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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7365/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CAMPOROSOLO N. 26 SAN
BONIFACIO presso il difensore avv. GIACON GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIOLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI, 466 SCALA G MODENA presso il difensore avv. CAMPIOLI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIOLI Controparte_2 C.F._3
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI, 466 SCALA G MODENA presso il difensore avv. CAMPIOLI ANDREA
EREDI MARIA CATTINI, contumaci,
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somma di danaro, usufrutto.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1. Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra a ricevere il valore Parte_1 corrispondente alla quota di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio vicolo
OG n. 1 e vicolo Carmelitani Scalzi n. 12 venduti al SI. al prezzo di Controparte_3
pagina 1 di 7 € 473.000,00 in forza dell'atto di compravendita del 08.10.2020 rep. 2973 Racc. 249 Notaro
di NA;
Persona_1 2. per l'effetto condannare e gli eredi della SI.ra IA Controparte_1 Controparte_2
CA collettivamente e impersonalmente - in solido tra loro, in qualità di eredi del SI.
a pagare alla SI.ra la somma di € 212.850,00 o la Persona_2 Parte_1 maggiore o minor somma che risultasse in corso di giudizio, a titolo di corrispettivo per il diritto di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio, angolo IC OG.
3. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario.
In via istruttoria:
A. Si chiede di essere ammessa a provare per testimoni le seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”:
1. In data 07.10.2020, il SI. e la società , in qualità di Persona_2 Controparte_4 proprietari, e la SI.ra , in qualità di usufruttuaria dello stesso bene, Parte_1 hanno venduto al SI. - i primi la quota di 1/2 ciascuno del diritto di nuda Controparte_3 proprietà e la seconda l'intero diritto di usufrutto – gli immobili siti in Stradone Porta Palio- angolo IC OG (viene mostrato al teste il doc 4 di parte attrice).
2. Il prezzo della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020-Notaio EL di NA (viene mostrato al teste il doc 4 di parte attrice) è stato convenuto in Euro 473.000,00, considerando la nuda proprietà e il diritto di usufrutto.
3. Il giorno della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso lo studio del Notaio di NA, erano presenti il SI. Per_1
, la SI.ra e il SI. . Persona_2 Parte_1 Controparte_3
4. Il SI. e la SI.ra , nel settembre 2020, prima della Persona_2 Parte_1 stipula del contratto definitivo di vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo
IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso lo studio del Notaio di NA, Per_1 concordavano che il prezzo complessivo della vendita pari a € 473.000,00 sarebbe stato versato interamente al SI. , che avrebbe poi corrisposto alla SI.ra la quota Persona_2 Parte_1 corrispondente al diritto di usufrutto, calcolato a norma di legge.
5. Il SI. , a fine settembre 2020, qualche giorno prima della stipula dell'atto di Persona_2 compravendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso il Notaio di NA, comunicava al SI. Per_1 Controparte_3 che il prezzo concordato, pari a € 473.000,00, avrebbe dovuto essere pagato con assegno non trasferibile intestato al SI. che avrebbe poi provveduto a ripartire le somme dovute Per_2 alla società , quale comproprietario, e alla SI.ra , Controparte_4 Parte_1 quale usufruttuario, calcolati a norma di legge.
6. Il giorno della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso il Notaio di NA, il SI. Per_1 Controparte_3 consegnava al SI. assegno non trasferibile di € 473.000,00, quale prezzo della nuda Per_2 proprietà e del diritto di usufrutto (viene mostrato al teste il doc. 4 e il doc. 5 di parte attrice).
Si indicano come testimoni: il SI. di Minerbe, la SI.ra di Testimone_1 Testimone_2
Minerbe, il SI. di Bussolengo, la SI.ra di Bussolengo Testimone_3 Testimone_4
e il SI. di Casaleone. Controparte_3 B. controparte non ha contestato i criteri di calcolo dell'usufrutto dovuto a parte attrice. Per scrupolo, si chiede che venga disposta CTU contabile per la determinazione del valore dell'usufrutto ai sensi di legge si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze
pagina 2 di 7 dedotte con riserva di meglio formulare i capitoli di prova e indicare i testimoni. Ci si riserva di richiedere CTU contabile. C. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte e nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova formulati da parte convenuta, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi già indicati per la prova diretta”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis. Nel merito: in via principale, rigettarsi le domande tutte svolte dalla SI.ra , in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, con riferimento all'atto di compravendita del 7 ottobre 2020, dovesse dichiarare le convenute, quali eredi del SI. tenute al pagamento in favore della SI.ra del corrispettivo del Persona_2 Parte_1 diritto di usufrutto, limitarsi tale condanna al 50% di quanto richiesto dall'attrice, e ciò in ragione della quota di nuda proprietà di cui il de cuius era titolare.
Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è rimasto invariato, non essendo pertanto necessaria alcuna integrazione del contributo unificato.
In via istruttoria: senza con questo voler invertire l'onere probatorio gravante in capo all'attrice con riferimento alle domande tutte da quest'ultima formulate, che risultano infondate in fatto e diritto e comunque non provate, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e non ammesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
e gli eredi della SI.ra IA CA, in qualità di eredi del SI. Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento del proprio diritto a ricevere il valore corrispondente Persona_2
alla quota di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio vicolo OG n. 1 e vicolo Carmelitani Scalzi n. 12, venduti al SI. al prezzo di € 473.000,00 in Controparte_3
forza dell'atto di compravendita del 08.10.2020.
L'attrice esponeva che: 1) in data 07.08.2017 il SI. e la società Persona_2 CP_4
avevano costituito in suo favore un diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili in
[...] questione, a fronte del corrispettivo di € 80.000,00; 2) in data 08.10.2020 gli stessi immobili erano stati venduti al SI. per € 473.000,00, con il trasferimento sia della Controparte_3
nuda proprietà che dell'usufrutto; 3) il prezzo della vendita era stato corrisposto mediante assegno bancario intestato al solo SI. il quale avrebbe dovuto versare all'attrice la quota relativa Per_2
pagina 3 di 7 all'usufrutto; 4) nessun importo era stato però corrisposto dal SI. deceduto il Per_2
04.01.2021.
Si costituivano in giudizio e contestando integralmente la domanda CP_1 Controparte_2
attorea. Le convenute eccepivano che: 1) tra il de cuius e l'attrice vi era un rapporto affettivo e di convivenza;
2) tutte le operazioni immobiliari erano state poste in essere al solo scopo di garantire un'abitazione alla SI.ra ; 3) in base agli accordi intercorsi, a fronte della Parte_1
vendita dell'immobile di NA non sarebbe stato riconosciuto alcun importo di denaro all'attrice, la quale sarebbe stata "ristorata" mediante la "permuta" del diritto ceduto con altro analogo su un immobile di proprietà di società del de cuius;
4) in data Controparte_5
18.11.2020 era stato infatti costituito in favore dell'attrice il diritto di usufrutto su un'unità abitativa in Mantova, a fronte del corrispettivo di soli € 20.000,00; 5) nel settembre 2021 tale diritto era stato ulteriormente permutato con altro su un'abitazione di valore superiore.
All'udienza del 24.05.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sull'onere della prova.
In conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte (a partire dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare la fonte del proprio diritto (sia essa negoziale o legale) e il relativo termine di scadenza. A tale parte è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte. Invece, grava sul debitore convenuto, in virtù del principio della "vicinanza della prova" e ai sensi degli artt. 1218 e 1256
c.c., l'onere di provare l'adempimento o di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, nonché l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere. Nel caso di specie, la parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto, non avendo fornito prova del titolo su cui si basa il proprio diritto e, comunque, la parte convenuta ha fornito prova dell'esistenza di un fatto estintivo e/o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
2. Il contesto fattuale e il rapporto tra le parti.
In via preliminare, è imprescindibile inquadrare il contesto fattuale della vicenda.
pagina 4 di 7 Dagli atti emerge che tra la SI.ra e il SI. intercorreva Parte_1 Persona_2
un legame consolidato, protrattosi fino alla scomparsa di quest'ultimo. Questo rapporto personale non è contestato ed è utile per comprendere la natura degli accordi intercorsi e delle operazioni immobiliari oggetto del presente giudizio.
Nel 2015 il SI. con disposizione testamentaria, aveva assegnato alla SI.ra il Per_2 Parte_1 diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in NA, a conferma della sua volontà di garantire alla compagna una stabilità abitativa anche dopo la sua morte. Successivamente, nel
2017, tale volontà testamentaria fu anticipata attraverso un atto inter vivos, con il quale il diritto di usufrutto sull'immobile di NA venne trasferito alla SI.ra per un corrispettivo di Parte_1
€ 80.000,00, somma sensibilmente inferiore al valore di mercato (come emerge dalla stessa stima di parte attrice), evidentemente in considerazione del rapporto affettivo tra le parti.
3. La natura degli accordi e delle successive operazioni immobiliari.
La controversia trae origine dalla vendita dell'immobile di NA, avvenuta l'8 ottobre 2020.
Tale vendita coinvolse sia la nuda proprietà, detenuta in comproprietà dal SI. e dalla Per_2
società , sia il diritto di usufrutto, intestato alla SI.ra . Controparte_4 Parte_1
Il prezzo complessivo della vendita fu pattuito in € 473.000,00, ma, come emerge dagli atti,
l'intero importo dell'assegno fu intestato esclusivamente al SI. senza obiezioni da parte Per_2 della SI.ra che in sede di stipula dell'atto notarile nulla obiettò. Parte_1
È ragionevole supporre che, qualora gli accordi avessero previsto il pagamento delle somme spettanti alla SI.ra in qualità di usufruttuaria, tale previsione sarebbe Parte_1
stata espressamente riportata per iscritto nell'atto.
Il silenzio serbato non rappresenta, però, un'anomalia se si considera che, secondo gli accordi effettivamente intercorsi tra le parti, il diritto di usufrutto ceduto dalla SI.ra sarebbe Parte_1
stato compensato non tramite pagamento monetario diretto, ma attraverso la costituzione di un nuovo diritto di usufrutto su un immobile di valore equivalente o superiore.
Questa soluzione era coerente con il comune intento delle parti di garantire alla SI.ra Parte_1 la disponibilità di un'abitazione senza incorrere in dinamiche speculative.
4. L'esecuzione degli accordi.
La pattuizione sopra descritta trova conferma (anche cronologica) nei seguenti atti.
In data 18 novembre 2020, a distanza di poco più di un mese dal precedente atto di vendita del
8.10.2020, società di cui il SI. era amministratore unico, costituì Controparte_5 Per_2
pagina 5 di 7 in favore della SI.ra un diritto di usufrutto su un immobile a Mantova del valore Parte_1 commerciale di circa € 230.000,00.
Il corrispettivo simbolico richiesto alla SI.ra per tale diritto fu di soli € 20.000,00, un Parte_1
valore SInificativamente inferiore al valore effettivo di mercato di tale usufrutto (valore che applicando i criteri di calcolo fatti propri dall'attrice, sarebbe ammontato alla somma di circa
€.103.500,00 somma non specificamente contestata).
A conferma di ciò, la convenuta ha depositato l'atto di vendita di un immobile situato nel medesimo complesso immobiliare in cui si trova l'appartamento oggetto dell'usufrutto della SI.ra
, dal quale è stato ricavato il prezzo al metro quadro. Parte_1
Successivamente, nel settembre 2021, lo stesso diritto di usufrutto fu ulteriormente sostituito con un altro su un immobile di valore ancora maggiore (circostanza non contestata dall'attrice), senza alcun corrispettivo aggiuntivo.
Tali operazioni non solo confermano l'esecuzione degli accordi intercorsi, ma evidenziano anche l'assenza di finalità speculative, come dimostra il fatto che il valore dell'usufrutto non venne mai calcolato mediante il ricorso ai criteri matematici adottati nell'atto di citazione nonché la volontà delle parti di onorare gli accordi originari senza ricorrere a scambi monetari diretti.
5. Inammissibilità delle prove orali
Si evidenzia, ancora, l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., poiché relative a circostanze di natura documentale e prive di rilevanza ai fini della decisione. Inoltre, i capitoli 4 e 5 devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 2721, primo comma, c.c., in quanto contraddetti dal contenuto stesso del contratto di compravendita richiamato
6. Conclusioni sulla domanda attorea.
Alla luce di quanto esposto, risulta che la SI.ra ha ricevuto piena soddisfazione della Parte_1
controprestazione concordata attraverso la costituzione dei diritti di usufrutto sopra indicati.
Non sussiste pertanto alcun credito della stessa ad ottenere il pagamento del corrispettivo richiesto in citazione.
Ulteriore conferma degli accordi intercorsi si ricava dall'assenza di richieste di pagamento da parte della SI.ra durante la vita del SI. e dal fatto che ella non sollevò alcuna Parte_1 Per_2
obiezione al momento del rogito.
pagina 6 di 7 Come già detto, è ragionevole ritenere che, se gli accordi avessero contemplato il pagamento di somme alla SI.ra , in qualità di usufruttuaria, una simile disposizione sarebbe stata Parte_1
formalizzata per iscritto nell'atto.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, in ragione dell'attività svolta, del valore della causa e della peculiarità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna l'attrice alla rifusione in favore delle convenute, e delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 7052 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7365/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CAMPOROSOLO N. 26 SAN
BONIFACIO presso il difensore avv. GIACON GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIOLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI, 466 SCALA G MODENA presso il difensore avv. CAMPIOLI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPIOLI Controparte_2 C.F._3
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI, 466 SCALA G MODENA presso il difensore avv. CAMPIOLI ANDREA
EREDI MARIA CATTINI, contumaci,
CONVENUTO/I
In punto a: pagamento somma di danaro, usufrutto.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1. Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra a ricevere il valore Parte_1 corrispondente alla quota di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio vicolo
OG n. 1 e vicolo Carmelitani Scalzi n. 12 venduti al SI. al prezzo di Controparte_3
pagina 1 di 7 € 473.000,00 in forza dell'atto di compravendita del 08.10.2020 rep. 2973 Racc. 249 Notaro
di NA;
Persona_1 2. per l'effetto condannare e gli eredi della SI.ra IA Controparte_1 Controparte_2
CA collettivamente e impersonalmente - in solido tra loro, in qualità di eredi del SI.
a pagare alla SI.ra la somma di € 212.850,00 o la Persona_2 Parte_1 maggiore o minor somma che risultasse in corso di giudizio, a titolo di corrispettivo per il diritto di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio, angolo IC OG.
3. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario.
In via istruttoria:
A. Si chiede di essere ammessa a provare per testimoni le seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero che”:
1. In data 07.10.2020, il SI. e la società , in qualità di Persona_2 Controparte_4 proprietari, e la SI.ra , in qualità di usufruttuaria dello stesso bene, Parte_1 hanno venduto al SI. - i primi la quota di 1/2 ciascuno del diritto di nuda Controparte_3 proprietà e la seconda l'intero diritto di usufrutto – gli immobili siti in Stradone Porta Palio- angolo IC OG (viene mostrato al teste il doc 4 di parte attrice).
2. Il prezzo della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020-Notaio EL di NA (viene mostrato al teste il doc 4 di parte attrice) è stato convenuto in Euro 473.000,00, considerando la nuda proprietà e il diritto di usufrutto.
3. Il giorno della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso lo studio del Notaio di NA, erano presenti il SI. Per_1
, la SI.ra e il SI. . Persona_2 Parte_1 Controparte_3
4. Il SI. e la SI.ra , nel settembre 2020, prima della Persona_2 Parte_1 stipula del contratto definitivo di vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo
IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso lo studio del Notaio di NA, Per_1 concordavano che il prezzo complessivo della vendita pari a € 473.000,00 sarebbe stato versato interamente al SI. , che avrebbe poi corrisposto alla SI.ra la quota Persona_2 Parte_1 corrispondente al diritto di usufrutto, calcolato a norma di legge.
5. Il SI. , a fine settembre 2020, qualche giorno prima della stipula dell'atto di Persona_2 compravendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso il Notaio di NA, comunicava al SI. Per_1 Controparte_3 che il prezzo concordato, pari a € 473.000,00, avrebbe dovuto essere pagato con assegno non trasferibile intestato al SI. che avrebbe poi provveduto a ripartire le somme dovute Per_2 alla società , quale comproprietario, e alla SI.ra , Controparte_4 Parte_1 quale usufruttuario, calcolati a norma di legge.
6. Il giorno della vendita degli immobili siti in Stradone Porta Palio-angolo IC OG, realizzata in data 07.10.2020 presso il Notaio di NA, il SI. Per_1 Controparte_3 consegnava al SI. assegno non trasferibile di € 473.000,00, quale prezzo della nuda Per_2 proprietà e del diritto di usufrutto (viene mostrato al teste il doc. 4 e il doc. 5 di parte attrice).
Si indicano come testimoni: il SI. di Minerbe, la SI.ra di Testimone_1 Testimone_2
Minerbe, il SI. di Bussolengo, la SI.ra di Bussolengo Testimone_3 Testimone_4
e il SI. di Casaleone. Controparte_3 B. controparte non ha contestato i criteri di calcolo dell'usufrutto dovuto a parte attrice. Per scrupolo, si chiede che venga disposta CTU contabile per la determinazione del valore dell'usufrutto ai sensi di legge si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze
pagina 2 di 7 dedotte con riserva di meglio formulare i capitoli di prova e indicare i testimoni. Ci si riserva di richiedere CTU contabile. C. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte e nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova formulati da parte convenuta, si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testi già indicati per la prova diretta”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Contrariis reiectis. Nel merito: in via principale, rigettarsi le domande tutte svolte dalla SI.ra , in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, con riferimento all'atto di compravendita del 7 ottobre 2020, dovesse dichiarare le convenute, quali eredi del SI. tenute al pagamento in favore della SI.ra del corrispettivo del Persona_2 Parte_1 diritto di usufrutto, limitarsi tale condanna al 50% di quanto richiesto dall'attrice, e ciò in ragione della quota di nuda proprietà di cui il de cuius era titolare.
Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è rimasto invariato, non essendo pertanto necessaria alcuna integrazione del contributo unificato.
In via istruttoria: senza con questo voler invertire l'onere probatorio gravante in capo all'attrice con riferimento alle domande tutte da quest'ultima formulate, che risultano infondate in fatto e diritto e comunque non provate, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e non ammesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
e gli eredi della SI.ra IA CA, in qualità di eredi del SI. Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento del proprio diritto a ricevere il valore corrispondente Persona_2
alla quota di usufrutto sugli immobili siti in NA Stradone Porta Palio vicolo OG n. 1 e vicolo Carmelitani Scalzi n. 12, venduti al SI. al prezzo di € 473.000,00 in Controparte_3
forza dell'atto di compravendita del 08.10.2020.
L'attrice esponeva che: 1) in data 07.08.2017 il SI. e la società Persona_2 CP_4
avevano costituito in suo favore un diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili in
[...] questione, a fronte del corrispettivo di € 80.000,00; 2) in data 08.10.2020 gli stessi immobili erano stati venduti al SI. per € 473.000,00, con il trasferimento sia della Controparte_3
nuda proprietà che dell'usufrutto; 3) il prezzo della vendita era stato corrisposto mediante assegno bancario intestato al solo SI. il quale avrebbe dovuto versare all'attrice la quota relativa Per_2
pagina 3 di 7 all'usufrutto; 4) nessun importo era stato però corrisposto dal SI. deceduto il Per_2
04.01.2021.
Si costituivano in giudizio e contestando integralmente la domanda CP_1 Controparte_2
attorea. Le convenute eccepivano che: 1) tra il de cuius e l'attrice vi era un rapporto affettivo e di convivenza;
2) tutte le operazioni immobiliari erano state poste in essere al solo scopo di garantire un'abitazione alla SI.ra ; 3) in base agli accordi intercorsi, a fronte della Parte_1
vendita dell'immobile di NA non sarebbe stato riconosciuto alcun importo di denaro all'attrice, la quale sarebbe stata "ristorata" mediante la "permuta" del diritto ceduto con altro analogo su un immobile di proprietà di società del de cuius;
4) in data Controparte_5
18.11.2020 era stato infatti costituito in favore dell'attrice il diritto di usufrutto su un'unità abitativa in Mantova, a fronte del corrispettivo di soli € 20.000,00; 5) nel settembre 2021 tale diritto era stato ulteriormente permutato con altro su un'abitazione di valore superiore.
All'udienza del 24.05.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sull'onere della prova.
In conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte (a partire dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30 ottobre 2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare la fonte del proprio diritto (sia essa negoziale o legale) e il relativo termine di scadenza. A tale parte è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte. Invece, grava sul debitore convenuto, in virtù del principio della "vicinanza della prova" e ai sensi degli artt. 1218 e 1256
c.c., l'onere di provare l'adempimento o di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, nonché l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere. Nel caso di specie, la parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto, non avendo fornito prova del titolo su cui si basa il proprio diritto e, comunque, la parte convenuta ha fornito prova dell'esistenza di un fatto estintivo e/o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
2. Il contesto fattuale e il rapporto tra le parti.
In via preliminare, è imprescindibile inquadrare il contesto fattuale della vicenda.
pagina 4 di 7 Dagli atti emerge che tra la SI.ra e il SI. intercorreva Parte_1 Persona_2
un legame consolidato, protrattosi fino alla scomparsa di quest'ultimo. Questo rapporto personale non è contestato ed è utile per comprendere la natura degli accordi intercorsi e delle operazioni immobiliari oggetto del presente giudizio.
Nel 2015 il SI. con disposizione testamentaria, aveva assegnato alla SI.ra il Per_2 Parte_1 diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in NA, a conferma della sua volontà di garantire alla compagna una stabilità abitativa anche dopo la sua morte. Successivamente, nel
2017, tale volontà testamentaria fu anticipata attraverso un atto inter vivos, con il quale il diritto di usufrutto sull'immobile di NA venne trasferito alla SI.ra per un corrispettivo di Parte_1
€ 80.000,00, somma sensibilmente inferiore al valore di mercato (come emerge dalla stessa stima di parte attrice), evidentemente in considerazione del rapporto affettivo tra le parti.
3. La natura degli accordi e delle successive operazioni immobiliari.
La controversia trae origine dalla vendita dell'immobile di NA, avvenuta l'8 ottobre 2020.
Tale vendita coinvolse sia la nuda proprietà, detenuta in comproprietà dal SI. e dalla Per_2
società , sia il diritto di usufrutto, intestato alla SI.ra . Controparte_4 Parte_1
Il prezzo complessivo della vendita fu pattuito in € 473.000,00, ma, come emerge dagli atti,
l'intero importo dell'assegno fu intestato esclusivamente al SI. senza obiezioni da parte Per_2 della SI.ra che in sede di stipula dell'atto notarile nulla obiettò. Parte_1
È ragionevole supporre che, qualora gli accordi avessero previsto il pagamento delle somme spettanti alla SI.ra in qualità di usufruttuaria, tale previsione sarebbe Parte_1
stata espressamente riportata per iscritto nell'atto.
Il silenzio serbato non rappresenta, però, un'anomalia se si considera che, secondo gli accordi effettivamente intercorsi tra le parti, il diritto di usufrutto ceduto dalla SI.ra sarebbe Parte_1
stato compensato non tramite pagamento monetario diretto, ma attraverso la costituzione di un nuovo diritto di usufrutto su un immobile di valore equivalente o superiore.
Questa soluzione era coerente con il comune intento delle parti di garantire alla SI.ra Parte_1 la disponibilità di un'abitazione senza incorrere in dinamiche speculative.
4. L'esecuzione degli accordi.
La pattuizione sopra descritta trova conferma (anche cronologica) nei seguenti atti.
In data 18 novembre 2020, a distanza di poco più di un mese dal precedente atto di vendita del
8.10.2020, società di cui il SI. era amministratore unico, costituì Controparte_5 Per_2
pagina 5 di 7 in favore della SI.ra un diritto di usufrutto su un immobile a Mantova del valore Parte_1 commerciale di circa € 230.000,00.
Il corrispettivo simbolico richiesto alla SI.ra per tale diritto fu di soli € 20.000,00, un Parte_1
valore SInificativamente inferiore al valore effettivo di mercato di tale usufrutto (valore che applicando i criteri di calcolo fatti propri dall'attrice, sarebbe ammontato alla somma di circa
€.103.500,00 somma non specificamente contestata).
A conferma di ciò, la convenuta ha depositato l'atto di vendita di un immobile situato nel medesimo complesso immobiliare in cui si trova l'appartamento oggetto dell'usufrutto della SI.ra
, dal quale è stato ricavato il prezzo al metro quadro. Parte_1
Successivamente, nel settembre 2021, lo stesso diritto di usufrutto fu ulteriormente sostituito con un altro su un immobile di valore ancora maggiore (circostanza non contestata dall'attrice), senza alcun corrispettivo aggiuntivo.
Tali operazioni non solo confermano l'esecuzione degli accordi intercorsi, ma evidenziano anche l'assenza di finalità speculative, come dimostra il fatto che il valore dell'usufrutto non venne mai calcolato mediante il ricorso ai criteri matematici adottati nell'atto di citazione nonché la volontà delle parti di onorare gli accordi originari senza ricorrere a scambi monetari diretti.
5. Inammissibilità delle prove orali
Si evidenzia, ancora, l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., poiché relative a circostanze di natura documentale e prive di rilevanza ai fini della decisione. Inoltre, i capitoli 4 e 5 devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 2721, primo comma, c.c., in quanto contraddetti dal contenuto stesso del contratto di compravendita richiamato
6. Conclusioni sulla domanda attorea.
Alla luce di quanto esposto, risulta che la SI.ra ha ricevuto piena soddisfazione della Parte_1
controprestazione concordata attraverso la costituzione dei diritti di usufrutto sopra indicati.
Non sussiste pertanto alcun credito della stessa ad ottenere il pagamento del corrispettivo richiesto in citazione.
Ulteriore conferma degli accordi intercorsi si ricava dall'assenza di richieste di pagamento da parte della SI.ra durante la vita del SI. e dal fatto che ella non sollevò alcuna Parte_1 Per_2
obiezione al momento del rogito.
pagina 6 di 7 Come già detto, è ragionevole ritenere che, se gli accordi avessero contemplato il pagamento di somme alla SI.ra , in qualità di usufruttuaria, una simile disposizione sarebbe stata Parte_1
formalizzata per iscritto nell'atto.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche, in ragione dell'attività svolta, del valore della causa e della peculiarità delle questioni dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna l'attrice alla rifusione in favore delle convenute, e delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 7052 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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