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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 31/08/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via A. Manzoni n. 42, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv.
Massimo Pantano e dall' Avv. Gianluigi Di Benedetto;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Massimiliano La
Malfa;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2020, il ricorrente, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in Piazza Armerina, il 26.04.1986, con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Piazza Armerina, al n. 46, parte II, serie A, precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie
(n. il 31.07.1987) e (n. il 09.11.1991). Persona_1 Persona_2
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 281/2017 resa il 16.05.2017, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente si è reso disponibile a continuare a corrispondere un contributo economico per la IA
seppur in misura ridotta rispetto a quella stabilita in sede di separazione. Parte ricorrente ha PE invece chiesto di non dover più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie stante l'assoluta indipendenza economica della stessa.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, sostenendo però la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile e chiedendo un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della IA essendo stata PE impegnata per molti anni negli studi e non avendo, pertanto, ancora raggiunto l'indipendenza economica.
All'udienza presidenziale è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale depositata il 26.06.2020, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata l'udienza innanzi al giudice istruttore.
Con la suddetta ordinanza presidenziale, sono state confermate le statuizioni economiche rese in sede di separazione e la causa, proseguita nel merito, è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione dalle parti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi uni-voci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In ordine alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente, nella stessa misura di quella stabilita in sede di separazione, ossia nella complessiva somma di € 350,00 mensili, il ricorrente ha dedotto l'assoluta indipendenza economica della resistente, la quale esercita l'attività lavorativa di insegnante ed è comproprietaria della casa familiare, nonché comproprietaria di diversi altri immobili siti nel Comune di Piazza Armerina.
A tal riguardo giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile - ormai del tutto sganciato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), natura compensativa perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione); criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez. famiglia, 10/01/2019, n. 52).
Nel caso di specie, va rilevato come la resistente gode di condizioni economico-patrimoniali che ben le consentano di mantenersi autonomamente, avendo la resistente un reddito complessivo lordo di oltre € 30.000,00. Non può quindi giustificarsi il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, difettando il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Pertanto, il Collegio ritiene di non dover riconoscere alcun contributo di natura economica in favore della resistente.
In relazione alla richiesta di aumento del contributo economico avanzata dalla resistente per il mantenimento della IA maggiorenne ma non economicamente indipendente, il ricorrente PE ha dichiarato che la predetta, considerato il suo ampio percorso di formazione, ha maturato l'esperienza necessaria e i requisiti idonei al raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa;
si è reso tuttavia disponibile alla corresponsione di un contributo economico in misura ridotta rispetto a quanto chiesto dalla resistente.
Com'è noto, il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché questi non si trovino avviati ad un effettivo lavoro che garantisca loro l'autonomia economica, a meno che non risulti che il genitore abbia messo il figlio nelle concrete condizioni di assumere tale idoneo lavoro o di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa ovvero che il figlio versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito, mediante l'espletamento di attività lavorativa;
sotto il profilo probatorio, queste circostanze - costituendo fatti estintivi dell'obbligo di mantenimento
- devono essere provate dal genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo (cfr.
Cass. 30 agosto 1999, n. 9109).
Orbene, per come emerge in atti e per come dalle stesse parti dichiarato nei rispetti atti difensivi, la IA ha conseguito una laurea in giurisprudenza, ha frequentato e concluso la scuola di PE preparazione al concorso di notaio e ha successivamente frequentato un master in diritto tributario;
è indubbia, dunque, l'elevata qualificazione maturata dalla stessa ampiamente spendibile nel mercato del lavoro.
Non può quindi essere accolta la domanda della resistente diretta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della IA . PE Tenuto conto della situazione economico-reddituale sia del ricorrente sia della resistente, nonché dell'elevata preparazione della IA , che le consentirebbe di trovare un'adeguata occupazione PE lavorativa, appare congruo disporre in favore della IA maggiorenne (di anni 38) la PE corresponsione di un unico assegno di mantenimento, a carico del padre, dell'importo ridotto di €
380,00 mensili.
Le spese straordinarie vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Va inoltre disposta la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare. Ed invero la Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. n.
3015/2018).
Orbene, nel caso di specie è emerso che entrambe le figlie maggiorenni delle parti non convivono più con la madre, essendo quindi venuti meno i presupposti per l'assegnazione alla resistente della casa familiare.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie reciprocamente proposte dalle parti, per la specialità del rito e la mancanza di accessorietà.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piazza Armerina il 26.04.1986 tra (C.F.: ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 46, parte
II, Serie A, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
- dispone la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a entro Parte_1 Persona_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 380,00 mensili per il mantenimento della stessa, da adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie per la IA
Persona_1
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 29.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via A. Manzoni n. 42, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv.
Massimo Pantano e dall' Avv. Gianluigi Di Benedetto;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Massimiliano La
Malfa;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2020, il ricorrente, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in Piazza Armerina, il 26.04.1986, con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Piazza Armerina, al n. 46, parte II, serie A, precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie
(n. il 31.07.1987) e (n. il 09.11.1991). Persona_1 Persona_2
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 281/2017 resa il 16.05.2017, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente si è reso disponibile a continuare a corrispondere un contributo economico per la IA
seppur in misura ridotta rispetto a quella stabilita in sede di separazione. Parte ricorrente ha PE invece chiesto di non dover più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie stante l'assoluta indipendenza economica della stessa.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, sostenendo però la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile e chiedendo un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della IA essendo stata PE impegnata per molti anni negli studi e non avendo, pertanto, ancora raggiunto l'indipendenza economica.
All'udienza presidenziale è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale depositata il 26.06.2020, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata l'udienza innanzi al giudice istruttore.
Con la suddetta ordinanza presidenziale, sono state confermate le statuizioni economiche rese in sede di separazione e la causa, proseguita nel merito, è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione dalle parti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi uni-voci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In ordine alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente, nella stessa misura di quella stabilita in sede di separazione, ossia nella complessiva somma di € 350,00 mensili, il ricorrente ha dedotto l'assoluta indipendenza economica della resistente, la quale esercita l'attività lavorativa di insegnante ed è comproprietaria della casa familiare, nonché comproprietaria di diversi altri immobili siti nel Comune di Piazza Armerina.
A tal riguardo giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, con pronuncia espressiva di un orientamento poi più volte confermato e condiviso dal collegio, hanno evidenziato come debba riconoscersi all'assegno divorzile - ormai del tutto sganciato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed in particolare che l'assegno abbia natura assistenziale (fondata su parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), natura compensativa perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), ed in alcuni casi anche natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione); criterio quest'ultimo che, seppur evocato nella motivazione della decisione, sembra comunque assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio, sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez. famiglia, 10/01/2019, n. 52).
Nel caso di specie, va rilevato come la resistente gode di condizioni economico-patrimoniali che ben le consentano di mantenersi autonomamente, avendo la resistente un reddito complessivo lordo di oltre € 30.000,00. Non può quindi giustificarsi il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, difettando il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Pertanto, il Collegio ritiene di non dover riconoscere alcun contributo di natura economica in favore della resistente.
In relazione alla richiesta di aumento del contributo economico avanzata dalla resistente per il mantenimento della IA maggiorenne ma non economicamente indipendente, il ricorrente PE ha dichiarato che la predetta, considerato il suo ampio percorso di formazione, ha maturato l'esperienza necessaria e i requisiti idonei al raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa;
si è reso tuttavia disponibile alla corresponsione di un contributo economico in misura ridotta rispetto a quanto chiesto dalla resistente.
Com'è noto, il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché questi non si trovino avviati ad un effettivo lavoro che garantisca loro l'autonomia economica, a meno che non risulti che il genitore abbia messo il figlio nelle concrete condizioni di assumere tale idoneo lavoro o di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa ovvero che il figlio versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito, mediante l'espletamento di attività lavorativa;
sotto il profilo probatorio, queste circostanze - costituendo fatti estintivi dell'obbligo di mantenimento
- devono essere provate dal genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo (cfr.
Cass. 30 agosto 1999, n. 9109).
Orbene, per come emerge in atti e per come dalle stesse parti dichiarato nei rispetti atti difensivi, la IA ha conseguito una laurea in giurisprudenza, ha frequentato e concluso la scuola di PE preparazione al concorso di notaio e ha successivamente frequentato un master in diritto tributario;
è indubbia, dunque, l'elevata qualificazione maturata dalla stessa ampiamente spendibile nel mercato del lavoro.
Non può quindi essere accolta la domanda della resistente diretta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della IA . PE Tenuto conto della situazione economico-reddituale sia del ricorrente sia della resistente, nonché dell'elevata preparazione della IA , che le consentirebbe di trovare un'adeguata occupazione PE lavorativa, appare congruo disporre in favore della IA maggiorenne (di anni 38) la PE corresponsione di un unico assegno di mantenimento, a carico del padre, dell'importo ridotto di €
380,00 mensili.
Le spese straordinarie vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Va inoltre disposta la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare. Ed invero la Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. n.
3015/2018).
Orbene, nel caso di specie è emerso che entrambe le figlie maggiorenni delle parti non convivono più con la madre, essendo quindi venuti meno i presupposti per l'assegnazione alla resistente della casa familiare.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie reciprocamente proposte dalle parti, per la specialità del rito e la mancanza di accessorietà.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piazza Armerina il 26.04.1986 tra (C.F.: ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 46, parte
II, Serie A, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
- dispone la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa familiare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente a entro Parte_1 Persona_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 380,00 mensili per il mantenimento della stessa, da adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie per la IA
Persona_1
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 29.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta