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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2024, n. 17929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17929 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 19274/2021 R.G. proposto da: GR TO e GR IO, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. IO UR come da procura in atti, domicilio digitale mauro.fabrizio@ordavvle.legalmail.it
- ricorrenti -
contro GEMSAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Perrone e Angelo Valente come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale;
valente.angelo1@ordavvle.legalmail.it - controricorrente – N. 19274/21 R.G. 2 avverso la sentenza n. 567/2021 della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 7.5.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024 dal consigliere Salvatore Saija;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 10.2.2020, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da LL e FA RO (quali eredi di Ennio RO) nei confronti della GE s.r.l., ordinò alla convenuta la cancellazione di una ipoteca giudiziale da essa iscritta, in quanto il relativo debito era stato integralmente estinto;
la convenuta venne pure condannata al pagamento (decorsi invano otto giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) in favore degli attori della somma di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine; infine, il Tribunale, per il caso di inadempimento all’ordine di cancellazione, ordinò al Conservatore dei RR.II. di procedere egli stesso all’uopo. La GE propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7.5.2021, lo accolse parzialmente, in relazione alla lamentata violazione dell’art. 2884 c.c. Osservò la Corte d’appello che, ai sensi di detta disposizione, il Conservatore è tenuto ad eseguire l’ordine di cancellazione solo una volta passata in giudicato la sentenza che la disponga, sicché erroneamente il Tribunale aveva impartito l’ordine di cancellazione direttamente alla creditrice GE. Pertanto, accertata l’illegittimità della pretesa della creditrice di condizionare il consenso alla cancellazione N. 19274/21 R.G. 3 all’accantonamento o al versamento in suo favore di somme non documentate, la Corte ha autorizzato il Conservatore a provvedere alla cancellazione, a cura e spese degli appellati, una volta passata in giudicato la sentenza, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione – come indicato nell’epigrafe dell’atto - LL e FA RO, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la GE s.r.l. Le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2884 c.c. e 164-bis (rectius, 614-bis) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte leccese tenuto conto del fatto che l’ordine di cancellazione non era rivolto alla GE al solo fine di ottenerne il consenso alla cancellazione, illegittimamente non prestato. 2.1 - Non mette conto esaminare l’unico motivo di ricorso in quanto l’atto è inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c. Nell’intestazione del ricorso, infatti, l’avv. IO UR, dichiaratosi procuratore di LL e FA RO, indica quale fonte del suo potere rappresentativo una non meglio identificata “procura in atti”. In realtà, la procura è stata depositata telematicamente solo in data 22.2.2024, risulta firmata dalla sola LL RO e autenticata dall’avv. UR IO nella stessa data di deposito. Al contempo, il predetto legale ha pure depositato nella stessa data del 22.2.2024 una nota, datata 5.7.2021, in cui si afferma che il ricorso deve N. 19274/21 R.G. 4 intendersi proposto nell’interesse della sola LL RO, giacché FA RO “si è rifiutato” di firmare la procura, mentre la prima l’avrebbe già firmata nel 2021. 2.2 - Risulta quindi evidente che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, lo è quello presentato a nome di FA RO, perché la necessaria procura speciale ex art. 365 c.p.c. manca del tutto, non essendo mai esistita (visto che il predetto, appunto, “si è rifiutato” di firmarla); per quanto prima riportato, è del tutto evidente che il sedicente suo procuratore avv. UR IO (tale qualificatosi nell’intestazione del ricorso), sin dalla notifica del ricorso stesso, non poteva che essere consapevole di tale essenziale deficit (sul punto si tornerà a breve). Il ricorso è, poi, inammissibile anche in relazione alla posizione di LL RO. Ciò perché la procura speciale, con assoluta certezza, non venne allegata al ricorso notificato telematicamente in data 8.7.2021, tanto da essere stata autenticata dal difensore solo il 22.2.2024. In proposito, basti considerare che, “In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile” (Cass. n. 14287/2023). N. 19274/21 R.G. 5 Risulta dunque evidente che la procura depositata dall’avv. UR IO solo il 22.2.2024, in quanto priva di detti requisiti e comunque perfezionata in tutti i suoi elementi solo successivamente alla notifica del ricorso, è inidonea a giustificare il potere rappresentativo dichiarato nell’epigrafe del ricorso stesso. 3.1 – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della sola LL RO, con esclusione di qualunque debenza in capo a FA RO, nel cui nome è stata effettuata una attività processuale senza che questi avesse mai formalmente investito l’avv. UR IO. Proprio tale circostanza, singolarmente ammessa da quest’ultimo con la nota prima citata, giustifica ampiamente la debenza delle spese processuali, in solido con LL RO, da parte dello stesso avv. UR IO, ai sensi dell’art. 94 c.p.c. (v. Cass. n. 9203/2020), stante l’indiscutibile gravità della condotta ascrivibile al predetto legale, che ha avviato il giudizio di legittimità nell’interesse di FA RO senza averne i poteri. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), a carico della ricorrente LL RO.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente LL RO, in solido con l’avv. UR IO, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 19274/21 R.G. 6 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrenti -
contro GEMSAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Perrone e Angelo Valente come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale;
valente.angelo1@ordavvle.legalmail.it - controricorrente – N. 19274/21 R.G. 2 avverso la sentenza n. 567/2021 della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 7.5.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024 dal consigliere Salvatore Saija;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 10.2.2020, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da LL e FA RO (quali eredi di Ennio RO) nei confronti della GE s.r.l., ordinò alla convenuta la cancellazione di una ipoteca giudiziale da essa iscritta, in quanto il relativo debito era stato integralmente estinto;
la convenuta venne pure condannata al pagamento (decorsi invano otto giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) in favore degli attori della somma di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine; infine, il Tribunale, per il caso di inadempimento all’ordine di cancellazione, ordinò al Conservatore dei RR.II. di procedere egli stesso all’uopo. La GE propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7.5.2021, lo accolse parzialmente, in relazione alla lamentata violazione dell’art. 2884 c.c. Osservò la Corte d’appello che, ai sensi di detta disposizione, il Conservatore è tenuto ad eseguire l’ordine di cancellazione solo una volta passata in giudicato la sentenza che la disponga, sicché erroneamente il Tribunale aveva impartito l’ordine di cancellazione direttamente alla creditrice GE. Pertanto, accertata l’illegittimità della pretesa della creditrice di condizionare il consenso alla cancellazione N. 19274/21 R.G. 3 all’accantonamento o al versamento in suo favore di somme non documentate, la Corte ha autorizzato il Conservatore a provvedere alla cancellazione, a cura e spese degli appellati, una volta passata in giudicato la sentenza, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione – come indicato nell’epigrafe dell’atto - LL e FA RO, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la GE s.r.l. Le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2884 c.c. e 164-bis (rectius, 614-bis) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte leccese tenuto conto del fatto che l’ordine di cancellazione non era rivolto alla GE al solo fine di ottenerne il consenso alla cancellazione, illegittimamente non prestato. 2.1 - Non mette conto esaminare l’unico motivo di ricorso in quanto l’atto è inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c. Nell’intestazione del ricorso, infatti, l’avv. IO UR, dichiaratosi procuratore di LL e FA RO, indica quale fonte del suo potere rappresentativo una non meglio identificata “procura in atti”. In realtà, la procura è stata depositata telematicamente solo in data 22.2.2024, risulta firmata dalla sola LL RO e autenticata dall’avv. UR IO nella stessa data di deposito. Al contempo, il predetto legale ha pure depositato nella stessa data del 22.2.2024 una nota, datata 5.7.2021, in cui si afferma che il ricorso deve N. 19274/21 R.G. 4 intendersi proposto nell’interesse della sola LL RO, giacché FA RO “si è rifiutato” di firmare la procura, mentre la prima l’avrebbe già firmata nel 2021. 2.2 - Risulta quindi evidente che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, lo è quello presentato a nome di FA RO, perché la necessaria procura speciale ex art. 365 c.p.c. manca del tutto, non essendo mai esistita (visto che il predetto, appunto, “si è rifiutato” di firmarla); per quanto prima riportato, è del tutto evidente che il sedicente suo procuratore avv. UR IO (tale qualificatosi nell’intestazione del ricorso), sin dalla notifica del ricorso stesso, non poteva che essere consapevole di tale essenziale deficit (sul punto si tornerà a breve). Il ricorso è, poi, inammissibile anche in relazione alla posizione di LL RO. Ciò perché la procura speciale, con assoluta certezza, non venne allegata al ricorso notificato telematicamente in data 8.7.2021, tanto da essere stata autenticata dal difensore solo il 22.2.2024. In proposito, basti considerare che, “In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile” (Cass. n. 14287/2023). N. 19274/21 R.G. 5 Risulta dunque evidente che la procura depositata dall’avv. UR IO solo il 22.2.2024, in quanto priva di detti requisiti e comunque perfezionata in tutti i suoi elementi solo successivamente alla notifica del ricorso, è inidonea a giustificare il potere rappresentativo dichiarato nell’epigrafe del ricorso stesso. 3.1 – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della sola LL RO, con esclusione di qualunque debenza in capo a FA RO, nel cui nome è stata effettuata una attività processuale senza che questi avesse mai formalmente investito l’avv. UR IO. Proprio tale circostanza, singolarmente ammessa da quest’ultimo con la nota prima citata, giustifica ampiamente la debenza delle spese processuali, in solido con LL RO, da parte dello stesso avv. UR IO, ai sensi dell’art. 94 c.p.c. (v. Cass. n. 9203/2020), stante l’indiscutibile gravità della condotta ascrivibile al predetto legale, che ha avviato il giudizio di legittimità nell’interesse di FA RO senza averne i poteri. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), a carico della ricorrente LL RO.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente LL RO, in solido con l’avv. UR IO, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. N. 19274/21 R.G. 6 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno