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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1589/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7417/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
ricorrente 1 .s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da EN -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400684 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI ricorrente 1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle AT (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti depositati da parte appellante il 25 novembre 2024; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento, per il periodo di imposta 2016, di rettifica della base imponibile della dichiarazione IRAP, con conseguente liquidazione di relativa maggiore imposta e irrogazione di relative sanzioni, in dipendenza di riduzione di costi dichiarati riferite ad operazioni ritenute inesistenti fatturate Società_3da una pluralità di contestasti apparenti operatori economici: SRL, LG Società_4 Società_5 Società_6INGORMATICA SRL, SRL, SRL, SRL
-che l'avviso di accertamento è fondato istruttoriamente e probatoriamente sul richiamato pvc della GdF del 29 marzo 2022;
-che la sentenza appellata ha motivato il rigetto facendo espressamente propria, con critica valutativa, la decisione di cui alla sentenza n.14078/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sull'avviso di accertamento n. TF503I402398 ad oggetto la stessa annualità avente ad oggetto la contestazione di inesistenza di cui alla medesime fatture ai fini IRES ed IVA, avendo riscontrato la sostanziale comunanze del fatto;
-che la società ha proposto appello, lamentando: (a) SS DECISIONE IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE/DECADENZA DELLA PRESUNTA PRETESA TRIBUTARIA E DEL POTERE DI ACCERTAMENTO. (b) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 5-bis DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 546/92 e DELL'ART. 2697 C. C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 c. p. c.. (c) VIZIO DI MOTIVAZIONE PER SS VALUTAZIONE DI RICHIESTE ISTRUTTORIE. SS/ERRATA VALUTAZIONE DI PROVE DOCUMENTALI.
-che l'AdE si è costituita resistendo;
-che alla udienza nessuna delle due parti, nonostante la richiesta del Collegio, ha saputo dare indicazione sul se la sentenza della CGT di primo grado di Napoli intervenuta sull'avviso di accertamento ai fini IVA ed IRES sia passata in giudicato ovvero sia stata appellata e il relativo stato;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che il primo motivo di appello, con il quale si ripropone la eccezione di decadenza dall'accertamento per essere stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 marzo 2023, è infondato;
-che se e' vero che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunziarsi sulla detta questione ritualmente introdotta, non puo' accogliersi la doglianza per il sopravvenuto disposto -da ritenersi norma di interpretazione autentica- di cui all'art. 22 D.L.vo D.L.vo 81/2025 il quale recita: <<
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate. >> ;
-che il secondo motivo di appello articola la doglianza sotto il profilo della insufficienza della prova data dall'Amministrazione della inesistenza delle operazioni;
-che il motivo è infondato in quanto dal pvc della GdF, prodotto agli atti sia dalla parte privata che dalla parte pubblica, emerge la prova di quanto prospettato in avviso di accertamento riguardo ai singoli fornitori;
-che dalla lettura della sentenza n.14078/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli fatta propria criticamente dalla sentenza appellata, risulta che si tratta degli identici fornitori e delle identiche operazioni contestate;
-che alcuna delle due parti è stata in grado di fornire elementi sulla eventuale impugnativa della detta sentenza, sicchè la Corte non può ex art. 337 co. 2 cpc neppure scrutinare l'eventuale esercizio del potere di sospensione del presente giudizio in assenza appunto di prova della impugnazione;
-che pur non potendo utilizzarla quale giudicato formale, il Collegio la può utilizzare, come correttamente ha fatto il giudice di prime cure, ai fini del proprio convincimento;
-che in questo senso, per quanto riguarda la riproposta questione della sufficienza della prova di inesistenza delle operazioni, oltre a quanto esposto e fatto proprio dalla sentenza appellata, che il Collegio a sua volta fa proprio, decisivamente si ritiene che la prova della inesistenza sia raggiunta considerando anche solo i seguenti elementi: Società_3a) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: il legale Nominativo_1rappresentante sig. non ha esibito la documentazione contabile della societa' ; le fatture riportano servizi resi che l' impresa non aveva alcuna potenzialita' per eseguirle;
per la gran parte delle fatture non e' stata riscontrata alcuna modalita' di pagamento: indice evidente addirittura di frode;
b) per le operazioni con LG INGORMATICA SRL dalle seguenti specifiche circostanze: la legale rappresentante non è stata in grado di esibire la documentazione contabile;
ad ogni bonifico che veniva accreditato sui rispettivi conti, corrispondeva nell'immediatezza temporale dei sistematici prelievi di denaro contante allo sportello e al bancomat;
Società_4c) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: il legale rappresentante non è stato in grado di esibire la documentazione contabile;
lLa quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere. I conti correnti accesi dalla società presso le banche sono stati utilizzati da persone estranee all'impresa che, con prelievi giornalieri di denaro contante, svuotavano le casse subito dopo i bonifici ricevuti. Società_5c) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: l'amministratrice ha dichiarato di aver assunto la carica solo formalmente, lasciando l'utilizzo dei conti bancari e del bancomat a persone terze sconosciute. Inoltre, ha riferito di non aver mai detenuto la documentazione contabile e amministrativa della società; la quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere. Società_6d) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: la quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere;
le elevate operazioni passive prive di supporto documentale sono da ricondurre ad una esposizione fittizia in banca dati al fine di dare contezza di una presunta potenzialità imprenditoriale, in realtà del tutto inesistente.
-che dunque l'AdE ha dato con elementi obiettivi indizi consistenti di inesistenza delle operazioni, nulla valendo per parte appellante ribadire più volte, anche con riferimento a specifico cedente che “la ricorrente giammai ha affermato che la GdF ha dichiarato il falso nel PVC, ma chiaramente afferma che le conclusioni a cui è giunta la GdF sono errate in quanto frutto di una verifica effettuata in un periodo diverso da quelle delle forniture contestate.”;
-che invero, gli elementi -come del resto evidenziato dalla sentenza appellata (nel rinvio specifico alla precedente sentenza)- che sorreggono la prova dell'AdE non sono tanto il riscontro della inesistenza della sede fisica e della inoperatività di fatto (avvenuta nel 2022), quanto piuttosto gli elementi innanzi segnalati, che trovano fondamento in doti oggettivi relativi al periodo di imposta in esame;
-che a questo punto la prova si ribalta a carico della società appellante, la quale è tenuta a dare
-parimenti almeno indiziaria- la prova della esistenza delle operazioni fatturate nonché della loro inerenza (versandosi in tema IRAP);
-che infatti, conscia di tale inversione, la difesa contribuente ripropone con il terzo gli elementi di prova documentali e richieste di prova orale ritenute non opportunamente valutate e disattese;
-che va precisato che la prova deve essere pertinente relativa alle operazioni (per singolo operatore);
-che venendo alle allegazioni deduttive e probatorie di parte appellante, in generale alcuna di queste e riferita a specifiche operazioni;
invero: Società_3a) quanto alle operazioni con SRL, non vi è alcun tentativo di prova di effettività delle concrete operazioni, atteso che nel complessivo atto di appello l'appellante si limita a riferirsi a dati di visure camerali e ad oggetto sociale ricomprendete servizi di informatica in linea con l'attività da essa cessionaria svolta: tuttavia, non offre concreta indicazione e prova delle concrete operazioni asseritamente intercorse, essenziali in relazione alla contestata Rappresentante_1inesistenza; sul punto non risulta esibito alcun contratto e si riferisce da parte di Rappresentante_1, padre e dichiarato dipendente, delegato dalla amministratrice ai rapporti con i fornitori, che la prestazione sarebbe consistita in “acquisizione clienti” , senza però offrire la prova di questa acquisizione, delle modalità ovvero dei contratti e transazioni (prova agevole mediante esibizione di tabulati, mail ecc.); (b) quanto alle operazioni con LG INGORMATICA SRL si insite molto sul verbale di sequestro operato da CC nel 2015, a dimostrazione della esistenza delle sede ed operatività: tuttavia, l'appellante trascura che il periodo di imposta in accertamento è il 2016, quello successivo (per cui il sequestro non è utile a provare la operatività nel periodo successivo) e, in secondo luogo, che quel sequestro testimonia comunque una attività ad oggetto beni diversi e certamente non riferibili come inerenza alla attività dell'appellante (oggetto del sequestro sono caschi, pentole, accessori di casalinghi), così anzi confermando la inoperatività nel settore;
-che, sempre per la LG Informatica srl, non rileva la considerazione che nel pvc ed in accertamento si dia atto che sia stata riconosciuta la operatività presso alcuni suoi fornitori (che hanno risposto puntualmente al questionario), e neppure rileva la consulenza dell'Ing. Cascone, prodotta peraltro incompleta delle fatture, in cui si riferisce che presumibilmente i beni indicati (in via generica e non dettagliata) si riferiscano alle fatture in contestazione, poiché come innanzi osservato non vi è la prova della correlazione delle fatture ad operazioni effettive, specie per quanto dichiarato proprio dal padre della legale rappresentate della Rappresentante_1società appellante (che appare il vero gestore di fatto) che riferisce che non sono stati stipulati contratti e che le controprestazioni ricevute descritte in fatture consisterebbero in “attività di sviluppo di software” di cui si riserra di fornire notizie e di indicazione delle persone della fornitrice operanti, neppure indicate in giudizio;
Società_4(c) quanto alle operazioni con srl, non viene indicata e poi provata dall'appellante alcuna operazione, limitandosi a sostenere la sussistenza di dati in CCIA e la esistenza della Rappresentante_1società al tempo: tuttavia, dalle dichiarazioni rese da , che escludono la sottoscrizione di contratti, neppure si comprende in eh cosa sarebbero consistite le operazioni;
Società_5(d) quanto alle operazioni con S.R.L. non viene indicata e poi provata alcuna operazione, limitandosi l'appellante a sostenere la sussistenza di dati in CCIA: dalle Rappresentante_1dichiarazioni rese da , che escludono la sottoscrizione di contratti, neppure si comprende in che cosa sarebbero consistete le operazioni ed emerge una circostanza che Rappresentante_1aggrava l'indizio di inesistenza: il sig. dichiara di aver avuto contatti con le stesse Società_4persone indicate, per solo nome e senza cognome, nei rapporti con srl: tanto indiziariamente lascia fondatamente sospettare che si possa versare addirittura in un disegno fraudolento;
Società_6(e) quanto alle operazioni con SRL, l'appellante si limita sempre a sostenere l'asserita operatività nell'anno di imposta in controversia, ma non riferisce di alcuna operazione concreta;
Rappresentante_1anche riguardo a questa asserita fornitrice il sig. dichiara di non aver stipulato contratti né indica in cosa sia consistita la fornitura né è in grado di produrre documentazione di trasporto;
-che in sostanza vi è innanzitutto un vuoto di pertinente allegazione deduttiva, non essendo neppure indicate le specifiche operazioni di cui si assume la esistenza, assenti in atti peraltro anche le fatture;
-che questo vuoto allegativo non può essere colmato mediante la prova orale richiesta, la quale peraltro è generica e non puntuale: i primi sei capi attengono a circostanze alquanto geniche Società_3tese a dimostrare la operatività della società , ma come innanzi osservato la questione proposta da AdE e risultante dal pvc è la inesistenza delle operazioni specifiche su cui non vi è alcun capo;
il settimo attiene alla esistenza nel 2016 della sede sociale di LG Informatica ed è assolutamente irrilevante, perché non riguarda le specifiche operazioni, neppure mai indicate;
l'ottavo capo riguarda una genica consegna di materiale (non indicato) da parte di FREEDOM a ricorrente 1 senza indicazione né dell'oggetto della consegna né della relazione con le operazioni contestate inesistenti ed è dunque irrilevante;
il nono capo è generico e decontestualizzato in quanto tenta di provare che “periodicamente accompagnava il sig. Nominativo_2 presso la sede di Kylia Srl per consegnare e ritirare l'anagrafica dei clienti”, senza alcun collegamento coni le operazioni contestate o con documentazione (ad esempio l'anagrafica formata e consegnata);
-che quindi deve confermarsi la inammissibilità sia per genericità sia per irrilevanza della prova per testi richiesta;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno itegralmete compensate, attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili nella sopravvenuta disposizione di interpretazione autentica 菟 ・riguardo alla roroga a cascata indotta dalla sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 del
・termine desinenziale del potere accertativo nonch nel comportamento complessivo
・gravemente inefficiente dell'AdE che ricorsa, in relazione allo stesso fatto (inesistenza delle operazioni), a plurimi accertamenti invece di effettuarne uno per tutte le imposte rilevanti, 都 ・esponendo a decadenze l'erario ( anate solo dalla sopravvenuta norma di interpretazione autentica), a plurimi ricorsi della contribuente (con aggravio del peso sul servizio Giustizia
・Tributaria oltre che in potenziale danno della stessa contribuente) nonch a contrasti tra atti potenzialmente definitivi ovvero di giudicato, senza neppure poi seguire l'andamento dei singoli processi;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7417/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
ricorrente 1 .s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da EN -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400684 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI ricorrente 1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle AT (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti depositati da parte appellante il 25 novembre 2024; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento, per il periodo di imposta 2016, di rettifica della base imponibile della dichiarazione IRAP, con conseguente liquidazione di relativa maggiore imposta e irrogazione di relative sanzioni, in dipendenza di riduzione di costi dichiarati riferite ad operazioni ritenute inesistenti fatturate Società_3da una pluralità di contestasti apparenti operatori economici: SRL, LG Società_4 Società_5 Società_6INGORMATICA SRL, SRL, SRL, SRL
-che l'avviso di accertamento è fondato istruttoriamente e probatoriamente sul richiamato pvc della GdF del 29 marzo 2022;
-che la sentenza appellata ha motivato il rigetto facendo espressamente propria, con critica valutativa, la decisione di cui alla sentenza n.14078/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sull'avviso di accertamento n. TF503I402398 ad oggetto la stessa annualità avente ad oggetto la contestazione di inesistenza di cui alla medesime fatture ai fini IRES ed IVA, avendo riscontrato la sostanziale comunanze del fatto;
-che la società ha proposto appello, lamentando: (a) SS DECISIONE IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE/DECADENZA DELLA PRESUNTA PRETESA TRIBUTARIA E DEL POTERE DI ACCERTAMENTO. (b) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 5-bis DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 546/92 e DELL'ART. 2697 C. C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 c. p. c.. (c) VIZIO DI MOTIVAZIONE PER SS VALUTAZIONE DI RICHIESTE ISTRUTTORIE. SS/ERRATA VALUTAZIONE DI PROVE DOCUMENTALI.
-che l'AdE si è costituita resistendo;
-che alla udienza nessuna delle due parti, nonostante la richiesta del Collegio, ha saputo dare indicazione sul se la sentenza della CGT di primo grado di Napoli intervenuta sull'avviso di accertamento ai fini IVA ed IRES sia passata in giudicato ovvero sia stata appellata e il relativo stato;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che il primo motivo di appello, con il quale si ripropone la eccezione di decadenza dall'accertamento per essere stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 marzo 2023, è infondato;
-che se e' vero che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunziarsi sulla detta questione ritualmente introdotta, non puo' accogliersi la doglianza per il sopravvenuto disposto -da ritenersi norma di interpretazione autentica- di cui all'art. 22 D.L.vo D.L.vo 81/2025 il quale recita: <<
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate. >> ;
-che il secondo motivo di appello articola la doglianza sotto il profilo della insufficienza della prova data dall'Amministrazione della inesistenza delle operazioni;
-che il motivo è infondato in quanto dal pvc della GdF, prodotto agli atti sia dalla parte privata che dalla parte pubblica, emerge la prova di quanto prospettato in avviso di accertamento riguardo ai singoli fornitori;
-che dalla lettura della sentenza n.14078/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli fatta propria criticamente dalla sentenza appellata, risulta che si tratta degli identici fornitori e delle identiche operazioni contestate;
-che alcuna delle due parti è stata in grado di fornire elementi sulla eventuale impugnativa della detta sentenza, sicchè la Corte non può ex art. 337 co. 2 cpc neppure scrutinare l'eventuale esercizio del potere di sospensione del presente giudizio in assenza appunto di prova della impugnazione;
-che pur non potendo utilizzarla quale giudicato formale, il Collegio la può utilizzare, come correttamente ha fatto il giudice di prime cure, ai fini del proprio convincimento;
-che in questo senso, per quanto riguarda la riproposta questione della sufficienza della prova di inesistenza delle operazioni, oltre a quanto esposto e fatto proprio dalla sentenza appellata, che il Collegio a sua volta fa proprio, decisivamente si ritiene che la prova della inesistenza sia raggiunta considerando anche solo i seguenti elementi: Società_3a) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: il legale Nominativo_1rappresentante sig. non ha esibito la documentazione contabile della societa' ; le fatture riportano servizi resi che l' impresa non aveva alcuna potenzialita' per eseguirle;
per la gran parte delle fatture non e' stata riscontrata alcuna modalita' di pagamento: indice evidente addirittura di frode;
b) per le operazioni con LG INGORMATICA SRL dalle seguenti specifiche circostanze: la legale rappresentante non è stata in grado di esibire la documentazione contabile;
ad ogni bonifico che veniva accreditato sui rispettivi conti, corrispondeva nell'immediatezza temporale dei sistematici prelievi di denaro contante allo sportello e al bancomat;
Società_4c) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: il legale rappresentante non è stato in grado di esibire la documentazione contabile;
lLa quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere. I conti correnti accesi dalla società presso le banche sono stati utilizzati da persone estranee all'impresa che, con prelievi giornalieri di denaro contante, svuotavano le casse subito dopo i bonifici ricevuti. Società_5c) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: l'amministratrice ha dichiarato di aver assunto la carica solo formalmente, lasciando l'utilizzo dei conti bancari e del bancomat a persone terze sconosciute. Inoltre, ha riferito di non aver mai detenuto la documentazione contabile e amministrativa della società; la quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere. Società_6d) per le operazioni con SRL dalle seguenti specifiche circostanze: la quasi totalità delle operazioni esposte nel portale informatico Spesometro sono riconducibili ad imprese risultate inesistenti, inattive, cessate, in fallimento e/o in liquidazione, ed in alcuni casi anch'esse vere e proprie cartiere;
le elevate operazioni passive prive di supporto documentale sono da ricondurre ad una esposizione fittizia in banca dati al fine di dare contezza di una presunta potenzialità imprenditoriale, in realtà del tutto inesistente.
-che dunque l'AdE ha dato con elementi obiettivi indizi consistenti di inesistenza delle operazioni, nulla valendo per parte appellante ribadire più volte, anche con riferimento a specifico cedente che “la ricorrente giammai ha affermato che la GdF ha dichiarato il falso nel PVC, ma chiaramente afferma che le conclusioni a cui è giunta la GdF sono errate in quanto frutto di una verifica effettuata in un periodo diverso da quelle delle forniture contestate.”;
-che invero, gli elementi -come del resto evidenziato dalla sentenza appellata (nel rinvio specifico alla precedente sentenza)- che sorreggono la prova dell'AdE non sono tanto il riscontro della inesistenza della sede fisica e della inoperatività di fatto (avvenuta nel 2022), quanto piuttosto gli elementi innanzi segnalati, che trovano fondamento in doti oggettivi relativi al periodo di imposta in esame;
-che a questo punto la prova si ribalta a carico della società appellante, la quale è tenuta a dare
-parimenti almeno indiziaria- la prova della esistenza delle operazioni fatturate nonché della loro inerenza (versandosi in tema IRAP);
-che infatti, conscia di tale inversione, la difesa contribuente ripropone con il terzo gli elementi di prova documentali e richieste di prova orale ritenute non opportunamente valutate e disattese;
-che va precisato che la prova deve essere pertinente relativa alle operazioni (per singolo operatore);
-che venendo alle allegazioni deduttive e probatorie di parte appellante, in generale alcuna di queste e riferita a specifiche operazioni;
invero: Società_3a) quanto alle operazioni con SRL, non vi è alcun tentativo di prova di effettività delle concrete operazioni, atteso che nel complessivo atto di appello l'appellante si limita a riferirsi a dati di visure camerali e ad oggetto sociale ricomprendete servizi di informatica in linea con l'attività da essa cessionaria svolta: tuttavia, non offre concreta indicazione e prova delle concrete operazioni asseritamente intercorse, essenziali in relazione alla contestata Rappresentante_1inesistenza; sul punto non risulta esibito alcun contratto e si riferisce da parte di Rappresentante_1, padre e dichiarato dipendente, delegato dalla amministratrice ai rapporti con i fornitori, che la prestazione sarebbe consistita in “acquisizione clienti” , senza però offrire la prova di questa acquisizione, delle modalità ovvero dei contratti e transazioni (prova agevole mediante esibizione di tabulati, mail ecc.); (b) quanto alle operazioni con LG INGORMATICA SRL si insite molto sul verbale di sequestro operato da CC nel 2015, a dimostrazione della esistenza delle sede ed operatività: tuttavia, l'appellante trascura che il periodo di imposta in accertamento è il 2016, quello successivo (per cui il sequestro non è utile a provare la operatività nel periodo successivo) e, in secondo luogo, che quel sequestro testimonia comunque una attività ad oggetto beni diversi e certamente non riferibili come inerenza alla attività dell'appellante (oggetto del sequestro sono caschi, pentole, accessori di casalinghi), così anzi confermando la inoperatività nel settore;
-che, sempre per la LG Informatica srl, non rileva la considerazione che nel pvc ed in accertamento si dia atto che sia stata riconosciuta la operatività presso alcuni suoi fornitori (che hanno risposto puntualmente al questionario), e neppure rileva la consulenza dell'Ing. Cascone, prodotta peraltro incompleta delle fatture, in cui si riferisce che presumibilmente i beni indicati (in via generica e non dettagliata) si riferiscano alle fatture in contestazione, poiché come innanzi osservato non vi è la prova della correlazione delle fatture ad operazioni effettive, specie per quanto dichiarato proprio dal padre della legale rappresentate della Rappresentante_1società appellante (che appare il vero gestore di fatto) che riferisce che non sono stati stipulati contratti e che le controprestazioni ricevute descritte in fatture consisterebbero in “attività di sviluppo di software” di cui si riserra di fornire notizie e di indicazione delle persone della fornitrice operanti, neppure indicate in giudizio;
Società_4(c) quanto alle operazioni con srl, non viene indicata e poi provata dall'appellante alcuna operazione, limitandosi a sostenere la sussistenza di dati in CCIA e la esistenza della Rappresentante_1società al tempo: tuttavia, dalle dichiarazioni rese da , che escludono la sottoscrizione di contratti, neppure si comprende in eh cosa sarebbero consistite le operazioni;
Società_5(d) quanto alle operazioni con S.R.L. non viene indicata e poi provata alcuna operazione, limitandosi l'appellante a sostenere la sussistenza di dati in CCIA: dalle Rappresentante_1dichiarazioni rese da , che escludono la sottoscrizione di contratti, neppure si comprende in che cosa sarebbero consistete le operazioni ed emerge una circostanza che Rappresentante_1aggrava l'indizio di inesistenza: il sig. dichiara di aver avuto contatti con le stesse Società_4persone indicate, per solo nome e senza cognome, nei rapporti con srl: tanto indiziariamente lascia fondatamente sospettare che si possa versare addirittura in un disegno fraudolento;
Società_6(e) quanto alle operazioni con SRL, l'appellante si limita sempre a sostenere l'asserita operatività nell'anno di imposta in controversia, ma non riferisce di alcuna operazione concreta;
Rappresentante_1anche riguardo a questa asserita fornitrice il sig. dichiara di non aver stipulato contratti né indica in cosa sia consistita la fornitura né è in grado di produrre documentazione di trasporto;
-che in sostanza vi è innanzitutto un vuoto di pertinente allegazione deduttiva, non essendo neppure indicate le specifiche operazioni di cui si assume la esistenza, assenti in atti peraltro anche le fatture;
-che questo vuoto allegativo non può essere colmato mediante la prova orale richiesta, la quale peraltro è generica e non puntuale: i primi sei capi attengono a circostanze alquanto geniche Società_3tese a dimostrare la operatività della società , ma come innanzi osservato la questione proposta da AdE e risultante dal pvc è la inesistenza delle operazioni specifiche su cui non vi è alcun capo;
il settimo attiene alla esistenza nel 2016 della sede sociale di LG Informatica ed è assolutamente irrilevante, perché non riguarda le specifiche operazioni, neppure mai indicate;
l'ottavo capo riguarda una genica consegna di materiale (non indicato) da parte di FREEDOM a ricorrente 1 senza indicazione né dell'oggetto della consegna né della relazione con le operazioni contestate inesistenti ed è dunque irrilevante;
il nono capo è generico e decontestualizzato in quanto tenta di provare che “periodicamente accompagnava il sig. Nominativo_2 presso la sede di Kylia Srl per consegnare e ritirare l'anagrafica dei clienti”, senza alcun collegamento coni le operazioni contestate o con documentazione (ad esempio l'anagrafica formata e consegnata);
-che quindi deve confermarsi la inammissibilità sia per genericità sia per irrilevanza della prova per testi richiesta;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno itegralmete compensate, attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili nella sopravvenuta disposizione di interpretazione autentica 菟 ・riguardo alla roroga a cascata indotta dalla sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 del
・termine desinenziale del potere accertativo nonch nel comportamento complessivo
・gravemente inefficiente dell'AdE che ricorsa, in relazione allo stesso fatto (inesistenza delle operazioni), a plurimi accertamenti invece di effettuarne uno per tutte le imposte rilevanti, 都 ・esponendo a decadenze l'erario ( anate solo dalla sopravvenuta norma di interpretazione autentica), a plurimi ricorsi della contribuente (con aggravio del peso sul servizio Giustizia
・Tributaria oltre che in potenziale danno della stessa contribuente) nonch a contrasti tra atti potenzialmente definitivi ovvero di giudicato, senza neppure poi seguire l'andamento dei singoli processi;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.