come dovuti a , per € 24.732,21. Pt_1
Se così è, documentazione alla mano, si deve ritenere che
• il credito derivante dalla fattura n. 82/21 può senz'altro estinguersi per compensazione;
• sussistono gli ulteriori crediti derivanti dalle altre fatture, per 12.488,00 euro. pretende inoltre il pagamento della fattura n. 98/21, che ammonta a € 37.295,25. CP_1
La difesa di contesta che la somma sia dovuta, perché FTG risulterebbe inadempiente agli obblighi Pt_1 contrattuali, in particolare alla regolamentazione che prevedeva l'obbligo di munirsi di (e risultare in regola con la complessa regolamentazione in tema di) DURC.
Sul punto, occorre dire che la regolamentazione concernente il DURC legittima senz'altro la sospensione del rapporto contrattuale, in quanto finalizzata a garantire che i trasporti siano eseguiti da un soggetto in regola con gli oneri tributari e contributivi.
Tuttavia, se è lecito al committente (recte: onere del committente) opporsi all'esecuzione di trasporti da parte di un trasportatore non in regola, è vero pure che il trasporto che sia stato comunque eseguito va remunerato. A diversamente opinare si avrebbe una trasformazione delle logiche del sistema civilistico in una dimensione 'penale e penalizzante' che, paradossalmente, potrebbe favorire proprio il soggetto committente che si avvale di maestranze non in regola, con esiti inaccettabili.
Nel caso di specie, la documentazione attesta che ha contestato l'esistenza di irregolarità; non Pt_1 risulta tuttavia che si sia opposta alla esecuzione dei trasporti da parte della sua controparte contrattuale, non quelli, quantomeno, specificamente dedotti nella fattura n. 98/21.
In difetto di prova sul 'giusto compenso' dovuto al trasportatore, si deve quindi ritenere che la fattura remuneri l'esecuzione di un trasporto effettivamente posto in essere a prezzi coerenti con quelli statuiti in contratto: non è da escludere che la cessione al terzo fosse finalizzata proprio a impedire che sollevasse eccezioni di sorta dopo le questioni insorte in ragione del possesso del (di un valido ed Pt_1 attuale) Pt_2
Per tutto quanto detto, si deve concludere che è debitrice della complessiva somma di € Pt_1
49.783,25.
pagina 3 di 4 La violazione del (patto di) divieto di cessione espone il cedente alle conseguenze derivanti dalla violazione del precetto pattizio, riconducibili ai costi impliciti del presente giudizio: la questione concerne, tuttavia, i rapporti tra FTG e ed esula dal presente giudizio. Pt_1
Visti gli esiti della opposizione introdotta presso il Tribunale di Tempio Pausania, va CP_2 condannata a pagare quanto già riscosso in eccesso in forza della clausola di immediata esecutività del decreto opposto.
Dal momento che entrambe le parti sono parzialmente soccombenti, le spese possono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2995/23 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e, accertate le reciproche ragioni di credito, operata la compensazione tra le stesse, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 di € 49.783,25, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, dalla notificazione del decreto ingiuntivo (già revocato) al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla restituzione a della maggior somma già riscossa in forza della CP_2 Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo già revocato;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Parma, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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