Art. 3.
Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o istituti universitari.
Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o istituti universitari.