Art. 15. (Disposizioni particolari concernenti il personale gia' dipendente dal soppresso ente ONAIRC)
Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599 , e trasferito allo Stato ai sensi dell' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88 , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.
Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599 , e trasferito allo Stato ai sensi dell' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88 , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.