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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa IA ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139 /2025 promossa da:
) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 36;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
2) determinare i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio come segue, nel rispetto della volontà del figlio Per_1
a) il padre avrà facoltà di prelevare il figlio dalla casa materna, al termine del lavoro, due sere infrasettimanali, che verranno concordate tra i genitori, cenando con il figlio e riportandolo alle 21:30 presso la casa materna;
b) il padre trascorrerà con il figlio la domenica, in alternanza con la madre, prelevando dalla casa Per_1 coniugale ed ivi riaccompagnandolo alle 21:30. Il si impegna a comunicare alla signora almeno Pt_1 entro il venerdì sera, se trascorrerà la domenica con il figlio e indicherà l'orario in cui passerà a prenderlo;
quanto alle festività, il padre, in alternanza con la madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale Per_1
e/o della Vigilia, il giorno di Pasqua e/o di Lunedì Dell'Angelo, il giorno di Capodanno e/o l'Epifania, indicativamente il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in modo tale che il figlio veda in questi giorni di festa entrambi i genitori e condivida ugual tempo con ciascuno di essi;
per il restante periodo delle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita paterno settimanale;
il padre prenderà accordi con la madre per concordare il diritto di visita nelle ulteriori vacanze scolastiche
(Carnevale e i cosiddetti ponti) di tenuto conto della volontà e delle esigenze del figlio e degli Per_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori;
riguardo alle ferie estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, due settimane anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Nei periodi di vacanza con l'uno o con l'altro genitore i diritti di visita saranno sospesi. I genitori comunicheranno reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio;
viene annullata l'assunzione pattuita in sede di separazione di visita del padre al figlio presso la casa coniugale. assegnare la casa coniugale, di proprietà della signora sita in Seveso alla via Prealpi n. 29, Parte_1 alla stessa, con tutti gli arredi ed i mobili che la compongono;
condannare il signor a versare alla signora a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Per_1 minore, la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno; la predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 2 di 9 porre a carico del signor la quota parte del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, CP_1 di cui al Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione delle spese mediche di che saranno a Per_1 carico della madre, finchè beneficerà della copertura sanitaria della polizza aziendale;
6) a conferma del punto 6. dell'omologato ricorso per la separazione personale dei coniugi, disporre l'assegno unico venga interamente percepito dalla signora Pt_1
7) Dichiarare l'inadempienza del signor all'impegno assunto al punto 11 dell'omologato ricorso CP_1 per la separazione personale dei coniugi e per l'effetto, in riforma di quanto assunto in sede di separazione, annullare la pattuizione di trasferimento della proprietà della motocicletta HONDA CBR, targata BF89821, in favore del signor che rimarrà di proprietà della signora CP_1 Pt_1
pagina 3 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 14.5.2005 con che dalla unione nasceva in data 26.08.2010 che il Tribunale Controparte_1 Per_1 di Monza pronunciava la separazione personale delle parti giusto decreto del 4 maggio 2023 all'esito di ricorso congiunto, nel quale veniva stabilito l'affido condiviso di con collocamento presso la Per_1 madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento di euro 150 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ad eccezione delle spese mediche, poste al 100% a carico della ricorrente); esponeva che il resistente si limitava a tenere con sé il minore la domenica pomeriggio;
che egli aveva pranzato con 14 volte e cenato 7 volte Per_1 nell'anno 2024; che egli ometteva il regolare versamento del contributo al mantenimento ordinario ed era debitore dell'importo di euro 1650 a tale titolo;
che egli si impegnava altresì a restituire alla ricorrente la somma di euro 52.934,65, risultante dalla somma di prestiti e finanziamenti contratti da Pt_1 nell'interesse di con il versamento di rate mensili, in favore della moglie, dell'importo di euro CP_1
320,81 ciascuna, la prima della quale con scadenza il 31 marzo 2023 e a seguire fino all'estinzione; che egli inottemperava anche tali accordi;
che egli non rimborsava nemmeno il finanziamento di euro 272,75 mensili che i coniugi avevano congiuntamente contratto con Banca Intesa il 30.11.2018; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso e del collocamento presso di sé, che le fosse assegnata la casa coniugale e che fossero regolamentarti i tempi di permanenza del minore presso il padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle mediche, rimborsate dalla madre fino a quando ella avesse goduto della polizza sanitaria aziendale;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che fosse dichiarata l'inadempienza di all'impegno assunto al punto 11 CP_1 dell'omologato ricorso per la separazione personale dei coniugi e per l'effetto, in riforma di quanto assunto in sede di separazione, annullare la pattuizione di trasferimento della proprietà della motocicletta HONDA
CBR, targata BF89821, in favore di CP_1
Alla udienza del 23.10.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, comparso personalmente senza assistenza di legale.
Le parti rispettivamente dichiaravano:
PASSADOR: vivo a Seveso in una casa si mia proprietà, non gravata da mutuo, vivo con mio figlio, lavoro a Pt_1
Milano in un'azienda privata, sono impiegata, con reddito mensile di euro 2300, oltre 13ma e 14ma, e premio produzione.
Quindi sono circa 15 mensilità, prendo assegno unico al 100% di 57,5 euro, potrei avere una quota di un box, che usiamo noi. Noi avevamo pattuito che lui vedesse nel fine settimana e qualche giorno la settimana a casa nostra, il che avviane Per_1 regolarmente, mentre nel week endo lo tiene con sé due domeniche pomeriggio al mese. Ho una polizza sanitaria e un finanziamento cointestato con con rata mensile di euro 545, che pago io, anche se sarebbe metà per uno. CP_1 pagina 4 di 9 : io vivo a Rovellasca, nella casa della mia compagna, in una casa di sua proprietà non gravata Controparte_1 da mutuo, la mia compagna è impiegata con reddito mensile che non so. Io sono imbianchino e cartongessista, con una mia attività, ditta individuale, prendo circa 24.000 euro annui, a volte non riesco a rispettare il diritto di visita perché sono su cantieri anche a Roma. A me andrebbe bene la conferma delle condizioni di separazione, non quelle proposte da controparte in questa sede. è vero che non ho pagato i finanziamenti, ma perché sono stato oggettivamente impossibilitato, solo nell'ultimo anno ho avuto cantieri in utile. A me dispiace anche di non riuscire a provvedere a e sul diritto di visita, io specifico Per_1 che la ex casa coniugale è l'unico luogo in cui io riesco ad avere un incontro con che non vuole più avere rapporti con i Per_1 miei genitori, E non vuole nemmeno vedere la mia compagna. la mia situazione economica ha anche peggiorato i Per_1 rapporti con mio figlio.
Il legale della ricorrente ha precisato che la richiesta di aumento del contributo è anche dovuto al fatto che CP_1 non paga la sua quota dei finanziamenti e sono cresciute le esigenze di Per_1
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
(26.08.2010) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Emai_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, come già concordato dalle parti in sede di separazione, con statuizione della quale la ricorrente domanda la conferma nella presente sede.
-Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore, risultando manifestamente superfluo, non dovendosi assumere determinazioni che lo afferiscono volte ad una radicale modifica degli attuali assetti e non essendo emerso alcun elemento che induca a ritenere gli stessi concretamente pregiudizievoli per
Per_1 pagina 5 di 9 Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327);
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgragazione del nucleo familiare.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti direttamente con il ragazzo, in Per_1 ragione dell'età dello stesso;
padre e figlio si accorderanno sia sulle tempistiche che sui luoghi in cui il diritto di visita paterno verrà esercitato, e ciò al fine di consentire a di intrattenere una relazione Per_1 con il padre secondo modalità percepite come rispondenti al suo benessere.
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (da ultimo Cass. sent. n.
23501/2023, si vedano anche Cass. sent. n. 1198/2006; Cass. sent. n. 14553/2011; Cass. ord. n.
33231/2018).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è lavoratrice dipendente e nella dichiarazione per l'anno di imposta 2024 ha dichiarato redditi complessivi di circa euro 75405 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 4057,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; percepisce euro 57 mensili, pari al 100% dell'assegno unico.
È proprietaria esclusiva della casa coniugale, e rimborsa finanziamento con rata mensile di euro 545, anche per la quota del resistente;
è proprietaria di 1/3 di box in Seveso, non messo a reddito.
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili),, ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro
3069.
Il resistente allega di vivere con la compagna a Rovellasca, in una casa di proprietà della donna non gravata da mutuo;
di avere una ditta individuale come imbianchino e cartongessista, con reddito annuo allegato di circa 24.000 (euro 2.000 mensili).
Non ha saputo riferire i redditi della compagna, impiegata.
pagina 6 di 9 Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.500.
Alla udienza del 23.10.2025 il resistente, comparso senza assistenza legale, ha dichiarato che quest'anno ha cantieri in utile, persino nel Lazio;
ciò induce a ritenere che la sua situazione lavorativa conosca un momento di maggiore floridità.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente il padre vede poche ore la settimana, senza portarlo presso la sua abitazione, cfr. verbale udienza Per_1
23.10.2025, e dunque i maggiori oneri di mantenimento del ragazzo gravano sulla madre), deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'importo dell'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente, in conformità a quanto già previsto dalle parti in sede di separazione.
-Le ulteriori domande afferenti il motociclo debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.2139/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(CO) il 28/12/1977 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.5.2005 a Seveso (atto n. 9 parte II serie A registro atti di matrimonio del
Comune di Seveso);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 pagina 7 di 9 4. colloca il minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con è il minore secondo liberi accordi assunti direttamente con sia sulle tempistiche che sui luoghi in cui il diritto di visita paterno verrà esercitato;
Per_1
6. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7. con decorrenza ottobre 2025 Pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico della ricorrente il 100% delle spese mediche coperte dalla assicurazione a suo favore e a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, restanti mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di pagina 8 di 9 frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
9. dichiara inammissibili le restanti domande;
10. dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice est.
IA ON
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa IA ON Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139 /2025 promossa da:
) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN SC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Lamarmora n. 36;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale,
2) determinare i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio come segue, nel rispetto della volontà del figlio Per_1
a) il padre avrà facoltà di prelevare il figlio dalla casa materna, al termine del lavoro, due sere infrasettimanali, che verranno concordate tra i genitori, cenando con il figlio e riportandolo alle 21:30 presso la casa materna;
b) il padre trascorrerà con il figlio la domenica, in alternanza con la madre, prelevando dalla casa Per_1 coniugale ed ivi riaccompagnandolo alle 21:30. Il si impegna a comunicare alla signora almeno Pt_1 entro il venerdì sera, se trascorrerà la domenica con il figlio e indicherà l'orario in cui passerà a prenderlo;
quanto alle festività, il padre, in alternanza con la madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale Per_1
e/o della Vigilia, il giorno di Pasqua e/o di Lunedì Dell'Angelo, il giorno di Capodanno e/o l'Epifania, indicativamente il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in modo tale che il figlio veda in questi giorni di festa entrambi i genitori e condivida ugual tempo con ciascuno di essi;
per il restante periodo delle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita paterno settimanale;
il padre prenderà accordi con la madre per concordare il diritto di visita nelle ulteriori vacanze scolastiche
(Carnevale e i cosiddetti ponti) di tenuto conto della volontà e delle esigenze del figlio e degli Per_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori;
riguardo alle ferie estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, due settimane anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Nei periodi di vacanza con l'uno o con l'altro genitore i diritti di visita saranno sospesi. I genitori comunicheranno reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio;
viene annullata l'assunzione pattuita in sede di separazione di visita del padre al figlio presso la casa coniugale. assegnare la casa coniugale, di proprietà della signora sita in Seveso alla via Prealpi n. 29, Parte_1 alla stessa, con tutti gli arredi ed i mobili che la compongono;
condannare il signor a versare alla signora a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Per_1 minore, la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno; la predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 2 di 9 porre a carico del signor la quota parte del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, CP_1 di cui al Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione delle spese mediche di che saranno a Per_1 carico della madre, finchè beneficerà della copertura sanitaria della polizza aziendale;
6) a conferma del punto 6. dell'omologato ricorso per la separazione personale dei coniugi, disporre l'assegno unico venga interamente percepito dalla signora Pt_1
7) Dichiarare l'inadempienza del signor all'impegno assunto al punto 11 dell'omologato ricorso CP_1 per la separazione personale dei coniugi e per l'effetto, in riforma di quanto assunto in sede di separazione, annullare la pattuizione di trasferimento della proprietà della motocicletta HONDA CBR, targata BF89821, in favore del signor che rimarrà di proprietà della signora CP_1 Pt_1
pagina 3 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 14.5.2005 con che dalla unione nasceva in data 26.08.2010 che il Tribunale Controparte_1 Per_1 di Monza pronunciava la separazione personale delle parti giusto decreto del 4 maggio 2023 all'esito di ricorso congiunto, nel quale veniva stabilito l'affido condiviso di con collocamento presso la Per_1 madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale veniva posto un contributo al mantenimento di euro 150 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (ad eccezione delle spese mediche, poste al 100% a carico della ricorrente); esponeva che il resistente si limitava a tenere con sé il minore la domenica pomeriggio;
che egli aveva pranzato con 14 volte e cenato 7 volte Per_1 nell'anno 2024; che egli ometteva il regolare versamento del contributo al mantenimento ordinario ed era debitore dell'importo di euro 1650 a tale titolo;
che egli si impegnava altresì a restituire alla ricorrente la somma di euro 52.934,65, risultante dalla somma di prestiti e finanziamenti contratti da Pt_1 nell'interesse di con il versamento di rate mensili, in favore della moglie, dell'importo di euro CP_1
320,81 ciascuna, la prima della quale con scadenza il 31 marzo 2023 e a seguire fino all'estinzione; che egli inottemperava anche tali accordi;
che egli non rimborsava nemmeno il finanziamento di euro 272,75 mensili che i coniugi avevano congiuntamente contratto con Banca Intesa il 30.11.2018; concludeva domandando lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso e del collocamento presso di sé, che le fosse assegnata la casa coniugale e che fossero regolamentarti i tempi di permanenza del minore presso il padre;
che fosse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle mediche, rimborsate dalla madre fino a quando ella avesse goduto della polizza sanitaria aziendale;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che fosse dichiarata l'inadempienza di all'impegno assunto al punto 11 CP_1 dell'omologato ricorso per la separazione personale dei coniugi e per l'effetto, in riforma di quanto assunto in sede di separazione, annullare la pattuizione di trasferimento della proprietà della motocicletta HONDA
CBR, targata BF89821, in favore di CP_1
Alla udienza del 23.10.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente, comparso personalmente senza assistenza di legale.
Le parti rispettivamente dichiaravano:
PASSADOR: vivo a Seveso in una casa si mia proprietà, non gravata da mutuo, vivo con mio figlio, lavoro a Pt_1
Milano in un'azienda privata, sono impiegata, con reddito mensile di euro 2300, oltre 13ma e 14ma, e premio produzione.
Quindi sono circa 15 mensilità, prendo assegno unico al 100% di 57,5 euro, potrei avere una quota di un box, che usiamo noi. Noi avevamo pattuito che lui vedesse nel fine settimana e qualche giorno la settimana a casa nostra, il che avviane Per_1 regolarmente, mentre nel week endo lo tiene con sé due domeniche pomeriggio al mese. Ho una polizza sanitaria e un finanziamento cointestato con con rata mensile di euro 545, che pago io, anche se sarebbe metà per uno. CP_1 pagina 4 di 9 : io vivo a Rovellasca, nella casa della mia compagna, in una casa di sua proprietà non gravata Controparte_1 da mutuo, la mia compagna è impiegata con reddito mensile che non so. Io sono imbianchino e cartongessista, con una mia attività, ditta individuale, prendo circa 24.000 euro annui, a volte non riesco a rispettare il diritto di visita perché sono su cantieri anche a Roma. A me andrebbe bene la conferma delle condizioni di separazione, non quelle proposte da controparte in questa sede. è vero che non ho pagato i finanziamenti, ma perché sono stato oggettivamente impossibilitato, solo nell'ultimo anno ho avuto cantieri in utile. A me dispiace anche di non riuscire a provvedere a e sul diritto di visita, io specifico Per_1 che la ex casa coniugale è l'unico luogo in cui io riesco ad avere un incontro con che non vuole più avere rapporti con i Per_1 miei genitori, E non vuole nemmeno vedere la mia compagna. la mia situazione economica ha anche peggiorato i Per_1 rapporti con mio figlio.
Il legale della ricorrente ha precisato che la richiesta di aumento del contributo è anche dovuto al fatto che CP_1 non paga la sua quota dei finanziamenti e sono cresciute le esigenze di Per_1
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Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
(26.08.2010) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Emai_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso, come già concordato dalle parti in sede di separazione, con statuizione della quale la ricorrente domanda la conferma nella presente sede.
-Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore, risultando manifestamente superfluo, non dovendosi assumere determinazioni che lo afferiscono volte ad una radicale modifica degli attuali assetti e non essendo emerso alcun elemento che induca a ritenere gli stessi concretamente pregiudizievoli per
Per_1 pagina 5 di 9 Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327);
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgragazione del nucleo familiare.
-Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti direttamente con il ragazzo, in Per_1 ragione dell'età dello stesso;
padre e figlio si accorderanno sia sulle tempistiche che sui luoghi in cui il diritto di visita paterno verrà esercitato, e ciò al fine di consentire a di intrattenere una relazione Per_1 con il padre secondo modalità percepite come rispondenti al suo benessere.
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (da ultimo Cass. sent. n.
23501/2023, si vedano anche Cass. sent. n. 1198/2006; Cass. sent. n. 14553/2011; Cass. ord. n.
33231/2018).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha sempre Per_1 prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente è lavoratrice dipendente e nella dichiarazione per l'anno di imposta 2024 ha dichiarato redditi complessivi di circa euro 75405 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 4057,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; percepisce euro 57 mensili, pari al 100% dell'assegno unico.
È proprietaria esclusiva della casa coniugale, e rimborsa finanziamento con rata mensile di euro 545, anche per la quota del resistente;
è proprietaria di 1/3 di box in Seveso, non messo a reddito.
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili),, ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro
3069.
Il resistente allega di vivere con la compagna a Rovellasca, in una casa di proprietà della donna non gravata da mutuo;
di avere una ditta individuale come imbianchino e cartongessista, con reddito annuo allegato di circa 24.000 (euro 2.000 mensili).
Non ha saputo riferire i redditi della compagna, impiegata.
pagina 6 di 9 Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.500.
Alla udienza del 23.10.2025 il resistente, comparso senza assistenza legale, ha dichiarato che quest'anno ha cantieri in utile, persino nel Lazio;
ciò induce a ritenere che la sua situazione lavorativa conosca un momento di maggiore floridità.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente il padre vede poche ore la settimana, senza portarlo presso la sua abitazione, cfr. verbale udienza Per_1
23.10.2025, e dunque i maggiori oneri di mantenimento del ragazzo gravano sulla madre), deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'importo dell'assegno unico verrà percepito al 100% dalla ricorrente, in conformità a quanto già previsto dalle parti in sede di separazione.
-Le ulteriori domande afferenti il motociclo debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.2139/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(CO) il 28/12/1977 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 14.5.2005 a Seveso (atto n. 9 parte II serie A registro atti di matrimonio del
Comune di Seveso);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 pagina 7 di 9 4. colloca il minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con è il minore secondo liberi accordi assunti direttamente con sia sulle tempistiche che sui luoghi in cui il diritto di visita paterno verrà esercitato;
Per_1
6. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7. con decorrenza ottobre 2025 Pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Pone inoltre a carico della ricorrente il 100% delle spese mediche coperte dalla assicurazione a suo favore e a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, restanti mediche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di pagina 8 di 9 frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
8. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio;
9. dichiara inammissibili le restanti domande;
10. dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
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Il Giudice est.
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