Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2025, proposto da
CA TE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B225F2E1B9, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giuliani, Pietro Laffranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
Comune di DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della missiva prot.n.0003257 del 27.08.2025 e della determina n.98 del 27.08.2025 del R.U.P. del Comune di DO, n. cron. reg. generale 238 del 27.08.2025, di annullamento e revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n.09 del 24.01.2025 -registro generale n.23- del Comune di DO e della Determina Dirigenziale n.24 del 24.01.2024 -registro generale n.59 del 24.01.2025- della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, con le quali era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con riferimento al solo lotto 1 -fornitura di numero 7 shuttle elettrici, CIG B225F2E1B9-, alla ricorrente CA TE s.r.l. nonché degli atti presupposti costituiti dalla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela Prot.n.3104 del 07.08.2025, dalla Determina n.87 del 25.07.2025 del Responsabile del Servizio e dalla Delibera di Giunta Municipale n.45 del 25.07.2025 con richiesta di tutela in forma specifica nonché di tutti gli altri atti, note e avvisi, presupposti, conseguenti o connessi alle predette determine ancorché non conosciuti nei contenuti, nonché dei preordinati e/o connessi comportamenti, operazioni, valutazioni e verifiche compiute da ogni altro Organo, con richiesta cautelare di inibitoria alla prosecuzione della nuova procedura di gara di cui al bando del 24 settembre 2025 - prot. 3604 del Comune di DO “avente ad oggetto “lotto 1 n. 7 shuttle elettrici”, nonché all'adozione di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa inerente, antecedente, conseguente e comunque connesso, anche non noto, ivi compresa ovviamente l'eventuale stipula del contratto con altri concorrenti/partecipanti e di sollecita definizione del giudizio nel merito ex art.55, comma 10, del D.lgs. n.104/2010 ed in denegata ipotesi per il risarcimento del danno eventualmente subito dal ricorrente a causa dell'eventuale stipula ed esecuzione del contratto nelle more del processo tra la Stazione Appaltante e qualsiasi altro soggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di DO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO
La Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele aveva bandito, il 18 giugno 2024, nella qualità di stazione appaltante qualificata, in favore del Comune di DO, stazione appaltante beneficiaria, una procedura telematica aperta ex articolo 71 del decreto legislativo 36 del 2023, per l’affidamento di un appalto di forniture, suddiviso in 4 lotti.
La presente controversia è relativa alla fornitura del lotto numero 1.
Oggetto della fornitura sono n. 7 shuttle elettrici per un importo a base d’asta di € 630.000,00.
La società CA TE s.r.l. risulta l’unica partecipante per il lotto 1, avendo presentato la propria offerta tecnica ed economica.
Il 25 novembre 2024 la Commissione di gara, esaminata l’offerta, aveva proposto l’aggiudicazione alla CA con un punteggio di 78/100 e un prezzo offerto di € 611.000,00 (a fronte di un ribasso del 3%).
Il 24 gennaio 2025, verificati positivamente i requisiti generali e speciali, la Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele (Determina n. 24) e il Comune di DO (Determina n. 9) avevano disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della CA TE s.r.l.
Successivamente, in esito a un procedimento di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, con la determinazione n. 98 del 27 ottobre 2025, il Comune di DO ha disposto l’annullamento e la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 9 del 24 gennaio 2025 del Comune di DO e della determina dirigenziale n. 24 del 24 gennaio 2025 della Comunità Montana, per la non conformità dell’offerta alla “lex specialis” e per ragioni di antieconomicità che esporrebbero l’ente ad un danno erariale.
La motivazione del provvedimento è la seguente: i mezzi offerti non risponderebbero alle prescrizioni contenute nella “lex specialis” e alla normativa di settore. Scopo della fornitura sarebbe la creazione di un servizio di trasporto turistico di persone, intercomunale, ecosostenibile e innovativo tra i 7 comuni coinvolti, per favorire lo spostamento anche delle persone diversamente abili. Per tali ragioni i mezzi dovrebbero avere caratteristiche ben determinate, indicate nel capitolato speciale d’appalto all’articolo 3.2. “requisiti minimi”, tra le quali: veicoli con motore elettrico di categoria M1, omologati per il trasporto di 8-9 passeggeri e con garanzia di accesso di persone dalla ridotta capacità motoria. Senonché, nella propria offerta tecnica, la società aggiudicataria non avrebbe specificato che i veicoli offerti appartenevano, originariamente, alla categoria N1, trasporto merci e sono destinati a essere riconvertiti in mezzi di categoria M1 per il trasporto persone, previa omologazione presso la motorizzazione civile. In seguito ad un sopralluogo del 22 maggio 2025 sarebbe stato constatato che i veicoli offerti erano telai base di categoria N1 che dovevano essere oggetto di un successivo allestimento, allo stato non ancora eseguito. Dal figurino trasmesso dalla aggiudicataria sarebbe emerso che i veicoli, una volta riconvertiti, sarebbero stati idonei al trasporto di solamente 6 passeggeri, con l’aggiunta di 2 hostess, personale non previsto dalla documentazione di gara; inoltre non risulterebbe alcun posto per le persone disabili. I veicoli non sarebbero conformi al capitolato speciale e non sarebbero idonei allo scopo ultimo del progetto. La necessità di dotarsi di un veicolo avente dall’inizio le caratteristiche per il trasporto di persone deriverebbe dal fatto che un tale veicolo sarebbe in grado di offrire migliore comfort di viaggio rispetto ad un veicolo costruito per il trasporto merci e successivamente riconvertito. Il bagagliaio, di dimensioni ridotte, non sarebbe separato dal vano passeggeri e non sarebbe delimitato, in tal modo compromettendo la sicurezza degli stessi passeggeri. Anche il peso del veicolo non sarebbe compatibile con il trasporto di 8-9 persone con annesso bagaglio in condizioni di sicurezza. Ulteriore elemento valutato è stato il prezzo dei mezzi, essendo emerso che il prezzo di mercato di un veicolo nativo M1 FO elettrico con caratteristiche superiori a quelli offerti dall’aggiudicataria sarebbe stato inferiore a quello dell’aggiudicazione, euro 61.750 oltre Iva rispetto ad euro 87.300 oltre Iva, per cui i profili di antieconomicità avrebbero determinato la inopportunità di procedere all’aggiudicazione.
Con il ricorso notificato il 25 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025 l’impresa interessata chiede, previa sospensione, l’annullamento del suddetto provvedimento con la condanna della stazione appaltante alla stipulazione del contratto o, in via subordinata, con la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno o al pagamento dell’indennizzo.
Il Comune di DO, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ne eccepisce la improcedibilità e l’infondatezza.
L’istanza cautelare è respinta dal Tribunale amministrativo regionale con ordinanza n. 408 dell’8 ottobre 2025.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 25 marzo 2026, venendo in decisione.
DI
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso.
Ad avviso del Comune resistente, il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata impugnata, da parte della ricorrente, l’aggiudicazione ad altro operatore economico dell’appalto controverso, in esito a una rinnovata procedura di gara. Tale procedura è stata indetta con determina a contrarre del 19 settembre 2025 ed è stata disciplinata dal bando pubblicato il 24 settembre 2025. La procedura è stata definitivamente aggiudicata all’impresa D.E. Truck S.p.A., con la determina n. 136 del 2 dicembre 2025, la cui efficacia è stata confermata con la successiva determina n. 16 del 6 febbraio 2026.
La ricorrente replica che persisterebbe l’interesse ai fini risarcitori, quindi all’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno o quanto meno all’indennizzo.
A giudizio del Collegio, l’eccezione di improcedibilità del ricorso è parzialmente fondata.
L'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 28/06/2016, n. 2914) limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato. Infatti l’eventuale annullamento in sede giudiziaria del provvedimento che ha disposto l’annullamento d’ufficio o la revoca della precedente aggiudicazione non produce un effetto caducante della rinnovata procedura di gara, risolvendosi in un vizio di legittimità di quest’ultima che, se non contestato tempestivamente mediante una espressa impugnazione, non può essere più dedotto in giudizio, con la conseguenza che la nuova aggiudicazione risulta inoppugnabile.
Tuttavia, la improcedibilità della domanda di annullamento non determina l’improcedibilità del ricorso, proposto già originariamente anche per la condanna della controparte pubblica al risarcimento del danno oppure al pagamento di un indennizzo.
Infatti, nel processo amministrativo, quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il conseguimento del bene di interesse del ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. In altri termini, l'interesse risarcitorio è idoneo a supportare lo scrutinio della legittimità dell'atto, persistendo l'utilità della decisione di merito sulla domanda di condanna. È necessario che detto interesse sia dichiarato dalla parte in ragione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa: nel caso di specie l'iniziativa di parte ricorrente è assicurata dalla proposizione della domanda risarcitoria. La manifestazione dell'interesse risarcitorio, una volta venuto meno quello all'annullamento dell'atto impugnato, è dunque il presupposto affinché il giudice debba pronunciarsi sulla legittimità dello stesso atto con pronuncia di accertamento ed eventualmente di condanna (Cons. giust. amm. Sicilia, 23/02/2023, n. 158).
Si deve pertanto procedere allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, nei limiti dei motivi dedotti in giudizio.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la conformità dell’offerta tecnica al capitolato speciale. Ad avviso della ricorrente, nello specifico, l'Amministrazione contesta che i veicoli offerti appartengano originariamente alla categoria N1 (trasporto merci) per essere poi riconvertiti in M1 (trasporto persone), laddove l'ente avrebbe avuto l'intenzione di dotarsi di mezzi "nativamente" M1. Tuttavia tale pretesa risulterebbe priva di fondamento giuridico poiché né il Bando, né il Disciplinare, né la Relazione Specialistica o il Capitolato d'Appalto avrebbero mai richiesto il requisito della "natività", limitandosi a prescrivere esclusivamente che i veicoli fossero omologati in categoria M1 e destinati al trasporto di persone. Secondo i principi consolidati di trasparenza, clare loqui e favor partecipationis richiamati dalla giurisprudenza amministrativa (artt. 1362 e 1363 c.c.), le clausole di gara devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale, escludendo qualsiasi integrazione ermeneutica volta a far emergere intenzioni soggettive o significati inespressi. La conformità dell'offerta della CA sarebbe confermata, per tabulas, dal comportamento della stessa stazione appaltante: da un lato, nel capitolato della procedura oggetto di causa veniva indicato come modello di riferimento il FIAT E-Ducato, veicolo che notoriamente non esiste in versione M1 nativa ma solo come trasformazione da N1; dall'altro, nel nuovo bando pubblicato a settembre 2025, l'Amministrazione ha sentito la necessità di specificare espressamente la dicitura "veicoli elettrici nativi", ammettendo implicitamente che tale requisito fosse assente nella gara precedente.
L'azione del RUP si porrebbe, dunque, in contrasto con i principi del risultato e della tutela dell'affidamento previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici, in quanto l'offerta di CA, garantendo veicoli omologati M1 perfettamente idonei allo scopo, soddisferebbe sostanzialmente l'interesse pubblico perseguito, rendendo la revoca-annullamento un atto abnorme basato su requisiti tecnici non previsti e su una valutazione postuma delle mere intenzioni dell'Amministrazione.
Le affermazioni del RUP contenute nella Determina n. 98/2025 sarebbero tecnicamente infondate e smentite dalla documentazione d’offerta. In primo luogo, la capacità di trasporto dei mezzi CA sarebbe pienamente conforme ai requisiti, essendo gli stessi idonei a ospitare nove passeggeri (1 conducente, 2 passeggeri in cabina e 6 nel vano posteriore), come confermato graficamente dai figurini tecnici dove l'indicazione "hostess" deve intendersi come un mero refuso terminologico che non inficia la sostanza dell'allestimento. Parimenti infondata sarebbe la contestazione sull'assenza di postazioni per disabili: l'offerta tecnica prevede infatti esplicitamente una postazione per carrozzina completa di sistemi di ancoraggio, pedana manuale amovibile e sedile a sgancio rapido, garantendo la doppia omologazione del veicolo. Sotto il profilo normativo e costruttivo, la relazione tecnica prodotta chiarisce che la trasformazione da categoria N1 a categoria M1 è una procedura standardizzata e legittima, prevista dalla normativa europea e adottata dai principali costruttori mondiali (quali FO, Fiat e Mercedes-Benz). Tali veicoli, sebbene nati su basi N, sono progettati per rispettare i medesimi standard di sicurezza UNECE della categoria M e la loro classificazione finale è determinata esclusivamente dall'omologazione di ultimo stadio. Ne consegue che le deduzioni del RUP su pesi e volumi del bagagliaio risultano del tutto apodittiche e inconferenti, poiché il prodotto finale trasformato possiede, per legge e per tecnica, le medesime caratteristiche prestazionali e di sicurezza di un veicolo nativo M1.
Il secondo motivo di ricorso riguarda la contestata antieconomicità dell'offerta, che la ricorrente respinge definendola un pretesto illogico e contraddittorio basato su presupposti tecnici errati.
In sintesi, viene rilevato come il prezzo offerto (611.000 €) sia inferiore del 3% rispetto alla base d'asta di 630.000 €, cifra che la stessa Amministrazione aveva stabilito come congrua dopo un'apposita indagine di mercato. Risulterebbe quindi contraddittorio definire "antieconomica" un'offerta che genera un risparmio per l'Ente rispetto ai suoi stessi parametri.
La ricorrente contesta il paragone effettuato dal RUP con il prezzo di un FO Tourneo di serie. Tale confronto sarebbe tecnicamente fallace poiché quel modello non esisterebbe nella versione a 9 posti richiesta e non sarebbe attrezzato per il trasporto disabili. Il prezzo di CA include allestimento, trasformazione e collaudo, costi che un mezzo "di listino" non comprenderebbe.
Viene evidenziato come nella nuova gara, indetta dopo l'annullamento, il Comune abbia mantenuto l'identica base d'asta di 630.000 €. Ciò smentirebbe la tesi di un crollo dei prezzi di mercato e dimostrerebbe che l'Amministrazione considera ancora valida quella soglia economica, rendendo la revoca per antieconomicità priva di supporto logico.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la macroscopica illegittimità del provvedimento di autotutela per l'assenza dei presupposti tassativi richiesti dalla legge per la revoca di un atto amministrativo. La ricorrente evidenzia come nella Determina n. 98/2025 non comparirebbe alcuno di questi elementi. L'interesse pubblico posto alla base del progetto NI (mobilità ecosostenibile e valorizzazione turistica) rimane infatti immutato, tanto che l'Amministrazione non ha manifestato alcun "ripensamento" o cambio di indirizzo strategico sulla necessità di acquistare i veicoli elettrici, limitandosi a contestare l'offerta di CA su basi che nulla avrebbero a che fare con una diversa valutazione dell'interesse collettivo.
L'Amministrazione avrebbe dovuto operare un bilanciamento rigoroso tra l'interesse pubblico perseguito e l'interesse privato della società aggiudicataria, la quale avrebbe vantato un affidamento qualificato, consolidatosi con l'aggiudicazione definitiva.
Si rileva, inoltre, una confusione giuridica nell'operato del RUP, che cita indistintamente i poteri di revoca (art. 21-quinquies) e di annullamento d'ufficio (art. 21-nonies).
Poiché nella determina non viene indicato alcun profilo di illegittimità del bando o della procedura, né alcuna reale sopravvenienza di fatto, il provvedimento sarebbe un atto ibrido e privo di base legale.
A giudizio del Collegio, le censure dedotte con il primo motivo sono solo parzialmente fondate.
Nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono indicate, all’articolo 3, le caratteristiche tecniche degli shuttle elettrici oggetto della fornitura.
I requisiti minimi sono indicati all’articolo 3.2, laddove si stabilisce che sono richiesti veicoli con motore elettrico di categoria M1, destinati al trasporto di persone, omologati per 8-9 passeggeri e con determinate caratteristiche tecniche, con la precisazione che i veicoli dovranno essere nuovi di fabbrica.
Indubbiamente, tra i requisiti minimi, non è indicata la prescrizione che i veicoli debbano essere “nativi” di categoria M1, quindi non è esclusa espressamente la possibilità di offrire furgoni costruiti per il trasporto merci riadattati al trasporto di persone.
Parte ricorrente ha dimostrato che la trasformazione dei veicoli da essa offerti soddisfa i requisiti di omologazione per il trasporto delle persone, per cui non è ravvisabile la violazione dei requisiti minimi prescritti dal capitolato tecnico per l’ammissione dell’offerta.
Di conseguenza il provvedimento impugnato, qualora inteso come annullamento d’ufficio di una aggiudicazione illegittima, per carenza dei requisiti minimi previsti per l’offerta tecnica, sarebbe illegittimo.
Tuttavia, il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in quanto qualificato espressamente anche come provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva.
Difatti è irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, la duplice qualificazione di "revoca e annullamento" posto che uno stesso elemento fattuale può contemporaneamente rappresentare motivo di illegittimità del provvedimento e ragione di inopportunità dello stesso (Cons. Stato, Sez. V, 24/08/2023, n. 7927) ferma restando la competenza del giudice amministrativo ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’uno o dell’altro provvedimento.
In materia di appalti pubblici, ma il ragionamento si può estendere ad ogni procedura che impegna la pubblica amministrazione nei confronti di un privato che attraverso detta procedura sia scelto per la stipulazione di un futuro contratto, le ragioni in grado di supportare la revoca legittima dell'aggiudicazione vanno individuate in: a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell'appalto alle esigenze dell'amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell'appalto; c) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella “lex specialis” a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura, nonché d) comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si sono manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, Sez. V, 29/01/2020, n. 720).
Nel caso specifico il provvedimento di revoca è stato adottato perché la stazione appaltante si è resa conto della inidoneità della prestazione offerta a soddisfare le proprie esigenze, non perfettamente rappresentate nel capitolato tecnico, ma implicitamente desumibili dalla precisazione, contenuta nello stesso capitolato tecnico, per cui i veicoli offerti avrebbero dovuto essere “nuovi di fabbrica” e complessivamente rappresentate nella relazione tecnica illustrativa in cui è spiegato che la fornitura sarebbe stata destinata allo svolgimento di un servizio di trasporto turistico di qualità e di nuova generazione, per incentivare il turismo nell’area interna dei Monti Alburni, garantendo un servizio sicuro, efficiente e accessibile, caratterizzato da standard di elevata qualità e di massimo comfort per i passeggeri.
La fornitura offerta dall’impresa aggiudicataria, seppure rispettosa dei requisiti minimi stabiliti nel capitolato tecnico, è risultata, in esito a un riesame della procedura di affidamento, non conforme all’interesse pubblico, in quanto i veicoli offerti non avrebbero garantito gli standard di comfort e qualità perseguiti con l’appalto, per cui, nell’esercizio legittimo dello “ius poenitendi”, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno revocare l’intera procedura di gara e bandire una nuova procedura di affidamento contraddistinta, questa volta, dalla precisazione che i veicoli offerti avrebbero dovuto essere “nativi” M1 ovvero progettati e costruiti fin dall’origine per il trasporto delle persone.
Si può prescindere, pertanto, dall’esame sulla contestazione della asserita antieconomicità dell’offerta (secondo motivo di ricorso) essendo il provvedimento di revoca sufficientemente sorretto dalla considerazione della non conformità della fornitura all’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante nell’espletamento della gara, da cui consegue la infondatezza del terzo motivo di ricorso.
In conclusione, si ritiene legittimo il provvedimento di revoca impugnato, adottato dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, dovendosi riconoscere meritevole di tutela l’interesse pubblico, espresso nel provvedimento di revoca, alla fornitura di un servizio di alta qualità, interesse prevalente sull’affidamento del privato al consolidamento dell’aggiudicazione, essendo comprensibili, ad un qualunque operatore economico agente in buona fede, le ragioni che hanno indotto la pubblica amministrazione a rifiutare una fornitura formalmente conforme alle specifiche tecniche del capitolato, che devono sempre interpretarsi in senso restrittivo, ma sostanzialmente inadeguata rispetto alle esigenze rappresentate nella relazione tecnica illustrativa del servizio turistico di interesse pubblico.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda risarcitoria, in mancanza dell’indefettibile presupposto della illegittimità dell’atto lesivo.
Così come deve escludersi la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, non essendo ravvisabile una condotta scorretta della stessa allorquando essa si è resa conto della inadeguatezza, rispetto alle proprie esigenze, della fornitura di furgoni per il trasporto merci riadattati al trasporto delle persone.
Diversamente deve essere valutata la domanda per la corresponsione di un indennizzo.
La revoca di un provvedimento amministrativo, in base all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, legittima il soggetto inciso dalla revoca a ottenere l'indennizzo per i pregiudizi derivanti dalla revoca stessa. La liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuata dall'amministrazione e in mancanza di accordo è possibile richiedere una pronuncia giurisdizionale di determinazione (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 675).
Al privato spetta un indennizzo per i pregiudizi subiti a seguito della revoca disposta per circostanze allo stesso non imputabili. La quantificazione dell'indennizzo, che ha natura equitativa e non corrispondente necessariamente all'integrale risarcimento del danno, deve tenere conto delle spese documentate e delle peculiarità della fattispecie che impongono di non addossare integralmente all'Amministrazione le conseguenze derivanti dall'atto di revoca (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 1250).
Si deve anche tenere conto del fatto che i veicoli acquistati dalla ricorrente per la trasformazione in mezzi per il trasporto delle persone rimangono comunque nella disponibilità dell’impresa e costituiscono un elemento del patrimonio aziendale, per cui non possono costituire il parametro per la liquidazione dell’indennizzo. Inoltre, come riconosciuto dalla ricorrente, due dei veicoli acquistati sono stati restituiti al rivenditore e sono in corso trattative per la restituzione anche di un altro veicolo. In ogni caso, non trattandosi di un risarcimento, l’indennizzo non può essere parametrato all’interesse contrattuale negativo, ma deve essere limitato ad un giusto ristoro dell’attività inutilmente svolta.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha già rimborsato all’impresa ricorrente l’importo di euro 2481,24, per le spese documentate e sostenute per la stipulazione del contratto, mai intervenuta.
A questo primo indennizzo si ritiene equo aggiungere un indennizzo per l’attività inutilmente svolta in seguito all’aggiudicazione della gara, per la preparazione dei mezzi oggetto della fornitura.
In definitiva, il Collegio ritiene equo liquidare l’indennizzo richiesto dalla ricorrente nella misura di euro 25.000,00, da sommare al primo indennizzo già corrisposto dalla stazione appaltante.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato parzialmente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e deve essere, nel merito, respinto, limitatamente alla domanda di condanna al risarcimento del danno; il ricorso deve essere, invece, accolto quanto alla domanda di condanna al pagamento di un indennizzo, determinato in via equitativa.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della questione e della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara improcedibile la domanda di annullamento.
Respinge la domanda risarcitoria.
Accoglie la domanda di indennizzo, nella misura liquidata in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA AP, Presidente
NI FI, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI FI | VA AP |
IL SEGRETARIO