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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 50 / 2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Buongiorno Massimiliano
e
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv. Velleca Felice
-ricorrenti -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta con scadenza al 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 27.06.2016 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.32, parte II, serie A, anno 2016), dalla cui unione nasceva , il Per_1 27.06.2017 in Frattamaggiore (NA), attualmente minorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.1103/2024 pubbl. in data
08.04.2024 RG. 5255/2023 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso, nonché determinarsi in € 250,00 il contributo al mantenimento del minore a carico del sig. da corrispondere alla madre, con rivalutazione Pt_1
annuale ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50% poste a carico di entrambi i genitori.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1103/2024 pubbl. l'08.04.2024 RG. 5255/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione
e da quello coniugale;
2. La casa coniugale resterà assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili presenti;
stante
l'avvenuto rilascio della casa da parte del padre, tutti i suoi oggetti personali sono stati già prelevati e,
dunque, sul punto nulla dovrà essere disciplinato.
3. Il figlio sarà affidato con modalità condivise ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
presso la madre. Il figlio continuerà a convivere presso la madre ed i genitori continueranno ad esercitare
in modo paritetico la responsabilità sullo stesso. Il padre starà con il figlio per n. 3 pomeriggi alla settimana, con prelievo all'uscita di scuola e così dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e con riaccompagnamento presso la madre;
il medesimo orario potrà considerarsi operante anche nel periodo estivo, attese le
esigenze di lavoro del mio padre, tenuto, in ogni caso, conto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e sociali del figlio, che entrambi i genitori continueranno a seguire, con l'apporto dell'altro, se
non indefettibilmente impegnati per motivi di lavoro. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad
accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e
sviluppare il rapporto dei figli con i loro nonni e perenti. Si rappresenta, inoltre, che non possedendo il
figlio uno smartphone, verranno agevolate le conversazioni con il figlio tramite app di comunicazione
(quali whatsapp, Facebook, Twitter etc.) in uso sullo smartphone della madre. Il padre potrà tenere con sé, in ogni caso, il minore a weekend alternati, nello specifico, il sabato dalle ore 13,00 e sino al lunedì,
con pernottamento presso di lui e con accompagnamento a scuola nella giornata del lunedì.
4. Durante il periodo natalizio il minore resterà, ad anni alterni, il giorno del 24.12 del 26,12 e del 01.01
con il solo padre ed i giorni del 25.12, S1.12 e 05.01 con la sola madre;
durante il periodo pasquale, ad
anni alterni, il minore resterà con il solo padre e con la sola madre sia la giornata della Pasqua che del
lunedì in Albis;
5. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il solo padre 2 settimane consecutive;
tale periodo verrà
previamente concordato tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori. Le parti
potranno modificare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purché tengano conto delle esigenze
della prole di condividere i periodi di vacanza anche in parenti, i nomini e gli affini, senza escludere un
genitore per l'intero periodo.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio, il Sig. si impegna a corrispondere, la Pt_1 somma di € 250,00 mensili, da indicizzarsi secondo ISTAT decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia di separazione consensuale. I genitori, inoltre, saranno tenuti a concorrere nella misura del 50% alle
documentate spese mediche, scolastiche e sportive che siano a sostenersi per la crescita fisica, spirituale
ed intellettiva dei minori, secondo la convenzione esistente presso il Tribunale di Nola e sottoscritta tra i
Magistrati e gli Avvocati.
7. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuno percepirà alcun
contributo al mantenimento proprio da parte dell'altro coniuge.
8. I coniugi prestano assenso affinché le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_1
affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione del figlio. Va mantenuta la collocazione del minore presso la residenza della madre e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto. Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. , il 27.06.2016 in Casalnuovo di Napoli C.F._2
(NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.32, parte II, serie A, anno 2016);
b) assegna la casa coniugale sita in Napoli (NA) alla Via Cupa di Cesarea n.24 alla sig.ra Pt_2
[...]
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso Per_1
la madre sig.ra e diritto di visita paterno conformemente agli accordi pedissequamente Parte_2
sopra riportati e trascritti;
d) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra la complessiva somma Parte_1 Parte_2
di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica (esempio spese per libri) o parascolastica (esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative del figlio, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra; d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 05.03.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 50 / 2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Buongiorno Massimiliano
e
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'avv. Velleca Felice
-ricorrenti -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta con scadenza al 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 27.06.2016 in Casalnuovo di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.32, parte II, serie A, anno 2016), dalla cui unione nasceva , il Per_1 27.06.2017 in Frattamaggiore (NA), attualmente minorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.1103/2024 pubbl. in data
08.04.2024 RG. 5255/2023 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso, nonché determinarsi in € 250,00 il contributo al mantenimento del minore a carico del sig. da corrispondere alla madre, con rivalutazione Pt_1
annuale ISTAT e spese straordinarie nella misura del 50% poste a carico di entrambi i genitori.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1103/2024 pubbl. l'08.04.2024 RG. 5255/2023, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione
e da quello coniugale;
2. La casa coniugale resterà assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili presenti;
stante
l'avvenuto rilascio della casa da parte del padre, tutti i suoi oggetti personali sono stati già prelevati e,
dunque, sul punto nulla dovrà essere disciplinato.
3. Il figlio sarà affidato con modalità condivise ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
presso la madre. Il figlio continuerà a convivere presso la madre ed i genitori continueranno ad esercitare
in modo paritetico la responsabilità sullo stesso. Il padre starà con il figlio per n. 3 pomeriggi alla settimana, con prelievo all'uscita di scuola e così dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e con riaccompagnamento presso la madre;
il medesimo orario potrà considerarsi operante anche nel periodo estivo, attese le
esigenze di lavoro del mio padre, tenuto, in ogni caso, conto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e sociali del figlio, che entrambi i genitori continueranno a seguire, con l'apporto dell'altro, se
non indefettibilmente impegnati per motivi di lavoro. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad
accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e
sviluppare il rapporto dei figli con i loro nonni e perenti. Si rappresenta, inoltre, che non possedendo il
figlio uno smartphone, verranno agevolate le conversazioni con il figlio tramite app di comunicazione
(quali whatsapp, Facebook, Twitter etc.) in uso sullo smartphone della madre. Il padre potrà tenere con sé, in ogni caso, il minore a weekend alternati, nello specifico, il sabato dalle ore 13,00 e sino al lunedì,
con pernottamento presso di lui e con accompagnamento a scuola nella giornata del lunedì.
4. Durante il periodo natalizio il minore resterà, ad anni alterni, il giorno del 24.12 del 26,12 e del 01.01
con il solo padre ed i giorni del 25.12, S1.12 e 05.01 con la sola madre;
durante il periodo pasquale, ad
anni alterni, il minore resterà con il solo padre e con la sola madre sia la giornata della Pasqua che del
lunedì in Albis;
5. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il solo padre 2 settimane consecutive;
tale periodo verrà
previamente concordato tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori. Le parti
potranno modificare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purché tengano conto delle esigenze
della prole di condividere i periodi di vacanza anche in parenti, i nomini e gli affini, senza escludere un
genitore per l'intero periodo.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio, il Sig. si impegna a corrispondere, la Pt_1 somma di € 250,00 mensili, da indicizzarsi secondo ISTAT decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia di separazione consensuale. I genitori, inoltre, saranno tenuti a concorrere nella misura del 50% alle
documentate spese mediche, scolastiche e sportive che siano a sostenersi per la crescita fisica, spirituale
ed intellettiva dei minori, secondo la convenzione esistente presso il Tribunale di Nola e sottoscritta tra i
Magistrati e gli Avvocati.
7. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuno percepirà alcun
contributo al mantenimento proprio da parte dell'altro coniuge.
8. I coniugi prestano assenso affinché le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_1
affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione del figlio. Va mantenuta la collocazione del minore presso la residenza della madre e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto. Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. , il 27.06.2016 in Casalnuovo di Napoli C.F._2
(NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.32, parte II, serie A, anno 2016);
b) assegna la casa coniugale sita in Napoli (NA) alla Via Cupa di Cesarea n.24 alla sig.ra Pt_2
[...]
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e residenza presso Per_1
la madre sig.ra e diritto di visita paterno conformemente agli accordi pedissequamente Parte_2
sopra riportati e trascritti;
d) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra la complessiva somma Parte_1 Parte_2
di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la salute, la cura, l'istruzione scolastica (esempio spese per libri) o parascolastica (esempio gite) e per le attività sportive e comunque ludiche e/o ricreative del figlio, compresa altresì ogni altra spesa di carattere straordinario, comunque sempre previamente concordata dai genitori o comunque necessaria ed indifferibile;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra; d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 05.03.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca