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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 525\20 r.g. vertente TRA
CF: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante elettivamente domiciliato in Catania via G. Borrello 14 presso lo studio professionale dell'avv. Alfio Maurizio Paparo che la rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante
E
CF e CP_1 C.F._1 Controparte_2
CF elettivamente domiciliati in Messina Via Della C.F._2 Zecca 85 presso lo studio professionale dell'avv. Felice Gemelli che li rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_2
Appellati – Appellanti incidentali Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2220\2019 emessa e pubblicata in data 20.11.2019.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 21.07.2020 la società in Parte_1 persona del legale rappresentante ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di e la sentenza indicata in oggetto CP_1 Controparte_2 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda formulata da
[...] di pagamento del saldo del corrispettivo preteso per la Parte_1 realizzazione dei lavori edili eseguiti nell'immobile dei convenuti e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti ha condannato al pagamento della somma di E 4.451,47 Parte_1 oltre accessori per risarcimento danni da ritardo nella ultimazione dei lavori compensando tra le parti le spese di lite . L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda di versamento del saldo prezzo con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituivano e i quali resistevano al gravame e chiedevano il CP_1 CP_2 rigetto con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc;
formulavano gravame incidentale per censurare la statuizione con cui il primo giudice ha limitato il riconoscimento del diritto alla penale per un tempo minore (
15.03.2005 al 29.11.2005 ) rispetto a quello richiesto ( 31.12.2004 al
20.05.2006). Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del
18.12.2020 la causa veniva rinviata alla data del 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
In data 21.05.2004 in persona del legale rappresentante Parte_1 da una parte e e dall'altra, stipulavano un contratto di appalto CP_1 CP_2 avente ad oggetto lavori edili da eseguirsi presso l'immobile degli appellanti in Randazzo via Brancati.
Tra gli accordi pattuiti era stato previsto all'art.5 del contratto che i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2004. Precisavano le parti che “ Detto termine deve considerarsi essenziale per cui il mancato rispetto comporterà la risoluzione ipso iure del contratto senza che vi sia la necessità di messa in mora o di accertamento giudiziale o arbitrale”
Il contratto si risolveva prima della ultimazione dei lavori per contrasti sulla quantificazione dei costi dei lavori eseguiti, e con lettera del 31.01.2005 parte committente revocava l'incarico conferito alla società.
Entrambe le parti in data 29.11.2005 depositavano ricorso per ATP per accertare il computo dei lavori eseguiti e definire i reciproci rapporti di dare e avere.
Con atto di citazione del 19.05.2007 conveniva in Parte_1 giudizio a per sentirli condannare al pagamento di E 21.825,13 CP_1 CP_2 quale residuo pagamento dei lavori eseguiti .
Si costituivano i convenuti i quale contestavano la domanda allegando che nessun altro importo era dovuto all'appaltatore e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione del maggior importo versato all'esito della ATP oltre al risarcimento dei danni per ritardo da quantificarsi nell'importo di 50 euro al giorno quale penale prevista all'articolo 8 del predetto contratto .
Il Tribunale di Messina con la sentenza impugnata rigettava parzialmente la domanda dell'attore e riconosceva un residuo credito a favore dell'impresa attrice di euro 8.498,53; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti riconoscendo un importo per danni di euro 12.950,00 condannando l'appellante, previa compensazione delle rispettive partite, al pagamento di euro 4.451,47 e compensava le spese di lite.
****
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 18.12.2020 , come si è riportato sopra.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'appellante al pagamento della somma di E 12.980,00 a titolo di penale senza che avesse accertato l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore.
Deduce che l' impresa non si è resa inadempiente di alcun obbligo assunto e che i lavori sono stati sospesi dalla committenza per contrasti nel computo degli stessi.
Afferma quindi che non sussistendo alcun inadempimento dell'Impresa questa non poteva essere condannata al pagamento della penale.
Anche gli appellati censurano detta statuizione con appello incidentale, ma nella parte in cui il primo giudice ha quantificato la penale computandola per il minor periodo compreso tra il 15.03.2005 ed il 29.11.2005 e non invece per il periodo richiesto, compreso tra il 31.12.2004 ed il 20.05.2006. Chiedono quindi gli appellanti che in riforma dell'impugnata sentenza la Corte riconosca il diritto al risarcimento dei danni per il periodo compreso tra il 31.12.2004 ed il 20.05.2006.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha compensato le spese e chiede che in accoglimento del motivo di gravame venga riformata anche la statuizione sulle spese di lite.
Ciò premesso ritiene la Corte che il primo motivo di gravame principale sia fondato nei limiti di cui si dirà.
La contestazione dell'appellante il quale lamenta che il giudice abbia applicato la penale senza avere accertato l'inadempimento dell'impresa non è condivisibile.
Chiarisce la Suprema Corte che “ La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento. (Cass. civ. n. 22050\2019) .
Non vi è dubbio che le parti abbiano previsto contrattualmente che “ nel caso di mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2004 per la consegna dei lavori l'impresa appaltatrice si obbliga senza necessità di alcun riconoscimento giudiziale o arbitrale a corrispondere a titolo di penalità la somma giornaliera di euro 50,00”.
Va osservato che la qualificazione del termine contrattuale come termine essenziale non è stata specificamente contestata dall'appellante, il quale, al riguardo, si è limitato a dedurre che, ammesso che il termine avesse siffatta natura, la penale doveva applicarsi solo in relazione al periodo 1.01.2015-
18.01.2015. Nessuna censura critica investe, dunque, la valutazione del primo decidente.
E poichè è pacifico che alla data del 31.12.2004 i lavori non fossero stati ultimati, è corretta e va condivisa la statuizione del primo giudice, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla corresponsione della penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Quanto ai giorni da computare per la liquidazione del danno forfettariamente pattuito dalle parti con la penale, ritiene la Corte che esso debba esso computato a decorrere già dal 1.1.2005, a prescindere dalla data in cui è stata richiesta riconsegna del cantiere da parte del committente.
Il primo giudice ha fatto decorrere la penale dal 15.3.2005, data coincidente con la lettera inviata dal committente per contestare le richieste economiche dell'impresa e da cui sarebbe emersa la volontà di interrompere il rapporto . Tale motivazione non convince.
Risulta agli atti ( doc. 10 fascicolo di primo grado di parte appellante) che CP_1 e con lettera del 31.1.2005 hanno revocato l'incarico alla società CP_2
risolvendo con effetto immediato il rapporto tra le parti. Parte_1
Risulta, peraltro, che la risoluzione non è stata contestata dalla Società appaltatrice, la quale, a fronte della risoluzione, chiedeva il pagamento delle opere eseguite sino al momento della revoca dell'incarico.
Tale data costituisce il termine finale del ritardo.
Afferma la Suprema Corte che “In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.( Cass. civ. 10441\17).
Nel caso in esame la domanda di risoluzione formulata da e non CP_1 CP_2 consentiva più alla l'adempimento tardivo della Parte_1 prestazione.
La penale contrattuale quindi deve essere computata dal 1.1.2005 al 31.01.2005 termine di risoluzione contrattuale per un ammontare di euro 1550,00 ( E.50 x 31 giorni )
La circostanza che abbia mantenuto il ponteggio esterno Parte_1 all'immobile e abbia consegnato le chiavi del cantiere in data 12.1.2006 avrebbe potuto costituire, per i committenti, fonte di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli pattuiti con la penale per il ritardo nell'esecuzione.
Di tali eventuali danni non vi è né domanda né prova.
Va quindi accolto il motivo di appello principale e riformato l'importo dovuto a titolo di penale da computando il ritardo dal 1.1.2005 al Parte_1
31.01.2005.
Così ricalcolato l'importo dovuto da è di Euro 1550,00 ( Controparte_3
E.50 x 31 giorni )
Detto importo va parzialmente compensato con la somma di E 8.498,53 dovuta all'impresa quale saldo per i lavori eseguiti residuando a favore di
[...]
un saldo per lavori eseguiti di euro 6.948,53 . Parte_1
Pertanto in accoglimento dell'appello principale gli appellati in solido vanno condannati al pagamento della somma di euro 6.948,53 in favore di
[...] in persona del legale rappresentante oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo.
3.Le spese di lite del presente giudizio stante la parziale soccombenza possono essere compensate per metà tra le parti a posta la restante parte a carico di e in solido e liquidate applicando le tariffe medie del DM CP_1 CP_2
147\22 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2220\19 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 90000271\2008 e resa anche nei confronti di e nonché CP_1 Controparte_2 sull'appello incidentale da questi proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, così provvede;
- In parziale accoglimento dell'appello principale condanna
[...]
e in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante della Parte_1 somma di euro 6.948,53 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Condanna l'appellata, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 che si liquidano nella misura già dimezzata di € 2.905,00 di cui € 567,00 per compensi per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva € 921,50 per fase istruttoria, ed € 955,50 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi.
- Dà atto che parte appellata, in solido, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data
12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 525\20 r.g. vertente TRA
CF: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante elettivamente domiciliato in Catania via G. Borrello 14 presso lo studio professionale dell'avv. Alfio Maurizio Paparo che la rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante
E
CF e CP_1 C.F._1 Controparte_2
CF elettivamente domiciliati in Messina Via Della C.F._2 Zecca 85 presso lo studio professionale dell'avv. Felice Gemelli che li rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_2
Appellati – Appellanti incidentali Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2220\2019 emessa e pubblicata in data 20.11.2019.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 21.07.2020 la società in Parte_1 persona del legale rappresentante ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di e la sentenza indicata in oggetto CP_1 Controparte_2 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda formulata da
[...] di pagamento del saldo del corrispettivo preteso per la Parte_1 realizzazione dei lavori edili eseguiti nell'immobile dei convenuti e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti ha condannato al pagamento della somma di E 4.451,47 Parte_1 oltre accessori per risarcimento danni da ritardo nella ultimazione dei lavori compensando tra le parti le spese di lite . L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda di versamento del saldo prezzo con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituivano e i quali resistevano al gravame e chiedevano il CP_1 CP_2 rigetto con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc;
formulavano gravame incidentale per censurare la statuizione con cui il primo giudice ha limitato il riconoscimento del diritto alla penale per un tempo minore (
15.03.2005 al 29.11.2005 ) rispetto a quello richiesto ( 31.12.2004 al
20.05.2006). Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del
18.12.2020 la causa veniva rinviata alla data del 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
In data 21.05.2004 in persona del legale rappresentante Parte_1 da una parte e e dall'altra, stipulavano un contratto di appalto CP_1 CP_2 avente ad oggetto lavori edili da eseguirsi presso l'immobile degli appellanti in Randazzo via Brancati.
Tra gli accordi pattuiti era stato previsto all'art.5 del contratto che i lavori dovevano essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2004. Precisavano le parti che “ Detto termine deve considerarsi essenziale per cui il mancato rispetto comporterà la risoluzione ipso iure del contratto senza che vi sia la necessità di messa in mora o di accertamento giudiziale o arbitrale”
Il contratto si risolveva prima della ultimazione dei lavori per contrasti sulla quantificazione dei costi dei lavori eseguiti, e con lettera del 31.01.2005 parte committente revocava l'incarico conferito alla società.
Entrambe le parti in data 29.11.2005 depositavano ricorso per ATP per accertare il computo dei lavori eseguiti e definire i reciproci rapporti di dare e avere.
Con atto di citazione del 19.05.2007 conveniva in Parte_1 giudizio a per sentirli condannare al pagamento di E 21.825,13 CP_1 CP_2 quale residuo pagamento dei lavori eseguiti .
Si costituivano i convenuti i quale contestavano la domanda allegando che nessun altro importo era dovuto all'appaltatore e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione del maggior importo versato all'esito della ATP oltre al risarcimento dei danni per ritardo da quantificarsi nell'importo di 50 euro al giorno quale penale prevista all'articolo 8 del predetto contratto .
Il Tribunale di Messina con la sentenza impugnata rigettava parzialmente la domanda dell'attore e riconosceva un residuo credito a favore dell'impresa attrice di euro 8.498,53; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti riconoscendo un importo per danni di euro 12.950,00 condannando l'appellante, previa compensazione delle rispettive partite, al pagamento di euro 4.451,47 e compensava le spese di lite.
****
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 18.12.2020 , come si è riportato sopra.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'appellante al pagamento della somma di E 12.980,00 a titolo di penale senza che avesse accertato l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore.
Deduce che l' impresa non si è resa inadempiente di alcun obbligo assunto e che i lavori sono stati sospesi dalla committenza per contrasti nel computo degli stessi.
Afferma quindi che non sussistendo alcun inadempimento dell'Impresa questa non poteva essere condannata al pagamento della penale.
Anche gli appellati censurano detta statuizione con appello incidentale, ma nella parte in cui il primo giudice ha quantificato la penale computandola per il minor periodo compreso tra il 15.03.2005 ed il 29.11.2005 e non invece per il periodo richiesto, compreso tra il 31.12.2004 ed il 20.05.2006. Chiedono quindi gli appellanti che in riforma dell'impugnata sentenza la Corte riconosca il diritto al risarcimento dei danni per il periodo compreso tra il 31.12.2004 ed il 20.05.2006.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha compensato le spese e chiede che in accoglimento del motivo di gravame venga riformata anche la statuizione sulle spese di lite.
Ciò premesso ritiene la Corte che il primo motivo di gravame principale sia fondato nei limiti di cui si dirà.
La contestazione dell'appellante il quale lamenta che il giudice abbia applicato la penale senza avere accertato l'inadempimento dell'impresa non è condivisibile.
Chiarisce la Suprema Corte che “ La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento. (Cass. civ. n. 22050\2019) .
Non vi è dubbio che le parti abbiano previsto contrattualmente che “ nel caso di mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2004 per la consegna dei lavori l'impresa appaltatrice si obbliga senza necessità di alcun riconoscimento giudiziale o arbitrale a corrispondere a titolo di penalità la somma giornaliera di euro 50,00”.
Va osservato che la qualificazione del termine contrattuale come termine essenziale non è stata specificamente contestata dall'appellante, il quale, al riguardo, si è limitato a dedurre che, ammesso che il termine avesse siffatta natura, la penale doveva applicarsi solo in relazione al periodo 1.01.2015-
18.01.2015. Nessuna censura critica investe, dunque, la valutazione del primo decidente.
E poichè è pacifico che alla data del 31.12.2004 i lavori non fossero stati ultimati, è corretta e va condivisa la statuizione del primo giudice, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla corresponsione della penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Quanto ai giorni da computare per la liquidazione del danno forfettariamente pattuito dalle parti con la penale, ritiene la Corte che esso debba esso computato a decorrere già dal 1.1.2005, a prescindere dalla data in cui è stata richiesta riconsegna del cantiere da parte del committente.
Il primo giudice ha fatto decorrere la penale dal 15.3.2005, data coincidente con la lettera inviata dal committente per contestare le richieste economiche dell'impresa e da cui sarebbe emersa la volontà di interrompere il rapporto . Tale motivazione non convince.
Risulta agli atti ( doc. 10 fascicolo di primo grado di parte appellante) che CP_1 e con lettera del 31.1.2005 hanno revocato l'incarico alla società CP_2
risolvendo con effetto immediato il rapporto tra le parti. Parte_1
Risulta, peraltro, che la risoluzione non è stata contestata dalla Società appaltatrice, la quale, a fronte della risoluzione, chiedeva il pagamento delle opere eseguite sino al momento della revoca dell'incarico.
Tale data costituisce il termine finale del ritardo.
Afferma la Suprema Corte che “In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e, quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.( Cass. civ. 10441\17).
Nel caso in esame la domanda di risoluzione formulata da e non CP_1 CP_2 consentiva più alla l'adempimento tardivo della Parte_1 prestazione.
La penale contrattuale quindi deve essere computata dal 1.1.2005 al 31.01.2005 termine di risoluzione contrattuale per un ammontare di euro 1550,00 ( E.50 x 31 giorni )
La circostanza che abbia mantenuto il ponteggio esterno Parte_1 all'immobile e abbia consegnato le chiavi del cantiere in data 12.1.2006 avrebbe potuto costituire, per i committenti, fonte di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli pattuiti con la penale per il ritardo nell'esecuzione.
Di tali eventuali danni non vi è né domanda né prova.
Va quindi accolto il motivo di appello principale e riformato l'importo dovuto a titolo di penale da computando il ritardo dal 1.1.2005 al Parte_1
31.01.2005.
Così ricalcolato l'importo dovuto da è di Euro 1550,00 ( Controparte_3
E.50 x 31 giorni )
Detto importo va parzialmente compensato con la somma di E 8.498,53 dovuta all'impresa quale saldo per i lavori eseguiti residuando a favore di
[...]
un saldo per lavori eseguiti di euro 6.948,53 . Parte_1
Pertanto in accoglimento dell'appello principale gli appellati in solido vanno condannati al pagamento della somma di euro 6.948,53 in favore di
[...] in persona del legale rappresentante oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo.
3.Le spese di lite del presente giudizio stante la parziale soccombenza possono essere compensate per metà tra le parti a posta la restante parte a carico di e in solido e liquidate applicando le tariffe medie del DM CP_1 CP_2
147\22 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2220\19 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 90000271\2008 e resa anche nei confronti di e nonché CP_1 Controparte_2 sull'appello incidentale da questi proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, così provvede;
- In parziale accoglimento dell'appello principale condanna
[...]
e in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante della Parte_1 somma di euro 6.948,53 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Condanna l'appellata, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 che si liquidano nella misura già dimezzata di € 2.905,00 di cui € 567,00 per compensi per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva € 921,50 per fase istruttoria, ed € 955,50 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi.
- Dà atto che parte appellata, in solido, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data
12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini