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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1076/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 24.4.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Pina Rifiorati
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Francesco Ferrando
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
1
Oggetto: modifica condizioni di affidamento di figli minori riconosciuti ma nati fuori del matrimonio: art. 473 bis 29 c.p.c.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di NE, in parziale modifica del decreto del Tribunale di NE di data
14.07.2016 (depositato il 16.07.2016), disporre come segue:
1) Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso la madre in Torreano via Principale, n. 49. I genitori sono d'accordo che le autorizzazioni scolastiche e mediche saranno riscontrate entro e non oltre tre giorni dalla richiesta.
2) Il padre incontrerà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola e fino Per_1 alla domenica sera dopo cena;
inoltre terrà con sé il minore il lunedì pomeriggio – dall'uscita di scuola con rientro dopo cena – nelle settimane in cui il minore trascorre il we con la madre e il mercoledì pomeriggio – dall'uscita di scuola con rientro dopo cena e accompagnamento all'attività extra scolastica – nelle altre settimane. I genitori concordano che il minore trascorra con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive e una settimana nel corso di quelle natalizie, avendo cura di alternare il giorno di Natale con l'uno e l'altra. Per quanto riguarda le vacanze pasquali i genitori concordano che il minore trascorra con il padre metà dei giorni di vacanza previsti, avendo cura di alternare i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'uno e l'altra.
3) Obbligo a carico del signor di corrispondere a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio la somma di € 430,00.- mensili da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
4) Obbligo a carico del signor di contribuire al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie, da determinarsi con le modalità di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di NE, in misura pari al 50%.
5) Il sig. si impegna a far versare direttamente dal proprio datore di lavoro “Ingegni CP_1
[... CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in RE (UD),
Strada di Oselin n. 88, a favore della sig.ra sulle coordinate bancarie già Parte_1 note la somma mensile di Euro 430,00, aggiornandola ogni anno secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio il tutto con addebito sul proprio Per_1 stipendio.
6) Le spese sono compensate fra le parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto la modifica del decreto pronunciato Parte_1 da questo Tribunale in data 14.7.2016 (depositato in data 16.7.2016) chiedendo, in particolare,
l'affido esclusivo del minore a sé, l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a Per_1 carico del padre da euro 200,00 ad euro 600,00 mensili, oltre ad una più dettagliata frequentazione tra padre e figlio.
Ritualmente costituitosi in giudizio ha chiesto l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 della ricorrente ed ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Alla prima udienza davanti al G.I. di data 27.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo di massima ed hanno pertanto chiesto un rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 10.11.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Pertanto, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte poiché conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede in parziale modifica del decreto emesso dal tribunale di NE in data 14.7.2016 e depositato in data 16.7.2016:
1) Affida in via condivisa il minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso la madre in Torreano via Principale, n. 49. Dà atto che i genitori concordano sul fatto che le autorizzazioni scolastiche e mediche saranno riscontrate entro e non oltre tre giorni dalla richiesta.
3 2) Il padre incontrerà a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola e fino Per_1 alla domenica sera dopo cena;
inoltre, terrà con sé il minore il lunedì pomeriggio – dall'uscita da scuola con rientro dopo cena – nelle settimane in cui il minore trascorre il we con la madre e il mercoledì pomeriggio – dall'uscita da scuola con rientro dopo cena e accompagnamento all'attività extra scolastica – nelle altre settimane. Il minore trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive e una settimana nel corso di quelle natalizie, avendo cura di alternare il giorno di Natale con l'uno e l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre metà dei giorni di vacanza previsti, avendo cura di alternare i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore.
3) Dispone l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 430,00.- Parte_1 Per_1 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
4) Dispone l'obbligo a carico del signor di contribuire al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie, da determinarsi con le modalità di cui al Protocollo vigente presso il
Tribunale di NE, in misura pari al 50%.
5) Dà atto che il sig. si impegna a far versare direttamente dal proprio datore di CP_1 lavoro “Ingegni s.r.l.” in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in
RE (UD), Strada di Oselin n. 88, a favore della sig.ra sulle Parte_1 coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 430,00, aggiornandola ogni anno secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio il tutto con Per_1 addebito sul proprio stipendio.
6) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 10.11.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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