Versione
5 settembre 1978
5 settembre 1978
Art. 15. (Disposizioni particolari concernenti il personale gia' dipendente dal soppresso ente ONAIRC)
Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599 , e trasferito allo Stato ai sensi dell' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88 , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.
Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599 , e trasferito allo Stato ai sensi dell' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88 , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 16/03/2011, n. 33Provvedimento: TestoProvvedimento.doc 33/11 33/11 33/11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Cons. Francesca PADULA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella pubblica udienza del 16 marzo 2011, sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. 13010 del registro di segreteria prodotto dalla sig.ra G. P., nata a [...], elettivamente domiciliata in Trieste, via Romagna, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco CARBONE, che la rappresenta e difende, avverso l'INPDAP; visti gli atti ed i documenti della causa; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ha presentato ricorso …Leggi di più...
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