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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 7335/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Massimo CUPELLO, Piazza
[...] P.IVA_1
Castello, n. 8,
GN ES
- parti attrici in opposizione - contro
(C.F.: ), con i proc. Controparte_1 P.IVA_2 dom. Avv.ti Carlo VERTICALE e Simona DINETTA, Via Durini, n. 4, CP_1
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: bancario;
mutuo / fideiussione;
opposizione decreto ingiuntivo.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per le parti attrici in opposizione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- Accertare l'assenza di valido recesso e/o risoluzione dai contratti di mutuo e conto corrente in questione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società convenuta;
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo alla convenuta, relativamente alle somme già ricevute dalla terza garante e, comunque, rigettare la domanda relativamente a tali somme, nonché rigettare la domanda anche per le somme residue, per indeterminatezza della stessa;
In via subordinata:
- Accertare la nullità delle clausole contrattuali con cui sono stati stabiliti gli interessi, per violazione dell'art. 1815 comma II cod. civ., con ogni effetto di legge;
- Accertare la minor quota per cui è obbligato il sig. Parte_1
- In ogni modo accertare la minor somma eventualmente dovuta da parte opponente, con ogni effetto di legge. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario. Ogni istanza istruttoria è da intendersi qui richiamata. Per la parte convenuta opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: nel merito: previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso, respingere l'opposizione proposta dal Sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 1638/2022 - RG ing. n. 3366/2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Monza e questo confermare per la minor somma di € 28.744,01; dichiarare in ogni caso tenuti e condannare la società in Parte_2 persona del socio accomandatario,Sig. onché,il Sig. Controparte_2 Controparte_2 in proprio, a pagare a la somma di € 28.744,01=, Controparte_1 oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con le spese e gli onorari. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 5.9.2022, iscritto a ruolo il 15.9.2022, il sig. Parte_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità, hanno Parte_2 Pt_2 convenuto in giudizio nel prosieguo, Controparte_1 per brevità, ), opponendo il d.i. n.1638/2022 del Tribunale di Monza – procedimento CP_3 monitorio rubricato al n. 3366/2022 R.G. – in data 13-18.5.2022 (notificato il 27.6.2022) a favore di per l'importo di € 87.030,77, oltre interessi e spese della procedura monitoria, CP_3 per credito reclamato da in relazione a rapporti di mutui chirografario n. CP_3
4/306422/96 dell'1.8.2017 di € 50.000,00 (garantito da fideiussione del socio accomandatario ino alla somma di € 15.000,00); n. 4/3080742/2 del 23.2.2018 di € 20.000,00 Parte_3
(garantito da fideiussione del sig. ino alla somma di €6.000,00); n. 4/314857/92 Parte_3 del 18.5.2020 di € 25.000,00 (mutui tutti assistiti da garanzia MC - Medio Credito Centrale S.p.a. e, quanto ai nn. 4/306422/96 e 4/3080742/2, con attivazione delle misure di sostegno finanziarie alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia Cobid-19).
A sostegno dell'opposizione, la difesa – in via di sintesi e per quanto di Pt_1 Pt_2 stretto interesse ai fini della decisione – ha fatto valere:
a) l'assenza dei presupposti per la richiesta di pagamento azionata da controparte, per non aver i soggetti ingiunti mai ricevuto la comunicazione indicata da quale atto CP_3 di recesso per inadempimento della società mutuataria;
b) il superamento del tasso soglia con riferimento ai mutui di € 50.000,00 e di € 20.000,00; c) il difetto di prova del “prestito covid”; d) quanto alla posizione del socio accomandatario sig. il fatto che questi può Parte_3 essere chiamato a rispondere esclusivamente nei limiti della garanzia personale assunta;
e) la carenza di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire in capo e ciò CP_3
a fronte del versamento effettuato dalla garante MC - Medio Credito Centrale S.p.a. (di
€ 25.000,00 in relazione al mutuo n. 4/314857/92 e di € 34.349,10 in relazione al mutuo n. 4/306422/96), con surroga del garante pubblico nei confronti dei debitori (motivo di opposizione introdotto in causa con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. a fronte di quanto esposto da nella comparsa di costituzione e risposta con riferimento alle CP_3 rimesse di denaro – con surroga – effettuate da MC - Medio Credito Centrale S.p.a.). Costituitasi in giudizio, – evidenziata la necessità di promuovere mediazione ex CP_3
D. Lgs. n. 28/2010 e richiesta attribuzione d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo – nel merito – per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); assunta riserva all'esito della prima udienza 26.1.2023 (cfr. relativo verbale); attribuita esecutività ex art. 648 c.p.c. e fissato termine introdurre mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 (cfr. ordinanza 27.2.2023); assegnati i termini per depositare le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 18.12.2023); ritenuta la causa matura per la decisione in quanto avente natura documentale, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie (cfr. ordinanza 4.6.2024); riassegnato il giudizio allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. ordinanza 11.4.2025); la causa è stata assunta in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (11.9.2025) e le memorie di replica (1.10.2025).
************* Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
Per ordine e chiarezza di motivazione, è opportuno esaminare – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalle parti odierne attrici opponenti nello stesso ordine sopra esposto.
a) Assenza dei presupposti per la richiesta di pagamento azionata da controparte, per non aver i soggetti ingiunti mai ricevuto la comunicazione indicata da quale atto CP_3 di recesso per inadempimento della società mutuataria
Come già evidenziato dal precedente titolare del procedimento (cfr. ord. 27.2.2023 cit.), è agli atti del procedimento (sin dalla fase monitoria) comunicazione 22.11.2021 con oggetto
“recesso dal contratto di conto corrente n. 04/197921, risoluzione per inadempimento mutui chirografari n. 04/306422, n. 04/308074, n. 04/314857 ed intimazione di pagamento” (cfr. doc. n. 13 fasc. ). CP_3
La comunicazione de qua è stata inoltrata a a mezzo e-mail PEC, come attestato dal Pt_2 rapporto di trasmissione (anch'esso riversato tra i documenti di causa sub doc. n. 13 cit.). Quanto, poi, al fatto che il rapporto di trasmissione è stato prodotto “in formato scarsamente leggibile” e senza “riferimento ad alcun numero identificativo del messaggio”, né all'ente che lo ha rilasciato, si osserva che l'esito positivo della trasmissione emerge dalla lettura della documentazione de qua e che – non essendo in discussione l'esattezza dell'indirizzo PEC a cui è stata inoltrata la comunicazione 22.11.2021 – l'assenza dei dati indicati dalla difesa opponente non impedisce di ritenere che la comunicazione di recesso è pervenuta nella sfera di conoscenza della società mutuataria in quanto recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC di quest'ultima. La recezione di detta comunicazione da parte di dispiega effetti anche quanto alla Pt_2 Pa posizione del socio accomandatario sig. costituitosi fideiussore della società. Parte_3
Quindi e concludendo sul punto, il motivo di opposizione è infondato e va respinto. b) Superamento del tasso soglia con riferimento ai mutui di € 50.000,00 e di € 20.000,00
Quanto a tale profilo di doglianza, a pag. 3 dell'atto di citazione si legge:
<< … a fronte di Euro 50.000,00 …. La mutuataria si obbligava a restituire, entro dieci anni, la somma di Euro 63.525,00 (13.210,00 di interessi e 325,00 per spese). Allo stesso modo, per il mutuo di Euro 20.000,00 … si obbligava a restituire Euro 26.479,80 (6.164,80 interessi e 315,00 spese). E' evidente in entrambi i casi il superamento del tasso soglia ex lege previsto, per valutare gli interessi applicati come usurari. Stesso discorso per gli interessi moratori, stabiliti (e poi applicati), in entrambi i contratti di mutuo citati, ad un tasso superiore di quattro punti, rispetto agli interessi ordinari. Di conseguenza si rileva come le clausole contrattuali con cui sono stati pattuiti gli interessi, dovranno essere dichiarate nulle per violazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ., con ogni effetto di legge. >>.
Nessuna ulteriore specificazione circa il motivo di opposizione in commento si rinviene negli scritti successivi (e, in particolare, nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., limite per la maturazione delle preclusioni assertive). E' evidente l'assoluta genericità delle deduzioni in punto di (lamentato) superamento del tasso soglia;
senza che – invero e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente – neppure l'importo per interessi e spese, in relazione alla somma mutuata ed alla durata dell'arco temporale del mutuo, risulti tale da far ritenere verosimile il superamento del tasso soglia;
cosicché anche il profilo di opposizione in commento va rigettato, assenti altresì i presupposti minimi per ritenere ammissibile un approfondimento tecnico-contabile al fine di verificare l'eventuale carattere usurario degli interessi di cui ai rapporti di mutuo alla base del credito azionato in via monitoria da . CP_3
c) Difetto di prova del “prestito covid”
Quanto al “prestito covid”, parte opponente ha eccepito che non è agli atti alcun contratto firmato da né a quest'ultima è stato mai erogato importo per il titolo in commento. Pt_2
Come risulta chiaramente dalla lettura del “ricorso per decreto ingiuntivo”, in relazione alla voce esaminata, non si tratta di erogazione di importi aggiuntivi, ma di misura di sostegno a favore delle imprese, collegata al noto fenomeno pandemico, la cui attivazione è stata chiesta da in relazione ai mutui nn. 04/306422 e 04/308074 (cfr. docc. nn. 11 e 12 fasc. Pt_2 [...]
). CP_3
Detto altrimenti e per chiarezza, nel caso di specie non vi è alcun “prestito covid”, ma solo la rimodulazione della tempistica di restituzione delle somme mutuate (capitale + interessi) con riferimento ai due mutui già in essere sopra menzionati e da ciò l'infondatezza anche di questo motivo di opposizione.
d) Fideiussione dell'accomandatario sig. e conseguente limite alla responsabilità Pt_1 di quest'ultimo
Quanto a tale profilo di doglianza, nell'atto di citazione si legge:
< … si evidenzia come il sig. al quale, al pari della Società di cui è socio Parte_1 accomandatario, viene ingiunto il pagamento dell'intero importo per la sua qualità di
“fideiussore” sia, per tale motivo, condebitore solo limitatamente agli importi per cui tale fideiussione è stata prestata. In particolare, per il mutuo di Euro 50.000,00, il sig. si è costituito fideiussore Pt_1 limitatamente alla quota di Euro 15.000,00. Per il mutuo di Euro 20.000,00, si è costituito fideiussore per soli Euro 6.000,00. Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le domande avversarie, il sig. ovrà rispondere soltanto limitatamente agli importi per cui si è reso fideiussore. >>. Pt_1
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto risulta che al sig. quale fideiussore di Pt_1
è stato intimato il pagamento, sì in solido con la società garantita, ma “nei limiti delle Pt_2 fideiussioni prestate per complessivi € 21.000,00”, cosicché non risponde al vero che al fideiussore è stato ingiunto il pagamento dell'intero importo dovuto da a . Pt_2 CP_3
Quindi, si tratta di un motivo di opposizione che, più che infondato, è inesistente, perché attribuisce alla condanna al pagamento scaturante in capo al fideiussore dal d.i. una portata diversa e maggiore rispetto a quella obiettivamente risultante dallo stesso d.i., coincidente con l'importo (€ 21.000,00) indicato dal sig. ome quello per cui si è costituito garante di Pt_1
Pt_2
Ancora, per estrema chiarezza ed esaustività di motivazione, si osserva che le considerazioni che precedono quanto ai limiti della responsabilità del sig. in qualità di fideiussore di Pt_1
non tolgono che, essendo l'odierno attore opponente (pure) socio accomandatario di Pt_2
questi risponda ex lege personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni facenti Pt_2 capo a detta società.
e) Carenza di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire in capo e ciò a CP_3 fronte del versamento (con surroga) effettuato da MC - Medio Credito Centrale S.p.a.
In sostanza, essendo i rapporti di mutuo dedotti in giudizio assistiti dalla garanzia di MC - Medio Credito Centrale S.p.a. ed avendo – nell'atto di costituzione del giudizio CP_3 di opposizione – fatto presente che MC PA ha corrisposto € 25.000,00 per il rapporto n. 04/314857 ed € 34.349,10 per quello n. 04/306422 (con diritto di rivalersi sul debitore inadempiente), la difesa attorea – nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. – ha eccepito il difetto di legittimazione ad gire e/o interesse ad agire in capo a . CP_3
Al riguardo, va altresì evidenziato che anche con riferimento al terzo rapporto di mutuo (n. 04/308074) MC PA ha effettuato un pagamento per € 14.919,40, con surroga per tale importo nei confronti del debitore inadempiente. Alla luce di dette rimesse di denaro effettuate da MC PA a , quest'ultima ha CP_3 precisato che dal credito originariamente azionato con il ricorso per d.i. residua la somma di
€ 15.040,62 (cfr. pag. 5 della memoria di replica), come risulta pure dalle dichiarazioni ex art. 50 TUB prodotte sub docc. nn. 24, 25 e 26 fasc. . CP_3
Circa le conseguenze dei pagamenti posti in essere da MC PA si svolgono le seguenti considerazioni In primis, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa della parte convenuta opposta, l'eccezione di difetto di legittimazione ad gire e/o interesse ad agire di non è CP_3 inammissibile per tardività perché sollevata da ella memoria ex art. 183, c. Controparte_4
6, n. 1, c.p.c. e ciò sia considerando che si tratta di questioni sollevabili d'ufficio (perciò estranee al regime delle preclusioni processuali), sia perché si versa in ipotesi di eccezioni che muovono da circostanze di fatto (vale a dire, i pagamenti posti in essere da MC PA a favore di ) verificatesi a giudizio già introdotto;
senza considerare, inoltre, che con CP_3 la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. si integrano le preclusioni assertive, cosicché una eccezione ivi sollevata non si presta ad essere considerata inammissibile per tardività. Tanto esposto in punto di ammissibilità, l'eccezione de qua è infondata, sia nella prospettiva del difetto di legittimazione ad agire, sia in quella dell'interesse ad agire. Infatti, visto che in relazione ai tre rapporti di mutuo assistiti dalla Controparte_5 garanzia MC PA, il pagamento con surroga da parte di MC PA è avvenuto in momento successivo a quello in cui ha azionato il credito in via monitoria, non vi sono gli CP_3 estremi né del difetto di legittimazione ad agire, né della mancanza dell'interesse ad agire e ciò perché – in forza della disciplina che governa la garanzia fornita da MC PA – la banca garantita è tenuta a tutelare le ragioni di credito del garante (“A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo”). Tuttavia, pur sussistente il credito rivendicato con il ricorso ex artt. 633 c.p.c. e ss. da
[...]
nei confronti di e ferma la titolarità/legittimazione di a CP_3 Controparte_4 CP_3 farlo valere, il fatto che, nel corso della “lite” (pendente dalla notificazione del ricorso e del decreto: cfr. art. 643, c. 3, c.p.c.) siano intervenuti pagamenti (parziali) in relazione alla sorte capitale del credito azionato in via monitoria, determina la necessità di revocare il d.i. opposto (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n.16911 del 12.8.2005; Cass., Sez. 2, Sent. n.1657 del 29.1.2004; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Sent. n. 21840 del 24.9.2013), ferma la condanna di Controparte_4 versare a l'importo che residua all'esito del pagamento effettuato da MC PA CP_3
(cfr. Cass. n. 16911/2005 cit. e Cass. n. 1657/2004 cit.) e fermo altresì il diritto di CP_3 alla refusione delle spese della fase monitoria, visto che il d.i. è stato sì revocato, ma per un pagamento (tra l'altro, proveniente da soggetto terzo, surrogatosi al creditore ingiungente) effettuato in momento successivo alla notifica del d.i. (sul punto, cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 18125 del 21.7.2017; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Sent. n. 24482 del 9.8.2022).
Infine, quanto all'importo per cui è qui pronunciata condanna, circa la posizione del sig. uale fideiussore di si osserva ciò che segue: Pt_1 Pt_2
- il sig. come fatto presente da quest'ultimo (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione) – ha Pt_1 prestato garanzia nel limite di € 15.000,00 (per il mutuo n. 4/306422/96) e di € 6.000,00 (per il mutuo n. 4/308074/2);
- all'esito dei pagamenti effettuati da MC PA, per il mutuo n. 4/306422/96 residua l'importo di
€ 9.451,43, compresi interessi sino al 31.12.2023 (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.
[...]
, pag. 4) e per quello n. 4/308074/2 l'importo di € 4.983,59, compresi interessi sino al CP_3
31.12.2024 (cfr. memoria di replica , pag. 5); CP_3
- quindi, con riferimento ad entrambi i rapporti di mutuo per cui il socio accomandatario ha prestato fideiussione per gli importi ancora dovuti alla Banca mutuante non superano Pt_2 il limite delle garanzie prestate, cosicché la condanna della società debitrice principale e del socio sig. in qualità di fideiussore, va emessa in via tra loro solidale;
Pt_1
- la condanna per la somma di € 516,60, compresi interessi sino al 31.12.2023, di cui al mutuo n. 4/314857/92 (cfr. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. , Controparte_5 CP_3 pag. 4) è relativa alla sola posizione della mutuataria visto che per tale rapporto il Pt_2 sig. on ha prestato fideiussione (ferma la responsabilità ex lege personale ed Pt_1 illimitata di questi in qualità di socio accomandatario di . Pt_2
************** Le spese di lite, comprensive anche di quelle della fase monitoria (cfr. supra), seguono la soccombenza, con conseguente condanna delle parti attrici opponenti, in solido tra loro, a rifonderle alla parte convenuta opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, le udienze tenute (anche in forma
“cartolare”) e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa allo stato degli atti e senza che sia stato necessario svolgere alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna – per le ragioni e i titoli di cui in sentenza – le parti attrici in opposizione, in via tra loro solidale, a corrispondere alla parte convenuta opposta la somma di € 9.451,43, oltre interessi (calcolati al saggio indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo) dall'1.1.2024 al saldo, nonché l'importo di € 4.983,59, oltre interessi (calcolati al saggio indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo) dall'1.1.2025 al saldo;
Contr
- condanna – in relazione al mutuo n. 4/314857/92 – la società attrice CP_5 opponente a versare alla parte convenuta Parte_2 opposta la somma di € 516,60, oltre interessi (calcolati al saggio indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo) dall'1.1.2024 al saldo;
- condanna le parti attrici opponenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite alla parte convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 5.521,50 per compensi professionali, oltre oneri/accessori dovuti per legge, nonché rimborso C.U., marca da bollo, spese di notifica e 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 28 ottobre 2025 il Giudice Nicola GRECO