Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1589
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e del potere di accertamento

    Il motivo è infondato in quanto, sebbene il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi, il sopravvenuto art. 22 D.L.vo 81/2025, interpretazione autentica, ha stabilito che a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva emessi dall'Agenzia delle entrate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 e art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.

    Il motivo è infondato. Il PVC della Guardia di Finanza, prodotto da entrambe le parti, fornisce prova delle circostanze prospettate nell'avviso di accertamento riguardo ai singoli fornitori. Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.14078/2023, ritenuta fondante anche dal giudice di prime cure, riguarda gli stessi fornitori e le stesse operazioni contestate. La Corte ha ritenuto raggiunta la prova dell'inesistenza delle operazioni sulla base di elementi oggettivi relativi al periodo d'imposta in esame, quali la mancata esibizione di documentazione contabile, l'impossibilità per le imprese di eseguire i servizi fatturati, la mancanza di pagamenti, i prelievi sistematici di contante dai conti correnti, l'utilizzo dei conti da parte di terzi e la riconducibilità delle operazioni a imprese inesistenti, inattive o fallite. La prova si ribalta in capo alla società appellante, che non ha fornito prova dell'esistenza e inerenza delle operazioni.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per errata valutazione di richieste istruttorie e errata valutazione di prove documentali

    La prova per testi richiesta è stata ritenuta inammissibile sia per genericità che per irrilevanza. I capi relativi alla operatività delle società fornitrici non sono pertinenti all'inesistenza delle specifiche operazioni contestate. La prova sull'esistenza della sede di LG Informatica nel 2016 è irrilevante. La consegna di materiale da parte di FREEDOM è generica e non collegata alle operazioni contestate. L'accompagnamento del sig. Nominativo_2 presso la sede di Kylia Srl è generico e non collegato alle operazioni contestate. In generale, vi è un vuoto di allegazione deduttiva da parte dell'appellante, non essendo state indicate le specifiche operazioni né prodotte le fatture relative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1589
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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