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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16453 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 48966/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra C.F._1
Acquati;
- ricorrente - contro
Controparte_1
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale
[...]
dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc, con contestuale istanza cautelare, depositato in data 20.11.2024, , cittadino Parte_1
pagina 1 bengalese titolare di permesso di lungo soggiorno UE, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha negato il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore del figlio,
, nato il [...], minore al momento Persona_1
dell'avvio della pratica amministrativa, in ragione di “Certificato di nascita dubbio, non presente nelle banche dati in Bangladesh” (cfr. diniego in atti).
Parte ricorrente ha esposto che in data 14.11.2023 otteneva dalla
Prefettura di Milano il rilascio del nulla osta in favore del figlio e provvedeva ad inviare alla sede consolare la documentazione necessaria al rilascio del visto;
che quest'ultimo gli veniva negato per la motivazione sopra richiamata ma che la mancata trascrizione in banca dati sarebbe conseguenza di errore materiale a lui non imputabile;
che il rapporto di filiazione sarebbe dimostrato anche dall'ulteriore documentazione in atti e, pertanto, chiedeva, dapprima in via cautelare, l'ordine di rilascio del visto e, nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione del cautelare e del merito in data 09.05.2025, in quella sede rinviata al 28.07.2025 al fine di acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione a sostegno di quanto rappresentato dalle parti.
Il si è invero costituito in giudizio in data Controparte_1
17.03.2025 evidenziando la legittimità del provvedimento adottato in base alla riscontrata contraffazione della documentazione a supporto della domanda. In particolare, ha evidenziato che, svolta la dovuta pagina 2 ricerca nelle banche date dei registri anagrafici, non è emerso riscontro del codice apposto sull'atto di nascita del richiedente visto né ulteriore documentazione è stata presentata a supporto del vincolo familiare vantato. Ciò posto, richiamato il proprio potere dovere di verifica di cui al co. 7 dell'art. 29 D.lgs. 286/98, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato note e allegati il 03.01.2025 e il
09.05.2025, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in ultimo, rappresentando che “da un controllo casuale
è emerso l'inserimento da parte delle amministrazioni competenti di un nuovo atto di nascita riportante verosimilmente – e finalmente – la corretta numerazione”.
Per l'udienza del 17.10.2025, disposta a seguito di rinvio di cui all'art. 181 cpc per l'udienza di differimento per integrazione documentale del 28.07.2025, sono pervenute le sole note di parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso senza nulla depositare in atti.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che, come evidenziato da parte resistente, il rilascio di visto di ingresso, anche a seguito del previo rilascio di nulla osta, è soggetto a verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi da parte della , in Controparte_2
particolare dell'accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, potere/dovere della PA adita espressamente previsto pagina 3 dall'art. 29, co. 7, secondo periodo, d.lgs. 286/98 e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. a, DIR. 2003/86/CE, sulla scorta del quale, gli
Stati membri possono respingere una richiesta di ingresso o di soggiorno se viene accertato che sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti.
Dunque, l'accertamento dell'autenticità dei documenti stranieri deve necessariamente essere rimesso in capo alla Rappresentanza diplomatica che, essendo presente nel luogo di emissione degli stessi e grazie alle sue conoscenze delle realtà locali, è in grado di poter effettuare tale verifica in maniera esaustiva.
Posto quanto sopra, l'Ambasciata, in assenza di prova contraria, a fronte di documentazione che si accerta essere contraffatta è chiamata a negare il visto in parola in applicazione dell'art. 16, co. 2, lett. a, DIR. 2003/86/CE su richiamato e, per quel che concerne la normativa nazionale, dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 286/1998, per il quale la domanda di visto è respinta in presenza di falsità o contraffazione degli atti presentati a corredo della richiesta e ciò, come anticipato, a prescindere dal preventivo nulla osta del SUI.
Nel caso di specie, rilevato quanto dedotto e prodotto dalle parti, emerge come dato pacifico che il certificato di nascita presentato a corredo della domanda non trova alcun riscontro nelle banche dati del
Paese di provenienza. A ciò si aggiunga che, sebbene apposito rinvio, seguito dalla dichiarata integrazione in atti di ulteriore certificato
“corretto”, null'altro è stato prodotto all'infuori di schermate screenshot pagina 4 di cellulare con riproduzione di documento privo di qualsivoglia attestazione, traduzione o legalizzazione, necessaria all'utilizzo del documento stesso e riproduzione di copia del passaporto del richiedente visto. Quanto in atti, non può dunque ritenersi sufficiente a supportare quanto dedotto e a superare la contestazione posta alla base del diniego. In particolare, in mancanza di idonea documentazione e a fronte di documenti non correttamente legalizzati non può ritenersi sufficientemente provata in giudizio l'effettiva sussistenza del rapporto parentale vantato.
In conclusione, non ritenuto correttamente provato nel presente giudizio il vincolo familiare di cui si discute, presupposto dell'accertamento del diritto al ricongiungimento, il ricorso va rigettato.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alle spese legali a favore del resistente che si quantificano in € 900,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 48966/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra C.F._1
Acquati;
- ricorrente - contro
Controparte_1
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura generale
[...]
dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc, con contestuale istanza cautelare, depositato in data 20.11.2024, , cittadino Parte_1
pagina 1 bengalese titolare di permesso di lungo soggiorno UE, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha negato il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore del figlio,
, nato il [...], minore al momento Persona_1
dell'avvio della pratica amministrativa, in ragione di “Certificato di nascita dubbio, non presente nelle banche dati in Bangladesh” (cfr. diniego in atti).
Parte ricorrente ha esposto che in data 14.11.2023 otteneva dalla
Prefettura di Milano il rilascio del nulla osta in favore del figlio e provvedeva ad inviare alla sede consolare la documentazione necessaria al rilascio del visto;
che quest'ultimo gli veniva negato per la motivazione sopra richiamata ma che la mancata trascrizione in banca dati sarebbe conseguenza di errore materiale a lui non imputabile;
che il rapporto di filiazione sarebbe dimostrato anche dall'ulteriore documentazione in atti e, pertanto, chiedeva, dapprima in via cautelare, l'ordine di rilascio del visto e, nel merito,
l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Il Giudice ha fissato udienza per la trattazione del cautelare e del merito in data 09.05.2025, in quella sede rinviata al 28.07.2025 al fine di acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione a sostegno di quanto rappresentato dalle parti.
Il si è invero costituito in giudizio in data Controparte_1
17.03.2025 evidenziando la legittimità del provvedimento adottato in base alla riscontrata contraffazione della documentazione a supporto della domanda. In particolare, ha evidenziato che, svolta la dovuta pagina 2 ricerca nelle banche date dei registri anagrafici, non è emerso riscontro del codice apposto sull'atto di nascita del richiedente visto né ulteriore documentazione è stata presentata a supporto del vincolo familiare vantato. Ciò posto, richiamato il proprio potere dovere di verifica di cui al co. 7 dell'art. 29 D.lgs. 286/98, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato note e allegati il 03.01.2025 e il
09.05.2025, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in ultimo, rappresentando che “da un controllo casuale
è emerso l'inserimento da parte delle amministrazioni competenti di un nuovo atto di nascita riportante verosimilmente – e finalmente – la corretta numerazione”.
Per l'udienza del 17.10.2025, disposta a seguito di rinvio di cui all'art. 181 cpc per l'udienza di differimento per integrazione documentale del 28.07.2025, sono pervenute le sole note di parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso senza nulla depositare in atti.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che, come evidenziato da parte resistente, il rilascio di visto di ingresso, anche a seguito del previo rilascio di nulla osta, è soggetto a verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi da parte della , in Controparte_2
particolare dell'accertamento dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, potere/dovere della PA adita espressamente previsto pagina 3 dall'art. 29, co. 7, secondo periodo, d.lgs. 286/98 e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. a, DIR. 2003/86/CE, sulla scorta del quale, gli
Stati membri possono respingere una richiesta di ingresso o di soggiorno se viene accertato che sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti.
Dunque, l'accertamento dell'autenticità dei documenti stranieri deve necessariamente essere rimesso in capo alla Rappresentanza diplomatica che, essendo presente nel luogo di emissione degli stessi e grazie alle sue conoscenze delle realtà locali, è in grado di poter effettuare tale verifica in maniera esaustiva.
Posto quanto sopra, l'Ambasciata, in assenza di prova contraria, a fronte di documentazione che si accerta essere contraffatta è chiamata a negare il visto in parola in applicazione dell'art. 16, co. 2, lett. a, DIR. 2003/86/CE su richiamato e, per quel che concerne la normativa nazionale, dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 286/1998, per il quale la domanda di visto è respinta in presenza di falsità o contraffazione degli atti presentati a corredo della richiesta e ciò, come anticipato, a prescindere dal preventivo nulla osta del SUI.
Nel caso di specie, rilevato quanto dedotto e prodotto dalle parti, emerge come dato pacifico che il certificato di nascita presentato a corredo della domanda non trova alcun riscontro nelle banche dati del
Paese di provenienza. A ciò si aggiunga che, sebbene apposito rinvio, seguito dalla dichiarata integrazione in atti di ulteriore certificato
“corretto”, null'altro è stato prodotto all'infuori di schermate screenshot pagina 4 di cellulare con riproduzione di documento privo di qualsivoglia attestazione, traduzione o legalizzazione, necessaria all'utilizzo del documento stesso e riproduzione di copia del passaporto del richiedente visto. Quanto in atti, non può dunque ritenersi sufficiente a supportare quanto dedotto e a superare la contestazione posta alla base del diniego. In particolare, in mancanza di idonea documentazione e a fronte di documenti non correttamente legalizzati non può ritenersi sufficientemente provata in giudizio l'effettiva sussistenza del rapporto parentale vantato.
In conclusione, non ritenuto correttamente provato nel presente giudizio il vincolo familiare di cui si discute, presupposto dell'accertamento del diritto al ricongiungimento, il ricorso va rigettato.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alle spese legali a favore del resistente che si quantificano in € 900,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5