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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1930/24 avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
nata in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Stintino n°2, presso lo studio dell'avvocato Giulia Garau
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Sassari alla via Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
pagina 1 di 4 Ricorrente e Resistente: pronunciare sentenza parziale di cessazione civile degli effetti del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.24 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto tra le parti il 25 ottobre 2003 in Alghero, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione coniugale era nata in [...] il [...] l'unica GL della coppia,
e che, venuta meno l'affectio, con Decreto del 18 novembre 2009 l'intestato Tribunale aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni ivi meglio indicate, ha dedotto che da allora le parti non si erano riconciliate né, allo stato, era possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e che, nel frattempo erano abbondantemente trascorsi i termini di Legge per dar corso alla domanda di divorzio.
Ha concluso chiedendo: “1 ) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatariocontratto da nata in [...] il [...], ivi residente, Parte_1
CF. e nato in [...] il [...], ivi residente, C.F._1 Controparte_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione C.F._3 dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il coniuge convenuto a contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con il versamento Per_1 mensile, anticipato ed indicizzato di € 800,00, dandosi atto che detta cifra debba ritenersi comprensiva sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università della GL
, alla quale può direttamente versarsi il contributo;
3) Con vittoria di spese e compensi Per_1
professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA ove dovuta e C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto”.
Si è costituito il resistente confermando che era venuta meno da molti anni ogni comunanza di interessi tra i coniugi e che la convivenza non era mai ripresa dopo la pronuncia del decreto di omologa della separazione, e aderendo pertanto alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso chiedendo: “1) Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. 2)
Per i motivi di cui all'espositiva, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 2 di 4 concordatario celebrato in Sassari il 25 ottobre 2003 tra e . Controparte_1 Parte_1
3) Per i motivi di cui all'espositiva, disporre che il padre eroghi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento della GL . 4) Con vittoria delle Per_1 competenze legali del presente giudizio”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti sono comparse personalmente e il Giudice in via provvisoria e urgente ha confermato l'assegno di mantenimento per la GL in € 400,00 e rinviato per la spedizione a sentenza all'udienza del 14 ottobre 2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28.
Con istanza depositata il 24 febbraio 2025 parte ricorrente, premesso che per ragioni personali e familiari, la aveva precipuo interesse ad ottenere al più presto la libertà di stato civile, ha chiesto che il
Tribunale emettesse sentenza sullo status, a cui il resistente non si è opposto.
Il Giudice, pertanto, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza dell'8 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie, non potendo le stesse essere decise al momento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
02.08.24 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 25 ottobre
2003 in Alghero, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte
2 Serie A, tra nata in [...] il [...], ivi residente, Parte_1
(CF. ) e nato a [...] il [...] (C.F C.F._1 Controparte_1
mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero affinché proceda C.F._3
alla trascrizione della presente sentenza.
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Così deciso in Sassari all'udienza del 17 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1930/24 avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
nata in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sassari alla Via Stintino n°2, presso lo studio dell'avvocato Giulia Garau
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Sassari alla via Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
pagina 1 di 4 Ricorrente e Resistente: pronunciare sentenza parziale di cessazione civile degli effetti del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.24 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto tra le parti il 25 ottobre 2003 in Alghero, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte 2 Serie A.
Premesso che dall'unione coniugale era nata in [...] il [...] l'unica GL della coppia,
e che, venuta meno l'affectio, con Decreto del 18 novembre 2009 l'intestato Tribunale aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni ivi meglio indicate, ha dedotto che da allora le parti non si erano riconciliate né, allo stato, era possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e che, nel frattempo erano abbondantemente trascorsi i termini di Legge per dar corso alla domanda di divorzio.
Ha concluso chiedendo: “1 ) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatariocontratto da nata in [...] il [...], ivi residente, Parte_1
CF. e nato in [...] il [...], ivi residente, C.F._1 Controparte_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione C.F._3 dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il coniuge convenuto a contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, con il versamento Per_1 mensile, anticipato ed indicizzato di € 800,00, dandosi atto che detta cifra debba ritenersi comprensiva sia del mantenimento che di quanto necessario per la frequentazione dell'Università della GL
, alla quale può direttamente versarsi il contributo;
3) Con vittoria di spese e compensi Per_1
professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA ove dovuta e C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto”.
Si è costituito il resistente confermando che era venuta meno da molti anni ogni comunanza di interessi tra i coniugi e che la convivenza non era mai ripresa dopo la pronuncia del decreto di omologa della separazione, e aderendo pertanto alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso chiedendo: “1) Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. 2)
Per i motivi di cui all'espositiva, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 2 di 4 concordatario celebrato in Sassari il 25 ottobre 2003 tra e . Controparte_1 Parte_1
3) Per i motivi di cui all'espositiva, disporre che il padre eroghi entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di € 400,00 mensili per il mantenimento della GL . 4) Con vittoria delle Per_1 competenze legali del presente giudizio”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti sono comparse personalmente e il Giudice in via provvisoria e urgente ha confermato l'assegno di mantenimento per la GL in € 400,00 e rinviato per la spedizione a sentenza all'udienza del 14 ottobre 2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28.
Con istanza depositata il 24 febbraio 2025 parte ricorrente, premesso che per ragioni personali e familiari, la aveva precipuo interesse ad ottenere al più presto la libertà di stato civile, ha chiesto che il
Tribunale emettesse sentenza sullo status, a cui il resistente non si è opposto.
Il Giudice, pertanto, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza dell'8 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie, non potendo le stesse essere decise al momento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
02.08.24 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 25 ottobre
2003 in Alghero, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte
2 Serie A, tra nata in [...] il [...], ivi residente, Parte_1
(CF. ) e nato a [...] il [...] (C.F C.F._1 Controparte_1
mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero affinché proceda C.F._3
alla trascrizione della presente sentenza.
Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 Spese al definitivo.
Così deciso in Sassari all'udienza del 17 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4