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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7202 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fagioli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/04/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/04/1996 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1996, numero 106, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
Cagliari in data 27 aprile 1996, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cagliari all'atto n. 106, parte II, serie A, per l'anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. La LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _1 continuerà a vivere presso la madre, nella cui abitazione continuerà ad avere la residenza anagrafica.
3. A titolo di contributo per il mantenimento della LI , il signor _1 corrisponderà alla NO , mensilmente (entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese) la somma di Euro 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal luglio 2025.
Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico da eseguirsi sul c/c intestato alla signora presso il Banco di Sardegna S.p.A.. Parte_1
Corrisponderà altresì la metà delle spese straordinarie necessarie per
, che si individuano esemplificativamente in quelle scolastiche, _1 ludiche, di sport e mediche.
Pag. 2 di 3 Spese che dovranno comunque essere previamente concordate fra i genitori, salve le urgenze, nonché - occorrendo - debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp); in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese - che si impegna ad esibire la relativa documentazione - dovrà essere effettuato dall'altro entro i 15 giorni successivi.
Fermo quanto sopra, sempre in relazione alle spese straordinarie, le parti stabiliscono che le seguenti spese mediche e scolastiche, seppur soggette a rendicontazione, non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e/o i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN e/o farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal
SSN;
b) tickets sanitari;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
d) sedute di terapia psicologica;
e) tasse universitarie;
f) libri di testo;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
h) corsi di recupero e lezioni private.
La modalità di rimborso sarà la medesima prevista per le spese straordinarie subordinate al preventivo accordo.
4. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7202 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fagioli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/04/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/04/1996 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1996, numero 106, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
Cagliari in data 27 aprile 1996, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cagliari all'atto n. 106, parte II, serie A, per l'anno 1996, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. La LI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _1 continuerà a vivere presso la madre, nella cui abitazione continuerà ad avere la residenza anagrafica.
3. A titolo di contributo per il mantenimento della LI , il signor _1 corrisponderà alla NO , mensilmente (entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese) la somma di Euro 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal luglio 2025.
Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico da eseguirsi sul c/c intestato alla signora presso il Banco di Sardegna S.p.A.. Parte_1
Corrisponderà altresì la metà delle spese straordinarie necessarie per
, che si individuano esemplificativamente in quelle scolastiche, _1 ludiche, di sport e mediche.
Pag. 2 di 3 Spese che dovranno comunque essere previamente concordate fra i genitori, salve le urgenze, nonché - occorrendo - debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp); in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese - che si impegna ad esibire la relativa documentazione - dovrà essere effettuato dall'altro entro i 15 giorni successivi.
Fermo quanto sopra, sempre in relazione alle spese straordinarie, le parti stabiliscono che le seguenti spese mediche e scolastiche, seppur soggette a rendicontazione, non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e/o i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN e/o farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal
SSN;
b) tickets sanitari;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
d) sedute di terapia psicologica;
e) tasse universitarie;
f) libri di testo;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
h) corsi di recupero e lezioni private.
La modalità di rimborso sarà la medesima prevista per le spese straordinarie subordinate al preventivo accordo.
4. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione del patrimonio immobiliare e mobiliare.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3