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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Pietro (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, al Corso della C.F._2
libertà n. 70 - ATTORE -
e c.f. e P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Andrea Pompei (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla Via G. Amendola n. 52 - CONVENUTA -
Conclusioni: per parte attrice, come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate in data 3.3.2025; per parte convenuta: come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data
27.12.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 1.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato in data 2.7.2019 , Parte_1
premesso di aver agito in giudizio nei confronti della società Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano e che tale giudice ha dichiarato la propria incompetenza con
1 sentenza n. 143/19 del 18.4.2019, ha chiesto al Tribunale adito: di dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in ragione dell'inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 1.000,00 (se ritenuta versata come acconto)
o di € 2.000,00 (se ritenuta versata come caparra); ii) di condannare la società convenuta al pagamento e/o alla restituzione della somma di € 3.968,32 pari al valore riconosciuto in seguito alla rottamazione del veicolo consegnato dall'attore al momento dell'acquisto del nuovo veicolo;
iii) di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'indisponibilità di un mezzo a seguito della rottamazione a causa dell'ingiustificabile ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della convenuta.
A sostegno di tali domande parte attrice ha dedotto:
- che in data 25.9.2017 è intervenuto tra le parti contratto di acquisto di un veicolo (Reanult mod.
CAPTUR 87J, versione 2E3A AU M6 – INTENS Energy TCe 120) con data di consegna concordata per il successivo 20.1.2018;
- che, nell'occasione, la concessionaria ha ritirato il veicolo usato di proprietà di parte CP_1
attrice, per il quale, a seguito di rottamazione, veniva convenuto il valore di € 3.960,32;
- che il veicolo acquistato non veniva consegnato nei termini pattuiti e che la società convenuta, in data 23.4.2018, comunicava quale nuova data di consegna il periodo tra l'agosto ed il settembre 2018, riconoscendo un contributo di € 1.200,00 per il ritardo nella consegna dovuto a problemi di fabbricazione;
- che, con missiva del 21.5.2018, l'attore diffidava la società convenuta all'adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. e, con successiva missiva del 21.6.2018, comunicava alla società convenuta di ritenere il contratto risolto per inadempimento essendo fallito nelle more ogni possibile tentativo di bonario componimento;
- che, con nota dell'agosto 2018, la società convenuta, nel comunicare l'arrivo dell'autovettura si rendeva disponibile a restituire la caparra versata, riconoscendo il contratto risolto;
- che tuttavia alcuna somma è stata restituita all'attore, il quale peraltro ha subito ingenti danni alla vita di relazione, personale e familiare in quanto è rimasto svariati mesi senza autoveicolo, oltre ad aver perduto la possibilità di fruire, per un nuovo acquisto, della somma ricavata dalla rottamazione del precedente autoveicolo pari ad € 3.960,32.
2. Si è tempestivamente costituita la società convenuta chiedendo di rigettare la domanda volta ad ottenere la restituzione del doppio dell'importo versato a titolo di acconto, la domanda volta ad ottenere pagamento e/o la restituzione dell'importo riconosciuto a seguito della rottamazione, nonché la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno.
2 Quanto alla domanda di restituzione dell'acconto versato, la società convenuta ha chiesto di ridurre l'importo dovuto alla minor somma di € 900,00 in ragione della compensazione con il credito di €
100,00 vantato dalla convenuta verso l'attore per la rottamazione eseguita.
La società convenuta ha in sintesi dedotto: i) di essersi attivata diligentemente per ridurre i disagi dell'attore, offrendogli sin dal febbraio 2018 l'acquisto allo stesso prezzo di un altro veicolo prontamente disponibile e, in particolare, di un veicolo identico a quello ordinato ma con motore diesel (e quindi di valore superiore), offerta rifiutata dall'attore; ii) di avere anche offerto all'attore già con la missiva a mezzo pec del 30.5.2018 una vettura di cortesia disponibile fino alla consegna del veicolo, offerta rifiutata dall'attore; iii) di aver altresì offerto uno sconto di € 1.200,00 sull'acquisto dell'autoveicolo per il ritardo nella consegna dello stesso (ritardo di circa sei mesi non imputabile alla convenuta, ma a problematiche di fabbricazione), offerta rifiutata dall'attore; iv) di avere infine offerto la restituzione dell'acconto all'attore anche dopo l'arrivo del veicolo presso la concessionaria, chiedendogli invano le coordinate bancarie;
v) che il preteso danno è in ogni caso del tutto indimostrato.
3. Espletato l'interrogatorio formale di e di , ammessi i documenti Parte_1 Controparte_1
prodotti ed escussi tre testi, la causa, con ordinanza del 6.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 3.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Le domande proposte possono trovare solo parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
5. Risulta in primo luogo fondata la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto intervenuto tra le parti.
Al riguardo giova premettere che non solo è incontestato tra le parti che il veicolo non è stato consegnato entro il termine contrattualmente convenuto del 20.1.2018, ma la stessa convenuta ha dedotto e documentato che il veicolo è risultato disponibile solo nel successivo mese di agosto (si veda la missiva a mezzo pec del 10.8.2018 con cui la convenuta ha comunicato all'attore che il veicolo era arrivato presso il concessionario).
Ciò posto, l'attore ha prodotto la diffida ad adempiere inviata in data 21.5.2018 (missiva pacificamente ricevuta dalla convenuta, la quale vi fa infatti espresso riferimento nella successiva e- mail del 30.5.2018 in atti), con cui l'attore medesimo ha diffidato la convenuta ad adempiere ex art. 1454 c.c. provvedendo alla consegna del veicolo ordinato entro 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa, con l'avviso che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso automaticamente risolto di diritto (cfr.
Cass., ord. n. 32821/23 in ordine alla necessità che la diffida contenga una univoca manifestazione
3 della volontà dell'intimante di ritenere il contratto risolto in caso di mancato adempimento entro il termine concesso).
Ebbene, come sopra esposto, è pacifico che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligazione di consegna del veicolo acquistato entro il termine di cui alla suindicata diffida.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere non elimina la necessità di accertare la gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr., Cass., ord. n. 25703/23).
Nella specie non può però revocarsi in dubbio la gravità dell'inadempimento della convenuta nell'equilibrio del sinallagma contrattuale, concernendo l'obbligazione principale del venditore.
Né può ritenersi dimostrato che l'inadempimento non sia imputabile alla convenuta: non ricorre infatti un'ipotesi di assoluta ed obiettiva impossibilità tale da rendere non imputabile l'inadempimento della convenuta, non potendo dimostrarsi una simile impossibilità mediante il mero riferimento, anche da parte del teste (dipendente della società convenuta), a non meglio precisati e comunque non Tes_1
documentati problemi di fabbricazione che avrebbero determinato il ritardo nella consegna.
Del resto la stessa convenuta, anteriormente all'introduzione della controversia, ha in più occasioni comunicato all'attore la propria intenzione di riconoscergli uno sconto sul prezzo finale di acquisto della vettura proprio in ragione del ritardo nella consegna.
Né l'inadempimento della convenuta può essere eliso dall'avere la convenuta dedotto di aver offerto all'attore sia l'acquisto alle medesime condizioni di un veicolo di maggior valore e prontamente disponibile sia un'auto di cortesia in attesa dell'arrivo del veicolo ordinato.
Ed infatti la prima delle suesposte circostanze non può comunque escludere la ricorrenza del dedotto inadempimento, esulando dall'ambito della collaborazione esigibile dal creditore l'accettazione di un veicolo con diverso tipo di alimentazione rispetto a quella prescelta (trattandosi di caratteristica evidentemente rilevante nella scelta di un veicolo); quanto poi alla seconda delle suesposte circostanze deve invece rilevarsi che l'offerta del veicolo di cortesia, anche a voler ipotizzare che possa escludere la ricorrenza o la gravità dell'inadempimento, risulta documentata solo a far data dalla e-mail del 30.5.2018 e peraltro, come emergente dalla successiva e-mail del 13.6.2018, con riguardo ad un mezzo disponibile a partire dal successivo 22.6.2018 (ossia in epoca successiva sia alla diffida ad adempiere sia al termine con la stessa concesso).
Né può ritenersi che successivamente alla scadenza del termine concesso con la citata diffida l'attore abbia rinunciato all'effetto risolutivo prodottosi mediante comportamenti concludenti (cfr., Cass., sent. n. 9317/16), avuto riguardo all'univoco tenore della missiva inviata a mezzo e-mail in data
21.6.2018.
4 Giova del resto sottolineare che la stessa convenuta, allorquando con la suindicata pec del 10.8.2018 ha comunicato all'attore che il veicolo era finalmente disponibile presso la concessionaria, ha fatto anche esplicito riferimento all'intervenuta risoluzione del contratto ed alla propria disponibilità a restituire la somma ricevuta nel caso in cui l'attore non fosse più interessato all'acquisto, con ciò assumendo a sua volta essersi risolto l'originario contratto (oltre a doversi considerare, in ogni caso, che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.; cfr., Cass., ord.
n. 23193/20).
6. Dalla risoluzione del contratto consegue l'accertamento del diritto dell'attore alla restituzione dell'importo di € 1.000,00 pacificamente corrisposto e, si ritiene, corrisposto a titolo di acconto.
Quanto al titolo di tale versamento non può infatti dubitarsi del fatto che trattasi di acconto e non di caparra confirmatoria, come chiaramente evincibile sia dal contenuto del contratto (laddove il versamento dell'importo per cui si discute viene inserito con apposita dicitura in calce e non nell'apposita sezione dedicata alla caparra confirmatoria) sia da quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.
Da tale importo non deve essere decurtato, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta,
l'importo di € 100,00 per spese di demolizione, atteso che l'obbligo in capo all'attore di versare un importo così quantificato troverebbe la sua fonte nel contratto risolto e, segnatamente, nella parte relativa alla determinazione del prezzo del veicolo, mentre non sono state documentate le spese effettivamente sostenute per la rottamazione.
L'importo di € 1.000,00 da restituire all'attore integra, in accordo con la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., sent. n. 14289/18), un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c.
(maggior danno che tuttavia nella specie non risulta idoneamente allegato e provato).
Quanto agli interessi questi possono essere riconosciuti al tasso legale a far data dalla domanda al saldo, non potendo rilevare con riguardo alla voce interessi del debito della convenuta né l'offerta banco judicis di € 960,00 (in quanto inferiore rispetto a quella accertata come dovuta) né la corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente al giudizio (non idonea ad integrare un'offerta reale ed effettiva, ancorché non formale).
7. Venendo infine ad esaminare la domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere invece rigettata.
Per quanto in particolare attiene all'importo di € 3.960,32 deve evidenziarsi che parte attrice ha dedotto, entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, che a causa
5 dell'inadempimento della convenuta ha perso la possibilità di avvantaggiarsi della somma ricavata dalla rottamazione.
Non ha di contro dedotto, entro i predetti termini, che non avrebbe altrimenti proceduto alla rottamazione del veicolo, lamentando invece, come sopra esposto, proprio la perdita del “valore” asseritamente collegato alla rottamazione.
Deve tuttavia evidenziarsi che tale importo non era già stato “ricavato” dall'attore, costituendo invece lo sconto convenuto nel caso di acquisto del veicolo e conseguente pagamento del prezzo integrale allo scopo concordato (prezzo in relazione a cui, come detto, constava essere intervenuto all'epoca della risoluzione il solo pagamento di un acconto).
Ne consegue che, venuto meno con la risoluzione di diritto il contratto di vendita, è venuta meno anche la fonte del diritto a vedersi praticare il prezzo comprensivo dello sconto convenuto (non trattandosi, appunto, di un importo separatamente riconosciuto all'attore a titolo, ad esempio, di acquisto del veicolo poi rottamato ma di un programma di scontistica inscindibilmente connesso, in base al contratto, all'acquisto del nuovo veicolo).
Né in ragione delle circostanze tempestivamente dedotte da parte attrice può ritenersi idoneamente allegato (e, comunque, provato) l'eventuale diverso danno derivante dall'impossibilità di fruire presso altri rivenditori di auto di una scontistica collegata alla rottamazione ovvero della possibilità di fruirne in misura minore rispetto a quella concordata con la convenuta (tenuto conto del fatto che, come ammesso dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, il certificato di rottamazione gli venne tempestivamente consegnato).
In tale quadro l'attore avrebbe infatti dovuto allegare e provare l'impossibilità di fruire di sconti (o di fruirne in pari misura) oltre che dare conto dei costi da sostenere nel caso di effettuazione della rottamazione in epoca successiva (ad esempio per la revisione, stando a quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale).
In assenza di tali elementi, venendo in rilievo un danno patrimoniale per cui non è configurabile l'impossibilità o l'estrema difficoltà della quantificazione dipendente da fattori oggettivi, la domanda svolta sul punto non può trovare accoglimento, neanche in misura diversa ed inferiore rispetto al richiesto importo di € 3.960,32.
Né peraltro a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla disponibilità, manifestata dalla convenuta, ad offrire all'attore uno sconto ulteriore di € 1.200,00 avuto riguardo al ritardo nella consegna: trattasi infatti di un importo riconosciuto in ottica conciliativa a titolo di sconto nell'ipotesi, non verificatasi, di esecuzione del contratto mediante consegna del veicolo e pagamento del corrispettivo.
Alcun importo può infine essere riconosciuto a titolo di danno per indisponibilità del veicolo.
6 Per quanto concerne il danno patrimoniale la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il danno da indisponibilità del veicolo non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e liquidato quindi in via equitativa, atteso che tale danno non si identifica nella mera indisponibilità del mezzo e che è invece necessario dimostrare la spesa concretamente sostenuta per procurarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il suo mancato uso ovvero i costi sostenuti (ad esempio per l'assicurazione o per la tassa di circolazione), quali pregiudizi presuntivamente riconducibili all'inadempimento contrattuale (cfr., Cass., sent. n. 32946/24, Cass., ord. n. 15089/15).
Ebbene nella specie dagli atti acquisiti non emergono univocamente i suesposti elementi, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare simili esborsi o perdite ed essendo emerso anzi dai testi escussi (la figlia ed il genero dell'attore) che sono stati loro ad accompagnare l'attore nelle occasioni in cui ha effettuato degli spostamenti per cui era necessaria la disponibilità di un veicolo.
Giova peraltro sottolineare che, in disparte la riconducibilità di tale comportamento anche allo strettissimo rapporto di parentela esistente, alcun elemento è stato offerto per ritenere che invece l'attore abbia per tale motivo sostenuto oneri economici.
Per quanto concerne invece i richiesti danni non patrimoniali, giova premettere che è astrattamente configurabile il ristoro del danno non patrimoniale derivante da un inadempimento contrattuale (cfr.,
Cass., sent. n. 21999/11).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che deve trattasi di una lesione seria, grave e non estrinsecantesi in meri disagi delle libertà costituzionali, ad esempio, di autodeterminazione e di movimento (cfr., Cass., ord. n. 28244/23), non essendo in ogni caso ravvisabile un danno in re ipsa ed occorrendo invece che la lesione sia specificamente allegata mediante la deduzione degli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr., Cass., ord. n. 33276/23,
Cass., sent. n. 12143/16).
Ebbene nella specie l'attore ha allegato di aver subito ingenti danni alla vita di relazione, personale e familiare perché, essendo sprovvisto di altra autovettura, ha affrontato notevoli disagi per gli spostamenti necessari anche per effettuare diverse cure mediche.
Tale allegazione non consente, per la sua genericità, di ritenere idoneamente dedotto un pregiudizio assistito dal necessario carattere della serietà e della gravità e non, invece, un disagio insuscettibile di tutela risarcitoria.
L'attore avrebbe infatti dovuto delineare con puntualità le esigenze rimaste frustrate od almeno apprezzabilmente ostacolate a causa dell'indisponibilità della vettura, quali le esigenze lavorative (o, comunque, di svolgimento di altre attività almeno specificamente indicate) ovvero le esigenze di cura
(rispetto a cui avrebbe dovuto almeno indicare la frequenza ed il luogo di svolgimento, dando conto delle visite pianificate nel periodo per cui è causa).
7 Né i testi escussi – il genero dell'attore e la figlia dell'attore - hanno Tes_2 Parte_2
fornito puntuali indicazioni su eventuali difficoltà nel fare fronte ad esigenze di accompagnamento dell'attore, con ciò peraltro prima facie escludendosi che non sia stato possibile fruire delle cure mediche asseritamente necessarie.
In ogni caso tali testi non hanno delineato il tipo di attività compiuta in favore dell'attore con la puntualità necessaria per ricavare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio eventualmente sofferto (non essendo state fornite indicazioni anche approssimative sul numero di occasioni in cui hanno accompagnato l'attore nel periodo per cui è causa, ovvero indicazioni sulle destinazioni più frequenti e sui motivi degli spostamenti più ricorrenti).
8. In conclusione in parziale accoglimento delle domande proposte deve essere accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto stipulato in data 25.9.2017 per l'inadempimento della convenuta, la quale deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore, dell'importo di € 1.000,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto del solo parziale accoglimento delle diverse domande proposte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
a) dichiara risolto ex art. 1454 c.c. il contratto concluso in data 25.9.2017 tra e la Parte_1
società per inadempimento della società Controparte_1 Controparte_1
[...]
b) condanna la società alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
[...]
c) rigetta le ulteriori domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
Controparte_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 5.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Pietro (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, al Corso della C.F._2
libertà n. 70 - ATTORE -
e c.f. e P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Andrea Pompei (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Avezzano, alla Via G. Amendola n. 52 - CONVENUTA -
Conclusioni: per parte attrice, come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate in data 3.3.2025; per parte convenuta: come da note di precisazioni delle conclusioni depositate in data
27.12.2024 e da note di trattazione scritta depositate in data 1.3.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione tempestivamente notificato in data 2.7.2019 , Parte_1
premesso di aver agito in giudizio nei confronti della società Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano e che tale giudice ha dichiarato la propria incompetenza con
1 sentenza n. 143/19 del 18.4.2019, ha chiesto al Tribunale adito: di dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in ragione dell'inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di € 1.000,00 (se ritenuta versata come acconto)
o di € 2.000,00 (se ritenuta versata come caparra); ii) di condannare la società convenuta al pagamento e/o alla restituzione della somma di € 3.968,32 pari al valore riconosciuto in seguito alla rottamazione del veicolo consegnato dall'attore al momento dell'acquisto del nuovo veicolo;
iii) di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'indisponibilità di un mezzo a seguito della rottamazione a causa dell'ingiustificabile ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della convenuta.
A sostegno di tali domande parte attrice ha dedotto:
- che in data 25.9.2017 è intervenuto tra le parti contratto di acquisto di un veicolo (Reanult mod.
CAPTUR 87J, versione 2E3A AU M6 – INTENS Energy TCe 120) con data di consegna concordata per il successivo 20.1.2018;
- che, nell'occasione, la concessionaria ha ritirato il veicolo usato di proprietà di parte CP_1
attrice, per il quale, a seguito di rottamazione, veniva convenuto il valore di € 3.960,32;
- che il veicolo acquistato non veniva consegnato nei termini pattuiti e che la società convenuta, in data 23.4.2018, comunicava quale nuova data di consegna il periodo tra l'agosto ed il settembre 2018, riconoscendo un contributo di € 1.200,00 per il ritardo nella consegna dovuto a problemi di fabbricazione;
- che, con missiva del 21.5.2018, l'attore diffidava la società convenuta all'adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. e, con successiva missiva del 21.6.2018, comunicava alla società convenuta di ritenere il contratto risolto per inadempimento essendo fallito nelle more ogni possibile tentativo di bonario componimento;
- che, con nota dell'agosto 2018, la società convenuta, nel comunicare l'arrivo dell'autovettura si rendeva disponibile a restituire la caparra versata, riconoscendo il contratto risolto;
- che tuttavia alcuna somma è stata restituita all'attore, il quale peraltro ha subito ingenti danni alla vita di relazione, personale e familiare in quanto è rimasto svariati mesi senza autoveicolo, oltre ad aver perduto la possibilità di fruire, per un nuovo acquisto, della somma ricavata dalla rottamazione del precedente autoveicolo pari ad € 3.960,32.
2. Si è tempestivamente costituita la società convenuta chiedendo di rigettare la domanda volta ad ottenere la restituzione del doppio dell'importo versato a titolo di acconto, la domanda volta ad ottenere pagamento e/o la restituzione dell'importo riconosciuto a seguito della rottamazione, nonché la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno.
2 Quanto alla domanda di restituzione dell'acconto versato, la società convenuta ha chiesto di ridurre l'importo dovuto alla minor somma di € 900,00 in ragione della compensazione con il credito di €
100,00 vantato dalla convenuta verso l'attore per la rottamazione eseguita.
La società convenuta ha in sintesi dedotto: i) di essersi attivata diligentemente per ridurre i disagi dell'attore, offrendogli sin dal febbraio 2018 l'acquisto allo stesso prezzo di un altro veicolo prontamente disponibile e, in particolare, di un veicolo identico a quello ordinato ma con motore diesel (e quindi di valore superiore), offerta rifiutata dall'attore; ii) di avere anche offerto all'attore già con la missiva a mezzo pec del 30.5.2018 una vettura di cortesia disponibile fino alla consegna del veicolo, offerta rifiutata dall'attore; iii) di aver altresì offerto uno sconto di € 1.200,00 sull'acquisto dell'autoveicolo per il ritardo nella consegna dello stesso (ritardo di circa sei mesi non imputabile alla convenuta, ma a problematiche di fabbricazione), offerta rifiutata dall'attore; iv) di avere infine offerto la restituzione dell'acconto all'attore anche dopo l'arrivo del veicolo presso la concessionaria, chiedendogli invano le coordinate bancarie;
v) che il preteso danno è in ogni caso del tutto indimostrato.
3. Espletato l'interrogatorio formale di e di , ammessi i documenti Parte_1 Controparte_1
prodotti ed escussi tre testi, la causa, con ordinanza del 6.3.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 3.3.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. Le domande proposte possono trovare solo parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
5. Risulta in primo luogo fondata la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto intervenuto tra le parti.
Al riguardo giova premettere che non solo è incontestato tra le parti che il veicolo non è stato consegnato entro il termine contrattualmente convenuto del 20.1.2018, ma la stessa convenuta ha dedotto e documentato che il veicolo è risultato disponibile solo nel successivo mese di agosto (si veda la missiva a mezzo pec del 10.8.2018 con cui la convenuta ha comunicato all'attore che il veicolo era arrivato presso il concessionario).
Ciò posto, l'attore ha prodotto la diffida ad adempiere inviata in data 21.5.2018 (missiva pacificamente ricevuta dalla convenuta, la quale vi fa infatti espresso riferimento nella successiva e- mail del 30.5.2018 in atti), con cui l'attore medesimo ha diffidato la convenuta ad adempiere ex art. 1454 c.c. provvedendo alla consegna del veicolo ordinato entro 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa, con l'avviso che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso automaticamente risolto di diritto (cfr.
Cass., ord. n. 32821/23 in ordine alla necessità che la diffida contenga una univoca manifestazione
3 della volontà dell'intimante di ritenere il contratto risolto in caso di mancato adempimento entro il termine concesso).
Ebbene, come sopra esposto, è pacifico che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligazione di consegna del veicolo acquistato entro il termine di cui alla suindicata diffida.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere non elimina la necessità di accertare la gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr., Cass., ord. n. 25703/23).
Nella specie non può però revocarsi in dubbio la gravità dell'inadempimento della convenuta nell'equilibrio del sinallagma contrattuale, concernendo l'obbligazione principale del venditore.
Né può ritenersi dimostrato che l'inadempimento non sia imputabile alla convenuta: non ricorre infatti un'ipotesi di assoluta ed obiettiva impossibilità tale da rendere non imputabile l'inadempimento della convenuta, non potendo dimostrarsi una simile impossibilità mediante il mero riferimento, anche da parte del teste (dipendente della società convenuta), a non meglio precisati e comunque non Tes_1
documentati problemi di fabbricazione che avrebbero determinato il ritardo nella consegna.
Del resto la stessa convenuta, anteriormente all'introduzione della controversia, ha in più occasioni comunicato all'attore la propria intenzione di riconoscergli uno sconto sul prezzo finale di acquisto della vettura proprio in ragione del ritardo nella consegna.
Né l'inadempimento della convenuta può essere eliso dall'avere la convenuta dedotto di aver offerto all'attore sia l'acquisto alle medesime condizioni di un veicolo di maggior valore e prontamente disponibile sia un'auto di cortesia in attesa dell'arrivo del veicolo ordinato.
Ed infatti la prima delle suesposte circostanze non può comunque escludere la ricorrenza del dedotto inadempimento, esulando dall'ambito della collaborazione esigibile dal creditore l'accettazione di un veicolo con diverso tipo di alimentazione rispetto a quella prescelta (trattandosi di caratteristica evidentemente rilevante nella scelta di un veicolo); quanto poi alla seconda delle suesposte circostanze deve invece rilevarsi che l'offerta del veicolo di cortesia, anche a voler ipotizzare che possa escludere la ricorrenza o la gravità dell'inadempimento, risulta documentata solo a far data dalla e-mail del 30.5.2018 e peraltro, come emergente dalla successiva e-mail del 13.6.2018, con riguardo ad un mezzo disponibile a partire dal successivo 22.6.2018 (ossia in epoca successiva sia alla diffida ad adempiere sia al termine con la stessa concesso).
Né può ritenersi che successivamente alla scadenza del termine concesso con la citata diffida l'attore abbia rinunciato all'effetto risolutivo prodottosi mediante comportamenti concludenti (cfr., Cass., sent. n. 9317/16), avuto riguardo all'univoco tenore della missiva inviata a mezzo e-mail in data
21.6.2018.
4 Giova del resto sottolineare che la stessa convenuta, allorquando con la suindicata pec del 10.8.2018 ha comunicato all'attore che il veicolo era finalmente disponibile presso la concessionaria, ha fatto anche esplicito riferimento all'intervenuta risoluzione del contratto ed alla propria disponibilità a restituire la somma ricevuta nel caso in cui l'attore non fosse più interessato all'acquisto, con ciò assumendo a sua volta essersi risolto l'originario contratto (oltre a doversi considerare, in ogni caso, che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.; cfr., Cass., ord.
n. 23193/20).
6. Dalla risoluzione del contratto consegue l'accertamento del diritto dell'attore alla restituzione dell'importo di € 1.000,00 pacificamente corrisposto e, si ritiene, corrisposto a titolo di acconto.
Quanto al titolo di tale versamento non può infatti dubitarsi del fatto che trattasi di acconto e non di caparra confirmatoria, come chiaramente evincibile sia dal contenuto del contratto (laddove il versamento dell'importo per cui si discute viene inserito con apposita dicitura in calce e non nell'apposita sezione dedicata alla caparra confirmatoria) sia da quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.
Da tale importo non deve essere decurtato, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta,
l'importo di € 100,00 per spese di demolizione, atteso che l'obbligo in capo all'attore di versare un importo così quantificato troverebbe la sua fonte nel contratto risolto e, segnatamente, nella parte relativa alla determinazione del prezzo del veicolo, mentre non sono state documentate le spese effettivamente sostenute per la rottamazione.
L'importo di € 1.000,00 da restituire all'attore integra, in accordo con la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., sent. n. 14289/18), un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c.
(maggior danno che tuttavia nella specie non risulta idoneamente allegato e provato).
Quanto agli interessi questi possono essere riconosciuti al tasso legale a far data dalla domanda al saldo, non potendo rilevare con riguardo alla voce interessi del debito della convenuta né l'offerta banco judicis di € 960,00 (in quanto inferiore rispetto a quella accertata come dovuta) né la corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente al giudizio (non idonea ad integrare un'offerta reale ed effettiva, ancorché non formale).
7. Venendo infine ad esaminare la domanda di risarcimento del danno, la stessa deve essere invece rigettata.
Per quanto in particolare attiene all'importo di € 3.960,32 deve evidenziarsi che parte attrice ha dedotto, entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni assertive, che a causa
5 dell'inadempimento della convenuta ha perso la possibilità di avvantaggiarsi della somma ricavata dalla rottamazione.
Non ha di contro dedotto, entro i predetti termini, che non avrebbe altrimenti proceduto alla rottamazione del veicolo, lamentando invece, come sopra esposto, proprio la perdita del “valore” asseritamente collegato alla rottamazione.
Deve tuttavia evidenziarsi che tale importo non era già stato “ricavato” dall'attore, costituendo invece lo sconto convenuto nel caso di acquisto del veicolo e conseguente pagamento del prezzo integrale allo scopo concordato (prezzo in relazione a cui, come detto, constava essere intervenuto all'epoca della risoluzione il solo pagamento di un acconto).
Ne consegue che, venuto meno con la risoluzione di diritto il contratto di vendita, è venuta meno anche la fonte del diritto a vedersi praticare il prezzo comprensivo dello sconto convenuto (non trattandosi, appunto, di un importo separatamente riconosciuto all'attore a titolo, ad esempio, di acquisto del veicolo poi rottamato ma di un programma di scontistica inscindibilmente connesso, in base al contratto, all'acquisto del nuovo veicolo).
Né in ragione delle circostanze tempestivamente dedotte da parte attrice può ritenersi idoneamente allegato (e, comunque, provato) l'eventuale diverso danno derivante dall'impossibilità di fruire presso altri rivenditori di auto di una scontistica collegata alla rottamazione ovvero della possibilità di fruirne in misura minore rispetto a quella concordata con la convenuta (tenuto conto del fatto che, come ammesso dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, il certificato di rottamazione gli venne tempestivamente consegnato).
In tale quadro l'attore avrebbe infatti dovuto allegare e provare l'impossibilità di fruire di sconti (o di fruirne in pari misura) oltre che dare conto dei costi da sostenere nel caso di effettuazione della rottamazione in epoca successiva (ad esempio per la revisione, stando a quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale).
In assenza di tali elementi, venendo in rilievo un danno patrimoniale per cui non è configurabile l'impossibilità o l'estrema difficoltà della quantificazione dipendente da fattori oggettivi, la domanda svolta sul punto non può trovare accoglimento, neanche in misura diversa ed inferiore rispetto al richiesto importo di € 3.960,32.
Né peraltro a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalla disponibilità, manifestata dalla convenuta, ad offrire all'attore uno sconto ulteriore di € 1.200,00 avuto riguardo al ritardo nella consegna: trattasi infatti di un importo riconosciuto in ottica conciliativa a titolo di sconto nell'ipotesi, non verificatasi, di esecuzione del contratto mediante consegna del veicolo e pagamento del corrispettivo.
Alcun importo può infine essere riconosciuto a titolo di danno per indisponibilità del veicolo.
6 Per quanto concerne il danno patrimoniale la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il danno da indisponibilità del veicolo non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e liquidato quindi in via equitativa, atteso che tale danno non si identifica nella mera indisponibilità del mezzo e che è invece necessario dimostrare la spesa concretamente sostenuta per procurarsi un veicolo sostitutivo ovvero la perdita di proventi subita per il suo mancato uso ovvero i costi sostenuti (ad esempio per l'assicurazione o per la tassa di circolazione), quali pregiudizi presuntivamente riconducibili all'inadempimento contrattuale (cfr., Cass., sent. n. 32946/24, Cass., ord. n. 15089/15).
Ebbene nella specie dagli atti acquisiti non emergono univocamente i suesposti elementi, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare simili esborsi o perdite ed essendo emerso anzi dai testi escussi (la figlia ed il genero dell'attore) che sono stati loro ad accompagnare l'attore nelle occasioni in cui ha effettuato degli spostamenti per cui era necessaria la disponibilità di un veicolo.
Giova peraltro sottolineare che, in disparte la riconducibilità di tale comportamento anche allo strettissimo rapporto di parentela esistente, alcun elemento è stato offerto per ritenere che invece l'attore abbia per tale motivo sostenuto oneri economici.
Per quanto concerne invece i richiesti danni non patrimoniali, giova premettere che è astrattamente configurabile il ristoro del danno non patrimoniale derivante da un inadempimento contrattuale (cfr.,
Cass., sent. n. 21999/11).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che deve trattasi di una lesione seria, grave e non estrinsecantesi in meri disagi delle libertà costituzionali, ad esempio, di autodeterminazione e di movimento (cfr., Cass., ord. n. 28244/23), non essendo in ogni caso ravvisabile un danno in re ipsa ed occorrendo invece che la lesione sia specificamente allegata mediante la deduzione degli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr., Cass., ord. n. 33276/23,
Cass., sent. n. 12143/16).
Ebbene nella specie l'attore ha allegato di aver subito ingenti danni alla vita di relazione, personale e familiare perché, essendo sprovvisto di altra autovettura, ha affrontato notevoli disagi per gli spostamenti necessari anche per effettuare diverse cure mediche.
Tale allegazione non consente, per la sua genericità, di ritenere idoneamente dedotto un pregiudizio assistito dal necessario carattere della serietà e della gravità e non, invece, un disagio insuscettibile di tutela risarcitoria.
L'attore avrebbe infatti dovuto delineare con puntualità le esigenze rimaste frustrate od almeno apprezzabilmente ostacolate a causa dell'indisponibilità della vettura, quali le esigenze lavorative (o, comunque, di svolgimento di altre attività almeno specificamente indicate) ovvero le esigenze di cura
(rispetto a cui avrebbe dovuto almeno indicare la frequenza ed il luogo di svolgimento, dando conto delle visite pianificate nel periodo per cui è causa).
7 Né i testi escussi – il genero dell'attore e la figlia dell'attore - hanno Tes_2 Parte_2
fornito puntuali indicazioni su eventuali difficoltà nel fare fronte ad esigenze di accompagnamento dell'attore, con ciò peraltro prima facie escludendosi che non sia stato possibile fruire delle cure mediche asseritamente necessarie.
In ogni caso tali testi non hanno delineato il tipo di attività compiuta in favore dell'attore con la puntualità necessaria per ricavare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio eventualmente sofferto (non essendo state fornite indicazioni anche approssimative sul numero di occasioni in cui hanno accompagnato l'attore nel periodo per cui è causa, ovvero indicazioni sulle destinazioni più frequenti e sui motivi degli spostamenti più ricorrenti).
8. In conclusione in parziale accoglimento delle domande proposte deve essere accertata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto stipulato in data 25.9.2017 per l'inadempimento della convenuta, la quale deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore, dell'importo di € 1.000,00 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto del solo parziale accoglimento delle diverse domande proposte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
a) dichiara risolto ex art. 1454 c.c. il contratto concluso in data 25.9.2017 tra e la Parte_1
società per inadempimento della società Controparte_1 Controparte_1
[...]
b) condanna la società alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
[...]
c) rigetta le ulteriori domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
Controparte_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 5.4.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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