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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott. Luca VERZENI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7044/2024 R.G., vertente
TRA
e, per essa, (rappresentata da Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Crivellari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
-RICORRENTE (creditrice procedente)-
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Grisa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
-RESISTENTE (terzo esecutato)-
Oggetto: opposizione ex art. 615, II c., c.p.c..
Conclusioni
Per la ricorrente: come da atto telematico depositato il 09.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per il resistente: come da atto telematico depositato il 12.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta del resistente, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Il , opponente ex art. 615, II c., c.p.c. ha dedotto che la procedura esecutiva n. 168/2023 CP_1
R.G.E. è stata instaurata nei suoi confronti quale terzo proprietario del bene immobile sito in
Martinengo in forza di ipoteca del 01.02.2008 iscritta a favore della mutuante AN OL di
AM s.p.a. (dipoi cedente i crediti pecuniari in favore della odierna ricorrente)
contro
Florida
s.r.l.; che acquisiva la proprietà del bene mediante contratto di compravendita del 31.12.2009; che, in pari data, il notaio procedeva alla stesura di atto di assenso a svincolo di ipoteca;
che l'annotazione presso i pubblici registri del predetto atto di svincolo era effettuata solo in data
24.03.2023 a fronte di un pignoramento notificato in data 04.03.2023 e trascritto in data 18.4.2023; che la sopravvenuta insussistenza dell'elemento integrante la fattispecie di responsabilità per debito altrui rendeva, comunque, la procedura esecutiva improcedibile.
Fermo restando che le circostanze fattuali non sono state contestate specificamente dalla ricorrente, quest'ultima ha contestato in diritto il contenuto della opposizione, chiedendone il rigetto.
Osservato che la condizione necessaria per assoggettare ad esecuzione forzata il terzo datore di ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui è l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria, valida ed efficace, sull'immobile staggito e che tale condizione deve ricorrere per l'intero corso del procedimento di espropriazione, ossia dalla notifica dell'atto di precetto sino all'aggiudicazione, momento in cui l'aggiudicatario acquista il diritto (qualificabile come ius ad rem) al trasferimento del bene pignorato purgato da gravami e formalità pregiudizievoli, deve rammentarsi il principio secondo cui “il venir meno, per qualsivoglia ragione, della ipoteca in pendenza della procedura espropriativa intrapresa contro il terzo proprietario importa, pertanto, l'immediato arresto della stessa (declinabile, più propriamente, in forma di improcedibilità o di estinzione atipica o di chiusura anticipata), per sopravvenuta insussistenza dell'elemento integrante la fattispecie di responsabilità per debito altrui” (Cass. Civ, sez. III, 16.11.2022 n. 33740).
Pertanto, rilevato che nella specie de qua è incontestato che l'ipoteca iscritta sul bene pignorato è stata, ad ogni modo, cancellata mediante annotazione presso i pubblici registri in data 24.03.2023, deve ritenersi (e ciò ancorchè la cancellazione sia stata effettuata dopo la notifica del pignoramento in data 04.03.2023), stante la suesposta argomentazione, che la sopravvenuta insussistenza dell'elemento integrante la fattispecie di responsabilità per debito altrui comporti l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc.
Ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, col conseguente accoglimento della opposizione proposta dal . CP_1
Dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione forzata iscritta a ruolo al nr. 168/2023
R.G.Es., riservata al g.e. l'assunzione degli ulteriori provvedimenti siccome richiesti dal resistente
(declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, di competenza del giudice dell'esecuzione, ed ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento – nella specie, peraltro, il non CP_1
ha dimesso in atti la nota di trascrizione).
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna dello stesso a rifondere al resistente le spese processuali, siccome liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella allegata n. 2 al D.M.
n. 55/2014, come da ultimo modificata con il D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con distrazione a favore dell'avv. P. Grisa, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di AM, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara l'illegittimità dell'esecuzione forzata iscritta a ruolo al nr. 168/2023 R.G.Es.;
rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 8.433,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. P. Grisa, dichiaratosi antistatario.
AM, lì 21 maggio 2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI