TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 15839/2023 R.G. promossa da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , v. Lovanio n. 10, Pt_1
presso lo studio dell'avv. Antonio Mazza, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Paolo Cerri
del Foro di Como, che lo rappresenta e Email_1
difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: pagamento somma – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 3/7/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, l'opposta ha chiesto nei confronti dell'opponente CP_1 [...]
il pagamento della somma di euro 15.234,73 oltre interessi Parte_1
moratori a saldo delle fatture n. 152 del 6/12/2022, n. 155 del 6/12/2022 e n. 157
del 19/12/2022 emesse per il noleggio, il montaggio, lo smontaggio e la pulizia di un ponteggio presso il cantiere in Pero via Giovanna d'Arco.
Ha proposto opposizione l'ingiunta esponendo: che le somme Parte_1
oggetto delle fatture n. 152 e n. 155 non erano dovuto e non erano mai state concordate dalle parti;
che l'accordo concluso dalle parti per il noleggio del ponteggio installato presso il cantiere in Pero via Giovanna d'Arco aveva riguardato le prestazioni oggetto delle fatture n. 21 e n. 28 del 2022 emesse da regolarmente pagate dall'opponente con bonifici bancari;
che CP_1
l'opponente aveva contestato la successiva fattura n. 38 del 2022 relativa al costo del noleggio per il mese di Luglio in quanto aveva chiesto a fine giugno alla di provvedere allo smontaggio del ponteggio ma la controparte non vi CP_1
aveva provveduto;
che le somme pretese per il noleggio successivo ai primi giorni di luglio non erano dovute e inoltre la controparte aveva fatturato di nuovo il costo del noleggio oggetto della fattura n. 28 pagata dall'opponente e quello oggetto della fattura n. 38 relativa al mese di Luglio e contestata;
che il costo fatturato per la pulizia del ponteggio non era stato concordato dalle parti e non era comunque dovuto in quanto il ponteggio era stato restituito nelle stesse condizioni in cui era al momento del montaggio;
che neppure il costo fatturato per lo smontaggio del ponteggio era dovuto, né era stato pattuito. Su tali allegazioni l'opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo. Si è costituito ritualmente il convenuto opposto il quale esponeva: che le fatture n.
28 e n. 38 relative al costo di noleggio del ponteggio contenevano l'indicazione errata del periodo e pertanto il 19/12/2022 l'opposto aveva emesso una nota di credito e la fattura n. 157 con indicazione esatta del periodo di noleggio;
che per lo smontaggio e la pulizia del ponteggio l'opposto aveva incaricato un'impresa terza in quanto la committenza aveva impedito alla di provvedere CP_1
direttamente allo smontaggio del ponteggio;
che al momento del ritiro il ponteggio si presentava imbrattato e sporco dai residui delle lavorazioni eseguite sull'immobile e pertanto si era resa necessaria la sua pulizia eseguite dall'impresa incaricata;
che le somme oggetto delle tre fatture azionate erano dovute dall'opponente. Pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Le
istanze di prove orali avanzate dalle parti sono state respinte per le ragioni esposte nell'ordinanza del 27/5/2024 a cui si rinvia. In sede di precisazione delle conclusioni soltanto la difesa opposta ha reiterato le istanze istruttorie, che non sono ammissibili per le ragioni già esposte nella suddetta ordinanza.
Venendo all'esame della domanda di pagamento avanzata dalla società opposta
(attore sostanziale), essa risulta solo in parte fondata.
Va premesso che, a fronte dei documenti prodotti e di quanto allegato dallo stesso opponente, deve ritenersi provato che le parti hanno concluso nel 2022 un contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto il noleggio di un ponteggio,
montato e smontato dall'opposto presso il cantiere in Pero via Giovanna d'Arco in cui la società opponente stava eseguendo dei lavori edili appaltati da un terzo estraneo al presente giudizio. Sin dalla citazione in opposizione l'opponente allega espressamente l'esistenza di un accordo delle parti per il noleggio del ponteggio installato presso il cantiere di Pero e deduce di aver provveduto a pagare i corrispettivi pattuiti per il montaggio e per il noleggio nel periodo iniziale dal 3/6/2022 al 3/7/2022 (pag. 3
dell'opposizione). In particolare, l'opponente deduce e prova di aver pagato all'opposto, con due distinti bonifici bancari (doc. 6 e doc. 8), le fatture n. 21 e n.
28 del 2022 emesse da e relative l'una al corrispettivo di euro CP_1
11.809,60 dovuto per il montaggio di 605 mq di ponteggio (doc. 5) e l'altra di euro
1.107,15 per un mese di noleggio dal 3 giugno al 3 luglio 2022 (doc. 7
dell'opponente).
Se a ciò si aggiunge che l'opponente non contesta in alcun modo che anche lo smontaggio del ponteggio in questione è avvenuto a cura e spese dell'opposto, è
evidente che deve ritenersi provata la conclusione del contratto, le dimensioni del ponteggio (mq 605) e il costo mensile pattuito (risultanti dalle fatture n. 21 e n. 28
emesse dall'opposto che l'opponente ha pacificamente pagato con i due bonifici richiamati). Non assume rilievo ai fini in esame che anziché CP_1
provvedervi direttamente abbia incaricato un'altra impresa per lo smontaggio e il ritiro del ponteggio oggetto del contratto, né interessano le ragioni per le quali l'opposto ha incaricato un terzo.
Il contrasto che si registra fra le parti riguarda in particolare il periodo di noleggio del ponteggio che l'opponente è tenuto a pagare, il costo per la pulizia del ponteggio preteso dall'opposto e il corrispettivo relativo allo smontaggio.
Va anche detto che l'opposto non contesta di aver ricevuto il pagamento delle fatture n. 21 e n. 28 del 2022 inizialmente emesse in relazione al corrispettivo per il montaggio e al costo del noleggio del ponteggio fino al 3/7/2022. Non è in discussione l'avvenuto pagamento del corrispettivo per il montaggio del ponteggio oggetto della fattura n. 21/2022 ed è evidente che l'opposto non può
pretendere il pagamento del noleggio per il periodo che la controparte ha provato di aver pagato con il bonifico di euro 1.107,15, eseguito il 27/6/2022 a saldo della fattura n. 28 del 2022 emessa da CP_1
La fattura n. 157 del 2022, che lo stesso opposto deduce di aver emesso a seguito della nota di credito delle precedenti fatture n. 28 e 38, comprende per l'importo di euro 1.107,15 il prezzo del noleggio relativo al periodo già pagato dall'opponente sulla base della fattura n. 28. Dall'importo complessivo di euro
3.321,45 (compresa IVA) oggetto della fattura n. 157 del 2022 relativa all'intero costo del noleggio del ponteggio, va quindi indubbiamente detratta la somma di euro 1.107,15 pagata dall'opponente nel giugno 2022. Ne deriva che in base alla stessa fatturazione dell'opposto, il corrispettivo residuo per il noleggio del ponteggio non ammonta alla somma di euro 3.321,45 pretesa con il ricorso monitorio.
Inoltre, è lo stesso opposto a dedurre di aver provveduto a smontare parte del ponteggio entro il 28/7/2022 ma di non aver potuto ultimare la prestazione entro quella data a causa del comportamento della committenza (vd pag. 3 della comparsa di costituzione). Ciò da un lato conferma l'allegazione dell'opponente secondo cui aveva chiesto alla controparte di provvedere a smontare il Parte_1
ponteggio sin dal mese di Luglio e dall'altro rende infondata la pretesa dell'opposto di ottenere il pagamento del corrispettivo per il noleggio fino al
18/8/2022. Era onere dell'opposto dimostrare di non aver potuto procedere a smontare il ponteggio prima del 18/8/2022 per cause imputabili all'opponente, ma tale prova non è stata fornita né offerta da Pertanto, l'opposto ha CP_1 diritto al pagamento del corrispettivo per il noleggio del ponteggio soltanto fino al
28/7/2022.
Ora, considerato che il prezzo giornaliero del noleggio risultante dalle fatture emesse dall'opposto ammonta ad euro 35,72 (compresa IVA) e che, come detto,
l'opponente ha pacificamente pagato il noleggio fino al 3/7/2022 (vd fattura n. 28
emessa dall'opposto), per il periodo dal 4/7/2022 al 28/7/2022 il corrispettivo residuo spettante a per il noleggio è di euro 893,00 (compresa IVA). CP_1
Inoltre, l'opposto ha diritto al pagamento della fattura n. 155 del 2022 relativa al corrispettivo di euro 936,96 (compresa IVA) per lo smontaggio del ponteggio
(doc. 2 dell'opposto). L'opponente ha pagato il montaggio del ponteggio eseguito da e non è in contestazione che l'opposto doveva provvedere anche CP_1
allo smontaggio, per cui è indubbio che il corrispettivo per tale prestazione è
dovuto da Parte_1
Non è invece fondata la pretesa dell'opposto di ottenere il pagamento della somma di euro 10.976,32, oggetto della fattura n. 152 del 2022, per la pulizia del ponteggio (doc. 1 dell'opposto).
Invero, non viene neppure dedotto dall'opposto (tanto meno provato) che il contratto di cui si discute prevedeva l'obbligo dell'opponente di provvedere alla pulizia del ponteggio prima di essere smontato al termine del nolo;
inoltre, le fotografie prodotte non provano affatto né che le parti di ponteggio raffigurate sono relative a quello installato presso il cantiere dell'opponente, né che per procedere alla pulizia del ponteggio la società opposta avrebbe sostenuto l'ingente esborso fatturato. Pertanto, il credito residuo vantato dall'opposto per le prestazioni eseguite in base al contratto di noleggio del ponteggio concluso dalle parti ammonta a complessivi euro 1.829,96 (893,00 + 936,96).
L'opposizione proposta da risulta dunque in parte fondata, avendo Parte_1
l'opposto chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per l'importo di euro 15.234,73.
Pertanto in parziale accoglimento dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannata la società opponente a pagare la somma di euro 1.829,96. Trattandosi di un debito di valuta derivante da un rapporto contrattuale fra imprese, l'opponente va altresì condannata a corrispondere gli interessi moratori al tasso del D.L.vo 231/2002 con decorrenza dal 16/12/2022
sull'importo di euro 936,96 e dal 19/12/2022 sull'importo di euro 893,00 (data di esigibilità delle fatture n. 155/2022 e n. 157/2022).
Infine, considerato che l'opposizione viene accolta in parte e che il credito vantato dall'opposto è molto inferiore alla somma pretesa con il ricorso alla procedura monitoria, si ravvisano giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 15/4/2023, da nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4245/2023 emesso dal Tribunale di CP_1
Milano il 17/2/2023 e notificato il 6/3/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
somma di euro 1.829,96, oltre interessi moratori al tasso del D.L.vo 231/2002 con decorrenza dal 16/12/2022 sull'importo di euro 936,96 e dal
19/12/2022 sull'importo di euro 893,00;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano il 7/1/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari