Articolo 1601 del Codice civile
Articolo 1600Articolo 1602
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19 aprile 1942
Art. 1601.

(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).

Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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