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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 222/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO BAIO, Parte_1
contro e – con Avv.ti Controparte_1 Controparte_2
EA NI e LI OR;
oggi 20.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, compare l'Avv. PAOLO BAIO per la parte ricorrente. Nessuno compare per la parte convenuta sino ad ore 12,00,
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
L'Avv. BAIO fa presente di essere stato contattato in mattinata dall'Avv.
OR, la quale chiedeva di potersi collegare da remoto in considerazione dello stato di malattia.
Il Giudice, stante l'irritualità ed intempestività dell'istanza, la rigetta.
L'Avv. BAIO dà atto che è intervenuta una parziale conciliazione per tutte le domande salvo che per il TFR. Pertanto riduce la domanda all'importo di €
5.835,06, a titolo di saldo del TFR così come agli atti. Chiede che la causa sia discussa.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. BAIO chiede che le convenute siano condannate in solido al pagamento dell'importo di € 5.835,06. Dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 222/2025, avente per oggetto “spettanze retributive e tfr”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PAOLO BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti EA NI e LI P.IVA_2
OR, parte resistenti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 11/04/2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
e , spiegando: Controparte_1 Controparte_2
- di essere stata assunta alle dipendenze della in data Controparte_1
1.6.2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, con la qualifica di operaia ed inquadramento al livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, per svolgere la mansione di OSS - operatore socio sanitario (“servizi qualificati alla persona in ambito socio assistenziale e socio sanitario”) presso l'Ospedale Manzoni di Lecco;
3 - di essere passata senza soluzione di continuità alle dipendenze del Controparte_2
, con decorrenza dal 1.1.2023, continuando a lavorare sempre nell'ambito dello stesso
[...]
appalto;
- di essersi dimessa il 16.4.2024;
- di avere maturato crediti in relazione a varie voci retributive (il cd. tempo di vestizione;
l'elemento di mitigazione Covid previsto dal contratto provinciale;
l'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro festivo, notturno e dell'indennità notturna;
l'istituto delle ferie);
- di poter far valere gli importi maturati nei confronti di entrambe le convenute, responsabili solidalmente in forza del disposto dell'art. 29 D.Lgs.vo 276/2003 e in ogni caso in forza dell'art. 2112 co. 2 c.c..
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. In via principale sulla tempo di vestizione e svestizione: − Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alle premesse, il diritto della ricorrente ad essere retribuita e/o a vedersi riconosciuta un'indennità di natura retributiva per il tempo di vestizione e/o di svestizione per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 e/o dell'indennità forfettaria per il tempo di vestizione e/o di svestizione prevista dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale per il periodo successivo al 01.03.2022; − per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme per i titoli di cui al precedente punto: o € 2.752,31 lordi per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 (entrata in vigore dell'accordo) ed € 283,20 lordi per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022, somme di cui sono responsabili in solido le convenute ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nonché ex art. 2112 c.c.; o € 355,20 lordi per il periodo successivo a gennaio 2023 sino alla cessazione del rapporto di cui è responsabile esclusivamente il essendo maturati successivamente al passaggio. − Controparte_3
Conseguentemente, condannare la e/o il Controparte_4 Controparte_2
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o
[...] dall'art. 2112 c.c. e per le ragioni esposte nel ricorso, al pagamento delle somme in favore della ricorrente di € 2.752,31 lordi per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 (entrata in vigore dell'accordo) ed € 283,20 lordi per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022, anche disgiuntamente tra esse, a titolo di retribuzione per il tempo di vestizione e indennità forfettaria per il tempo di vestizione prevista dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale maturate prima del trasferimento, − nonché, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_2 somma di € 355,20 lordi a titolo di retribuzione per il tempo di vestizione maturate successivamente 01.01.2023 sino alla cessazione del rapporto − Il tutto con interessi e rivalutazione B. In via principale sull'elemento di mitigazione covid 19 − Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'elemento di mitigazione Covid 19 previsto dall'art. 19, co. 1 lett c) del Contratto Integrativo Provinciale, pari ad €
4 100,00 lordi che doveva essere erogato con la mensilità di settembre 2022, per tutte le ragioni di cui al ricorso;
− condannare la e/o il Controparte_4 [...]
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 CP_2
e/o dall'art. 2112 c.c. al pagamento in favore della ricorrente dell'elemento di mitigazione Covid 19 previsto dall'art. 19, co. 1 lett c) del Contratto Integrativo Provinciale, pari ad € 100,00 lordi che doveva essere erogato con la mensilità di settembre 2022, per tutte le ragioni di cui al ricorso;
− Con interessi e rivalutazione C. In via principale sull'incidenza sulle ferie: − accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il diritto della ricorrente al pagamento delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie, per tutte le ragioni di cui al ricorso, anche disgiuntamente tra esse;
− Per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme per i titoli di cui al precedente punto: o € 902,57 lordi per il periodo dall'assunzione sino al 31.12.2022, nei confronti della soc. e/o del Controparte_1 [...]
in forza del regime solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e/o 2112 c.c.; o € CP_2
81,58 lordi per il periodo successivo al 01.01.2023 e sino alla cessazione del rapporto, nei confronti del . − Conseguentemente, condannare il Controparte_3
e/o in forza del vincolo solidale Controparte_2 Controparte_1 stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o 2112 c.c. per le ragioni esposte nel ricorso, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 902,75 lordi per il periodo dall'assunzione sino al 31.12.2022 a titolo incidenza delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie,
o di quella risultante di giustizia;
− Nonché, condannare il al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 81,58 lordi a titolo incidenza delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie, o di quella risultante di giustizia, maturate successivamente al 01.01.2023 e sino alla cessazione del rapporto;
• Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. D. In via principale sulla differenza del TFR − accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme a titolo di differenza sul TFR o delle diverse somme che risultassero di giustizia, di cui: o € 4.280,27 lordi nei confronti di Controparte_2
e/o di in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29,
[...] Controparte_1 co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. a titolo di differenza di TFR non corrisposta;
o € 1.554,79 lordi nei confronti del e/o di Controparte_2 Controparte_1
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex
[...] art. 2112 c.c. titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022 per il ricalcolo dell'imponibile;
− per l'effetto, condannare o € 4.280,27 lordi nei confronti di Controparte_2
e/o di in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, Controparte_1
D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. a titolo di differenza di TFR non corrisposta;
o € 1.554,79 lordi nei confronti del e/o di Controparte_2 Controparte_1 in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022 per il ricalcolo dell'imponibile; Firmato Da: Paolo Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: E_1
5 2ad6c1 18 − Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Con decreto del 18.4.2025 è stata fissata l'odierna udienza del 20.10.2025 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c..
Con memoria depositata il 19.10.2025 si sono costituite in giudizio entrambe le convenute, dando atto dell'accordo conciliativo stipulato tra le parti, in via stragiudiziale, su tutte le domande oggetto di giudizio, tranne che sul TFR, rispetto al quale le convenute hanno eccepito l'infondatezza, oltre che l'erroneità dei conteggi. Le resistenti hanno anche escluso l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs.vo n. 276/2003 e dell'art. 2112 c.c.; hanno, in ogni caso, sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 29 cit., assumendo altresì che il credito sarebbe prescritto.
All'odierna udienza è comparsa solo la difesa della parte ricorrente, la quale ha ribadito l'esistenza dell'accordo conciliativo dedotto dalle resistenti e ha quindi insistito per l'accoglimento della sola domanda relativa al TFR, come formulata in ricorso.
Come richiesto dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata discussa e viene contestualmente decisa, come da motivazione e dispositivo che seguono.
2. Le domande della lavoratrice, aventi ad oggetto il saldo del TFR maturato alle dipendenze delle odierne convenute, meritano accoglimento e non trovano alcuna preclusione nelle eccezioni di prescrizione e decadenza, che sono state sollevate dalle convenute tardivamente
(la costituzione è avvenuta ben oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza).
Sulla natura ed entità del credito in questione la difesa della lavoratrice ha dedotto in ricorso le seguenti, esaustive, allegazioni: “Dalla CU23 rilasciata da Elt Soc. Coop. risulta che il TFR maturato al 31.12.2022, ossia alla data del passaggio alle dipendenze del Controparte_2
era pari ad € 7.388,73 (doc. 17, v. annotazione ultima pag: “Tfr residuo spettante
[...]
compresa rival. euro 7.388,73”). • Dalla CU24 (doc. 18), al quadro 810, risulta il TFR Pt_2
maturato nel 2023, periodo in cui la ricorrente era passata alle dipendenze del
[...]
pari ad € 1.347,05. • Il TFR maturato nel 2024, dal 01.01.2024 al 15.04.2024 CP_2
(data delle dimissioni), è così calcolato, avendo come riferimento l'imponibile TFR indicato nelle buste paga prodotte al doc. 14: o € 110,84 lordi quota TFR maturata a gennaio 2024
(imponibile TFR € 1.496,29:13,5) o € 115,78 lordi quota TFR maturata a febbraio 2024 6 (imponibile TFR € 1.563,00:13,5) o € 120,37 lordi quota TFR maturata a marzo 2024
(imponibile TFR € 1.625,00:13,5) o € 141,95 lordi quota TFR maturata a aprile 2024
(imponibile TFR € 1.916,26,00:13,5) Il TFR complessivamente maturato nel corso del rapporto di lavoro ammonta quindi ad € 9.224,71 lordi. La ricorrente ha ricevuto soltanto i seguenti pagamenti: • € 3.100,14 lordi dal Fondo di Tesoreria INPS, come risulta da Quadro
801 CU24 INPS (doc. 19) • € 1.799,77 lordi come da busta paga di maggio 2024 • € 44,53 lordi come da busta paga di Luglio 2024 Ciò posto la ricorrente è creditrice della somma di €
4.280,27 a titolo di TFR, quale differenza tra il l'ammontare dovuto per TFR (€ 9.224,71 lordi)
e quello corrisposto (€ 4.944,44) (v. conteggio doc. 6B pag. 1, dove sono riepilogati gli importi dovuti). Ma v'è di più! Dalle buste paga prodotte al doc. 13 risulta che la Elt Soc. Coop. abbia utilizzato un'imponibile per il calcolo del TFR del tutto errato. Secondo l'art. 2120, co. 2, c.c.
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte l somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.” Nel conteggio prodotto al doc. n. 6B si è ricostruito nella tabella il corretto imponibile TFR ai sensi dell'art. 2120, comprendente le somme erogate per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, malattia/infortunio/gravidanza, ferie/permessi/festività ex festività/ maggiorazione lavoro festivo e notturno e indennità notturna, raffrontandolo con l'imponibile TFR di volta in volta evidenziato in ciascuna busta paga. Ciò per il periodo sino al 31.12.2022, ossia sino al passaggio alle dipendenze del , poiché da quel momento in poi Controparte_5
l'imponibile è corretto. Sostanzialmente, risulta per ogni mese sino al 31.12.0222 una differenza dovuta dalla mancata inclusione (senza alcun ordine logico sistematico) di alcune voci all'interno della retribuzione imponibile”.
A fronte di tali specifiche allegazioni, supportate dagli analitici conteggi sindacali (doc. n. 6 allegato al ricorso), le resistenti si sono limitate a dedurre, in maniera del tutto generica,
l'inclusione nella base imponibile per il calcolo del TFR di componenti non stabili/occasionali, senza però indicare quali (nonostante che nei conteggi le voci utilizzate per la base imponibile siano indicate specificatamente); non hanno nemmeno indicato quali voci dovrebbero essere
7 escluse;
le resistenti hanno anche dedotto che i pagamenti effettuati dal fondo di tesoreria non sarebbero stati detratti, ma non hanno specificato quali somme non sarebbero state scomputate e non hanno indicato quali sarebbero i conteggi esatti, salvo chiedere, con un'istanza del tutto esplorativa, un accertamento analitico “secondo criteri legali”.
Occorre considerare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
In definitiva gli importi dedotti dalla parte ricorrente devono ritenersi corretti in quanto solo genericamente contestati.
Sul piano probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., va anche stigmatizzata la condotta processuale delle parti convenute. Esse si sono infatti costituite con memoria depositata nella giornata di ieri (domenica), infarcita di errori di battitura e di riferimenti normativi elencati alla rinfusa, dopo che nelle prime sette pagine è stata fatta una mera
8 riproduzione delle conclusioni attoree. La difesa delle convenute non ha neppure partecipato all'odierna udienza e per il tramite del procuratore attoreo ha fatto irritualmente richiesta di partecipazione da remoto (da autorizzare -non si vede come- nell'immediatezza).
La mancata partecipazione delle convenute all'odierna udienza ha reso impossibile il tentativo di conciliazione, che sarebbe stato più che opportuno, vista la conciliazione già sottoscritta in via stragiudiziale tra le parti su buona parte delle domande proposte dalla lavoratrice.
3. È fondata anche la domanda di condanna solidale di entrambe le convenute.
In ricorso viene dedotto che i crediti azionati siano maturati per il lavoro prestato dalla lavoratrice nell'esecuzione dell'appalto affidato dall'Ospedale A. Manzoni di Lecco al
, di cui è consorziata. Controparte_2 Controparte_6
La circostanza è pacifica, in quanto non contestata dalle convenute.
Deve quindi ritenersi che inizialmente abbia affidato Controparte_2
l'esecuzione dell'appalto, che si era aggiudicata, alla propria consorziata CP_6
, di cui l'odierna ricorrente era dipendente. Dopodiché, a far data dal
[...]
1.1.2023, è passata alle dipendenze del consorzio Parte_1
appaltatore.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa sugli appalti, la vicenda contrattuale che lega il consorzio aggiudicatario alla consorziata esecutrice va riguardata, ai fini della tutela dei lavoratori, come un fenomeno di sub-derivazione del contratto principale, e quindi riconducibile alla fattispecie del subappalto.
Tra le diverse pronunce conformi, si richiama in particolare la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2017, n. 24368, la quale ha statuito che “in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del CP_2
rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va considerato alla stregua CP_2
di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto”, con conseguente applicabilità dell'art. 29
D.Lgs. 276/2003. Successivamente la Corte di Cassazione ha ribadito che “i Consorzi vanno considerati alla stregua di sub-committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
ne consegue
9 l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003, art. 29 (e dell'art. 1676 cod.civ.)” (Cass. n. 16259/2018). La ratio di tali pronunce, condivisa anche più di recente da Cass. Sez. Lav., 20 dicembre 2021, n.
40782, risiede nell'esigenza di non vanificare la tutela approntata dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003, che mira a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento del datore di lavoro, evitando che meccanismi di decentramento produttivo, come quello consortile, vadano a loro danno. La ratio legis dell'art. 29, infatti, è quella di incentivare un sistema virtuoso negli appalti, inducendo il committente (e, per estensione, il sub-committente) a selezionare imprenditori affidabili e a vigilare sull'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. Ne consegue la piena applicabilità del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n.
276/2003 anche nei rapporti tra e consorziata. Pertanto, il CP_2 Controparte_2
risponde del credito per TFR maturato dall'odierna ricorrente alle dipendenze di
[...] [...]
. Controparte_1
Quanto alla responsabilità della consorziata ELT SOC. COOP., vero è che le somme richieste a titolo di TFR sono in parte imputabili anche al periodo successivo al passaggio della lavoratrice alle dipendenze del , ma trattasi di una somma complessivamente di poco CP_2
superiore a € 1.800,00, che la difesa attorea pare avere imputato alle somme già riscosse dalla lavoratrice, considerato che per il residuo ha chiesto la condanna solidale di entrambe le convenute. D'altra parte, le resistenti non hanno chiesto, nemmeno in via subordinata, una diversa imputazione dei dedotti acconti.
Le convenute vanno quindi condannate, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente la somma di
€ 5.835,06, a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, Controparte_2
10 condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a la somma di € 5.835,06, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle altre domande della ricorrente;
condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 20 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
11
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 222/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO BAIO, Parte_1
contro e – con Avv.ti Controparte_1 Controparte_2
EA NI e LI OR;
oggi 20.10.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, compare l'Avv. PAOLO BAIO per la parte ricorrente. Nessuno compare per la parte convenuta sino ad ore 12,00,
È presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
L'Avv. BAIO fa presente di essere stato contattato in mattinata dall'Avv.
OR, la quale chiedeva di potersi collegare da remoto in considerazione dello stato di malattia.
Il Giudice, stante l'irritualità ed intempestività dell'istanza, la rigetta.
L'Avv. BAIO dà atto che è intervenuta una parziale conciliazione per tutte le domande salvo che per il TFR. Pertanto riduce la domanda all'importo di €
5.835,06, a titolo di saldo del TFR così come agli atti. Chiede che la causa sia discussa.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. BAIO chiede che le convenute siano condannate in solido al pagamento dell'importo di € 5.835,06. Dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 222/2025, avente per oggetto “spettanze retributive e tfr”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PAOLO BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti EA NI e LI P.IVA_2
OR, parte resistenti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 11/04/2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
e , spiegando: Controparte_1 Controparte_2
- di essere stata assunta alle dipendenze della in data Controparte_1
1.6.2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, con la qualifica di operaia ed inquadramento al livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, per svolgere la mansione di OSS - operatore socio sanitario (“servizi qualificati alla persona in ambito socio assistenziale e socio sanitario”) presso l'Ospedale Manzoni di Lecco;
3 - di essere passata senza soluzione di continuità alle dipendenze del Controparte_2
, con decorrenza dal 1.1.2023, continuando a lavorare sempre nell'ambito dello stesso
[...]
appalto;
- di essersi dimessa il 16.4.2024;
- di avere maturato crediti in relazione a varie voci retributive (il cd. tempo di vestizione;
l'elemento di mitigazione Covid previsto dal contratto provinciale;
l'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro festivo, notturno e dell'indennità notturna;
l'istituto delle ferie);
- di poter far valere gli importi maturati nei confronti di entrambe le convenute, responsabili solidalmente in forza del disposto dell'art. 29 D.Lgs.vo 276/2003 e in ogni caso in forza dell'art. 2112 co. 2 c.c..
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. In via principale sulla tempo di vestizione e svestizione: − Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alle premesse, il diritto della ricorrente ad essere retribuita e/o a vedersi riconosciuta un'indennità di natura retributiva per il tempo di vestizione e/o di svestizione per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 e/o dell'indennità forfettaria per il tempo di vestizione e/o di svestizione prevista dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale per il periodo successivo al 01.03.2022; − per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme per i titoli di cui al precedente punto: o € 2.752,31 lordi per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 (entrata in vigore dell'accordo) ed € 283,20 lordi per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022, somme di cui sono responsabili in solido le convenute ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nonché ex art. 2112 c.c.; o € 355,20 lordi per il periodo successivo a gennaio 2023 sino alla cessazione del rapporto di cui è responsabile esclusivamente il essendo maturati successivamente al passaggio. − Controparte_3
Conseguentemente, condannare la e/o il Controparte_4 Controparte_2
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o
[...] dall'art. 2112 c.c. e per le ragioni esposte nel ricorso, al pagamento delle somme in favore della ricorrente di € 2.752,31 lordi per il periodo dall'assunzione al 28.02.2022 (entrata in vigore dell'accordo) ed € 283,20 lordi per il periodo dal 01.03.2022 al 31.12.2022, anche disgiuntamente tra esse, a titolo di retribuzione per il tempo di vestizione e indennità forfettaria per il tempo di vestizione prevista dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale maturate prima del trasferimento, − nonché, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_2 somma di € 355,20 lordi a titolo di retribuzione per il tempo di vestizione maturate successivamente 01.01.2023 sino alla cessazione del rapporto − Il tutto con interessi e rivalutazione B. In via principale sull'elemento di mitigazione covid 19 − Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'elemento di mitigazione Covid 19 previsto dall'art. 19, co. 1 lett c) del Contratto Integrativo Provinciale, pari ad €
4 100,00 lordi che doveva essere erogato con la mensilità di settembre 2022, per tutte le ragioni di cui al ricorso;
− condannare la e/o il Controparte_4 [...]
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 CP_2
e/o dall'art. 2112 c.c. al pagamento in favore della ricorrente dell'elemento di mitigazione Covid 19 previsto dall'art. 19, co. 1 lett c) del Contratto Integrativo Provinciale, pari ad € 100,00 lordi che doveva essere erogato con la mensilità di settembre 2022, per tutte le ragioni di cui al ricorso;
− Con interessi e rivalutazione C. In via principale sull'incidenza sulle ferie: − accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui alle premesse, il diritto della ricorrente al pagamento delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie, per tutte le ragioni di cui al ricorso, anche disgiuntamente tra esse;
− Per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme per i titoli di cui al precedente punto: o € 902,57 lordi per il periodo dall'assunzione sino al 31.12.2022, nei confronti della soc. e/o del Controparte_1 [...]
in forza del regime solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e/o 2112 c.c.; o € CP_2
81,58 lordi per il periodo successivo al 01.01.2023 e sino alla cessazione del rapporto, nei confronti del . − Conseguentemente, condannare il Controparte_3
e/o in forza del vincolo solidale Controparte_2 Controparte_1 stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o 2112 c.c. per le ragioni esposte nel ricorso, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 902,75 lordi per il periodo dall'assunzione sino al 31.12.2022 a titolo incidenza delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie,
o di quella risultante di giustizia;
− Nonché, condannare il al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 81,58 lordi a titolo incidenza delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e dell'indennità notturna, sulla retribuzione dovuta per le ferie, o di quella risultante di giustizia, maturate successivamente al 01.01.2023 e sino alla cessazione del rapporto;
• Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. D. In via principale sulla differenza del TFR − accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice delle seguenti somme a titolo di differenza sul TFR o delle diverse somme che risultassero di giustizia, di cui: o € 4.280,27 lordi nei confronti di Controparte_2
e/o di in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29,
[...] Controparte_1 co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. a titolo di differenza di TFR non corrisposta;
o € 1.554,79 lordi nei confronti del e/o di Controparte_2 Controparte_1
in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex
[...] art. 2112 c.c. titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022 per il ricalcolo dell'imponibile;
− per l'effetto, condannare o € 4.280,27 lordi nei confronti di Controparte_2
e/o di in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, Controparte_1
D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. a titolo di differenza di TFR non corrisposta;
o € 1.554,79 lordi nei confronti del e/o di Controparte_2 Controparte_1 in forza del vincolo solidale stabilito dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e/o ex art. 2112 c.c. titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022 per il ricalcolo dell'imponibile; Firmato Da: Paolo Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: E_1
5 2ad6c1 18 − Con gli interessi di Legge e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Con decreto del 18.4.2025 è stata fissata l'odierna udienza del 20.10.2025 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c..
Con memoria depositata il 19.10.2025 si sono costituite in giudizio entrambe le convenute, dando atto dell'accordo conciliativo stipulato tra le parti, in via stragiudiziale, su tutte le domande oggetto di giudizio, tranne che sul TFR, rispetto al quale le convenute hanno eccepito l'infondatezza, oltre che l'erroneità dei conteggi. Le resistenti hanno anche escluso l'applicabilità dell'art. 29 d.lgs.vo n. 276/2003 e dell'art. 2112 c.c.; hanno, in ogni caso, sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 29 cit., assumendo altresì che il credito sarebbe prescritto.
All'odierna udienza è comparsa solo la difesa della parte ricorrente, la quale ha ribadito l'esistenza dell'accordo conciliativo dedotto dalle resistenti e ha quindi insistito per l'accoglimento della sola domanda relativa al TFR, come formulata in ricorso.
Come richiesto dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata discussa e viene contestualmente decisa, come da motivazione e dispositivo che seguono.
2. Le domande della lavoratrice, aventi ad oggetto il saldo del TFR maturato alle dipendenze delle odierne convenute, meritano accoglimento e non trovano alcuna preclusione nelle eccezioni di prescrizione e decadenza, che sono state sollevate dalle convenute tardivamente
(la costituzione è avvenuta ben oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza).
Sulla natura ed entità del credito in questione la difesa della lavoratrice ha dedotto in ricorso le seguenti, esaustive, allegazioni: “Dalla CU23 rilasciata da Elt Soc. Coop. risulta che il TFR maturato al 31.12.2022, ossia alla data del passaggio alle dipendenze del Controparte_2
era pari ad € 7.388,73 (doc. 17, v. annotazione ultima pag: “Tfr residuo spettante
[...]
compresa rival. euro 7.388,73”). • Dalla CU24 (doc. 18), al quadro 810, risulta il TFR Pt_2
maturato nel 2023, periodo in cui la ricorrente era passata alle dipendenze del
[...]
pari ad € 1.347,05. • Il TFR maturato nel 2024, dal 01.01.2024 al 15.04.2024 CP_2
(data delle dimissioni), è così calcolato, avendo come riferimento l'imponibile TFR indicato nelle buste paga prodotte al doc. 14: o € 110,84 lordi quota TFR maturata a gennaio 2024
(imponibile TFR € 1.496,29:13,5) o € 115,78 lordi quota TFR maturata a febbraio 2024 6 (imponibile TFR € 1.563,00:13,5) o € 120,37 lordi quota TFR maturata a marzo 2024
(imponibile TFR € 1.625,00:13,5) o € 141,95 lordi quota TFR maturata a aprile 2024
(imponibile TFR € 1.916,26,00:13,5) Il TFR complessivamente maturato nel corso del rapporto di lavoro ammonta quindi ad € 9.224,71 lordi. La ricorrente ha ricevuto soltanto i seguenti pagamenti: • € 3.100,14 lordi dal Fondo di Tesoreria INPS, come risulta da Quadro
801 CU24 INPS (doc. 19) • € 1.799,77 lordi come da busta paga di maggio 2024 • € 44,53 lordi come da busta paga di Luglio 2024 Ciò posto la ricorrente è creditrice della somma di €
4.280,27 a titolo di TFR, quale differenza tra il l'ammontare dovuto per TFR (€ 9.224,71 lordi)
e quello corrisposto (€ 4.944,44) (v. conteggio doc. 6B pag. 1, dove sono riepilogati gli importi dovuti). Ma v'è di più! Dalle buste paga prodotte al doc. 13 risulta che la Elt Soc. Coop. abbia utilizzato un'imponibile per il calcolo del TFR del tutto errato. Secondo l'art. 2120, co. 2, c.c.
“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte l somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.” Nel conteggio prodotto al doc. n. 6B si è ricostruito nella tabella il corretto imponibile TFR ai sensi dell'art. 2120, comprendente le somme erogate per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, malattia/infortunio/gravidanza, ferie/permessi/festività ex festività/ maggiorazione lavoro festivo e notturno e indennità notturna, raffrontandolo con l'imponibile TFR di volta in volta evidenziato in ciascuna busta paga. Ciò per il periodo sino al 31.12.2022, ossia sino al passaggio alle dipendenze del , poiché da quel momento in poi Controparte_5
l'imponibile è corretto. Sostanzialmente, risulta per ogni mese sino al 31.12.0222 una differenza dovuta dalla mancata inclusione (senza alcun ordine logico sistematico) di alcune voci all'interno della retribuzione imponibile”.
A fronte di tali specifiche allegazioni, supportate dagli analitici conteggi sindacali (doc. n. 6 allegato al ricorso), le resistenti si sono limitate a dedurre, in maniera del tutto generica,
l'inclusione nella base imponibile per il calcolo del TFR di componenti non stabili/occasionali, senza però indicare quali (nonostante che nei conteggi le voci utilizzate per la base imponibile siano indicate specificatamente); non hanno nemmeno indicato quali voci dovrebbero essere
7 escluse;
le resistenti hanno anche dedotto che i pagamenti effettuati dal fondo di tesoreria non sarebbero stati detratti, ma non hanno specificato quali somme non sarebbero state scomputate e non hanno indicato quali sarebbero i conteggi esatti, salvo chiedere, con un'istanza del tutto esplorativa, un accertamento analitico “secondo criteri legali”.
Occorre considerare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
In definitiva gli importi dedotti dalla parte ricorrente devono ritenersi corretti in quanto solo genericamente contestati.
Sul piano probatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., va anche stigmatizzata la condotta processuale delle parti convenute. Esse si sono infatti costituite con memoria depositata nella giornata di ieri (domenica), infarcita di errori di battitura e di riferimenti normativi elencati alla rinfusa, dopo che nelle prime sette pagine è stata fatta una mera
8 riproduzione delle conclusioni attoree. La difesa delle convenute non ha neppure partecipato all'odierna udienza e per il tramite del procuratore attoreo ha fatto irritualmente richiesta di partecipazione da remoto (da autorizzare -non si vede come- nell'immediatezza).
La mancata partecipazione delle convenute all'odierna udienza ha reso impossibile il tentativo di conciliazione, che sarebbe stato più che opportuno, vista la conciliazione già sottoscritta in via stragiudiziale tra le parti su buona parte delle domande proposte dalla lavoratrice.
3. È fondata anche la domanda di condanna solidale di entrambe le convenute.
In ricorso viene dedotto che i crediti azionati siano maturati per il lavoro prestato dalla lavoratrice nell'esecuzione dell'appalto affidato dall'Ospedale A. Manzoni di Lecco al
, di cui è consorziata. Controparte_2 Controparte_6
La circostanza è pacifica, in quanto non contestata dalle convenute.
Deve quindi ritenersi che inizialmente abbia affidato Controparte_2
l'esecuzione dell'appalto, che si era aggiudicata, alla propria consorziata CP_6
, di cui l'odierna ricorrente era dipendente. Dopodiché, a far data dal
[...]
1.1.2023, è passata alle dipendenze del consorzio Parte_1
appaltatore.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa sugli appalti, la vicenda contrattuale che lega il consorzio aggiudicatario alla consorziata esecutrice va riguardata, ai fini della tutela dei lavoratori, come un fenomeno di sub-derivazione del contratto principale, e quindi riconducibile alla fattispecie del subappalto.
Tra le diverse pronunce conformi, si richiama in particolare la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2017, n. 24368, la quale ha statuito che “in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del CP_2
rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va considerato alla stregua CP_2
di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto”, con conseguente applicabilità dell'art. 29
D.Lgs. 276/2003. Successivamente la Corte di Cassazione ha ribadito che “i Consorzi vanno considerati alla stregua di sub-committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
ne consegue
9 l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003, art. 29 (e dell'art. 1676 cod.civ.)” (Cass. n. 16259/2018). La ratio di tali pronunce, condivisa anche più di recente da Cass. Sez. Lav., 20 dicembre 2021, n.
40782, risiede nell'esigenza di non vanificare la tutela approntata dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003, che mira a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento del datore di lavoro, evitando che meccanismi di decentramento produttivo, come quello consortile, vadano a loro danno. La ratio legis dell'art. 29, infatti, è quella di incentivare un sistema virtuoso negli appalti, inducendo il committente (e, per estensione, il sub-committente) a selezionare imprenditori affidabili e a vigilare sull'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. Ne consegue la piena applicabilità del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n.
276/2003 anche nei rapporti tra e consorziata. Pertanto, il CP_2 Controparte_2
risponde del credito per TFR maturato dall'odierna ricorrente alle dipendenze di
[...] [...]
. Controparte_1
Quanto alla responsabilità della consorziata ELT SOC. COOP., vero è che le somme richieste a titolo di TFR sono in parte imputabili anche al periodo successivo al passaggio della lavoratrice alle dipendenze del , ma trattasi di una somma complessivamente di poco CP_2
superiore a € 1.800,00, che la difesa attorea pare avere imputato alle somme già riscosse dalla lavoratrice, considerato che per il residuo ha chiesto la condanna solidale di entrambe le convenute. D'altra parte, le resistenti non hanno chiesto, nemmeno in via subordinata, una diversa imputazione dei dedotti acconti.
Le convenute vanno quindi condannate, in solido tra loro, a pagare alla ricorrente la somma di
€ 5.835,06, a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, Controparte_2
10 condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a la somma di € 5.835,06, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle altre domande della ricorrente;
condanna e a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 20 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
11