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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/02/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 15/2/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7006/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a Villa Literno (CE) il 19/1/1941 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ciliento, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2022, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'handicap grave, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 7 giugno 2023, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la ricorrente il bisogno di accompagnamento non essendo in grado di svolgere in autonomia le normali mansioni della vita quotidiana a far data dal mese di Maggio del 2023 nonché la situazione di handicap connotata da gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 dal mese di
Maggio 2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite sono poste a carico dell' in misura del 50% in ragione del CP_1 parziale riconoscimento della pretesa.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accerta che l'opponente è invalida nella misura del 100% dalla domanda amministrativa;
l'opponente ha diritto all'indennità di accompagnamento da
Maggio 2023 e versa in situazione di handicap connotata da gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 da Maggio 2023;
b) Stante il riconoscimento parziale della pretesa, compensa al 50% le spese, condanna l' alla rifusione del restante 50% in favore della ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi € 1000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, con attribuzione;
c) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12814 del 2022 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 16/2/2024 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino